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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 06/05/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 762/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
[...]
RESISTENTI
Oggi 06/05/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. RINALDI MANUELA in sostituzione dell'avv. VIZIOLI
MARIANGELA; per parte resistente, il dott. . CP_2
L'avv. RINALDI si riporta al ricorso e alle note conclusive. Precisa le conclusioni come da ricorso.
Il dott. i riporta alla memoria di costituzione nonché. Precisa le conclusioni CP_2 come da memoria di costituzione.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 762/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 762/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Mariangela Vizioli
RICORRENTE
Contro
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_1
Controparte_1
(C.F.
[...]
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con il patrocinio ex art. P.IVA_2
417-bis c.p.c. della dott.ssa CP_4
Controparte_5
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 01/04/2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Pag. 2 di 19 Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva l'intestato Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “-
ACCERTARE E DICHIARARE, previa disapplicazione dell'art. 569 e art. 570 D. Lgs.
N. 297/1994 e di ogni norma contrattuale incompatibile con il diritto all'equiparazione giuridica tra servizi di ruolo e non di ruolo (accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera con riconoscimento per intero dell'anzianità di servizio (prestato nel profilo di collaboratore scolastico per 13 anni, 5 mesi e 19 giorni per il servizio preruolo, prestato nelle istituzioni scolastiche statali dal 2.11.2001 al 8.10.2002, dal 10.10.2022 al 31.8.2003, dal 25.11.2003 al 28.11.2003, dal 19.4.2004 al 30.6.2004, dal 3.11.2004 al 20.11.2004, dal 22.11.2004 al 27.6.2005, dal 1.9.2005 al
31.08.2010, dal 18.9.2010 al 30.6.2011, dal 26.9.2011 al 14.3.2012, dal 7.5.2012 al
30.6.2012, dal 26.9.2012 al 30.6.2013, dal 1.9.2013 al 30.6.2014, dal 1.9.2014 al
30.6.2015, dal 16.9.2015 al 31.8.2016, dal 8.9.2016 al 31.8.2017 anni servizio di ruolo dal 1.9.2017 al 31.8.2021 1 quindi con diritto a vedersi riconoscere a decorrere dal
01.09.2021 un'anzianità di servizio pari a 17 anni, 5 mesi e 19 giorni che diritto ad essere collocato a fascia 15) nonché annullamento/rettifica/disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera decreto del passaggio di ruolo prot. n. 1195 del 21.1.2022, registrato presso la ragioneria territoriale dello Stato di in data 16.2.2022 al CP_1
n. 201 dell' “ (AQ), il diritto all'integrale CP_1 CP_1 CP_5
riconoscimento dei periodi di servizio preruolo effettivamente svolti e alle differenze retributive da irregolare od omessa retribuzione e/o al risarcimento del danno, in ragione degli incrementi retributivi non percepiti in applicazione, ratione temporis, dei rispettivi CCNL di comparto succedutisi, con applicazione dei gradoni previsti e vigenti anteriormente al 2017, onde effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente computando integralmente i detti periodi di servizio pre-ruolo, corrispondendone le differenze retributive maturate, fino al soddisfo, senza soluzione di continuità tra pre- ruolo e ruolo, e attribuendole la corretta classe stipendiale, all'esito del computo per intero degli anni di servizio prestati, fino alla maturazione della successiva fascia, conferendole l'aumento stipendiale;
e, per l'effetto:
Pag. 3 di 19 - CONDANNARE le Amministrazioni resistenti a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive dalla stessa maturate all'esito della valutazione integrale del servizio pre-ruolo, da considerarsi alla stregua di quello di ruolo, applicando i gradoni previsti e vigenti anteriormente al 2017, o diversa data che si riterrà di giustizia, ratione temporis in ragione dei CCNL di comparto via via succedutisi, con l'espresso riconoscimento a titolo di risarcimento del danno ovvero per mancata e/o irregolare contribuzione degli incrementi retributivi da progressione economica anche ai fini contributivi e previdenziali nonché ai fini della 13esima mensilità e del TFR, nella misura quantificanda in corso di causa, anche mediante nomina di CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo saldo;
- ADOTTARE, in ogni caso, tutti i provvedimenti necessari alla rimozione del pregiudizio subito dalla ricorrente ed illustrato in narrativa;
- CONDANNARE le parti resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari, oltre ad accessori come da legge in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
È richiesta, inoltre, la liquidazione delle spese legali con maggiorazione di legge del
30% in funzione della tecnica di redazione telematica dell'atto con fruizione agevolata mediante inserimento di collegamenti ipertestuali alla produzione. La richiesta trova fondamento nell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 10/03/2014, n. 55 a mente del quale: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto””.
Esponeva la ricorrente, di essere dipendente del a Controparte_3
tempo indeterminato, in servizio, al momento della proposizione del ricorso presso l' , inquadrata nell'area professionale del Controparte_6 personale ATA, a decorrere dal 1.9.2017, nell'area A, profilo professionale
Collaboratore Scolastico, a decorrere dal 1.9.2021, nell'area B, profilo professionale
Assistente Amministrativo;
che, con decreto prot. n. 1195 del 21.1.2022, le veniva effettuata la ricostruzione di carriera;
che in tale decreto veniva dato atto che la
Pag. 4 di 19 ricorrente aveva prestato i seguenti anni di servizio: anni 13, mesi 5, giorni 19 di servizio non di ruolo (per i periodi dal 2.11.2001 al 8.10.2002, dal 10.10.2022 al
31.8.2003, dal 25.11.2003 al 28.11.2003, dal 19.4.2004 al 30.6.2004, dal 3.11.2004 al
20.11.2004, dal 22.11.2004 al 27.6.2005, dal 1.9.2005 al 31.08.2010, dal 18.9.2010 al
30.6.2011, dal 26.9.2011 al 14.3.2012, dal 7.5.2012 al 30.6.2012, dal 26.9.2012 al
30.6.2013, dal 1.9.2013 al 30.6.2014, dal 1.9.2014 al 30.6.2015, dal 16.9.2015 al
31.8.2016, dal 8.9.2016 al 31.8.2017); anni 4, mesi 0, giorni 0, di servizio di ruolo prestato dall'1.9.2017 al 31.8.2021; che, tuttavia, in applicazione degli artt. 569 e 570,
D.Lgs. n. 297/1994, le veniva applicata la decurtazione di un terzo dell'anzianità maturata nel periodo pre-ruolo successivamente al quarto anno, riconoscendole così un'anzianità non di ruolo di anni 12, mesi 5, giorni 3, ai fini giuridici ed economici, anni 4, mesi 2, giorni 16, ai soli fini economici.
Tanto premesso la deduceva l'illegittima applicazione della c.d. Parte_1
“temporizzazione”, ai fini della ricostruzione di carriera, all'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza (Assistente Amministrativo), potendo tale istituto essere applicato provvisoriamente nella sola fase iniziale di passaggio da una qualifica all'altra, quale trasposizione temporanea del valore economico in godimento nelle fasce retributive conseguite nel nuovo profilo, e dovendo, invece, al momento della conferma in ruolo, procedersi ad una ricostruzione integrale dei servizi anteriori all'accesso nel ruolo prestati in precedenza.
Si costituiva l'Amministrazione scolastica resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato. Eccependo, in ogni caso, la prescrizione dei crediti fatti valere dalla ricorrente ai sensi degli artt. 2947 e 2948 c.c.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente acquisita al processo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di quanto segue.
L'art. 4, rubricato “Inquadramento economico – Passaggi di qualifica funzionale”, del
D.P.R. n. 399/1988, così dispone: “Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19
Pag. 5 di 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”.
L'art. 6 del D.P.R. n. 345/1983, d'altra parte, ha stabilito che “Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominato nel nuovo ruolo successivamente al 1° febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi
o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
Per il personale proveniente dal ruolo degli accudienti di convitto, con anzianità di effettivo servizio di ruolo non inferiore ad un anno, si fa riferimento allo stipendio iniziale conseguibile nel corrispondente livello al maturare di detta anzianità.
Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato è inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica.
I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti norme”.
Sull'interpretazione delle predette due disposizioni si è pronunciata la Corte dei Conti,
Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato, dirimendo un contrasto tra la e un Controparte_7
Istituto circa le modalità da osservare per la ricostruzione della carriera del CP_1
personale ATA (C.Conti, deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUC, Ad. Gen. 15.7.2019, depositata il 25.7.2019).
Nel caso esaminato dalla Corte dei Conti, in particolare, la , Controparte_7 sosteneva l'applicabilità del criterio della temporizzazione di cui all'art. 6, D.P.R. n.
345/1983, mentre l'Istituto scolastico, nei propri decreti di ricostruzione della carriera, si era basato sul criterio della valutazione integrale dell'anzianità maturata nei servizi pregressi, previsto dall'art. 4, comma 13, D.P.R. n. 399/1988.
Pag. 6 di 19 La citata pronuncia del Giudice contabile ha preliminarmente richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che, sia pur con riferimento alla diversa fattispecie dei riconoscimento dei servizi di ruolo pregressi nel caso di passaggio di ruolo del personale docente dal ruolo della scuola materna a quello della scuola secondaria, ha affermato il principio secondo cui l'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza deve essere riconosciuta in misura integrale e non nei limiti della temporizzazione (Cass., SS.UU. 6.5.2016, n. 9144, richiamata anche da Cass., SS.UU.
20.7.2022, n. 22726), così fornendo un'interpretazione estensiva della normativa lì applicabile (in quella fattispecie l'art. 83, D.P.R. n. 417/1974, alla luce dell'art. 57, legge n. 312/1980) nel senso che, in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici.
La richiamata deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUC ha quindi aderito all'interpretazione prospettata dall'Istituto scolastico, ritenendo doversi riconoscere anche ai dipendenti ATA il diritto all'integrale riconoscimento del periodo pre-ruolo.
Ha precisato, in particolare, il richiamato pronunciamento della Corte dei Conti: “In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi.
In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati.
Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con
l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale.
Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo.
Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero
Pag. 7 di 19 della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva” (C.Conti, deliberazione SCCLEG/4/2019/SUC cit.).
La disposizione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 399/1988 è, d'altra parte, richiamata anche dall'art. 66, comma 6, del CCNL Comparto Scuola del 4.8.1995, a mente del quale
“Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio
1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”.
La norma contrattualcollettiva da ultimo citata è espressamente richiamata dall'art. 142, lett. f), punto 8, del CCNL 24.7.2003, il quale indica espressamente l'art. 66, comma 6,
CCNL 4.8.1995 tra le norme che “continuano a trovare applicazione nel comparto scuola”.
Sotto altro profilo, quello della valorizzazione integrale dei servizi pre-ruolo prestati dal personale ATA in forza di contratti a tempo determinato, va condiviso l'orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto doversi disapplicare il meccanismo di decurtazione previsto dall'art. 569, D.Lgs. n. 297/1993, in quanto suscettibile di creare disparità di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo, prive di giustificate ragioni oggettive e, quindi, in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (Cass., Sez. Lav. 28.11.2019,
n. 31150).
L'art. 569, D.Lgs. n. 297/1994, in particolare, così dispone:
“
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Pag. 8 di 19
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Il successivo art. 570 D.Lgs. cit. aggiunge che “Ai fini del riconoscimento di cui all'art.
569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
E' stato osservato dalla citata giurisprudenza che la normativa appena richiamata, in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA, differisce sensibilmente da quella che lo stesso D.Lgs. n. 297/1994 dedica al personale docente
(art. 485 e 489), perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo ai soli fini giuridici per il personale docente, un terzo ai fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello “effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito” (Cass. n. 31150/2019 cit.).
Al personale ATA, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, legge n. 124/1999, che, intervenendo sul testo dell'art. 489 (non invece su quello dell'art. 570) del Testo Unico, ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
L'abbattimento, d'altra parte, opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e, pertanto, risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano
Pag. 9 di 19 l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio (ossia i primi tre anni di servizio).
Tale previsione poteva ritenersi ragionevole nell'ambito di un sistema di reclutamento, esaminato anche da Cass. n. 22552/2016, che, per il personale ATA della IV qualifica funzionale, prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo.
In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'Amministrazione scolastica.
Nei fatti, tuttavia, come testimoniato dalla giurisprudenza comunitaria ed interna sull'illegittima reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico, le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente prevista dal legislatore e ciò ha comportato che il personale “stabilizzato”, sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si
è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore ai 3 anni previsti dall'art. 569, D.Lgs. n. 297/1994 (per i quali il riconoscimento opera in misura integrale), anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento secondo il previsto criterio della temporizzazione, della cui conformità al diritto dell'Unione si discute.
Tanto premesso, giova ora richiamare gli ormai acquisiti principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, anche di recente ribaditi (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18
Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, RO Mateos):
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere
Pag. 10 di 19 dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi art. 153, n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-
177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini
Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, RO Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica
Pag. 11 di 19 procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 . Pt_2
Va, altresì, aggiunto che l'applicabilità di tale clausola non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C- Per_2
305/11, Valenza ed altri, punto 36).
I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, causa C-466/17,
con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte Per_3 di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485, D.Lgs. 297/1994, che “ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia, infatti, dopo aver richiamato i principi affermati nei precedenti poc'anzi citati, è poi pervenuta alle predette conclusioni sul rilievo che
“gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei
Pag. 12 di 19 dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una “ragione oggettiva”, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una rete di necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C- Per_4
305/11, EU:C:2012:646, punto 62)”. La medesima sentenza della CGUE ha, inoltre, precisato che l'esclusione di una parte di anzianità di servizio maturata dai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato può essere legittima quando miri a
“rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita da docenti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare, nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti… fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio”.
In altri termini, la disparità di trattamento tra docenti assunti con contratto a tempo determinato e docenti assunti con contratto a tempo indeterminato può trovare oggettiva giustificazione – la cui sussistenza va valutata in concreto, caso per caso – nella circostanza che la professionalità dei docenti si assume essere qualificata in modo particolarmente incisivo dalla continuità dell'esercizio di un particolare insegnamento, tale da attribuire all'insegnante una “qualità” professionale, in termini di esperienza didattica e bagaglio conoscitivo, oggettivamente diversa rispetto a quella acquisita dall'insegnante assunto a tempo determinato, adibito alla copertura di supplenze frammentarie e discontinue.
Di contro, rimane fermo, pur a seguito della citata sentenza Motter, il principio secondo cui i lavoratori a tempo determinato non possono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione oggettiva, sia meno favorevole di quello riservato a lavoratori a tempo indeterminato comparabili, non potendo, in particolare, ravvisarsi, di per sé, ragione oggettiva della disparità nella previsione di quest'ultima da parte di una norma generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella natura non di ruolo del rapporto di impiego, nella natura pubblica del datore di lavoro, nella novità di ciascun contratto a termine rispetto al precedente, nelle modalità di reclutamento.
Pag. 13 di 19 Va, poi, evidenziato che la citata sentenza della CGUE ha esaminato la questione della ricostruzione della carriera del personale docente ai sensi dell'art. 485, D.Lgs. n.
297/1994, per il quale opera la fictio iuris di cui all'art. 11, comma 4, legge n. 124/1999
(trasfuso nell'art. 489, T.U.), esclusa invece per il personale ATA, rispetto al quale viene quindi comunque preso in considerazione il solo periodo di servizio (non di ruolo) effettivamente prestato. Ne discende che, nel caso del personale ATA è in radice esclusa ogni possibilità “discriminazione alla rovescia” (che potrebbe invece in astratto configurarsi, per i docenti, nel caso di cumulo del regime di cui all'art. 489 D.Lgs. n.
297/1994 e di disapplicazione del criterio della temporizzazione).
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'Amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, non può farsi leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere Per_3 fondata su “elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi” e che “possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato ...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Nel caso di specie è pacifico, non essendo stato neppure specificamente contestato dall'Amministrazione resistente, che la ricorrente, nel periodo pre-ruolo, ha svolto le stesse mansioni poi assegnate nel successivo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La conferma della piena comparabilità tra le mansioni svolte nel corso dei contratti a termine e quelle svolte dopo l'immissione in ruolo è confermata dalla stessa disciplina legislativa di cui all'art. 569 D.Lgs. n. 297/1994, nella parte in cui opera una valorizzazione integrale del periodo di servizio pre-ruolo per quanto attiene ai primi tre anni dello stesso.
Neppure potrebbero invocarsi legittime finalità di politica sociale idonee – secondo quanto precisato dalla richiamata sentenza Motter – a giustificare la disparità del
Pag. 14 di 19 trattamento rispetto al personale a tempo indeterminato: tali finalità di politica sociale potevano semmai ritenersi esistenti in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, ma sono ineludibilmente venute meno nel momento in cui, come nei fatti avvenuto, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore.
Alla luce delle predette considerazioni deve riconoscersi alla , ai fini Parte_1
della progressione stipendiale ed, in generale, a tutti i fini giuridici ed economici connessi alla ricostruzione della carriera, la valutazione integrale dell'effettivo servizio prestato - anteriormente all'immissione nel ruolo di Assistente Amministrativo
(avvenuta con decorrenza giuridica dall'1.9.2021) - sia nel diverso ruolo di
Collaboratore Scolastico dall'1.9.2017 al 31.8.2021, sia in forza dei pregressi plurimi rapporti di lavoro a termine con qualifica di Collaboratore Scolastico (dal 2.11.2001 al
8.10.2002, dal 10.10.2022 al 31.8.2003, dal 25.11.2003 al 28.11.2003, dal 19.4.2004 al
30.6.2004, dal 3.11.2004 al 20.11.2004, dal 22.11.2004 al 27.6.2005, dal 1.9.2005 al
31.08.2010, dal 18.9.2010 al 30.6.2011, dal 26.9.2011 al 14.3.2012, dal 7.5.2012 al
30.6.2012, dal 26.9.2012 al 30.6.2013, dal 1.9.2013 al 30.6.2014, dal 1.9.2014 al
30.6.2015, dal 16.9.2015 al 31.8.2016, dal 8.9.2016 al 31.8.2017), anche disapplicando la norma interna (artt. 569 e 570, D.Lgs. n. 297/1994) in forza della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, atteso il suo effetto diretto nel diritto interno.
La ricorrente ha, inoltre, domandato le differenze retributive dovute al mancato riconoscimento degli scatti stipendiali connessi al mancato pieno riconoscimento dell'anzianità maturata prima dell'immissione nell'attuale ruolo di Direttore dei Servizi
Generali Amministrativi (quindi sia del servizio prestato nel ruolo di Assistente Tecnico
e di Assistente Amministrativo, sia del servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato).
La domanda è fondata nei limiti di quanto segue.
Va osservato che l'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione,
Pag. 15 di 19 nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono “norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Cass. 23.11.2016, n. 23869, che richiama sul punto
Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, R.D., punto 32).
Con specifico riguardo alla diversa progressione stipendiale dei docenti assunti a tempo determinato, rispetto ai docenti di ruolo, è ormai assunto pacifico che “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (ex pluribus: Cass. 11.10.2017, n. 23907; Cass. 30.8.2017, n. 20572; Cass. 7.11.2016, n.
22558).
Infatti, l'art. 53, legge n. 312/1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69 comma 1, e 71, D.Lgs. n.
165/2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermare la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione (Cass. civ., sez. lav., 7.11.2016, n.
22558).
Di contro, per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola assunto a tempo determinato le parti collettive hanno previsto che il trattamento economico dovesse essere commisurato a quello iniziale stabilito per il personale a tempo indeterminato di pari qualifica (v. art. 47 del CCNL 4.8.1995 per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995).
La retribuzione spettante ai dipendenti di ruolo è stata, invece, rapportata alla anzianità di servizio, secondo un sistema di sviluppo professionale incentrato sulla differenziazione del trattamento economico per posizioni stipendiali, che si conseguono
Pag. 16 di 19 in forza del regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni e della partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento (art. 27 del CCNL 4.8.1995; art. 16 CCNL
26.5.1999; art. 77 CCNL 24.7.2003; art. 79 CCNL 29.11.2007), cui concorrono senza dubbio anche i lavoratori assunti a termine.
Spettano, pertanto, alla ricorrente le differenze retributive derivanti dall'anzianità di servizio e dalla conseguente progressione stipendiale riconosciute, salva tuttavia la prescrizione maturata, eccepita dall'Amministrazione scolastica costituita.
Va precisato che di per sé l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento all'azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti (Cass., Sez. Lav. 12.5.2004, n. 9060).
L'effettiva anzianità di servizio può allora essere accertata ai fini del computo di tutta una serie di istituti retributivi, quali l'indennità di fine rapporto, la maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di scatti di anzianità, con l'unica riserva che il quantum della somma dovuta al lavoratore è sottoposto al limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto (Cass., Sez. Lav.,
16.10.2007, n. 21609; Cass., Sez. Lav., 12.6.2007, n. 13718).
Va, pertanto, accolta l'eccezione di prescrizione con riferimento alla domanda della ricorrente volta ad ottenere la condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla corretta ricostruzione della carriera nei termini poc'anzi illustrati, limitatamente ai crediti retributivi maturati anteriormente al quinquennio precedente il primo atto interruttivo della prescrizione.
Deve, infatti, applicarsi la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., perché le reclamate differenze retributive sono il risultato della ricostruzione della carriera operata al momento dall'immissione in ruolo;
quindi, si deve fare applicazione dell'orientamento costante della Corte di Cassazione, secondo il quale la prescrizione breve prevista per i crediti periodici dall'art. 2948, n. 4, c.c., riguarda non solo il credito per la retribuzione ordinaria ma, in considerazione dell'evidente accessorietà rispetto a esso, anche ogni altro credito di lavoro, avente origine e titolo nel rapporto di lavoro,
Pag. 17 di 19 mentre ne restano escluse soltanto le erogazioni originate da cause autonome rispetto allo stesso rapporto, ovvero da responsabilità del datore di lavoro (cfr., per tutte, Cass.
n. 1574/2010, Cass. n. 21377/2004, Cass. n. 1018/2001).
Il termine prescrizionale inizia a decorrere in costanza del rapporto di lavoro dotato, come nella specie, di stabilità.
La ricorrente ha allegato e depositato atto interruttivo della prescrizione notificato all'Amministrazione scolastica in data 31.12.2022, circostanza non contestata dalle parti resistenti.
Possono, quindi, riconoscersi al ricorrente le sole differenze retributive conseguenti alla corretta ricostruzione della sua carriera, spettanti a partire dal 31.12.2017, oltre soli interessi legali, operando in materia di differenze retributive nel pubblico impiego il divieto del cumulo di interessi e rivalutazione ai sensi degli artt. 16, legge n. 412/1991 e
22, comma 36, legge n. 724/1994.
Attesa la parziale reciproca soccombenza le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento Parte_1 integrale, sia ai fini giuridici, sia ai fini economici, dell'effettivo servizio pre- ruolo (in forza di contratti a tempo determinato) e nel pregresso ruolo di
Collaboratore Scolastico, prestato dall'1.9.2017 sino all'immissione nel ruolo di
Assistente Amministrativo, con conseguente attribuzione della corretta classe stipendiale;
- condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive Parte_3
spettanti in base alla corretta ricostruzione della carriera, salva la prescrizione quinquennale per i crediti maturati anteriormente al 31.12.2017, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Pag. 18 di 19 Così deciso in Avezzano, il 6 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
Pag. 19 di 19
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 762/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
[...]
RESISTENTI
Oggi 06/05/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. RINALDI MANUELA in sostituzione dell'avv. VIZIOLI
MARIANGELA; per parte resistente, il dott. . CP_2
L'avv. RINALDI si riporta al ricorso e alle note conclusive. Precisa le conclusioni come da ricorso.
Il dott. i riporta alla memoria di costituzione nonché. Precisa le conclusioni CP_2 come da memoria di costituzione.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 762/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 762/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Mariangela Vizioli
RICORRENTE
Contro
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_1
Controparte_1
(C.F.
[...]
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con il patrocinio ex art. P.IVA_2
417-bis c.p.c. della dott.ssa CP_4
Controparte_5
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 01/04/2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Pag. 2 di 19 Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva l'intestato Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “-
ACCERTARE E DICHIARARE, previa disapplicazione dell'art. 569 e art. 570 D. Lgs.
N. 297/1994 e di ogni norma contrattuale incompatibile con il diritto all'equiparazione giuridica tra servizi di ruolo e non di ruolo (accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera con riconoscimento per intero dell'anzianità di servizio (prestato nel profilo di collaboratore scolastico per 13 anni, 5 mesi e 19 giorni per il servizio preruolo, prestato nelle istituzioni scolastiche statali dal 2.11.2001 al 8.10.2002, dal 10.10.2022 al 31.8.2003, dal 25.11.2003 al 28.11.2003, dal 19.4.2004 al 30.6.2004, dal 3.11.2004 al 20.11.2004, dal 22.11.2004 al 27.6.2005, dal 1.9.2005 al
31.08.2010, dal 18.9.2010 al 30.6.2011, dal 26.9.2011 al 14.3.2012, dal 7.5.2012 al
30.6.2012, dal 26.9.2012 al 30.6.2013, dal 1.9.2013 al 30.6.2014, dal 1.9.2014 al
30.6.2015, dal 16.9.2015 al 31.8.2016, dal 8.9.2016 al 31.8.2017 anni servizio di ruolo dal 1.9.2017 al 31.8.2021 1 quindi con diritto a vedersi riconoscere a decorrere dal
01.09.2021 un'anzianità di servizio pari a 17 anni, 5 mesi e 19 giorni che diritto ad essere collocato a fascia 15) nonché annullamento/rettifica/disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera decreto del passaggio di ruolo prot. n. 1195 del 21.1.2022, registrato presso la ragioneria territoriale dello Stato di in data 16.2.2022 al CP_1
n. 201 dell' “ (AQ), il diritto all'integrale CP_1 CP_1 CP_5
riconoscimento dei periodi di servizio preruolo effettivamente svolti e alle differenze retributive da irregolare od omessa retribuzione e/o al risarcimento del danno, in ragione degli incrementi retributivi non percepiti in applicazione, ratione temporis, dei rispettivi CCNL di comparto succedutisi, con applicazione dei gradoni previsti e vigenti anteriormente al 2017, onde effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente computando integralmente i detti periodi di servizio pre-ruolo, corrispondendone le differenze retributive maturate, fino al soddisfo, senza soluzione di continuità tra pre- ruolo e ruolo, e attribuendole la corretta classe stipendiale, all'esito del computo per intero degli anni di servizio prestati, fino alla maturazione della successiva fascia, conferendole l'aumento stipendiale;
e, per l'effetto:
Pag. 3 di 19 - CONDANNARE le Amministrazioni resistenti a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive dalla stessa maturate all'esito della valutazione integrale del servizio pre-ruolo, da considerarsi alla stregua di quello di ruolo, applicando i gradoni previsti e vigenti anteriormente al 2017, o diversa data che si riterrà di giustizia, ratione temporis in ragione dei CCNL di comparto via via succedutisi, con l'espresso riconoscimento a titolo di risarcimento del danno ovvero per mancata e/o irregolare contribuzione degli incrementi retributivi da progressione economica anche ai fini contributivi e previdenziali nonché ai fini della 13esima mensilità e del TFR, nella misura quantificanda in corso di causa, anche mediante nomina di CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo saldo;
- ADOTTARE, in ogni caso, tutti i provvedimenti necessari alla rimozione del pregiudizio subito dalla ricorrente ed illustrato in narrativa;
- CONDANNARE le parti resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari, oltre ad accessori come da legge in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
È richiesta, inoltre, la liquidazione delle spese legali con maggiorazione di legge del
30% in funzione della tecnica di redazione telematica dell'atto con fruizione agevolata mediante inserimento di collegamenti ipertestuali alla produzione. La richiesta trova fondamento nell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 10/03/2014, n. 55 a mente del quale: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto””.
Esponeva la ricorrente, di essere dipendente del a Controparte_3
tempo indeterminato, in servizio, al momento della proposizione del ricorso presso l' , inquadrata nell'area professionale del Controparte_6 personale ATA, a decorrere dal 1.9.2017, nell'area A, profilo professionale
Collaboratore Scolastico, a decorrere dal 1.9.2021, nell'area B, profilo professionale
Assistente Amministrativo;
che, con decreto prot. n. 1195 del 21.1.2022, le veniva effettuata la ricostruzione di carriera;
che in tale decreto veniva dato atto che la
Pag. 4 di 19 ricorrente aveva prestato i seguenti anni di servizio: anni 13, mesi 5, giorni 19 di servizio non di ruolo (per i periodi dal 2.11.2001 al 8.10.2002, dal 10.10.2022 al
31.8.2003, dal 25.11.2003 al 28.11.2003, dal 19.4.2004 al 30.6.2004, dal 3.11.2004 al
20.11.2004, dal 22.11.2004 al 27.6.2005, dal 1.9.2005 al 31.08.2010, dal 18.9.2010 al
30.6.2011, dal 26.9.2011 al 14.3.2012, dal 7.5.2012 al 30.6.2012, dal 26.9.2012 al
30.6.2013, dal 1.9.2013 al 30.6.2014, dal 1.9.2014 al 30.6.2015, dal 16.9.2015 al
31.8.2016, dal 8.9.2016 al 31.8.2017); anni 4, mesi 0, giorni 0, di servizio di ruolo prestato dall'1.9.2017 al 31.8.2021; che, tuttavia, in applicazione degli artt. 569 e 570,
D.Lgs. n. 297/1994, le veniva applicata la decurtazione di un terzo dell'anzianità maturata nel periodo pre-ruolo successivamente al quarto anno, riconoscendole così un'anzianità non di ruolo di anni 12, mesi 5, giorni 3, ai fini giuridici ed economici, anni 4, mesi 2, giorni 16, ai soli fini economici.
Tanto premesso la deduceva l'illegittima applicazione della c.d. Parte_1
“temporizzazione”, ai fini della ricostruzione di carriera, all'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza (Assistente Amministrativo), potendo tale istituto essere applicato provvisoriamente nella sola fase iniziale di passaggio da una qualifica all'altra, quale trasposizione temporanea del valore economico in godimento nelle fasce retributive conseguite nel nuovo profilo, e dovendo, invece, al momento della conferma in ruolo, procedersi ad una ricostruzione integrale dei servizi anteriori all'accesso nel ruolo prestati in precedenza.
Si costituiva l'Amministrazione scolastica resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato. Eccependo, in ogni caso, la prescrizione dei crediti fatti valere dalla ricorrente ai sensi degli artt. 2947 e 2948 c.c.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente acquisita al processo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di quanto segue.
L'art. 4, rubricato “Inquadramento economico – Passaggi di qualifica funzionale”, del
D.P.R. n. 399/1988, così dispone: “Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19
Pag. 5 di 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”.
L'art. 6 del D.P.R. n. 345/1983, d'altra parte, ha stabilito che “Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominato nel nuovo ruolo successivamente al 1° febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi
o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
Per il personale proveniente dal ruolo degli accudienti di convitto, con anzianità di effettivo servizio di ruolo non inferiore ad un anno, si fa riferimento allo stipendio iniziale conseguibile nel corrispondente livello al maturare di detta anzianità.
Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato è inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica.
I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti norme”.
Sull'interpretazione delle predette due disposizioni si è pronunciata la Corte dei Conti,
Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato, dirimendo un contrasto tra la e un Controparte_7
Istituto circa le modalità da osservare per la ricostruzione della carriera del CP_1
personale ATA (C.Conti, deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUC, Ad. Gen. 15.7.2019, depositata il 25.7.2019).
Nel caso esaminato dalla Corte dei Conti, in particolare, la , Controparte_7 sosteneva l'applicabilità del criterio della temporizzazione di cui all'art. 6, D.P.R. n.
345/1983, mentre l'Istituto scolastico, nei propri decreti di ricostruzione della carriera, si era basato sul criterio della valutazione integrale dell'anzianità maturata nei servizi pregressi, previsto dall'art. 4, comma 13, D.P.R. n. 399/1988.
Pag. 6 di 19 La citata pronuncia del Giudice contabile ha preliminarmente richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che, sia pur con riferimento alla diversa fattispecie dei riconoscimento dei servizi di ruolo pregressi nel caso di passaggio di ruolo del personale docente dal ruolo della scuola materna a quello della scuola secondaria, ha affermato il principio secondo cui l'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza deve essere riconosciuta in misura integrale e non nei limiti della temporizzazione (Cass., SS.UU. 6.5.2016, n. 9144, richiamata anche da Cass., SS.UU.
20.7.2022, n. 22726), così fornendo un'interpretazione estensiva della normativa lì applicabile (in quella fattispecie l'art. 83, D.P.R. n. 417/1974, alla luce dell'art. 57, legge n. 312/1980) nel senso che, in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici.
La richiamata deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUC ha quindi aderito all'interpretazione prospettata dall'Istituto scolastico, ritenendo doversi riconoscere anche ai dipendenti ATA il diritto all'integrale riconoscimento del periodo pre-ruolo.
Ha precisato, in particolare, il richiamato pronunciamento della Corte dei Conti: “In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi.
In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati.
Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con
l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale.
Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo.
Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero
Pag. 7 di 19 della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva” (C.Conti, deliberazione SCCLEG/4/2019/SUC cit.).
La disposizione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 399/1988 è, d'altra parte, richiamata anche dall'art. 66, comma 6, del CCNL Comparto Scuola del 4.8.1995, a mente del quale
“Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio
1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”.
La norma contrattualcollettiva da ultimo citata è espressamente richiamata dall'art. 142, lett. f), punto 8, del CCNL 24.7.2003, il quale indica espressamente l'art. 66, comma 6,
CCNL 4.8.1995 tra le norme che “continuano a trovare applicazione nel comparto scuola”.
Sotto altro profilo, quello della valorizzazione integrale dei servizi pre-ruolo prestati dal personale ATA in forza di contratti a tempo determinato, va condiviso l'orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto doversi disapplicare il meccanismo di decurtazione previsto dall'art. 569, D.Lgs. n. 297/1993, in quanto suscettibile di creare disparità di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo, prive di giustificate ragioni oggettive e, quindi, in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (Cass., Sez. Lav. 28.11.2019,
n. 31150).
L'art. 569, D.Lgs. n. 297/1994, in particolare, così dispone:
“
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Pag. 8 di 19
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Il successivo art. 570 D.Lgs. cit. aggiunge che “Ai fini del riconoscimento di cui all'art.
569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
E' stato osservato dalla citata giurisprudenza che la normativa appena richiamata, in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA, differisce sensibilmente da quella che lo stesso D.Lgs. n. 297/1994 dedica al personale docente
(art. 485 e 489), perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo ai soli fini giuridici per il personale docente, un terzo ai fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello “effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito” (Cass. n. 31150/2019 cit.).
Al personale ATA, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, legge n. 124/1999, che, intervenendo sul testo dell'art. 489 (non invece su quello dell'art. 570) del Testo Unico, ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
L'abbattimento, d'altra parte, opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e, pertanto, risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano
Pag. 9 di 19 l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio (ossia i primi tre anni di servizio).
Tale previsione poteva ritenersi ragionevole nell'ambito di un sistema di reclutamento, esaminato anche da Cass. n. 22552/2016, che, per il personale ATA della IV qualifica funzionale, prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo.
In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'Amministrazione scolastica.
Nei fatti, tuttavia, come testimoniato dalla giurisprudenza comunitaria ed interna sull'illegittima reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico, le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente prevista dal legislatore e ciò ha comportato che il personale “stabilizzato”, sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si
è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore ai 3 anni previsti dall'art. 569, D.Lgs. n. 297/1994 (per i quali il riconoscimento opera in misura integrale), anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento secondo il previsto criterio della temporizzazione, della cui conformità al diritto dell'Unione si discute.
Tanto premesso, giova ora richiamare gli ormai acquisiti principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, anche di recente ribaditi (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18
Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, RO Mateos):
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere
Pag. 10 di 19 dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi art. 153, n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-
177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini
Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, RO Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica
Pag. 11 di 19 procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 . Pt_2
Va, altresì, aggiunto che l'applicabilità di tale clausola non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C- Per_2
305/11, Valenza ed altri, punto 36).
I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, causa C-466/17,
con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte Per_3 di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485, D.Lgs. 297/1994, che “ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia, infatti, dopo aver richiamato i principi affermati nei precedenti poc'anzi citati, è poi pervenuta alle predette conclusioni sul rilievo che
“gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei
Pag. 12 di 19 dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una “ragione oggettiva”, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una rete di necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C- Per_4
305/11, EU:C:2012:646, punto 62)”. La medesima sentenza della CGUE ha, inoltre, precisato che l'esclusione di una parte di anzianità di servizio maturata dai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato può essere legittima quando miri a
“rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita da docenti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare, nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti… fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio”.
In altri termini, la disparità di trattamento tra docenti assunti con contratto a tempo determinato e docenti assunti con contratto a tempo indeterminato può trovare oggettiva giustificazione – la cui sussistenza va valutata in concreto, caso per caso – nella circostanza che la professionalità dei docenti si assume essere qualificata in modo particolarmente incisivo dalla continuità dell'esercizio di un particolare insegnamento, tale da attribuire all'insegnante una “qualità” professionale, in termini di esperienza didattica e bagaglio conoscitivo, oggettivamente diversa rispetto a quella acquisita dall'insegnante assunto a tempo determinato, adibito alla copertura di supplenze frammentarie e discontinue.
Di contro, rimane fermo, pur a seguito della citata sentenza Motter, il principio secondo cui i lavoratori a tempo determinato non possono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione oggettiva, sia meno favorevole di quello riservato a lavoratori a tempo indeterminato comparabili, non potendo, in particolare, ravvisarsi, di per sé, ragione oggettiva della disparità nella previsione di quest'ultima da parte di una norma generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella natura non di ruolo del rapporto di impiego, nella natura pubblica del datore di lavoro, nella novità di ciascun contratto a termine rispetto al precedente, nelle modalità di reclutamento.
Pag. 13 di 19 Va, poi, evidenziato che la citata sentenza della CGUE ha esaminato la questione della ricostruzione della carriera del personale docente ai sensi dell'art. 485, D.Lgs. n.
297/1994, per il quale opera la fictio iuris di cui all'art. 11, comma 4, legge n. 124/1999
(trasfuso nell'art. 489, T.U.), esclusa invece per il personale ATA, rispetto al quale viene quindi comunque preso in considerazione il solo periodo di servizio (non di ruolo) effettivamente prestato. Ne discende che, nel caso del personale ATA è in radice esclusa ogni possibilità “discriminazione alla rovescia” (che potrebbe invece in astratto configurarsi, per i docenti, nel caso di cumulo del regime di cui all'art. 489 D.Lgs. n.
297/1994 e di disapplicazione del criterio della temporizzazione).
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'Amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, non può farsi leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere Per_3 fondata su “elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi” e che “possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato ...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Nel caso di specie è pacifico, non essendo stato neppure specificamente contestato dall'Amministrazione resistente, che la ricorrente, nel periodo pre-ruolo, ha svolto le stesse mansioni poi assegnate nel successivo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La conferma della piena comparabilità tra le mansioni svolte nel corso dei contratti a termine e quelle svolte dopo l'immissione in ruolo è confermata dalla stessa disciplina legislativa di cui all'art. 569 D.Lgs. n. 297/1994, nella parte in cui opera una valorizzazione integrale del periodo di servizio pre-ruolo per quanto attiene ai primi tre anni dello stesso.
Neppure potrebbero invocarsi legittime finalità di politica sociale idonee – secondo quanto precisato dalla richiamata sentenza Motter – a giustificare la disparità del
Pag. 14 di 19 trattamento rispetto al personale a tempo indeterminato: tali finalità di politica sociale potevano semmai ritenersi esistenti in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, ma sono ineludibilmente venute meno nel momento in cui, come nei fatti avvenuto, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore.
Alla luce delle predette considerazioni deve riconoscersi alla , ai fini Parte_1
della progressione stipendiale ed, in generale, a tutti i fini giuridici ed economici connessi alla ricostruzione della carriera, la valutazione integrale dell'effettivo servizio prestato - anteriormente all'immissione nel ruolo di Assistente Amministrativo
(avvenuta con decorrenza giuridica dall'1.9.2021) - sia nel diverso ruolo di
Collaboratore Scolastico dall'1.9.2017 al 31.8.2021, sia in forza dei pregressi plurimi rapporti di lavoro a termine con qualifica di Collaboratore Scolastico (dal 2.11.2001 al
8.10.2002, dal 10.10.2022 al 31.8.2003, dal 25.11.2003 al 28.11.2003, dal 19.4.2004 al
30.6.2004, dal 3.11.2004 al 20.11.2004, dal 22.11.2004 al 27.6.2005, dal 1.9.2005 al
31.08.2010, dal 18.9.2010 al 30.6.2011, dal 26.9.2011 al 14.3.2012, dal 7.5.2012 al
30.6.2012, dal 26.9.2012 al 30.6.2013, dal 1.9.2013 al 30.6.2014, dal 1.9.2014 al
30.6.2015, dal 16.9.2015 al 31.8.2016, dal 8.9.2016 al 31.8.2017), anche disapplicando la norma interna (artt. 569 e 570, D.Lgs. n. 297/1994) in forza della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, atteso il suo effetto diretto nel diritto interno.
La ricorrente ha, inoltre, domandato le differenze retributive dovute al mancato riconoscimento degli scatti stipendiali connessi al mancato pieno riconoscimento dell'anzianità maturata prima dell'immissione nell'attuale ruolo di Direttore dei Servizi
Generali Amministrativi (quindi sia del servizio prestato nel ruolo di Assistente Tecnico
e di Assistente Amministrativo, sia del servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato).
La domanda è fondata nei limiti di quanto segue.
Va osservato che l'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione,
Pag. 15 di 19 nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono “norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Cass. 23.11.2016, n. 23869, che richiama sul punto
Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, R.D., punto 32).
Con specifico riguardo alla diversa progressione stipendiale dei docenti assunti a tempo determinato, rispetto ai docenti di ruolo, è ormai assunto pacifico che “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (ex pluribus: Cass. 11.10.2017, n. 23907; Cass. 30.8.2017, n. 20572; Cass. 7.11.2016, n.
22558).
Infatti, l'art. 53, legge n. 312/1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69 comma 1, e 71, D.Lgs. n.
165/2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermare la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione (Cass. civ., sez. lav., 7.11.2016, n.
22558).
Di contro, per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola assunto a tempo determinato le parti collettive hanno previsto che il trattamento economico dovesse essere commisurato a quello iniziale stabilito per il personale a tempo indeterminato di pari qualifica (v. art. 47 del CCNL 4.8.1995 per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995).
La retribuzione spettante ai dipendenti di ruolo è stata, invece, rapportata alla anzianità di servizio, secondo un sistema di sviluppo professionale incentrato sulla differenziazione del trattamento economico per posizioni stipendiali, che si conseguono
Pag. 16 di 19 in forza del regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni e della partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento (art. 27 del CCNL 4.8.1995; art. 16 CCNL
26.5.1999; art. 77 CCNL 24.7.2003; art. 79 CCNL 29.11.2007), cui concorrono senza dubbio anche i lavoratori assunti a termine.
Spettano, pertanto, alla ricorrente le differenze retributive derivanti dall'anzianità di servizio e dalla conseguente progressione stipendiale riconosciute, salva tuttavia la prescrizione maturata, eccepita dall'Amministrazione scolastica costituita.
Va precisato che di per sé l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento all'azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti (Cass., Sez. Lav. 12.5.2004, n. 9060).
L'effettiva anzianità di servizio può allora essere accertata ai fini del computo di tutta una serie di istituti retributivi, quali l'indennità di fine rapporto, la maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di scatti di anzianità, con l'unica riserva che il quantum della somma dovuta al lavoratore è sottoposto al limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto (Cass., Sez. Lav.,
16.10.2007, n. 21609; Cass., Sez. Lav., 12.6.2007, n. 13718).
Va, pertanto, accolta l'eccezione di prescrizione con riferimento alla domanda della ricorrente volta ad ottenere la condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla corretta ricostruzione della carriera nei termini poc'anzi illustrati, limitatamente ai crediti retributivi maturati anteriormente al quinquennio precedente il primo atto interruttivo della prescrizione.
Deve, infatti, applicarsi la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., perché le reclamate differenze retributive sono il risultato della ricostruzione della carriera operata al momento dall'immissione in ruolo;
quindi, si deve fare applicazione dell'orientamento costante della Corte di Cassazione, secondo il quale la prescrizione breve prevista per i crediti periodici dall'art. 2948, n. 4, c.c., riguarda non solo il credito per la retribuzione ordinaria ma, in considerazione dell'evidente accessorietà rispetto a esso, anche ogni altro credito di lavoro, avente origine e titolo nel rapporto di lavoro,
Pag. 17 di 19 mentre ne restano escluse soltanto le erogazioni originate da cause autonome rispetto allo stesso rapporto, ovvero da responsabilità del datore di lavoro (cfr., per tutte, Cass.
n. 1574/2010, Cass. n. 21377/2004, Cass. n. 1018/2001).
Il termine prescrizionale inizia a decorrere in costanza del rapporto di lavoro dotato, come nella specie, di stabilità.
La ricorrente ha allegato e depositato atto interruttivo della prescrizione notificato all'Amministrazione scolastica in data 31.12.2022, circostanza non contestata dalle parti resistenti.
Possono, quindi, riconoscersi al ricorrente le sole differenze retributive conseguenti alla corretta ricostruzione della sua carriera, spettanti a partire dal 31.12.2017, oltre soli interessi legali, operando in materia di differenze retributive nel pubblico impiego il divieto del cumulo di interessi e rivalutazione ai sensi degli artt. 16, legge n. 412/1991 e
22, comma 36, legge n. 724/1994.
Attesa la parziale reciproca soccombenza le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento Parte_1 integrale, sia ai fini giuridici, sia ai fini economici, dell'effettivo servizio pre- ruolo (in forza di contratti a tempo determinato) e nel pregresso ruolo di
Collaboratore Scolastico, prestato dall'1.9.2017 sino all'immissione nel ruolo di
Assistente Amministrativo, con conseguente attribuzione della corretta classe stipendiale;
- condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive Parte_3
spettanti in base alla corretta ricostruzione della carriera, salva la prescrizione quinquennale per i crediti maturati anteriormente al 31.12.2017, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Pag. 18 di 19 Così deciso in Avezzano, il 6 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
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