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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/11/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2423/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2423/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGGIERO Parte_1 C.F._1 MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA TORELLI 4, FOGGIA, presso il difensore avv. RUGGIERO MICHELE
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 PALAZZO VERONIKA CATERINA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 22, 71036, LUCERA, presso il difensore avv. PALAZZO VERONIKA CATERINA
CONVENUTO/I
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.11.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto che venisse pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti alle condizioni di cui alla scrittura privata allegata al verbale di udienza presidenziale in pari data.
Il PM ha concluso con parere favorevole alla pronuncia di separazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex articolo 473 bis.14 c.p.c., la signora esponeva di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con il resistente, in regime di separazione dei beni, in Lucera, in data 13.04.2013, registrato presso il Comune di Lucera all'anno 2013, numero 3, Parte I, Ufficio 1; che dal matrimonio, come attestato dalle certificazioni anagrafiche del Comune di Lucera, sono nati: CP_1 pagina 1 di 3 , nata a [...] il [...]; nato a [...] il [...]; che Parte_2 Persona_1 l'unione coniugale si è via via incrinata nel tempo fino a spegnersi totalmente.
Concludeva, pertanto, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Pt_2 Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) Assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita in Lucera alla via Sansone n. 8, in quanto genitore collocataria dei figli minori;
4) Porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese un importo di € 1.500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT FOI per famiglie di operai ed impiegati, così suddiviso: la somma di € 750,00 mensili per il mantenimento della figlia;
la somma di € Pt_2 750,00 mensili per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Per_1 protocollo sottoscritto tra il COA ed il Tribunale di Foggia del 18.03.2016, da ritenersi qui riportato e trascritto;
5) Stabilire il seguente calendario di frequentazione padre-figli: - lunedì e martedì con la madre;
- mercoledì e giovedì con il padre;
- venerdì, sabato e domenica alternati tra i genitori;
fatta salva la flessibilità necessaria per gli impegni scolastici e sportivi dei minori;
6) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.8.2025, si costituiva in giudizio il sig.
[...]
, contestando quanto ex adverso dedotto e rassegnando le seguenti conclusioni: 1. Controparte_1 respingere l'avversa domanda;
2. pronunciare la separazione personale dei coniugi;
3. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Pt_2 Per_1 prevalente presso la madre;
4. determinare un assegno a carico del resistente quale contributo al mantenimento di entrambi i figli nella misura che verrà ritenuta di giustizia e comunque non superiore ad euro 400,00 mensili ovvero €. 200,00 per ognuno;
oltre alle spese straordinarie da ripartirsi in misura proporzionale alla posizione economico reddituale dei coniugi quindi, al 70% in capo alla ricorrente ed il restante 30% al resistente;
5. accogliere le modifiche ed integrazioni al piano genitoriale proposto dalla ricorrente nei termini specificati nel presente atto;
6. con vittoria di spese e onorari del presente giudizio
All'udienza del 5.11.2025, le parti personalmente comparse, rappresentavano di aver raggiunto un'intesa per la trasformazione del giudizio contenzioso in giudizio consensuale alle condizioni concordate nella scrittura privata allegata al verbale di udienza in pari data, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
Concludevano pertanto per la omologazione delle condizioni concordate.
Il Presidente preso atto dell'intervenuto mutamento del rito si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione, contestualmente disponendo la trasmissione degli atti al PM per il parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M., non ostandovi ragione alcuna.
E' infatti evidente che per i coniugi la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare infatti dubitabile la frattura determinatasi fra le parti, come confermato dal contenuto dei rispettivi atti difensivi, in ciascuno dei quali si assume il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti.
pagina 2 di 3 Osserva, inoltre, il Collegio che le statuizioni concordate dalle parti rispetto alle regolamentazioni di interesse dei figli minori della coppia, appaiono assolutamente rispondenti alle esigenze degli stessi e che, pertanto, possono essere senz'altro ratificate.
In considerazione della definizione concordata del presente giudizio tra le parti, le spese sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) pronunzia la separazione fra i coniugi e , in atti Parte_1 Controparte_1 generalizzati;
2) visto l'art. 69, lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Lucera (FG), di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (atto numero 3, Parte I, Ufficio 1, anno 2013), al momento del suo passaggio in giudicato;
3) spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso, addì 7.11.2025, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2423/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGGIERO Parte_1 C.F._1 MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA TORELLI 4, FOGGIA, presso il difensore avv. RUGGIERO MICHELE
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 PALAZZO VERONIKA CATERINA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 22, 71036, LUCERA, presso il difensore avv. PALAZZO VERONIKA CATERINA
CONVENUTO/I
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.11.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto che venisse pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti alle condizioni di cui alla scrittura privata allegata al verbale di udienza presidenziale in pari data.
Il PM ha concluso con parere favorevole alla pronuncia di separazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex articolo 473 bis.14 c.p.c., la signora esponeva di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con il resistente, in regime di separazione dei beni, in Lucera, in data 13.04.2013, registrato presso il Comune di Lucera all'anno 2013, numero 3, Parte I, Ufficio 1; che dal matrimonio, come attestato dalle certificazioni anagrafiche del Comune di Lucera, sono nati: CP_1 pagina 1 di 3 , nata a [...] il [...]; nato a [...] il [...]; che Parte_2 Persona_1 l'unione coniugale si è via via incrinata nel tempo fino a spegnersi totalmente.
Concludeva, pertanto, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Pt_2 Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) Assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita in Lucera alla via Sansone n. 8, in quanto genitore collocataria dei figli minori;
4) Porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese un importo di € 1.500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT FOI per famiglie di operai ed impiegati, così suddiviso: la somma di € 750,00 mensili per il mantenimento della figlia;
la somma di € Pt_2 750,00 mensili per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Per_1 protocollo sottoscritto tra il COA ed il Tribunale di Foggia del 18.03.2016, da ritenersi qui riportato e trascritto;
5) Stabilire il seguente calendario di frequentazione padre-figli: - lunedì e martedì con la madre;
- mercoledì e giovedì con il padre;
- venerdì, sabato e domenica alternati tra i genitori;
fatta salva la flessibilità necessaria per gli impegni scolastici e sportivi dei minori;
6) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.8.2025, si costituiva in giudizio il sig.
[...]
, contestando quanto ex adverso dedotto e rassegnando le seguenti conclusioni: 1. Controparte_1 respingere l'avversa domanda;
2. pronunciare la separazione personale dei coniugi;
3. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Pt_2 Per_1 prevalente presso la madre;
4. determinare un assegno a carico del resistente quale contributo al mantenimento di entrambi i figli nella misura che verrà ritenuta di giustizia e comunque non superiore ad euro 400,00 mensili ovvero €. 200,00 per ognuno;
oltre alle spese straordinarie da ripartirsi in misura proporzionale alla posizione economico reddituale dei coniugi quindi, al 70% in capo alla ricorrente ed il restante 30% al resistente;
5. accogliere le modifiche ed integrazioni al piano genitoriale proposto dalla ricorrente nei termini specificati nel presente atto;
6. con vittoria di spese e onorari del presente giudizio
All'udienza del 5.11.2025, le parti personalmente comparse, rappresentavano di aver raggiunto un'intesa per la trasformazione del giudizio contenzioso in giudizio consensuale alle condizioni concordate nella scrittura privata allegata al verbale di udienza in pari data, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
Concludevano pertanto per la omologazione delle condizioni concordate.
Il Presidente preso atto dell'intervenuto mutamento del rito si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione, contestualmente disponendo la trasmissione degli atti al PM per il parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M., non ostandovi ragione alcuna.
E' infatti evidente che per i coniugi la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare infatti dubitabile la frattura determinatasi fra le parti, come confermato dal contenuto dei rispettivi atti difensivi, in ciascuno dei quali si assume il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti.
pagina 2 di 3 Osserva, inoltre, il Collegio che le statuizioni concordate dalle parti rispetto alle regolamentazioni di interesse dei figli minori della coppia, appaiono assolutamente rispondenti alle esigenze degli stessi e che, pertanto, possono essere senz'altro ratificate.
In considerazione della definizione concordata del presente giudizio tra le parti, le spese sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) pronunzia la separazione fra i coniugi e , in atti Parte_1 Controparte_1 generalizzati;
2) visto l'art. 69, lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Lucera (FG), di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (atto numero 3, Parte I, Ufficio 1, anno 2013), al momento del suo passaggio in giudicato;
3) spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso, addì 7.11.2025, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
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