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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/08/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°1796 /2024 R.G. promossa da
con l'avv. TIROZZI DAVIDE Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
, Controparte_1 C.F._2
convenuta contumace e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 22/5/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 22/07/2025
conclusioni:
per il ricorrente:
“1. Voglia il Tribunale adito stabilire che la FI minore Persona_1
venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in modo condiviso la loro responsabilità genitoriale, impegnandosi 2
concordemente per quanto riguarda le scelte fondamentali relative alla salute, all'educazione e all'istruzione della stessa, ascoltando e tenendo in considerazione le esigenze della minore;
2.Collocare la minore prevalentemente presso la madre, con residenza sita in San Giovanni Lupatoto (VR), via Toti n.59;
3. Stabilire il diritto-dovere del padre di vedere la FI con le seguenti modalità:
A. A weekend alternati dalle ore 17:30 del venerdì sino alla domenica sera dopo cena, alle ore 21:00.
PE B. La settimana in cui non trascorrerà il weekend con il padre,
trascorrerà con lo stesso il martedì pomeriggio ed il giovedì pomeriggio dalle 17:30 sino alle 21:00, quando dopo cena sarà riaccompagnata a casa della madre.
PE C. La settimana in cui trascorrerà il weekend con la madre, trascorrerà
con il padre il mercoledì pomeriggio dalle 17:30 alle 21:00.
D. Durante le vacanze estive 15 (quindici) giorni anche non consecutivi,
durante le vacanze pasquali 3 (tre) giorni e durante le vacanze natalizie 5
(cinque) giorni;
ciascuna parte comunicherà all'altra entro il 30 maggio di ogni anno date e luoghi delle vacanze estive, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori, nonché dell'età e le necessità di
PE
e, comunque, salvo diverso accordo tra i genitori;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la FI.
E. Ad anni alternati, la Vigilia di Natale con il padre ed il giorno di Natale
con la madre, e viceversa l'anno successivo;
almeno tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando i due genitori i giorni di Pasqua e Pasquetta;
detta alternanza verrà adottata anche per le festività nazionali.
Il tutto con possibilità di variare dette visite su accordo tra i genitori ed anche in ragione degli impegni scolastici nonché delle esigenze, delle necessità e della volontà della minore e dei turni lavorativi dei genitori.
2 3
F. Stabilire la corrispondenza di un assegno di mantenimento per la FI
di Euro 300,00.= (euro trecento/00) mensili, da versare entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
CP_1
G. Stabilire che i genitori sosterranno le spese accessorie e straordinarie,
nella misura del 50% condividendo di volta in volta ogni spesa, ad eccezione di quelle che non richiedono un preventivo accordo e di qualsiasi altra spesa accessoria di cui al Protocollo Famiglia siglato a Verona il 03
dicembre 2018, sez. III, cui si rinvia anche per quanto non specificato nelle presenti conclusioni.
Sono pertanto da considerarsi:
I. Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo
accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II. Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e
preventivo
accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III. Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo
accordo:
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV. Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e
preventivo
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accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V. Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo:
costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES). In particolare, si concorda una spesa a forfait di euro 150,00 per la festa di compleanno della
PE FI , che i genitori si impegnano a celebrare nel primo giorno utile in cui entrambi siano liberi dagli impegni lavorativi.
VI. Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura, spese per babysitting, viaggi e vacanze senza i genitori.
VII. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui ai capoversi 2,
4 e 6 (spese con accordo), quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta,
entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà
comunque ripartita secondo le quote concordate dai genitori o decise dal giudice;
VIII. Il rimborso dovrà avvenire nei quindici giorni successivi l'erogazione della spesa, previa esibizione delle pezze giustificative.
H. Stabilire che, in relazione alle detrazioni e/o deduzioni fiscali, la FI
PE minore sia a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
I. Stabilire che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori;
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J. Stabilire l'obbligo in capo alla sig.ra di volturare il contratto CP_1
d'affitto (doc.4) a proprio nome.”
per il pubblico ministero: “nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/03/2024 il ricorrente sig. Parte_1
adiva il Tribunale affinché fossero regolamentate le condizioni
[...]
PE di affidamento e di mantenimento relative alla FI , nata il 24 luglio
2012 a Verona dalla relazione non coniugale con il sig. CP_1
(si veda certificato di nascita di cui al doc. 1 di parte
[...]
ricorrente), ed in particolare che fossero stabiliti l'affidamento condiviso con residenza prevalente presso la madre, ampi tempi di permanenza con il padre, un contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo pari ad € 300
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, diritto di ciascun genitore di percepire metà dell'assegno unico universale e di godere della metà delle deduzioni e detrazioni fiscali e obbligo della resistente di “volturare” il contratto di locazione.
Con decreto in data 27/3/2024 la Presidente delegava sé stessa per il procedimento e fissava udienza per la comparizione personale dei genitori,
assegnando termine per la notifica alla convenuta e per la costituzione di quest'ultima.
All'udienza del 24/9/2024 compariva il solo ricorrente che confermava le allegazioni contenute in ricorso;
nessuno compariva per la convenuta, non costituita.
All'esito, la Presidente del. dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, e pronunciava la seguente ordinanza riservata,
depositata il 9/10/2025:
“letti il ricorso introduttivo;
dato atto che la resistente, regolarmente notificata, non si è costituita, né è
comparsa in udienza, cosicché va dichiarata la sua contumacia;
esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
5 6
sentito il solo ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo
di conciliazione;
ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti
PE nell'interesse della FI , nata il [...];
ritenuto che, vista la situazione creatasi dopo la fine della relazione, come
esposta nel ricorso, appare preferibile fin dalla presente fase disporre la residenza
prevalente della FI di anni 12 presso la madre, con affidamento condiviso e
tempi e modalità d'incontro con il padre come proposto in ricorso;
ritenuto inoltre che il padre non convivente dovrà contribuire al
mantenimento corrispondendo alla madre un contributo in denaro che appare
congruo determinare in via provvisoria nell'importo complessivo fisso mensile di €
300 rivalutabile, tenuto conto delle presumibili esigenze della bambina, delle risorse
economiche e delle capacità reddituali del padre, dell'assenza di elementi dai quali
desumere l'incapacità lavorativa della madre e dei compiti di cura e domestici che
continueranno ad essere svolti prevalentemente da quest'ultima;
rilevato altresì che il padre dovrà contribuire per il 50% alle spese
straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
ritenuto che, nella contumacia della madre, vadano richieste d'ufficio,
nell'interesse della FI minore, informazioni presso l'INPS e l'Agenzia delle
Entrate sull'estratto conto contributivo e sui redditi;
rilevata d'ufficio l'inammissibilità delle domande incompatibili con il rito;
per questi motivi
dichiara la contumacia della resistente;
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti
provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole:
1) Affida la FI minore in via condivisa ad entrambi i Persona_1
genitori con residenza prevalente presso la madre e con i seguenti tempi e modalità
di permanenza con il padre: A weekend alternati dalle ore 17:30 del venerdì sino
PE alla domenica sera dopo cena, alle ore 21:00. B. La settimana in cui non
trascorrerà il weekend con il padre, trascorrerà con lo stesso il martedì pomeriggio
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ed il giovedì pomeriggio dalle 17:30 sino alle 21:00, quando dopo cena sarà
PE riaccompagnata a casa della madre. C. La settimana in cui trascorrerà il
weekend con la madre, trascorrerà con il padre il mercoledì pomeriggio dalle 17:30
alle 21:00. D. Durante le vacanze estive 15 (quindici) giorni anche non
consecutivi, durante le vacanze pasquali 3 (tre) giorni e durante le vacanze
natalizie 5 (cinque) giorni;
ciascuna parte comunicherà all'altra entro il 30 maggio
di ogni anno date e luoghi delle vacanze estive, compatibilmente con le esigenze
PE lavorative di entrambi i genitori, nonché dell'età e le necessità di e,
comunque, salvo diverso accordo tra i genitori;
i genitori dovranno fornire
reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la FI. E. Ad
anni alternati, la Vigilia di Natale con il padre ed il giorno di Natale con la madre,
e viceversa l'anno successivo;
almeno tre giorni durante le vacanze pasquali,
alternando i due genitori i giorni di Pasqua e Pasquetta;
detta alternanza verrà
adottata anche per le festività nazionali. Il tutto con possibilità di variare dette
visite su accordo tra i genitori ed anche in ragione degli impegni scolastici nonché
delle esigenze, delle necessità e della volontà della minore e dei turni lavorativi dei
genitori.
2) Dispone che il sig. con decorrenza dalla Parte_1
domanda, contribuisca al mantenimento della FI corrispondendo mensilmente
alla madre sig. , entro il 5° giorno di ciascun mese, Parte_2
l'importo di € 300, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50%
delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona.
INCARICA la cancelleria di:
- chiedere all'INPS di inviare l'estratto conto contributivo della sig.
[...]
nata nelle FILIPPINE il 21/07/1983 e residente Parte_2
anagraficamente a VIA TOTI 59 37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO IT (codice
fiscale: ) e all'Agenzia delle Entrate di inviare informazioni C.F._3
sui redditi della medesima relativi agli ultimi tre anni. Assegna termine fino al
26.11.2024 per la trasmissione.
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Predispone il seguente CALENDARIO del processo, modificabile solo in
caso di sopravvenienze o impedimenti:
udienza del 23.1.2025 h. 11 h. per esame dell'esito delle informazioni;
udienza del 22.5.2025 h.
9.45 per rimessione della causa al Collegio con
termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note scritte di
precisazione delle conclusioni e della documentazione sui redditi
aggiornata e fino a quindici giorni prima per il deposito di comparse
conclusionali.
Si comunichi.”
All'udienza del 23/1/2025, esaminate le informazioni pervenute dall'Agenzia delle Entrate, era confermata l'udienza di rimessione della causa al Collegio.
All'udienza del 22/5/2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa precisazione delle conclusioni e deposito di note conclusionali.
Quanto all'affidamento, alla residenza prevalente e ai tempi e modalità di permanenza con il padre con constano ragioni per modificare i provvedimenti temporanei, coerenti con la situazione spontaneamente creatasi dopo la fine della convivenza tra i genitori, risalente al 2021.
Con riferimento invece agli obblighi di contribuzione al mantenimento, dalle informazioni acquisite è risultata una notevole disparità di reddito tra i genitori: dall'ultima certificazione unica prodotta dal ricorrente risulta che lo stesso nel 2024 ha avuto un reddito annuo lordo di € 26.814, mentre dalle informazioni trasmesse dall'Agenzia delle Entrate
risulta che la madre ha percepito redditi annui lordi di € 12.762 nel 2022 e di € 13.878 nel 2023. Quest'ultima vive con la FI in un'abitazione in locazione con un canone di € 470, mentre non consta che il ricorrente abbia oneri abitativi.
Valutate comparativamente le predette situazioni economiche e sul presupposto che ciascun genitore percepisca la metà dell'assegno unico
8 9
universale, si reputa congruo rideterminare il contributo al mantenimento per la FI in € 350, oltre al 60% delle spese straordinarie.
Quanto alla richiesta di ordinare alla resistente di “volturare” il contratto di locazione, si tratta di domanda che, oltre a comportare effetti nei confronti di terzi (la parte locatrice), è incompatibile con il rito.
Non vi è invece interesse giuridico in relazione alla domanda diretta a stabilire le detrazioni e le deduzioni fiscali in parti uguali, posto che tale è
il regime ordinario, in assenza di accordo.
In ragione della natura e dell'esito della controversia e nella contumacia della resistente, nulla va statuito sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) Affida la FI minore in via condivisa ad entrambi i Persona_1
genitori con residenza prevalente presso la madre e con i seguenti tempi e modalità di permanenza con il padre: A weekend alternati dalle ore 17:30
del venerdì sino alla domenica sera dopo cena, alle ore 21:00. B. La
PE settimana in cui non trascorrerà il weekend con il padre, trascorrerà
con lo stesso il martedì pomeriggio ed il giovedì pomeriggio dalle 17:30
sino alle 21:00, quando dopo cena sarà riaccompagnata a casa della madre.
PE C. La settimana in cui trascorrerà il weekend con la madre, trascorrerà
con il padre il mercoledì pomeriggio dalle 17:30 alle 21:00. D. Durante le vacanze estive 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali 3 (tre) giorni e durante le vacanze natalizie 5 (cinque)
giorni; ciascuna parte comunicherà all'altra entro il 30 maggio di ogni anno date e luoghi delle vacanze estive, compatibilmente con le esigenze
PE lavorative di entrambi i genitori, nonché dell'età e le necessità di e,
comunque, salvo diverso accordo tra i genitori;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la
FI. E. Ad anni alternati, la Vigilia di Natale con il padre ed il giorno di
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Natale con la madre, e viceversa l'anno successivo;
almeno tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando i due genitori i giorni di Pasqua e
Pasquetta; detta alternanza verrà adottata anche per le festività nazionali. Il
tutto con possibilità di variare dette visite su accordo tra i genitori ed anche in ragione degli impegni scolastici nonché delle esigenze, delle necessità e della volontà della minore e dei turni lavorativi dei genitori.
2) Dispone che il sig. con decorrenza dalla Parte_1
domanda, contribuisca al mantenimento della FI corrispondendo mensilmente alla madre sig. , entro il 5° giorno di Parte_2
ciascun mese, l'importo di € 350, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 60% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Verona.
3) L'assegno unico sarà percepito da ciascun genitore nella misura della metà;
4) Dichiara inammissibili le restanti domande;
5) Nulla sulle spese di lite.
Verona, 22/07/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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