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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consigliere delegato dal Presidente, dr.ssa M. Assunta Niccoli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 380 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Avv. c.f. Parte_1 C.F._1
difesa da se stessa
OPPONENTE
E
Controparte_1
1
[...] non costituito
OPPOSTO
avente ad oggetto: Opposizione ex artt. 170 DPR n. 115/2002, 15 Dlgvo
n. 15/2011, 281 decies cpc avverso il provvedimento del 28/02/2024, notificato il 14/03/2024, con il quale la Corte di Appello penale di
Salerno ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi a carico dello
Stato proposta dall'avv. Parte_1
sulle conclusioni rassegnate dalla difesa della opponente all'udienza del
13/03/2025, all'esito della discussione orale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Consigliere delegato,
letti gli atti;
rilevato che, col provvedimento oggetto della presente opposizione, la
Corte di Appello penale ha rigettato l'istanza proposta dall'avv.
e diretta ad ottenere la liquidazione a carico dello Parte_1
Stato dei compensi per l'attività svolta quale difensore di
[...]
, costituitosi parte civile nel giudizio dinanzi alla Persona_1
medesima Corte n. 481/2019 RGA, sul presupposto che il ricorrente, che era stato ammesso al Patrocinio statale con provvedimento del GIP del Tribunale di Salerno del 24/05/2014, era risultato soccombente;
vista l'opposizione proposta dall'avv. , che ha Parte_1
insistito per ottenere la liquidazione delle competenze relative al giudizio di appello n. 481/2019 RGA per l'attività svolta nel solo
2 dibattimento svoltosi il 13/11/2023, deducendo l'erroneità del decreto di rigetto per avere la Corte di Appello penale fatto una non corretta applicazione delle norme contenute negli artt. 91 cpc e 110, co.3, DPR
n. 115/2002;
dato atto che l'Avvocatura dello Stato non si è costituita nonostante regolare notifica dell'atto di opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione;
rilevato
che l'ammissione al Patrocinio statale è stata disposta dal GIP del
Tribunale di Salerno con provvedimento del 25-26/11/2014 nel corso del procedimento penale n. 4197/2012 RGNR, a carico di Parte_2
e di;
[...] Parte_3
che nel procedimento iscritto al n. 481/2019 RGA la Corte di Appello, investita del gravame, con sentenza del 29/12/2023 ha parzialmente riformato la condanna e revocato le statuizioni civili;
ritenuto che, nel disattendere l'istanza di liquidazione, la Corte di
Appello penale ha erroneamente richiamato il principio della soccombenza di cui all'art. 91 cpc, e ciò in quanto esso non riguarda il rapporto tra il difensore ed il suo assistito ma il rapporto tra le contrapposte parti del processo e comporta l'esclusione del pagamento a carico dello Stato delle spese da rimborsare alla controparte vittoriosa;
che, analogamente, è errato il richiamo fatto dalla Corte all'art. 110, co.3, DPR 115/2002 giacché anche questa norma si riferisce alla
3 regolamentazione delle spese tra parti contrapposte, specificamente prevedendo che, in caso di condanna, le spese di lite siano rimborsate dall'imputato allo Stato e non alla parte civile ammessa al patrocinio statale;
che, invece, il difensore della parte civile ammessa al patrocinio gratuito ha comunque diritto al pagamento delle spese a carico dello
Stato anche in caso di rigetto della domanda risarcitoria, analogamente al difensore dell'imputato che ha il medesimo diritto anche laddove il suo assistito sia stato condannato ( cfr. Cass.pen. 2009 n. 42508 per cui
“In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore della parte civile ha diritto al compenso anche in caso di rigetto della domanda risarcitoria, perché il principio di soccombenza regola la materia delle spese tra parti contrapposte e non tra lo Stato e il soggetto dei cui oneri lo Stato stesso si
è fatto carico”, e Cass. civ. 2012 n. 10053 in cui si legge che “gli' onorari
e le spese' di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare”; .
letti gli atti e vista la documentazione prodotta dalla opponente;
rilevato che l'avv. ha espletato l'incarico difensivo nella sola Pt_1
udienza di discussione orale della causa, dopo la revoca del mandato al precedente difensore;
considerato che, facendo applicazione dei valori tabellari minimi, può riconoscersi in favore della opponente, a titolo di compenso per la fase dibattimentale, la somma di € 575,00, che, con la decurtazione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis del DPR n. 115/2002, si riduce ad € 383,34;
4 che sull'importo definitivo spetta alla ricorrente il riconoscimento del rimborso delle spese generali nella misura del 15% e degli oneri previdenziali al 4%, non essendo stato chiesto il rimborso dell'Iva;
richiamato infine il principio espresso da ultimo da Cass.22/35691, per cui “L'ammissione della parte al beneficio del gratuito patrocinio si estende al procedimento di opposizione alla revoca del beneficio, costituendo quest'ultimo un procedimento derivato, accidentale, ma comunque connesso al processo principale”, e ritenuto pertanto di dover liquidare a carico dello Stato anche le spese del presente procedimento;
che, a tal fine, va tenuto conto che il valore della presente controversia
è contenuto nello scaglione da € 1.101,01 a € 5.200,00 e che le fasi trattate sono quelle di studio, introduttiva e decisionale, quest'ultima ridotta alla metà in considerazione dell'attività espletata;
che, pertanto, spetta alla opponente, a titolo di compenso per il presente procedimento, la definitiva somma di € 194,50 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali e oneri previdenziali al 4%;
P.Q.M.
Il Consigliere delegato dal Presidente della Seconda Sezione Civile della
Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 15 dLgvo n. 150/2011 dall'avv. nei confronti del Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato il 10/04/2024 avverso il
[...]
provvedimento della Corte di Appello penale del 28/02/2024, notificato il 14/03/2024, così provvede:
5 1. ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto in favore dell'avv. Pt_4
per l'attività svolta dinanzi alla Corte d'Appello Parte_1
penale di Salerno nel giudizio n.481/2019 RGA in difesa della parte civile, ammessa al patrocinio statale, Controparte_2
a titolo di compenso, € 383,34 oltre rimborso forfettario
[...]
del 15% per spese generali e oneri previdenziali al 4%;
2. LIQUIDA in favore dell'avv. Imperiale, a titolo di compenso per il presente procedimento, € 194,50 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali e oneri previdenziali al 4%;
3. PONE il pagamento a carico dello Stato.
Salerno, 17 aprile 2025
Il Consigliere delegato dal Presidente
dott. ssa M. Assunta Niccoli
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