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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/04/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1704/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
10 Febbraio 2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di appello nel Parte_1 fascicolo telematico, dall'Avv. Teresa Paladini ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio sito in Cirò Marina alla piazza Kennedy n.12;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Maurizio Romagnoli e dall'Avv. Gianfrancesco Esposito, ed elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata;
Email_1
APPELLATA
E
, E;
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI:
1 Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 510/2023 emessa dal Tribunale di Crotone sezione civile Giudice dr.ssa
Valentina Tumedei nell'ambito del giudizio RG. 2244/2020 depositata in cancelleria in data
11.07.2023 e notificata alla appellante in data 12.10.2023 a mezzo pec: Ritenere provata la domanda attorea anche ai sensi degli artt. 2727 e 2729 C.C., Ascrivere alla società convenuta la responsabilità dell'evento; Condannare la società convenuta appellata al risarcimento dei danni in favore della sig.ra , quale chiamata alla eredità della defunta sig.ra Parte_1 [...]
nell'importo che verrà liquidato in seguito ad accertamento medico legale o, comunque, Pt_2 nell'importo di €. 162.959,66, determinato sulla scorta della relazione medica di parte depositata nel fascicolo di primo grado;
o ancora, in quella diversa maggior o minor somma che verrà ritenuta dovuta secondo giustizia;
in subordine, riconoscere e liquidare il risarcimento del danno da cd. Premorienza ex tabelle di Milano;
Revocare in ogni caso la condanna alle spese di lite liquidate con la sentenza impugnata. Salvis Juribus.”
Per l'appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare la nullità dell'appello per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari;
NEL MERITO
Rigettare integralmente le pretese attoree siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, allo stato, non provate, dichiarando nulla esser dovuto da CP_1
Pt_ in favore degli eredi della per i fatti per cui è causa.
IN VIA GRADATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande
Pt_ giudiziali, accertare la responsabilità concorsual-prevalente dell'attrice nella causazione del CP_ sinistro de quo agitur e, per l'effetto, limitare l'eventuale obbligo risarcitorio facente capo a
[... a quanto emergerà all'esito dell'espletanda istruttoria, facendo in ogni caso applicazione delle
Tabelle redatte dal Tribunale di Milano per il danno c.d. da premorienza.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio oltre orf. 15%, IVA e CP_5
CPA come per legge.”
FATTO E DIRITTO
2
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Parte_2
Tribunale di Crotone, la in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di CP_1 ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento, ex art. 2051 c.c., di tutti i danni fisici, morali e patrimoniali subiti a causa del sinistro occorso, quantificati in €162.959,66, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In particolare, l'attrice ha esposto che in data 5 dicembre 2019, verso le ore 12,00 circa, si recava insieme alla figlia, , al supermercato “CRAI EXTRA”, sito in Cirò Marina, via Parte_1
Togliatti, per effettuare degli acquisti. Mentre si trovava all'interno del supermercato sentiva il bisogno di andare alla toilette presente all'interno del negozio e si faceva, dunque, accompagnare dalla figlia, la quale si fermava ad aspettarla davanti all'uscio.
Tuttavia, entrata nel locale bagno, , a causa della presenza sul pavimento di acqua Parte_2
mista ad altro materiale liquido, scivolava rovinosamente in terra e in ragione del forte dolore si metteva ad urlare chiamando i soccorsi, prestati subito dalla figlia e da alcuni dipendenti della
CRAI accorsi sul luogo del sinistro. Con l'aiuto del direttore del supermercato, il sig. Per_1
Pt_
, la veniva collocata su di una sedia ma, considerato il perdurare di intensi dolori, si
[...] richiedeva l'intervento del che, giunto sul posto, la trasportava al pronto soccorso CP_6 dell'Ospedale di Crotone, dove le veniva diagnosticata una “frattura pertrocanterica del femore dx” e veniva disposto l'immediato ricovero presso la U.O. di Ortopedia e Traumatologia, dove rimaneva sino alla data del 18 dicembre 2019.
Pt_ Dimessa dall'ospedale di Crotone, la veniva ricoverata presso il reparto di riabilitazione della
Casa di Cura “Santa Rita” di Cirò Marina dal 18 dicembre 2019 al 06 febbraio 2020 e dal 13 febbraio 2020 al 09 marzo 2020 si sottoponeva a cicli di rieducazione motoria funzionale presso la Palestra Sporting Club di Cirò Marina, a proprie spese, sino a quando in data 10 marzo 2020 veniva dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutarsi in sede medico legale.
In diritto, l'attrice ha, dunque, dedotto la responsabilità esclusiva della società CP_1 proprietaria del Supermercato “CRAI EXTRA”, quale custode dell'esercizio commerciale, ai sensi dell'art. 2051 cc, per non aver adottato le misure idonee ad impedire che il pavimento di un locale con accesso al pubblico diventasse e costituisse fonte e causa di danni ai terzi.
Istaurato correttamente il contradditorio, si è costituita in giudizio la chiedendo, in via CP_1
principale, di rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto e, in subordine, di
3 accertare e dichiarare la concorrente responsabilità della danneggiata in ordine alla causazione dell'evento lesivo, con conseguente decurtazione del risarcimento dovuto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 12 ottobre 2021 il processo
è stato interrotto in ragione dell'intervenuto decesso di . Parte_2
Disposta la prosecuzione del giudizio, su ricorso depositato da , , Controparte_2 Controparte_3
e , eredi di , in data 20 ottobre 2021, la causa è Controparte_4 Parte_1 Parte_2
stata istruita, oltre che documentalmente, mediante prova orale.
All'udienza del 25 gennaio 2023, ritenuta superflua la CTU medico legale richiesta da parte attorea, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11 luglio 2023.
Il Tribunale di Crotone, con sentenza n.510/2023, resa a seguito discussione orale ex art 281 sexies
c.p.c. all'udienza dell'11 luglio 2023, ha rigettato la domanda sul presupposto che le risultanze probatorie in atti non avessero consentito di riscontrare la verificazione del sinistro così come dedotto dall'attrice, ossia che l'evento dannoso per cui è causa sia avvenuto per la presenza di acqua o altro liquido presente sul pavimento del supermercato in questione.
Il Giudice ha, infine, condannato parte attrice alla refusione delle spese di lite.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello notificato in data 8 novembre 2023, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza in parola per i motivi che si esamineranno.
Si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1
comparsa di costituzione e risposta depositata, telematicamente, il 20 febbraio 2024, eccependo, preliminarmente, la nullità dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, e, nel merio, la sua infondatezza, chiedendone l'integrale rigetto.
Integrato il contradditorio nei confronti dei coeredi di con ordinanza del 17 Parte_2
settembre 2024, il Consigliere Istruttore ha dichiarato la contumacia di , Controparte_2 CP_3
e , e ha fissato davanti a sé l'udienza del giorno 10 febbraio 2025,
[...] Controparte_4 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
L'appellante ha depositato le note contenenti le precisazioni delle conclusioni e le note di replica. ha depositato le note contenenti le precisazioni delle conclusioni e la comparsa CP_1
conclusionale.
Entrambe le parti hanno, infine, depositato le note scritte riportandosi alle conclusioni già rassegnate.
4 L'udienza del 10 febbraio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, all'esito del cui deposito il Consigliere Istruttore, con ordinanza del 24 febbraio 2025, comunicata alle parti il 25 febbraio 2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con il primo motivo di appello l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, pur dichiarando inammissibile la richiesta di CTU con motivazioni del tutto apparenti, ha ritenuto che l'attrice non avesse fornito la prova di quanto dedotto. Invero, secondo l'appellante, il Giudice avrebbe dovuto ammettere la consulenza medico legale senza precludere alla parte la possibilità di assolvere l'onere probatorio su di lei gravante, ovvero di accertare, con un grado di elevata probabilità, la causa della caduta.
Con il secondo motivo di appello l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure sia giunto a ritenere che l'attrice non avesse dimostrato né la caduta, né che quest'ultima fosse stata provocata dalla presenza di liquido sul pavimento, omettendo, tuttavia, di valutare tutti gli elementi e indizi forniti nel corso dell'istruttoria svolta. In particolare, tralasciando le mendaci dichiarazioni rilasciate in sede di prova testimoniale dai due dipendenti del supermercato, per le quali, in relazione a quanto detto da è stata altresì presentata querela per falsa Persona_2
testimonianza, parte attrice ha dimostrato con documenti aventi fede pubblica, con prove testimoniali e con interrogatorio formale, sia il fatto certo della caduta, ovvero che l'evento si è effettivamente verificato nel locale bagno del supermercato Crai Extra in Cirò Marina il giorno 5 Pt_ dicembre 2019, sia il danno subito, e cioè che in seguito alla caduta la ha riportato lesioni che hanno richiesto l'immediato intervento dei sanitari del servizio 118, il trasporto in Pronto CP_6
Soccorso ed il successivo ricovero in ospedale.
Con il terzo motivo di appello l'appellante lamenta “Omessa pronuncia su reclamo - violazione dell'art. 112 cpc”. Sul punto, l'appellante censura la parte motiva della sentenza per aver omesso ogni decisione sul reclamo proposto dalla parte attrice con istanza depositata in data 3 febbraio
2023 nella parte in cui è stata richiesta l'ammissione della prova per testimoni con il Dr. Tes_1
Quest'ultimo è intervenuto nell'immediatezza dei fatti sul luogo del sinistro e ha avuto
[...]
modo non solo di accertare la presenza di liquido sul pavimento in prossimità della zona water,
Pt_ ma anche, nel visitare la , di constatare che i pantaloni indossati erano bagnati. Per tale ragione, la testimonianza del dr. avrebbe certamente fornito al giudice una maggiore e più obiettiva Tes_1
rappresentazione dei fatti e dei luoghi a sostegno della responsabilità del pavimento scivoloso nella causazione della caduta. Sul punto, l'appellante contesta altresì la considerazione svolta dal
Pt_ Giudice in riferimento alla circostanza che i pantaloni della sig.ra fossero bagnati, laddove
5 afferma che il liquido presente sul pavimento potrebbe essere stato intercettato solo dalla caduta e non essere responsabile della stessa.
3.2 I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Non è superfluo rammentare brevemente che la responsabilità ex art. 2051 c.c. si caratterizza in quanto postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (cfr. Cass. civ., n. 15761 del 2016). Per integrare tale responsabilità è sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene.
Ne consegue che il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (ex multis,
Cass. civ., 8 luglio 2024, n. 18518) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
È proprio in applicazione dei suddetti principi che il Tribunale, all'esito del giudizio di primo grado, ha rigettato la domanda attorea sul presupposto che, in estrema sintesi, non fosse stato dimostrato il nesso causale tra la res in custodia ed il danno, ovvero che non vi fossero elementi
Pt_ per ritenere che la caduta della fosse causalmente derivata dalla sussistenza di liquidi sul pavimento del bagno.
Orbene, tale conclusione, a seguito di un attento esame delle risultanze istruttorie presenti in atti, si rivela pienamente condivisibile anche da questo Collegio.
Invero, come sostiene l'appellante, nessun dubbio si pone sulla verificazione del fatto storico e dei susseguenti danni medicalmente accertati. Difatti, risulta in atti ed è incontestato che, in data 5 Pt_ dicembre 2019, la , mentre era all'interno del supermercato Crai Extra in Cirò Marina, veniva accompagnata alla Toilette dalla figlia, che rimaneva ad aspettarla sull'uscio, allorquando all'interno del locale bagno scivolava rovinosamente a terra. Sentite le urla, accorrevano, al fine di soccorrerla, dapprima la figlia, , la quale chiamava immediatamente il proprio Parte_1
medico di famiglia affinché la visitasse, e poi il Sig. e la Sig.ra , entrambi Per_1 Per_3
dipendenti del supermercato. Considerato il perdurare di intensi dolori, si richiedeva l'intervento
6 del SUEM 118 che, giunto sul posto, la trasportava al pronto soccorso dell'Ospedale di Crotone, dove le veniva diagnosticata una “frattura pertrocanterica del femore dx”.
Quanto occorso è confermato, tra le altre cose, dall'interrogatorio formale reso da e Parte_1
dalle testimonianze del e della , le quali di seguito si riportano in parte. Per_1 Per_3
In particolare, ha affermato: “Questo bagno ha un antibagno e poi ci sono 2/3 Parte_1
bagnetti laterali. Dopo qualche secondo che lei è entrata mi ha chiamata, io ero nella zona dei lavandini. La zona è vicinissima, si distanziano da un corridoio piccolissimo. Lei mi ha chiamata perché era caduta, io sono accorsa e l'ho vista a terra. All'inizio mi sono avvicinata solo io. Poi ho cercato di trascinarla fuori;
dopo di chè ho chiamato il sig. , al box informazioni, perché Per_1
mi aiutasse. Dopo 10 minuti è arrivata la commessa ed il dott. : io ho chiamato il Per_3 Tes_1 dott. perché è un amico di famiglia ed un dottore dello sport, come l'ha vista ha capito che Tes_1
era il femore ed ha chiamato lui l'ambulanza. Non è intervenuto nessun altro. Mio fratello e mio padre sono venuti dopo. Il sig. il responsabile del negozio, ha solo chiesto se mia madre CP_7 si è fatta male, non si è avvicinato.” …“Il pavimento era sporco e bagnato: io quando l'ho tirata fuori ho visto che si era bagnata tutti i pantaloni, preciso che erano dei pantaloni di lana.”
Diversamente, escusso in qualità di testimone, ha dichiarato: “No, io ho sentito Persona_1
gridare la signora ma quando sono arrivata a terra non c'era bagnato. Preciso che tutte le mattine vengono fatte le pulizie. ADR Al bagno si può accedere liberamente, non è necessario chiedere la chiave. ADR Non ricordo se la signora avesse i pantaloni bagnati. ADR Io ho sentito gridare ed io e la mia collega, , siamo accorsi al bagno. Io ero nel box informazioni, ho sentito Testimone_2 solo le grida.”.
Allo stesso modo, , sentita anch'ella insieme al , all'udienza del 12 luglio CP_8 Per_1
2022, ha affermato: “No io non ho assistito alla caduta, sono arrivata dopo. Io mi trovavo alla cassa 6, quella più vicina al bagno ed ho sentito la signora urlare. C'era una cliente in cassa, l'ho liberata e mi sono avvicinata. Mi sono avvicinata e c'era già la figlia. […] No io non ho visto a terra se ci fosse bagnato, la signora urlava in modo continuo ed io non ho prestato attenzione al pavimento. La mia prima preoccupazione era quella di chiamare i soccorsi. Non so dire se la signora avesse i pantaloni bagnati”. Pt_ Ebbene, in primis, è di tutta evidenza, dalle dichiarazioni sopra riportate, che la fosse sola al momento della caduta e che, pertanto, nessuno abbia assistito all'evento, con la conseguenza che appare più che ragionevole il dubbio che la signora possa essere caduta per una qualsiasi altra ragione, non necessariamente legata alla circostanza del pavimento bagnato.
7 Ancora, quanto dichiarato da in merito al “pavimento sporco e bagnato” non è stato Parte_1
confermato dai testimoni escussi, i quali al riguardo hanno contrariamente affermato che a terra non era bagnato e che non ricordavano se la ZI avesse i pantaloni bagnati. Al riguardo, in ogni caso, più che logica e condivisibile è la riflessione operata dal Giudice di prime cure – contestata
Pt_ dall'appellante – secondo cui nulla escluderebbe che i pantaloni della si siano eventualmente bagnati per effetto di un liquido presente sul pavimento della toilette, ma con cui è entrata a contatto solo a seguito della caduta e non a causa della stessa.
A nulla rilevano, poi, le fotografie depositate in atti dall'attrice, dal momento che, stante la qualità delle immagini ed il fatto che siano in bianco e nero, dalle stesse non emerge la presenza di alcun liquido sul pavimento.
Infine, vanno rigettate le censure dell'appellante relative alla mancata ammissione, da parte del
Tribunale, da un lato della testimonianza del Dott. , dall'altro della richiesta di Tes_1 espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio. In merito alla prima, non vi è dubbio che le dichiarazioni dell' non avrebbero in alcun modo mutato il quadro istruttorio, soprattutto Tes_1
alla luce della formulazione dei capitoli di prova a lui destinati. Difatti, egli avrebbe potuto
Pt_ solamente confermare quanto già noto e, al più, unicamente accertare se la avesse o meno i pantaloni bagnati, circostanza che, come abbiamo però detto in precedenza, non è dirimente.
Con riferimento, infine, alla CTU, va evidenziato come la giurisprudenza abbia avuto più volte modo di chiarire che “In tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari
e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti.” (Cass. Civ.
Sentenza n. 31886 del 06/12/2019).
Le parti non possono, dunque, sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate ai sensi dell'art. 2697 c.c. e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, dovendo a quest'ultimo ricorrere solo per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi e non, come nel caso di specie, per supplire alle carenze
8 istruttorie delle parti o per svolgere un'indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati.
Alla luce di quanto sopra, l'appello si dichiara infondato e, come tale, dev'essere rigettato.
§ 4. Le spese processuali
4.1 Le spese di lite si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra €52.001,00 e €260.000,00 previsto dal D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi della controversia, alla tariffa minima per la non particolare complessità delle questioni trattate.
4.2 Sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello e tanto a prescindere dalla sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Sul tema la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n.
4315/2020 ha, invero, precisato che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato)”. In detto caso - precisano le SU - compete esclusivamente all'Amministrazione (cancelleria) valutare se la doppia contribuzione, avente natura tributaria, spetti “in concreto”, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio d'impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
pro tempore, con atto di citazione notificato il in data 8 novembre 2023, e avverso la sentenza n.510/2023 del Tribunale di Crotone, pubblicata in data 11 luglio 2023 e non notificata, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna il al pagamento nei confronti di delle spese di lite Parte_1 CP_1 quantificate in € 7.160,00 oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, cpa e iva come per legge;
9 3) dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile del 5 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Silvana Ferriero
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