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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4506/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – contratto di prestazione alberghiera
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Laura Avvantaggiato, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Controparte_1
Corrado, come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 650/2020 emessa dal Giudice
[...] di Pace di Nocera Inferiore, che l'aveva condannata alla restituzione in favore di della somma di euro 631,80 – oltre accessori - a Controparte_1 titolo di restituzione del prezzo pagato per la vacanza non fruita presso l'hotel per il periodo che va dal 24 al 27 agosto 2017, chiedendo il rigetto della domanda proposta in primo grado dall'appellata e la condanna della alla restituzione dell'importo di euro 961,00 percepito in esecuzione CP_1 della sentenza impugnata, con gli interessi legali dalla ricezione al soldo effettivo. Deduceva a motivi la violazione e falsa applicazione degli artt. 1256
e 1463 c.c. sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione e quindi l'ingiustificata rinuncia alla prestazione alberghiera pagata in anticipo a prezzo ridotto e senza possibilità di annullamento.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva il rigetto Controparte_2 dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 Invero, a seguito del sisma che colpì il Comune di Casamicciola, gran parte dell'isola d'Ischia rimase fuori dalla dichiarazione di stato di emergenza, come risulta dalla documentazione prodotta in atti in primo grado. Solo i comuni di Casamicciola Terme ed i limitrofi comuni di CP_3
e , e non anche gli altri comuni dell'isola d'Ischia furono
[...] Per_1 oggetto di provvedimenti amministrativi restrittivi legati al terremoto. Il comune di Serrara Fontana ove è ubicato l' il Parte_1 comune di Barano d'Ischia ed il comune di Ischia, rimasero estranei ad ogni conseguenza del terremoto, continuando nella consueta vita economica e sociale. In particolare, nel comune di Serrara Fontana, dove è situato l'hotel, non si verificò il terremoto, né fu dichiarato lo stato di emergenza e nessuna attività subì danni o interruzioni, così come le strade e le vie di comunicazione anche via mare risultarono sempre agibili.
La prestazione alberghiera, prenotata per tre giorni dopo il terremoto del
21/8/2017, avrebbe potuto ritenersi impossibile ex art 1256 nonché 1463 c.c. se l' ove era previsto l'alloggio della sig.ra fosse stato ubicato Pt_1 CP_1 nel comune di Casamicciola Terme, o, al più, in un comune limitrofo colpito dall'evento, che comunque fu di intensità tutt'altro che catastrofica. E' incontestato, invece, che della tranquillità della situazione nel comune di Serrara Fontana la fu informata dall'Hotel, che si dichiarò pronto CP_1 all'esecuzione della prestazione alberghiera nella massima normalità e senza inconveniente alcuno per la cliente.
Peraltro la prenotazione con il pagamento anticipato avvenne a mezzo un operatore intermediario, che offrì che prestazione alberghiera a prezzo ridotto e senza possibilità di annullamento per imprevisti. Né in tal senso la CP_1 sottoscrisse un'assicurazione.
Non vi è dubbio che le reazioni soggettive ad eventi come quello del
21/8/2017 possono essere del più diverso tipo, ma la scelta della di CP_1 rinunciare alla vacanza alberghiera – dovuta alla sua particolare emotività e preoccupazione – non risponde ai canoni della sopravvenuta oggettiva impossibilità della prestazione o al venir meno dalla causale del contratto.
Tanto più se si pensa che ogni struttura alberghiera è sottoposta a controlli dei requisiti di agibilità e ad autorizzazioni preventive che assicurano anche la affidabilità sismica del fabbricato.
Sicuramente vi fu una rigidità di entrambe le parti a tenere le rispettive posizioni, ma a rigore di legge, la rinuncia della appare ingiustificata, CP_1 così come la richiesta del rimborso del prezzo pagato in anticipo.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 Tale reciproca rigidità e la dubbiezza dell'esito della lite, induce a compensare tra le parti le spese di entrambe le fasi di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado
2) Condanna l'appellata a restituire all'appellante l'importo di euro 961,00, con gli interessi legali dal 12.8.2020 al saldo effettivo
3) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in data 41/2025 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4506/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – contratto di prestazione alberghiera
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Laura Avvantaggiato, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Controparte_1
Corrado, come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 650/2020 emessa dal Giudice
[...] di Pace di Nocera Inferiore, che l'aveva condannata alla restituzione in favore di della somma di euro 631,80 – oltre accessori - a Controparte_1 titolo di restituzione del prezzo pagato per la vacanza non fruita presso l'hotel per il periodo che va dal 24 al 27 agosto 2017, chiedendo il rigetto della domanda proposta in primo grado dall'appellata e la condanna della alla restituzione dell'importo di euro 961,00 percepito in esecuzione CP_1 della sentenza impugnata, con gli interessi legali dalla ricezione al soldo effettivo. Deduceva a motivi la violazione e falsa applicazione degli artt. 1256
e 1463 c.c. sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione e quindi l'ingiustificata rinuncia alla prestazione alberghiera pagata in anticipo a prezzo ridotto e senza possibilità di annullamento.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva il rigetto Controparte_2 dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 Invero, a seguito del sisma che colpì il Comune di Casamicciola, gran parte dell'isola d'Ischia rimase fuori dalla dichiarazione di stato di emergenza, come risulta dalla documentazione prodotta in atti in primo grado. Solo i comuni di Casamicciola Terme ed i limitrofi comuni di CP_3
e , e non anche gli altri comuni dell'isola d'Ischia furono
[...] Per_1 oggetto di provvedimenti amministrativi restrittivi legati al terremoto. Il comune di Serrara Fontana ove è ubicato l' il Parte_1 comune di Barano d'Ischia ed il comune di Ischia, rimasero estranei ad ogni conseguenza del terremoto, continuando nella consueta vita economica e sociale. In particolare, nel comune di Serrara Fontana, dove è situato l'hotel, non si verificò il terremoto, né fu dichiarato lo stato di emergenza e nessuna attività subì danni o interruzioni, così come le strade e le vie di comunicazione anche via mare risultarono sempre agibili.
La prestazione alberghiera, prenotata per tre giorni dopo il terremoto del
21/8/2017, avrebbe potuto ritenersi impossibile ex art 1256 nonché 1463 c.c. se l' ove era previsto l'alloggio della sig.ra fosse stato ubicato Pt_1 CP_1 nel comune di Casamicciola Terme, o, al più, in un comune limitrofo colpito dall'evento, che comunque fu di intensità tutt'altro che catastrofica. E' incontestato, invece, che della tranquillità della situazione nel comune di Serrara Fontana la fu informata dall'Hotel, che si dichiarò pronto CP_1 all'esecuzione della prestazione alberghiera nella massima normalità e senza inconveniente alcuno per la cliente.
Peraltro la prenotazione con il pagamento anticipato avvenne a mezzo un operatore intermediario, che offrì che prestazione alberghiera a prezzo ridotto e senza possibilità di annullamento per imprevisti. Né in tal senso la CP_1 sottoscrisse un'assicurazione.
Non vi è dubbio che le reazioni soggettive ad eventi come quello del
21/8/2017 possono essere del più diverso tipo, ma la scelta della di CP_1 rinunciare alla vacanza alberghiera – dovuta alla sua particolare emotività e preoccupazione – non risponde ai canoni della sopravvenuta oggettiva impossibilità della prestazione o al venir meno dalla causale del contratto.
Tanto più se si pensa che ogni struttura alberghiera è sottoposta a controlli dei requisiti di agibilità e ad autorizzazioni preventive che assicurano anche la affidabilità sismica del fabbricato.
Sicuramente vi fu una rigidità di entrambe le parti a tenere le rispettive posizioni, ma a rigore di legge, la rinuncia della appare ingiustificata, CP_1 così come la richiesta del rimborso del prezzo pagato in anticipo.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 Tale reciproca rigidità e la dubbiezza dell'esito della lite, induce a compensare tra le parti le spese di entrambe le fasi di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado
2) Condanna l'appellata a restituire all'appellante l'importo di euro 961,00, con gli interessi legali dal 12.8.2020 al saldo effettivo
3) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in data 41/2025 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3