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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 576/2023 vertente
TRA
C.F. , elettivamente domiciliato in Paola Parte_1 C.F._1
(CS), Viale dei Giardini n. 25, presso lo studio dell'avv. Luca Melchionda, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione.
ATTORE OPPONENTE
e
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, Viale Nicola Fornelli n. 16/b, presso lo studio dell'avv. Maria Noel Ramundo, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla preliminare eccezione di difetto di giurisdizione.
L'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito sollevata dalla convenuta nella propria comparsa di Controparte_1
pagina 1 di 4 costituzione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Ed infatti, in ipotesi come quelle in esame, la giurisdizione non appartiene al Giudice ordinario bensì al Giudice
Tributario. Dunque, in accoglimento della detta eccezione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice in favore della Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente.
Invero, con la spiegata opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
03420239001679114000 notificatagli in data 31.03.2023, assumendo preliminarmente che la giurisdizione nel caso in esame debba essere devoluta al Giudice ordinario, ha chiesto, previa sospensione della cartella n. 03420070000928338000, l'annullamento della suddetta cartella e della sopra specificata intimazione di pagamento per la sola parte riferibile a quest'ultima eccependo, a tal fine, la prescrizione, intervenuta successivamente alla notificazione della cartella stessa a causa del non corretto operato dell , del diritto dell'Ente creditore e dell Controparte_1 CP_1 preposta a procedere ad esecuzione. Controparte_2
L'opponente ha dedotto, in particolare, che la cartella di cui trattasi è stata notificata presuntivamente, per come si evince dalla predetta intimazione di pagamento, in data
12.02.2007; che i tributi ai quali la cartella fa riferimento (IRAP, IRPEF, Addizionale regionale e comunale IRPEF, credito d'imposta, tutti relativi all'anno 2003) si prescrivono in dieci anni, mentre le sanzioni e gli interessi per il mancato pagamento dei medesimi tributi si prescrivono nel minor termine di cinque anni;
che fino al 12.02.2017 non risulta notificato alcun atto interruttivo della prescrizione;
che, pertanto, è da considerarsi prescritto ogni diritto dell'Ente creditore unitamente alla cartella stessa. Ha eccepito, dunque, per tali motivi l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta, nonché l'insussistenza del diritto dell a procedere Controparte_1 esecutivamente in suo danno per difetto del titolo esecutivo.
Costituitasi in giudizio, l ha eccepito, tra l'altro, Controparte_1 preliminarmente il difetto di giurisdizione e tale doglianza, come detto, essendo fondata, merita accoglimento.
Invero, in subiecta materia su tale specifico aspetto è intervenuta recentemente la Suprema Corte di Cassazione dal cui intervento chiarificatore discendono i seguenti principi di diritto:
-“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria
(nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.p.r. n. 602 del 1973), il pagina 2 di 4 discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria
(inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (SS.UU., ordinanza n. 7822 del 14/4/2020)”;
-“in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (SS.UU., sentenza n. 16986 del 25/5/2022).
Nel caso di specie, oggetto della presente opposizione non è un atto di esecuzione forzata, ma una intimazione di pagamento nella parte riferibile ad una specifica cartella avente ad oggetto IRAP, IRPEF, Addizionale Regionale e Comunale IRPEF, Credito
d'imposta, ossia crediti tributari che rientrano, sulla base dei principi sopra riassunti, nella giurisdizione del giudice tributario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2
d.lgs. 546/1992 e 57 d.p.r. 602/1973, ancorché non sia specificamente contestata la notifica della cartella presupposta, ma solo il maturare della prescrizione successivamente alla data di asserita notifica della cartella (come riportata nella medesima intimazione) e prima della notifica dell'intimazione opposta.
Occorre, pertanto, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
2. Sulle spese di lite.
pagina 3 di 4 Il recente intervento chiarificatore delle SS.UU. giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Paola, 25.02.2025.
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)
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