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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/06/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 774/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria IU D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 21/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANNA MARIA Parte_1 C.F._1
MATTEI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Orzali n. 50, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ELISABETTA GENGHI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Aurelio Saffi n. 3, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2. A modifica del punto 2. dei patti di separazione (cfr. DOC. 4), il sig. corrisponderà Parte_1 alla signora la somma mensile complessiva di € 200,00 (euro duecento/00) a Parte_2 titolo di assegno divorzile con funzione assistenziale considerata l'inadeguatezza dei mezzi della ricorrente così assicurandole la possibilità di mantenere una vita dignitosa e tale impegno rimarrà in essere sino a quando la signora non convolerà a nuove nozze. Tale somma dovrà essere Parte_2 corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato alla signora Codice Iban già noto a decorrere dal mese di Marzo 2025. Tale importo sarà Parte_2 rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT.
1
3. La signora nel caso in cui le proprie patologie dovessero subire un aggravamento, si Parte_2 impegna e si obbliga a trovare strumenti alternativi di tutela consapevole delle condizioni economiche dell'obbligato quindi, ella si impegna a presentare tutte le richieste e la documentazione necessaria agli enti competenti per ottenere benefici e/o indennità.
4. Il signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla signora Parte_1 Parte_2 la somma di euro 10.000,00 (diecimila euro) senza tasso di interesse alcuno, in un'unica soluzione mediante bonifico bancario, al momento del proprio pensionamento e della ricezione del Trattamento di Fine Rapporto, presumibilmente intorno al 2031/2032 e con tale versamento la signora Parte_2 si riterrà soddisfatta e null'altro sarà dovuto tranne quanto pattuito sul presente ricorso.
5. Con l'attuazione ed il perfezionamento di tutte le sopra estese clausole i coniugi dichiarano di non aver più niente da pretendere l'uno nei confronti dell'altro ad alcun titolo.
6. A definizione del giudizio le spese ed i compensi legali verranno integralmente compensati fra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere Per_ contratto matrimonio in IO (LU) il 10/9/1995, dal quale sono nate le due figlie (nata il
21/8/1998) e IU (nata il [...]), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e delle figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in IO (LU) in data 10/9/1995, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IO (LU) all'Atto Numero 69, Parte 2,
2 Serie A, dell'Anno 1995;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di IO (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 21/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria IU D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 21/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANNA MARIA Parte_1 C.F._1
MATTEI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Orzali n. 50, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ELISABETTA GENGHI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Aurelio Saffi n. 3, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
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1. I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2. A modifica del punto 2. dei patti di separazione (cfr. DOC. 4), il sig. corrisponderà Parte_1 alla signora la somma mensile complessiva di € 200,00 (euro duecento/00) a Parte_2 titolo di assegno divorzile con funzione assistenziale considerata l'inadeguatezza dei mezzi della ricorrente così assicurandole la possibilità di mantenere una vita dignitosa e tale impegno rimarrà in essere sino a quando la signora non convolerà a nuove nozze. Tale somma dovrà essere Parte_2 corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato alla signora Codice Iban già noto a decorrere dal mese di Marzo 2025. Tale importo sarà Parte_2 rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT.
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3. La signora nel caso in cui le proprie patologie dovessero subire un aggravamento, si Parte_2 impegna e si obbliga a trovare strumenti alternativi di tutela consapevole delle condizioni economiche dell'obbligato quindi, ella si impegna a presentare tutte le richieste e la documentazione necessaria agli enti competenti per ottenere benefici e/o indennità.
4. Il signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla signora Parte_1 Parte_2 la somma di euro 10.000,00 (diecimila euro) senza tasso di interesse alcuno, in un'unica soluzione mediante bonifico bancario, al momento del proprio pensionamento e della ricezione del Trattamento di Fine Rapporto, presumibilmente intorno al 2031/2032 e con tale versamento la signora Parte_2 si riterrà soddisfatta e null'altro sarà dovuto tranne quanto pattuito sul presente ricorso.
5. Con l'attuazione ed il perfezionamento di tutte le sopra estese clausole i coniugi dichiarano di non aver più niente da pretendere l'uno nei confronti dell'altro ad alcun titolo.
6. A definizione del giudizio le spese ed i compensi legali verranno integralmente compensati fra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere Per_ contratto matrimonio in IO (LU) il 10/9/1995, dal quale sono nate le due figlie (nata il
21/8/1998) e IU (nata il [...]), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e delle figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in IO (LU) in data 10/9/1995, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IO (LU) all'Atto Numero 69, Parte 2,
2 Serie A, dell'Anno 1995;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di IO (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 21/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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