Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/1989, n. 2412
CASS
Sentenza 19 maggio 1989

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Il vizio di Costituzione del giudice non è ravvisabile nella ipotesi in cui estensore della sentenza risulti un membro del collegio diverso dall'originario relatore, sempre che sia rimasta immutata la composizione dell'organo decidente dopo l'inizio della discussione, avendo il Presidente del collegio giudicante la facoltà di sostituire, al relatore designato, se stesso o altro giudice del collegio, senza con ciò violare le norme afferenti alla regolare Costituzione del giudice, anche in Mancanza di un provvedimento formale di sostituzione risultante dagli Atti processuali. ( V 4614/79, mass n 401132; ( V 137/78, mass n 389436; ( V 1035/72, mass n 357392).*

La Competenza in ordine alla domanda - proposta dopo l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 (cosiddetta sull'"equo canone") - volta ad ottenere il rilascio dell'immobile ad uso abitativo per generica "finita locazione", va determinata, alla stregua della disciplina contenuta nel codice di procedura civile, non rientrando detta controversia in alcuna delle ipotesi previste, in materia di Competenza, dalla speciale disciplina degli artt. 30 e 45 della legge n. 392 che, dettata con riferimento a ben individuate e circoscritte fattispecie, non può essere analogicamente estesa - mancando quei richiami e rinvii incrociati che l'art. 73 pone con esclusivo riferimento agli immobili destinati ad uso non abitativo - a situazioni diverse. ( Conf 4441/81, mass n 415147; ( Conf 6087/80, mass n 409860).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/1989, n. 2412
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2412
    Data del deposito : 19 maggio 1989

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