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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/12/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 583/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 583/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO Parte_1 C.F._1
MORANDOTTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERGIO Controparte_1 P.IVA_1
IN OT
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria Parte_1 del caso o di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così giudicare:
NEL MERITO dichiarare per i motivi tutti indicati in atti, la nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia e/o illegittimità delle delibere condominiali assunte in data 20.02.2024 ai punti n.
1-2 dell'ordine del giorno e 05.11.2024 ai punti n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-15 dell'ordine del giorno delle assemblee del Via Pomaleccio, 15, Casargo (Lc), accertare e Controparte_1 dichiarare il malfunzionamento dell'impianto di contabilizzazione del riscaldamento e per l'effetto dichiarare nulla la ripartizione di tale spesa nei consuntivi dal 2016 al 2024 e per l'effetto ordinare la suddivisone di tale spesa per millesimi tra tutti i condomini, accertare e dichiarare l'avvenuta violazione ex art. 1123 cod. civ. per la ripartizione delle spese di riscaldamento nonché accertare e dichiarare la non opponibilità all'attore della convenzione condominiale del 16.09.1989 per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto dichiarare nulli o annullare le impugnate delibere condominiali;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali ed oneri fiscali dovuti per legge, oltre alle spese e compensi per l'attività legale svolta nell'ambito della mediazione nonché le spese sostenute dall'attore per introdurre le domande di mediazione IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione di prova per testi ed interpello sui capitoli di prova indicati in atto di citazioni e” su quelli di cui alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. 2,
“si insiste per l'ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio per controllare l'impianto di riscaldamento del convenuto in giudizio, il regolare funzionamento del Controparte_1 sistema di contabilizzazione del consumo del calore ad ore, accertando la possibile manomissione dei contabilizzatori all'interno delle singole unità abitative.”
Per il : “Voglia il Tribunale Ill.Mo, respinta ogni contraria Controparte_1 domanda, eccezione e/o deduzione, così giudicare:
NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande del convenuto in quanto infondate in fatto e in diritto
Condannare controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , in qualità di Parte_1 condomino, ha convenuto in giudizio il , al fine di i) ottenere la Controparte_1 declaratoria di nullità, annullabilità, inefficacia o illegittimità della delibera condominiale assunta in data 20.02.2024, limitatamente ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, della delibera condominiale assunta in data 05.11.2024, limitatamente ai punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-15, ii) fare accertare e dichiarare il malfunzionamento dell'impianto di contabilizzazione del CP_2 riscaldamento e, per l'effetto, iii) ottenere la declaratoria di nullità della ripartizione delle spese di riscaldamento indicata nei consuntivi di gestione dall'anno 2016 all'anno 2024 e l'ordine di suddivisione delle spese di riscaldamento pro quota millesimale tra i condomini, iv) fare accertare e dichiarare l'avvenuta violazione dell'art. 1123 c.c. in forza del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento adottato dal convenuto, e, infine, v) dichiarare la non CP_1 opponibilità al condomino attore della convenzione condominiale adottata in seno all'assemblea del 16.09.1989.
L'attore deduce che, in seno all'assemblea condominiale 20.02.2024, l'assemblea dei condomini abbia approvato (con la maggioranza di 752 millesimi, rappresentanti n. 10 condomini, ed il voto contrario del sig. ) la proposta conciliativa formulata nell'ambito di un Parte_1 procedimento di mediazione, avente ad oggetto l'interpretazione del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento condominiale. Tale prima delibera è stata impugnata dall'attore mediante domanda di mediazione il cui procedimento si sarebbe concluso con esito negativo in data 27.02.2025 (cfr. doc. 4 attore).
In secondo luogo, deduce che, in seno ad altra assemblea condominiale, tenutasi in data 05.11.2024 nelle more del procedimento di mediazione di cui sopra, l'assemblea, preso atto dell'accordo raggiunto in sede di mediazione e di cui alla prima delibera condominiale del 20.02.2024, deliberava l'applicazione del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento ivi deliberato ai bilanci consuntivi dall'anno 2016 all'anno 2024 ed approvava l'integrazione di un fondo relativo al consuntivo per la gestione condominiale 2019/2020 e preventivo per la gestione pagina 2 di 10 2024/2025. Anche tale seconda delibera è stata impugnata dall'attore mediante domanda di mediazione, il cui procedimento si è anch'esso concluso con esito negativo (cfr. doc. 8 attore).
Il presente giudizio involge pertanto l'impugnazione di due delibere assembleari, inerenti il criterio di ripartizione delle spese dell'impianto di riscaldamento condominiale e, per l'effetto, i relativi consuntivi e preventivi approvati, da parte del condomino dissenziente che, questi argomenta, sarebbero state adottate in violazione dei principi di cui all'art. 1123 c.c., nonché in applicazione di un criterio di ripartizione delle spese non opponibile al sig.
[...]
, e, infine, sarebbero comunque nulle e/o annullabili in quanto l'impianto di Parte_1 contabilizzazione condominiale sarebbe malfunzionante e quindi fornirebbe dati inattendibili.
Si è costituito in giudizio, nei termini di rito, il convenuto, chiedendo il rigetto della CP_1 domanda giudiziale attorea e la condanna dell'attore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
Il , sui motivi di impugnazione delle delibere, eccepisce, in Controparte_1 primis, che il motivo di impugnazione dell'attore per malfunzionamento dei contabilizzatori sia inammissibile in quanto non oggetto delle delibere impugnate, oltre che infondato nel merito.
Eccepisce, in seconda istanza, che l'accordo raggiunto in sede di mediazione e ratificato con le delibere impugnate non abbia comportato l'applicazione di un nuovo criterio di ripartizione delle spese condominiali, bensì abbia solo precisato e dettagliato il criterio di riparto in punto spese di riscaldamento già in vigore.
In terzo luogo, argomenta che al sig. , diversamente da quanto da questi Parte_1 argomentato, sia applicabile, in quanto condomino, il criterio di riparto delle spese adottato all'unanimità in seno all'assemblea condominiale tenutasi nell'anno 1989, e di cui al verbale in atti.
Infine, rileva che l'impugnazione del punto 1 della delibera assembleare del 20.02.2024 sia inammissibile in quanto trattasi di mera comunicazione e non di delibera, come quelle dei punti 1 e 14 della delibera assembleare del 05.11.2024, laddove il 1° punto all'ordine del giorno sarebbe una mera comunicazione, in quanto tale non impugnabile, mentre per il 14° nulla sarebbe stato argomentato dall'attore.
Le parti hanno quindi depositato le memorie integrative, ex art. 171 ter c.p.c.
Alla prima udienza dell'11.11.2025 il giudice, sentite le parti in merito alla possibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa della vertenza, ritenuta l'inammissibilità delle istanze istruttorie orali formulate dalla parte attrice, in quanto riferite a circostanze irrilevanti ai fini del decidere, oltre che in parte documentali, ovvero in quanto formulate in modo generico o valutativo, e ritenuta l'inammissibilità della richiesta consulenza tecnica d'ufficio in quanto irrilevante ai fini del decidere, ha dichiarato la causa matura per la decisione.
Ha, quindi, invitato le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito della discussione e della precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 3 di 10 Preliminarmente, si dà atto che il materiale probatorio depositato dalle parti è idoneo e sufficiente a fondare il convincimento del giudice e quindi una decisione motivata sulle domande tutte formulate dalle parti. Ne consegue che, in sede decisionale, devono essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie orali e di consulenza tecnica di ufficio articolate dall'attore, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, per le medesime ragioni indicate nell'ordinanza assunta in data 11.11.2025.
Si osserva, inoltre, che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass., n. 363/2019).
Anche questo Tribunale condivide infatti, il principio che la controversia debba essere definita sulla base delle considerazioni che, per esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento. Con l'effetto di ritenere implicitamente disattesi gli altri argomenti ed elementi che sono logicamente incompatibili con la decisione adottata, anche ove non espressamente disattesi.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Preliminarmente si ritiene opportuno individuare il thema decidendum del presente giudizio, che involge l'impugnazione di due delibere assembleari e l'accertamento del malfunzionamento dell'impianto di contabilizzazione del riscaldamento condominiale.
La prima delibera, adottata il 20.02.2024, è impugnata dall'attore in entrambi i punti all'ordine del giorno (punto 1 “Comunicazione della procedura di mediazione MED/23/00045/O/naz presso la Camera di Commercio di Lecco in merito all'impugnativa del verbale del 8/7/23 da parte dei Sig. e con ” e punto 2 “Presentazione e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 discussione della proposta di conciliazione relativa alla suddetta procedura di mediazione”; cfr. doc.1 attore).
La seconda, del 05.11.2024, viene impugnata con riferimento al punto 1 (“Comunicazione dell'accordo di mediazione raggiunto e conseguente approvazione della nuova ripartizione delle spese di riscaldamento e dei bilanci consuntivi dal 2016/2017 al 2023/2024”), ai punti 2-3-4-5-6- 7-8-9 (tutti relativi all' “Approvazione consuntivo ordinario gestione ordinaria anno […] e relativo riparto”, rispettivamente per gli anni 2016/2027, 2017/2018, 2015/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) e 14 (“Approvazione integrazione del fondo
pagina 4 di 10 approvato il 17.06.2024 al punto 5, per includere anche il costo dell'incarico al tecnico, come da precedente punto 11, relativo riparto e frazionamento rate condominiali”) e 15 (“Approvazione preventivo spese gestione ordinaria anno 2024/2025, relativo riparto e frazionamento rate condominiali) (cfr. doc.5 attore).
Va premesso che la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è pressoché costante nell'affermare che debbano qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume ndr.), le delibere con oggetto che non rientra tra le competenze dell'assemblea dei condomini, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini e le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; devono, invece, qualificarsi come annullabili le delibere affette da vizio relativo alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione (ex plurimis Cass. civ. SS.UU. sent. n.9839/2021).
Altrettanto pacifico è il principio secondo il quale l'autorità giudiziaria non ha alcun potere decisionale o alcun sindacato sulle delibere assembleari adottate con le maggioranze di legge, in quanto il giudice non ha il potere di valutare le stesse nel merito e, per l'effetto, non ha alcun potere sulla discrezionalità di cui dispone, in via esclusiva, l'assemblea dei condomini. Lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è mai finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma è strumento che consente di far stabilire al giudice se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea.
Premesso ciò, in primis si ritiene utile espungere dal thema decidendum quanto certamente non può essere oggetto di valutazione da parte del giudice adito, ovverosia l'accertamento del malfunzionamento del sistema di contabilizzazione del riscaldamento CP_2
Non è demandabile, infatti al Tribunale un potere di accertamento sulle criticità lamentate dall'attore al funzionamento di alcuni termostati ed alla contabilizzazione dei consumi all'interno di alcune unità private, per il semplice fatto che sul punto non v'è stata alcuna deliberazione assembleare, sicché la problematica non inerisce la validità o correttezza di una delibera assembleare.
La domanda attorea di accertamento e declaratoria del malfunzionamento dell'impianto condominiale deve pertanto essere rigettata.
Altrettanto deve concludersi per l'impugnazione attorea del punto 1 del verbale di assemblea del 20.02.2024 e del punto 1 del verbale di assemblea del 05.11.2024, poiché in entrambi i casi si tratta di mere comunicazioni informative ai condomini, in merito ai quali non è stato esercitato da questi alcun potere deliberativo.
pagina 5 di 10 Quanto, invece, alla domanda relativa all'impugnazione del punto 14 della delibera assembleare del 05.11.2024, la stessa non è meritevole di accoglimento in quanto, come dedotto dal convenuto, non è stata argomentata alcuna motivazione a suffragio della richiesta di CP_1 nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità della delibera. In ogni caso, nel merito, la domanda è infondata, in quanto la delibera ha ad oggetto l'integrazione del fondo spese, già approvato in precedente delibera (del 17.06.24 ndr.), con il costo del tecnico incaricato di cui al punto 11. Ai punti 11 e 12 dell'ordine del giorno è stato deliberato di conferire incarico ad un termotecnico per “verificare la conformità e la possibilità di adottare fonti di riscaldamento alternative all'interno di tutte le unità abitative”, con indicazione, all'esito della valutazione del termotecnico e della raccolta di preventivi aventi ad oggetto, appunto, le soluzioni alternative al sistema di riscaldamento centralizzato, di convocare un'assemblea straordinaria per discutere dei preventivi raccolti e della eventuale dismissione dell'impianto di riscaldamento attuale. Non essendo stati oggetto di impugnazione da parte dell'attore i punti 11 e 12, non può accogliersi l'impugnazione del punto 14, relativo all'incremento del fondo spese già approvato con i costi del termotecnico. In ogni caso, la delibera non è stata approvata in quanto non è stata raggiunta il quorum deliberativo ex lege (8 voti contrari, rappresentati 665 millesimi;
cfr. pag. 5 doc. 5 attore).
Per quanto sopra argomentato, la domanda attorea avente ad oggetto i punti 1 della delibera assembleare del 20.02.2024 ed i punti 1 e 14 della delibera assembleare del 05.11.2024 deve pertanto essere rigettata.
Le ulteriori domande attoree possono essere trattate congiuntamente, in quanto sottendono tutte le medesime questioni in punto di diritto.
Dalla documentazione in atti (doc. 9 dell'attore e doc. 2 del convenuto) si evince che il abbia adottato un regolamento condominiale di natura Controparte_1 contrattuale, che, in punto di “RIPARTIZIONE SPESE”, disciplina anche la “Ripartizione delle spese di riscaldamento” (cfr. art. 6).
Parimenti documentale è la circostanza che la regolamentazione del riparto delle spese di riscaldamento sia stata modificata con delibera assembleare del 16.09.1989 (cfr. doc. 3 e doc. 21 convenuto, quest'ultimo peraltro munito di sottoscrizione di Presidente e Segretario).
Considerato che la natura contrattuale del regolamento, avendo questo la medesima efficacia vincolante del contratto, impone il consenso unanime di tutti i condomini, anche la relativa modifica deve invero essere approvata all'unanimità: nel caso di specie l'assemblea era costituita con la presenza di tutti i condomini (“in tutto 11 condomini, rappresentanti 100 mm. di proprietà” cfr. pag. 1 doc. 3 convenuto) e la delibera sul punto 2 dell'ordine del giorno era approvata all'unanimità.
Il giudice ritiene, pertanto, che il criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento di riscaldamento vigente sia quello approvato con delibera in data 16.09.1989.
Certamente lo stesso, in quanto parte del regolamento condominiale contrattuale, è opponibile al sig. e non è meritevole di accoglimento la doglianza attorea secondo la Parte_1
pagina 6 di 10 quale il criterio adottato in seno all'assemblea del 1989 non sarebbe a lui opponibile in quanto, avendo egli acquistato l'unità immobiliare facente parte del Controparte_1 nell'anno 2007, la convenzione adottata in sede assembleare avrebbe efficacia vincolante solo per le parti che avevano adottato tale delibera e non per i loro aventi causa.
E ciò per molteplici ragioni.
In primo luogo, si ritiene pacifico che, in generale, le modifiche al regolamento condominiale contrattuale, unanimemente approvate dall'assemblea dei condomini che rappresentano l'intero edificio condominiale, diventino parte del regolamento condominiale e, in quanto tali, seguano la proprietà immobiliare. Sicché, ai sensi dell'art. 1107 3° comma c.c., la modifica al regolamento, divenuta definitiva per mancanza di impugnazione (nel 1989 ndr.), ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dei singoli partecipanti, cioè tanto per gli aventi causa a titolo universale quanto per quelli a titolo particolare.
Non è accoglibile nemmeno l'eccezione attorea sulla mancata trascrizione, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, della modifica al regolamento condominiale adottata in sede assembleare, laddove, quando una clausola del regolamento condominiale è di natura contrattuale, la relativa modifica deve essere trascritta nei pubblici registri immobiliari solo se riguarda i diritti reali previsti dall'articolo 2643 c.c., quale non è quella oggetto del presente giudizio.
Benché il dettato normativo sia già di per sé dirimente, si consideri che, nel caso di specie, il condomino , sin dalla data di acquisto, nulla ha mai lamentato in punto Parte_1 di ripartizione delle spese di riscaldamento condominiale, come si evince dai verbali delle assemblee condominiali prodotte sub. doc. 22 di parte convenuta, ove si legge l'esplicito consenso – alias ratifica – del condomino all'applicazione di detto criterio di Parte_1 ripartizione. Basti solo leggere il verbale assembleare del 02.08.2009 in seno al quale il sig.
, presente, ha partecipato alla discussione sui criteri di ripartizione delle spese di Parte_1 riscaldamento con espresso richiamo all'utilizzo del criterio deliberato nell'assemblea condominiale del 16.09.1989 (cfr. pag. 11, doc. 22).
Ad abundantiam, si consideri, infine, che sul criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento già si è pronunciato il suintestato Tribunale nell'anno 2013 (cfr. doc. 4 di parte convenuta) – e quindi quando già il sig. era proprietario dell'appartamento all'interno del Parte_1 complesso condominiale – il quale aveva dichiarato in sentenza la “persistente validità ed efficacia dei criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento approvati con delibera in data 16.10.1989 dell'assemblea condominiale” (cfr. pag. 5).
Per tutto quanto sopra argomentato, anche la domanda di inopponibilità all'attore del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento condominiale adottato con delibera del 16.09.1989 deve essere rigettata.
Passando ora alla disamina della delibera assembleare del 20.02.2024, il giudice non ritiene condivisibili i motivi di impugnazione addotti dalla difesa attorea.
pagina 7 di 10 Si premette che, dalla lettura degli atti del presente giudizio si evince che il sig. Parte_1
richiede l'applicazione del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento in misura
[...] fissa e pro quota millesimale, in luogo di quello misto (40% in misura fissa e 60% in misura variabile in base ai consumi, ripartiti poi pro quota millesimale), in quanto a lui non sarebbe applicabile il criterio di ripartizione adottato dal con la delibera Controparte_1 del 1989 (argomentazione, peraltro, spesa per la prima volta in sede di giudizio civile e non portata invece in sede di procedura di mediazione), nonché a causa del malfunzionamento del sistema di contabilizzazione che misura il cd. consumo volontario, sostenendo che il criterio di ripartizione delle spese adottabile sia quello di cui all'art. 1123, 1° comma c.c., e quindi quello di ripartizione pro quota millesimale. Le argomentazioni spese dal sig. sottendono, Parte_1 inoltre, che con la delibera assembleare del 20.02.2024 sia stato adottato un nuovo criterio di ripartizione delle spese condominiali di riscaldamento, illegittimo in quanto sarebbe stato deliberato senza la prescritta unanimità e quindi in violazione dell'art. 1123 c.c.
Fermo quanto già concluso, sia in punto di opponibilità all'attore del criterio di ripartizione delle spese condominiali di riscaldamento di cui alla delibera dell'anno 1989, sia in merito all'impossibilità di demandare al giudice l'accertamento circa il malfunzionamento del sistema di contabilizzazione, il tribunale rileva che nella sede assembleare del 20.02.2024 non sia stato affatto deliberato un nuovo criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento.
In seno all'assemblea è stato invece chiarito che il criterio di ripartizione fosse quello cd. misto di cui alla delibera del 16.09.1989, con l'ulteriore precisazione di quali fossero le cd. spese di riscaldamento, e quindi quali voci fossero comprese tra queste.
Lo si evince sia dallo stesso tenore letterale del verbale di assemblea (doc. 1 di parte attrice) e dell'accordo di mediazione (doc. 9 di parte convenuta) ove si legge che “visto l'art. 5 ter del decreto legislativo 28/2010, considerando quanto stabilito dall'art. 1123 comma 2, c.c., e tenuto conto della deliberazione del Condominio del 16 settembre 1989, riguardante il criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento […]; considerato che le tabelle di riparto del fabbisogno energetico e di kwh installati devono essere adeguate alle situazioni specifiche delle singole unità abitative e alle modifiche intervenute negli anni nei vari appartamenti;
tenuto conto della volontà di rendere chiara e intelleggibile i criteri di riparto delle spese […] la deliberazione del 16 settembre 1989 viene interpretata nel modo seguente”, desumendosi, pertanto, che trattasi di precisazione di quanto già convenuto dai condomini sin dall'anno 1989, e la cui esigenza di precisazione e maggior dettaglio è emersa da una necessità di esplicitare quanto già fosse stato oggetto di applicazione negli anni passati, quantomeno sino alla gestione 2015/2016, anche in considerazione dell'acceso dibattito in ambito condominiale e del contenzioso già precedentemente promosso da alcuni condomini.
Ne è riprova anche la circostanza che il procedimento di mediazione prodromico alla delibera condominiale (doc.7 di parte convenuta) è scaturito dalla domanda promossa da due condomini che, tra le altre cose, lamentavano la mancata applicazione del criterio di ripartizione di cui alla delibera dell'anno 1989 per le gestioni dall'anno 2017 a seguire.
pagina 8 di 10 Che la prassi, peraltro, sia sempre stata quella di comprendere tra le spese di riscaldamento condominiale anche il gasolio, la manutenzione ordinaria e l'energia elettrica (cd. quota forza motrice) è stato argomentato dalla difesa del (cfr. pagg. 6-7 Controparte_1 della comparsa di costituzione) e non contestato dalla difesa attorea ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che avrebbe avuto invece l'onere di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimenti devono darsi per ammessi, anche in considerazione del fatto che trattasi di consuntivi di gestione approvati in sede assembleare, quando già il sig. rivestiva la Parte_1 qualifica di condomino.
Il criterio adottato dal , sin dall'anno 1989, nemmeno può Controparte_1 ritenersi contrario ai dettami di cui all'art. 1123 c.c., laddove è la stessa norma che consente la diversa convenzione. Invero, in situazioni in cui l'uso di un servizio comune, quale il riscaldamento centralizzato, varia notevolmente tra i condomini, i costi possono essere suddivisi in modo proporzionale all'uso effettivo, ed il criterio misto che combina le due componenti quota fissa - quota variabile, è un approccio che sovente viene utilizzato nei complessi condominiali, per garantire un equo riparto delle spese.
La domanda avente ad oggetto l'impugnazione del punto 2 della delibera assembleare del 20.02.2025 viene anch'essa rigettata, in quanto infondata.
Per l'effetto, si ritiene inammissibile anche la domanda attorea avente ad oggetto gli ulteriori punti (2-3-4-5-6-7-8-9-15 della delibera del 05.11.24, laddove trattasi del mero recepimento delle precisazioni al criterio di riparto delle spese di riscaldamento condominiale (quelle approvate in sede di accordo di mediazione come da precedente delibera del febbraio 2024) ai consuntivi relativi agli esercizi dall'anno 2016 all'anno 2024 (punti da 2 a 9) ed al preventivo per la gestione 2024/2025 (punto 15).
Non si ritiene invece accoglibile la domanda di condanna dell'attore soccombente per lite temeraria ex art. 96. 1° e 3° comma c.p.c., che è rimasta sguarnita di adeguato supporto probatorio.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico di parte attrice e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e dei valori minimi per la fase istruttoria (in considerazione dell'assenza di istruttoria orale) e decisionale (attesa la partecipazione ad una sola udienza con discussione orale, senza deposito di memorie conclusive), e con la maggiorazione che si riconosce nella misura del 10% prevista dall'art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, per l'utilizzo di tecniche informatiche (collegamenti ipertestuali) che hanno agevolato la consultazione degli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 1) Rigetta ogni domanda formulata da nei confronti del Parte_1 CP_1
;
[...]
2) Rigetta la domanda del di condanna di Controparte_1 [...]
al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, 1° e 3° comma c.p.c.; Parte_1
3) Condanna a rifondere in favore del Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 5.787,10 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Lecco, 10 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 583/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO Parte_1 C.F._1
MORANDOTTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERGIO Controparte_1 P.IVA_1
IN OT
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria Parte_1 del caso o di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così giudicare:
NEL MERITO dichiarare per i motivi tutti indicati in atti, la nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia e/o illegittimità delle delibere condominiali assunte in data 20.02.2024 ai punti n.
1-2 dell'ordine del giorno e 05.11.2024 ai punti n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-15 dell'ordine del giorno delle assemblee del Via Pomaleccio, 15, Casargo (Lc), accertare e Controparte_1 dichiarare il malfunzionamento dell'impianto di contabilizzazione del riscaldamento e per l'effetto dichiarare nulla la ripartizione di tale spesa nei consuntivi dal 2016 al 2024 e per l'effetto ordinare la suddivisone di tale spesa per millesimi tra tutti i condomini, accertare e dichiarare l'avvenuta violazione ex art. 1123 cod. civ. per la ripartizione delle spese di riscaldamento nonché accertare e dichiarare la non opponibilità all'attore della convenzione condominiale del 16.09.1989 per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto dichiarare nulli o annullare le impugnate delibere condominiali;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali ed oneri fiscali dovuti per legge, oltre alle spese e compensi per l'attività legale svolta nell'ambito della mediazione nonché le spese sostenute dall'attore per introdurre le domande di mediazione IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione di prova per testi ed interpello sui capitoli di prova indicati in atto di citazioni e” su quelli di cui alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. 2,
“si insiste per l'ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio per controllare l'impianto di riscaldamento del convenuto in giudizio, il regolare funzionamento del Controparte_1 sistema di contabilizzazione del consumo del calore ad ore, accertando la possibile manomissione dei contabilizzatori all'interno delle singole unità abitative.”
Per il : “Voglia il Tribunale Ill.Mo, respinta ogni contraria Controparte_1 domanda, eccezione e/o deduzione, così giudicare:
NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande del convenuto in quanto infondate in fatto e in diritto
Condannare controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , in qualità di Parte_1 condomino, ha convenuto in giudizio il , al fine di i) ottenere la Controparte_1 declaratoria di nullità, annullabilità, inefficacia o illegittimità della delibera condominiale assunta in data 20.02.2024, limitatamente ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, della delibera condominiale assunta in data 05.11.2024, limitatamente ai punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-15, ii) fare accertare e dichiarare il malfunzionamento dell'impianto di contabilizzazione del CP_2 riscaldamento e, per l'effetto, iii) ottenere la declaratoria di nullità della ripartizione delle spese di riscaldamento indicata nei consuntivi di gestione dall'anno 2016 all'anno 2024 e l'ordine di suddivisione delle spese di riscaldamento pro quota millesimale tra i condomini, iv) fare accertare e dichiarare l'avvenuta violazione dell'art. 1123 c.c. in forza del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento adottato dal convenuto, e, infine, v) dichiarare la non CP_1 opponibilità al condomino attore della convenzione condominiale adottata in seno all'assemblea del 16.09.1989.
L'attore deduce che, in seno all'assemblea condominiale 20.02.2024, l'assemblea dei condomini abbia approvato (con la maggioranza di 752 millesimi, rappresentanti n. 10 condomini, ed il voto contrario del sig. ) la proposta conciliativa formulata nell'ambito di un Parte_1 procedimento di mediazione, avente ad oggetto l'interpretazione del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento condominiale. Tale prima delibera è stata impugnata dall'attore mediante domanda di mediazione il cui procedimento si sarebbe concluso con esito negativo in data 27.02.2025 (cfr. doc. 4 attore).
In secondo luogo, deduce che, in seno ad altra assemblea condominiale, tenutasi in data 05.11.2024 nelle more del procedimento di mediazione di cui sopra, l'assemblea, preso atto dell'accordo raggiunto in sede di mediazione e di cui alla prima delibera condominiale del 20.02.2024, deliberava l'applicazione del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento ivi deliberato ai bilanci consuntivi dall'anno 2016 all'anno 2024 ed approvava l'integrazione di un fondo relativo al consuntivo per la gestione condominiale 2019/2020 e preventivo per la gestione pagina 2 di 10 2024/2025. Anche tale seconda delibera è stata impugnata dall'attore mediante domanda di mediazione, il cui procedimento si è anch'esso concluso con esito negativo (cfr. doc. 8 attore).
Il presente giudizio involge pertanto l'impugnazione di due delibere assembleari, inerenti il criterio di ripartizione delle spese dell'impianto di riscaldamento condominiale e, per l'effetto, i relativi consuntivi e preventivi approvati, da parte del condomino dissenziente che, questi argomenta, sarebbero state adottate in violazione dei principi di cui all'art. 1123 c.c., nonché in applicazione di un criterio di ripartizione delle spese non opponibile al sig.
[...]
, e, infine, sarebbero comunque nulle e/o annullabili in quanto l'impianto di Parte_1 contabilizzazione condominiale sarebbe malfunzionante e quindi fornirebbe dati inattendibili.
Si è costituito in giudizio, nei termini di rito, il convenuto, chiedendo il rigetto della CP_1 domanda giudiziale attorea e la condanna dell'attore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
Il , sui motivi di impugnazione delle delibere, eccepisce, in Controparte_1 primis, che il motivo di impugnazione dell'attore per malfunzionamento dei contabilizzatori sia inammissibile in quanto non oggetto delle delibere impugnate, oltre che infondato nel merito.
Eccepisce, in seconda istanza, che l'accordo raggiunto in sede di mediazione e ratificato con le delibere impugnate non abbia comportato l'applicazione di un nuovo criterio di ripartizione delle spese condominiali, bensì abbia solo precisato e dettagliato il criterio di riparto in punto spese di riscaldamento già in vigore.
In terzo luogo, argomenta che al sig. , diversamente da quanto da questi Parte_1 argomentato, sia applicabile, in quanto condomino, il criterio di riparto delle spese adottato all'unanimità in seno all'assemblea condominiale tenutasi nell'anno 1989, e di cui al verbale in atti.
Infine, rileva che l'impugnazione del punto 1 della delibera assembleare del 20.02.2024 sia inammissibile in quanto trattasi di mera comunicazione e non di delibera, come quelle dei punti 1 e 14 della delibera assembleare del 05.11.2024, laddove il 1° punto all'ordine del giorno sarebbe una mera comunicazione, in quanto tale non impugnabile, mentre per il 14° nulla sarebbe stato argomentato dall'attore.
Le parti hanno quindi depositato le memorie integrative, ex art. 171 ter c.p.c.
Alla prima udienza dell'11.11.2025 il giudice, sentite le parti in merito alla possibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa della vertenza, ritenuta l'inammissibilità delle istanze istruttorie orali formulate dalla parte attrice, in quanto riferite a circostanze irrilevanti ai fini del decidere, oltre che in parte documentali, ovvero in quanto formulate in modo generico o valutativo, e ritenuta l'inammissibilità della richiesta consulenza tecnica d'ufficio in quanto irrilevante ai fini del decidere, ha dichiarato la causa matura per la decisione.
Ha, quindi, invitato le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito della discussione e della precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 3 di 10 Preliminarmente, si dà atto che il materiale probatorio depositato dalle parti è idoneo e sufficiente a fondare il convincimento del giudice e quindi una decisione motivata sulle domande tutte formulate dalle parti. Ne consegue che, in sede decisionale, devono essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie orali e di consulenza tecnica di ufficio articolate dall'attore, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, per le medesime ragioni indicate nell'ordinanza assunta in data 11.11.2025.
Si osserva, inoltre, che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass., n. 363/2019).
Anche questo Tribunale condivide infatti, il principio che la controversia debba essere definita sulla base delle considerazioni che, per esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento. Con l'effetto di ritenere implicitamente disattesi gli altri argomenti ed elementi che sono logicamente incompatibili con la decisione adottata, anche ove non espressamente disattesi.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Preliminarmente si ritiene opportuno individuare il thema decidendum del presente giudizio, che involge l'impugnazione di due delibere assembleari e l'accertamento del malfunzionamento dell'impianto di contabilizzazione del riscaldamento condominiale.
La prima delibera, adottata il 20.02.2024, è impugnata dall'attore in entrambi i punti all'ordine del giorno (punto 1 “Comunicazione della procedura di mediazione MED/23/00045/O/naz presso la Camera di Commercio di Lecco in merito all'impugnativa del verbale del 8/7/23 da parte dei Sig. e con ” e punto 2 “Presentazione e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 discussione della proposta di conciliazione relativa alla suddetta procedura di mediazione”; cfr. doc.1 attore).
La seconda, del 05.11.2024, viene impugnata con riferimento al punto 1 (“Comunicazione dell'accordo di mediazione raggiunto e conseguente approvazione della nuova ripartizione delle spese di riscaldamento e dei bilanci consuntivi dal 2016/2017 al 2023/2024”), ai punti 2-3-4-5-6- 7-8-9 (tutti relativi all' “Approvazione consuntivo ordinario gestione ordinaria anno […] e relativo riparto”, rispettivamente per gli anni 2016/2027, 2017/2018, 2015/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) e 14 (“Approvazione integrazione del fondo
pagina 4 di 10 approvato il 17.06.2024 al punto 5, per includere anche il costo dell'incarico al tecnico, come da precedente punto 11, relativo riparto e frazionamento rate condominiali”) e 15 (“Approvazione preventivo spese gestione ordinaria anno 2024/2025, relativo riparto e frazionamento rate condominiali) (cfr. doc.5 attore).
Va premesso che la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è pressoché costante nell'affermare che debbano qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume ndr.), le delibere con oggetto che non rientra tra le competenze dell'assemblea dei condomini, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini e le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; devono, invece, qualificarsi come annullabili le delibere affette da vizio relativo alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione (ex plurimis Cass. civ. SS.UU. sent. n.9839/2021).
Altrettanto pacifico è il principio secondo il quale l'autorità giudiziaria non ha alcun potere decisionale o alcun sindacato sulle delibere assembleari adottate con le maggioranze di legge, in quanto il giudice non ha il potere di valutare le stesse nel merito e, per l'effetto, non ha alcun potere sulla discrezionalità di cui dispone, in via esclusiva, l'assemblea dei condomini. Lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è mai finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma è strumento che consente di far stabilire al giudice se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea.
Premesso ciò, in primis si ritiene utile espungere dal thema decidendum quanto certamente non può essere oggetto di valutazione da parte del giudice adito, ovverosia l'accertamento del malfunzionamento del sistema di contabilizzazione del riscaldamento CP_2
Non è demandabile, infatti al Tribunale un potere di accertamento sulle criticità lamentate dall'attore al funzionamento di alcuni termostati ed alla contabilizzazione dei consumi all'interno di alcune unità private, per il semplice fatto che sul punto non v'è stata alcuna deliberazione assembleare, sicché la problematica non inerisce la validità o correttezza di una delibera assembleare.
La domanda attorea di accertamento e declaratoria del malfunzionamento dell'impianto condominiale deve pertanto essere rigettata.
Altrettanto deve concludersi per l'impugnazione attorea del punto 1 del verbale di assemblea del 20.02.2024 e del punto 1 del verbale di assemblea del 05.11.2024, poiché in entrambi i casi si tratta di mere comunicazioni informative ai condomini, in merito ai quali non è stato esercitato da questi alcun potere deliberativo.
pagina 5 di 10 Quanto, invece, alla domanda relativa all'impugnazione del punto 14 della delibera assembleare del 05.11.2024, la stessa non è meritevole di accoglimento in quanto, come dedotto dal convenuto, non è stata argomentata alcuna motivazione a suffragio della richiesta di CP_1 nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità della delibera. In ogni caso, nel merito, la domanda è infondata, in quanto la delibera ha ad oggetto l'integrazione del fondo spese, già approvato in precedente delibera (del 17.06.24 ndr.), con il costo del tecnico incaricato di cui al punto 11. Ai punti 11 e 12 dell'ordine del giorno è stato deliberato di conferire incarico ad un termotecnico per “verificare la conformità e la possibilità di adottare fonti di riscaldamento alternative all'interno di tutte le unità abitative”, con indicazione, all'esito della valutazione del termotecnico e della raccolta di preventivi aventi ad oggetto, appunto, le soluzioni alternative al sistema di riscaldamento centralizzato, di convocare un'assemblea straordinaria per discutere dei preventivi raccolti e della eventuale dismissione dell'impianto di riscaldamento attuale. Non essendo stati oggetto di impugnazione da parte dell'attore i punti 11 e 12, non può accogliersi l'impugnazione del punto 14, relativo all'incremento del fondo spese già approvato con i costi del termotecnico. In ogni caso, la delibera non è stata approvata in quanto non è stata raggiunta il quorum deliberativo ex lege (8 voti contrari, rappresentati 665 millesimi;
cfr. pag. 5 doc. 5 attore).
Per quanto sopra argomentato, la domanda attorea avente ad oggetto i punti 1 della delibera assembleare del 20.02.2024 ed i punti 1 e 14 della delibera assembleare del 05.11.2024 deve pertanto essere rigettata.
Le ulteriori domande attoree possono essere trattate congiuntamente, in quanto sottendono tutte le medesime questioni in punto di diritto.
Dalla documentazione in atti (doc. 9 dell'attore e doc. 2 del convenuto) si evince che il abbia adottato un regolamento condominiale di natura Controparte_1 contrattuale, che, in punto di “RIPARTIZIONE SPESE”, disciplina anche la “Ripartizione delle spese di riscaldamento” (cfr. art. 6).
Parimenti documentale è la circostanza che la regolamentazione del riparto delle spese di riscaldamento sia stata modificata con delibera assembleare del 16.09.1989 (cfr. doc. 3 e doc. 21 convenuto, quest'ultimo peraltro munito di sottoscrizione di Presidente e Segretario).
Considerato che la natura contrattuale del regolamento, avendo questo la medesima efficacia vincolante del contratto, impone il consenso unanime di tutti i condomini, anche la relativa modifica deve invero essere approvata all'unanimità: nel caso di specie l'assemblea era costituita con la presenza di tutti i condomini (“in tutto 11 condomini, rappresentanti 100 mm. di proprietà” cfr. pag. 1 doc. 3 convenuto) e la delibera sul punto 2 dell'ordine del giorno era approvata all'unanimità.
Il giudice ritiene, pertanto, che il criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento di riscaldamento vigente sia quello approvato con delibera in data 16.09.1989.
Certamente lo stesso, in quanto parte del regolamento condominiale contrattuale, è opponibile al sig. e non è meritevole di accoglimento la doglianza attorea secondo la Parte_1
pagina 6 di 10 quale il criterio adottato in seno all'assemblea del 1989 non sarebbe a lui opponibile in quanto, avendo egli acquistato l'unità immobiliare facente parte del Controparte_1 nell'anno 2007, la convenzione adottata in sede assembleare avrebbe efficacia vincolante solo per le parti che avevano adottato tale delibera e non per i loro aventi causa.
E ciò per molteplici ragioni.
In primo luogo, si ritiene pacifico che, in generale, le modifiche al regolamento condominiale contrattuale, unanimemente approvate dall'assemblea dei condomini che rappresentano l'intero edificio condominiale, diventino parte del regolamento condominiale e, in quanto tali, seguano la proprietà immobiliare. Sicché, ai sensi dell'art. 1107 3° comma c.c., la modifica al regolamento, divenuta definitiva per mancanza di impugnazione (nel 1989 ndr.), ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dei singoli partecipanti, cioè tanto per gli aventi causa a titolo universale quanto per quelli a titolo particolare.
Non è accoglibile nemmeno l'eccezione attorea sulla mancata trascrizione, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, della modifica al regolamento condominiale adottata in sede assembleare, laddove, quando una clausola del regolamento condominiale è di natura contrattuale, la relativa modifica deve essere trascritta nei pubblici registri immobiliari solo se riguarda i diritti reali previsti dall'articolo 2643 c.c., quale non è quella oggetto del presente giudizio.
Benché il dettato normativo sia già di per sé dirimente, si consideri che, nel caso di specie, il condomino , sin dalla data di acquisto, nulla ha mai lamentato in punto Parte_1 di ripartizione delle spese di riscaldamento condominiale, come si evince dai verbali delle assemblee condominiali prodotte sub. doc. 22 di parte convenuta, ove si legge l'esplicito consenso – alias ratifica – del condomino all'applicazione di detto criterio di Parte_1 ripartizione. Basti solo leggere il verbale assembleare del 02.08.2009 in seno al quale il sig.
, presente, ha partecipato alla discussione sui criteri di ripartizione delle spese di Parte_1 riscaldamento con espresso richiamo all'utilizzo del criterio deliberato nell'assemblea condominiale del 16.09.1989 (cfr. pag. 11, doc. 22).
Ad abundantiam, si consideri, infine, che sul criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento già si è pronunciato il suintestato Tribunale nell'anno 2013 (cfr. doc. 4 di parte convenuta) – e quindi quando già il sig. era proprietario dell'appartamento all'interno del Parte_1 complesso condominiale – il quale aveva dichiarato in sentenza la “persistente validità ed efficacia dei criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento approvati con delibera in data 16.10.1989 dell'assemblea condominiale” (cfr. pag. 5).
Per tutto quanto sopra argomentato, anche la domanda di inopponibilità all'attore del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento condominiale adottato con delibera del 16.09.1989 deve essere rigettata.
Passando ora alla disamina della delibera assembleare del 20.02.2024, il giudice non ritiene condivisibili i motivi di impugnazione addotti dalla difesa attorea.
pagina 7 di 10 Si premette che, dalla lettura degli atti del presente giudizio si evince che il sig. Parte_1
richiede l'applicazione del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento in misura
[...] fissa e pro quota millesimale, in luogo di quello misto (40% in misura fissa e 60% in misura variabile in base ai consumi, ripartiti poi pro quota millesimale), in quanto a lui non sarebbe applicabile il criterio di ripartizione adottato dal con la delibera Controparte_1 del 1989 (argomentazione, peraltro, spesa per la prima volta in sede di giudizio civile e non portata invece in sede di procedura di mediazione), nonché a causa del malfunzionamento del sistema di contabilizzazione che misura il cd. consumo volontario, sostenendo che il criterio di ripartizione delle spese adottabile sia quello di cui all'art. 1123, 1° comma c.c., e quindi quello di ripartizione pro quota millesimale. Le argomentazioni spese dal sig. sottendono, Parte_1 inoltre, che con la delibera assembleare del 20.02.2024 sia stato adottato un nuovo criterio di ripartizione delle spese condominiali di riscaldamento, illegittimo in quanto sarebbe stato deliberato senza la prescritta unanimità e quindi in violazione dell'art. 1123 c.c.
Fermo quanto già concluso, sia in punto di opponibilità all'attore del criterio di ripartizione delle spese condominiali di riscaldamento di cui alla delibera dell'anno 1989, sia in merito all'impossibilità di demandare al giudice l'accertamento circa il malfunzionamento del sistema di contabilizzazione, il tribunale rileva che nella sede assembleare del 20.02.2024 non sia stato affatto deliberato un nuovo criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento.
In seno all'assemblea è stato invece chiarito che il criterio di ripartizione fosse quello cd. misto di cui alla delibera del 16.09.1989, con l'ulteriore precisazione di quali fossero le cd. spese di riscaldamento, e quindi quali voci fossero comprese tra queste.
Lo si evince sia dallo stesso tenore letterale del verbale di assemblea (doc. 1 di parte attrice) e dell'accordo di mediazione (doc. 9 di parte convenuta) ove si legge che “visto l'art. 5 ter del decreto legislativo 28/2010, considerando quanto stabilito dall'art. 1123 comma 2, c.c., e tenuto conto della deliberazione del Condominio del 16 settembre 1989, riguardante il criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento […]; considerato che le tabelle di riparto del fabbisogno energetico e di kwh installati devono essere adeguate alle situazioni specifiche delle singole unità abitative e alle modifiche intervenute negli anni nei vari appartamenti;
tenuto conto della volontà di rendere chiara e intelleggibile i criteri di riparto delle spese […] la deliberazione del 16 settembre 1989 viene interpretata nel modo seguente”, desumendosi, pertanto, che trattasi di precisazione di quanto già convenuto dai condomini sin dall'anno 1989, e la cui esigenza di precisazione e maggior dettaglio è emersa da una necessità di esplicitare quanto già fosse stato oggetto di applicazione negli anni passati, quantomeno sino alla gestione 2015/2016, anche in considerazione dell'acceso dibattito in ambito condominiale e del contenzioso già precedentemente promosso da alcuni condomini.
Ne è riprova anche la circostanza che il procedimento di mediazione prodromico alla delibera condominiale (doc.7 di parte convenuta) è scaturito dalla domanda promossa da due condomini che, tra le altre cose, lamentavano la mancata applicazione del criterio di ripartizione di cui alla delibera dell'anno 1989 per le gestioni dall'anno 2017 a seguire.
pagina 8 di 10 Che la prassi, peraltro, sia sempre stata quella di comprendere tra le spese di riscaldamento condominiale anche il gasolio, la manutenzione ordinaria e l'energia elettrica (cd. quota forza motrice) è stato argomentato dalla difesa del (cfr. pagg. 6-7 Controparte_1 della comparsa di costituzione) e non contestato dalla difesa attorea ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che avrebbe avuto invece l'onere di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimenti devono darsi per ammessi, anche in considerazione del fatto che trattasi di consuntivi di gestione approvati in sede assembleare, quando già il sig. rivestiva la Parte_1 qualifica di condomino.
Il criterio adottato dal , sin dall'anno 1989, nemmeno può Controparte_1 ritenersi contrario ai dettami di cui all'art. 1123 c.c., laddove è la stessa norma che consente la diversa convenzione. Invero, in situazioni in cui l'uso di un servizio comune, quale il riscaldamento centralizzato, varia notevolmente tra i condomini, i costi possono essere suddivisi in modo proporzionale all'uso effettivo, ed il criterio misto che combina le due componenti quota fissa - quota variabile, è un approccio che sovente viene utilizzato nei complessi condominiali, per garantire un equo riparto delle spese.
La domanda avente ad oggetto l'impugnazione del punto 2 della delibera assembleare del 20.02.2025 viene anch'essa rigettata, in quanto infondata.
Per l'effetto, si ritiene inammissibile anche la domanda attorea avente ad oggetto gli ulteriori punti (2-3-4-5-6-7-8-9-15 della delibera del 05.11.24, laddove trattasi del mero recepimento delle precisazioni al criterio di riparto delle spese di riscaldamento condominiale (quelle approvate in sede di accordo di mediazione come da precedente delibera del febbraio 2024) ai consuntivi relativi agli esercizi dall'anno 2016 all'anno 2024 (punti da 2 a 9) ed al preventivo per la gestione 2024/2025 (punto 15).
Non si ritiene invece accoglibile la domanda di condanna dell'attore soccombente per lite temeraria ex art. 96. 1° e 3° comma c.p.c., che è rimasta sguarnita di adeguato supporto probatorio.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico di parte attrice e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e dei valori minimi per la fase istruttoria (in considerazione dell'assenza di istruttoria orale) e decisionale (attesa la partecipazione ad una sola udienza con discussione orale, senza deposito di memorie conclusive), e con la maggiorazione che si riconosce nella misura del 10% prevista dall'art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, per l'utilizzo di tecniche informatiche (collegamenti ipertestuali) che hanno agevolato la consultazione degli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 1) Rigetta ogni domanda formulata da nei confronti del Parte_1 CP_1
;
[...]
2) Rigetta la domanda del di condanna di Controparte_1 [...]
al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, 1° e 3° comma c.p.c.; Parte_1
3) Condanna a rifondere in favore del Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 5.787,10 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Lecco, 10 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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