Articolo 10 della Legge 11 aprile 1950, n. 130
Articolo 9Articolo 11
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19 gennaio 1956
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8 settembre 1959
Art. 10.
Ai dipendenti di ruolo dei gruppi A e B delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e' corrisposta a decorrere dal 1 luglio 1949, in aggiunta allo stipendio, una indennita' di funzione, non compiutabile agli effetti della pensione, nelle misure stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge.(2)
E' altresi' corrisposto un assegno perequativo, non computabile agli effetti della pensione, ai dipendenti civili delle Amministrazioni statali indicati nelle tabelle B, C, D, E ed F, allegate alla presente legge, nonche' al personale postelegrafonico di cui all'allegata tabella G, nella misura prevista dalle tabelle medesime.
L'indennita' e l'assegno perequativo di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con ogni altra indennita', assegno, diritto, provento, o compenso, a carattere continuativo o periodico, anche se non gravante sul bilancio dello Stato, che sia attribuito in ragione dell'appartenenza del personale a determinate categorie od amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo.
E' ammesso il cumulo, all'infuori del caso previsto nel precedente comma, con le indennita', assegni, diritti, proventi e compensi che abbiano natura di corrispettivo di particolari servizi - ivi comprese le competenze accessorie per il personale ferroviario e postelegrafonico - o afferiscano a cariche o incarichi conferiti per legge o discrezionalmente dall'Amministrazione, ovvero siano corrisposti a titolo di compenso per maggiori spese, rischi e responsabilita' attinenti al servizio.
Ai dipendenti provvisti di assegni, non cumulabili ai sensi del terzo comma, per un importo complessivo inferiore alla, indennita' di funzione o all'assegno perequativo, l'indennita' o l'assegno stessi spettano nello importo ridotto alla differenza.
Per il personale insegnante di ruolo delle universita' e degli altri istituti di istruzione superiore, e per il personale direttivo e insegnante di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, appartenente al grado 8° o ai gradi superiori, l'ammontare dell'indennita' accademica, e della indennita' di studio attualmente corrisposte e' aumentato in misura pari all'eccedenza dell'indennita' di funzione dei gradi corrispondenti rispetto all'indennita' accademica, e all'indennita' di studio.
A decorrere dal 1 luglio 1950 la indennita' di funzione per il personale dei gradi 9°, 10° e 11° e' aumentata di lire duemila mensili per il gruppo A e di lire mille mensili per il gruppo B. Con la medesima decorrenza, l'aumento di lire mille mensili e' attribuito altresi' agli insegnanti elementari di grado 12°. Nei riguardi del personale insegnante compreso nei gruppi e gradi sopra indicati, gli aumenti di lire duemila e mille mensili sono da considerare riferiti alla indennita' di studio.(4)
Al personale insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado e degli educandati femminili, nonche' agli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato; l'indennita' di studio e' aumentata a titolo di assegno perequativo nella misura, rispettivamente, di lire duemila e mille mensili, a decorrere dal 1 luglio 1950.
L'indennita' di funzione e l'assegno perequativo di cui ai primi due commi del presente articolo sono ridotti nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze e sono sospesi in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.
In nessun caso puo' essere percepita piu' di una indennita' di funzione o di un assegno perequativo.
Alla categoria di concetto del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione e' corrisposta, per i gradi equiparati al 6°, 7° e 8°, l'indennita' di funzione prevista per il gruppo A, e, per i gradi equiparati al 9°, 10° e 11°, quella prevista per il gruppo B; alla categoria d'ordine ed alla categoria subalterna dei predetti Uffici e' corrisposta la indennita' perequativa prevista rispettivamente per il gruppo C e per i subalterni.
Al personale direttivo, di concetto, d'ordine e subalterno delle Sezioni provinciali dell'alimentazione e' attribuito l'assegno perequativo nella misura prevista rispettivamente per le categorie 1-b), II, III e IV della tabella F allegata, alla presente legge.
Le categorie di personale alle quali e' assegnata l'indennita' di funzione o l'assegno perequativo di cui al presente articolo sono determinate, per ciascuna Amministrazione, con decreti del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro interessato.(6) ((10)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "la misura dell'indennita' di funzione, prevista dall' art. 10, primo comma, della legge 11 aprile 1950, numero 130 , e' fissata, per i personali dei gradi 1° e 2° dell'ordinamento gerarchico, rispettivamente in lire trentamila e lire venticinquemila mensili lorde".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Per il personale non insegnante di ruolo dei gruppi B e C (o d'ordine) delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonche' per il personale esecutivo dei gradi dal 5° al 10° delle Ferrovie dello Stato, per il personale insegnante di grado 8° di gruppo B, per i maestri elementari di ruolo, le rispettive indennita' di funzione o di studio ovvero l'assegno perequativo - di cui all'art. 10, secondo comma, della predetta legge 11 aprile 1950, n. 130 - sono aumentati di lire novecento mensili lorde a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge. L'assegno perequativo predetto e' aumentato, a favore delle sottoindicate categorie di personale delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, dell'importo mensile lordo a fianco di ciascuna indicato:
Personale civile statale statale non di ruolo:
avventizio di 1ª categoria a). . . . . . . . . . . . . . L. 800 avventizio di 1ª categoria b). . . . . . . . . . . . . . L. 600 avventizio di 2ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 avventizio di 3ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . L. 100 Personale subalterno:
commesso capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500 primo commesso e capo agente tecnico . . . . . . . . . . L. 300 usciere capo e agente tecnico. . . . . . . . . . . . . . L. 100 Personale salariato permanente e temporaneo:
capo opera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200 operaio specializzato (1ª categoria) . . . . . . . . . . L. 200 operaia specializzata (6ª categoria) . . . . . . . . . . L. 200 L'aumento di cui ai precedenti commi non spetta ai personali che fruiscono di altre indennita', assegni, diritti, proventi o compensi che non siano loro attribuiti a titolo personale come corrispettivo di maggiori spese, rischi e responsabilita' per prestazioni individuali". -------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 11 giugno 1954, n. 356 ha disposto (con l'articolo unico) che "la disposizione dell' art. 10, comma settimo, della legge 11 aprile 1950, n. 130 , relativa all'aumento dell'indennita' di studio, va interpretata nel senso che tale aumento spetta anche agli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 ". -------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19 ha disposto (con l'art. 4) che "per i personali il cui trattamento e' previsto dalla tabella allegata al presente decreto, sono soppressi: l'indennita' di funzione e l'assegno perequativo di cui all' art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130 , e successive modificazioni".
Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 28) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1956. -------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 30 luglio 1959, n. 696 ha disposto (con l'art. 2) che "l'indennita' di funzione e l'assegno perequativo di cui all' articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130 , e successive modificazioni, e l'assegno integratore di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19 , sono soppressi".
La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) ha disposto che la modifica "ha effetto dal 1 luglio 1956".
Entrata in vigore il 8 settembre 1959