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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 5494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5494 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 477/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice CO RO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 477 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con gli avv.ti Paolo Berti, Paolo Bagnasco, Valerio Veronesi e Fabio Muccilli. Parte_1
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Fabrizio Daverio e Controparte_1
NO DI.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'attore ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“Previa eventuale trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per il possibile contrasto della disciplina contenuta nell'art. 2103 c.c., così come modificato dal D.lg. n. 81/2015, con gli artt. 77, 3, 35 e 37 Cost.;
Accertare e, quindi, dichiarare, per le ragioni di cui al presente atto, che il Dott. è stato fatto oggetto, da parte di Pt_1 di un demansionamento professionale a partire dall'1/11/2010 o da altra data veriore Controparte_1 accertanda in corso di causa e per l 'effetto
a) dichiarare tenuta e condannare a reintegrare il Ricorrente in mansioni compatibili Controparte_1 con il proprio passato professionale e con il proprio livello di inquadramento dirigenziale;
b) dichiarare tenuta e condannare a risarcire al Ricorrente il danno da Controparte_1 demansionamento / dequalificazione subito, il tutto nella misura da determinarsi in corso di causa utilizzando, se del caso, poteri equitativi ex art. 1226 e 2056 c.c., oltre accessori di legge dal maturato al saldo, e comunque in misura non inferiore, ad oggi, ad € 624.280,75;
1 il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge con decorrenza dalla data di maturazione di ogni singola voce di credito sino al saldo”.
La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. L'attore ha denunciato di aver subito un demansionamento e ha quindi chiesto il risarcimento dei danni patiti.
1.1. Al riguardo, giova preliminarmente rammentare il contenuto e la portata inderogabile dell'art. 2103
c.c., nella parte in cui prevede che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero (in virtù della riforma operata dal d.lgs. n. 81/2015) a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
1.2. Trattasi di una speciale norma di protezione del lavoratore, destinata a preservarlo dai “danni a quel complesso di capacità e di attitudini che viene definito con il termine professionalità con conseguente compromissione delle aspettative di miglioramento all'interno o all'esterno dell'azienda” (cfr. Corte Cost. 6 aprile 2004, n. 113).
Quale norma di protezione, l'art. 2103 c.c. limita l'esercizio dello ius variandi del datore di lavoro nell'alveo di una reciprocità dei rapporti che vede il lavoratore operare in una posizione di tendenziale soggezione, direttamente collegata alla natura subordinata del rapporto in questione.
Il danno che la norma vuole evitare, dunque, consiste in quel danno professionale, che ha contenuto patrimoniale e che “può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore sia dalla mancata acquisizione di una maggior capacità” (cfr. Cass.
S.U. n. 6572/2006).
1.3. L'indagine relativa alla legittimità del comportamento aziendale non può prescindere dalle modifiche introdotte dall'art. 3 d.lgs. n. 81/2015 alle previsioni dell'art. 2103 c.c.
In particolare, il legislatore del 2015 ha introdotto per il settore privato un regime analogo a quello vigente per il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 52 d.lgs. n. 165/2001):
l'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro trova un limite nell'equivalenza delle nuove mansioni non più alle “ultime effettivamente svolte”, bensì alle “mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
La nuova normativa, mancando qualsiasi norma transitoria, deve ritenersi operante con riferimento ai rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore (25.6.2015).
E tale nuova disciplina va applicata anche ai mutamenti di mansioni iniziati prima di tale data e proseguiti successivamente. Infatti, poiché il demansionamento costituisce un inadempimento da parte del datore di lavoro alle obbligazioni che gli derivano dal rapporto di lavoro, esso si realizza giorno per
2 giorno, con l'adibizione del dipendente a mansioni inferiori a quelle che avrebbe diritto di svolgere, e quindi deve essere valutato in relazione alla disciplina normativa via via vigente.
Del resto, la Corte di Cassazione (su tutte, Cass. n. 1141/2007), in tema di riparto della giurisdizione in caso di demansionamento di pubblico dipendente iniziato prima del 30.6.1998 e proseguito dopo tale data, ha definito il demansionamento quale illecito permanente, vale a dire illecito che si attua di giorno in giorno.
1.4. Nel caso di specie, pertanto, il periodo dal novembre 2011 al 25.6.2015 deve essere valutato alla luce del testo precedente dell'art. 2103 c.c., mentre il periodo successivo deve essere valutato alla luce del testo attuale.
*
2. Per quanto riguarda il primo periodo, le mansioni svolte dall'attore non possono ritenersi equivalenti a quelle da ultimo riconosciutegli. Si osserva al riguardo quanto segue.
2.1. È pacifico che il lavoratore, prima del novembre 2011, svolgesse le mansioni di Direttore Generale della con qualifica dirigenziale, ricoprendo altresì il ruolo di Responsabile Controparte_2
Operations ad interim.
Risulta inoltre incontestato (si veda al riguardo quanto confermato dalla convenuta alle pagg. 18 e 19 della memoria) che la posizione ricoperta dall'attore era gerarchicamente subordinata soltanto al consiglio di amministrazione e che l'attore deteneva la responsabilità di tutte le attività della banca, occupandosi di supervisionare l'operato delle diverse divisioni operative della medesima, ivi incluso il coordinamento della ventina di risorse umane ripartite tra ciascuna di esse.
2.2. Risulta poi che dal novembre 2011 all'attore è stato assegnato il diverso incarico di Direttore della
Liquidazione della sussisdiaria svizzera EL BA SS s.a. in liquidazione.
Al riguardo, il teste unico testimone a riferire sull'incarico in questione, ha dichiarato: Testimone_1
“Come direttore, dava esecuzione alle decisioni dei liquidatrori (io ero uno dei liquidatori). Era un po' il braccio operativo dell'ufficio. Confermo però che eravamo solo noi liquidatori ad avere diritto di deliberazione;
l'attore era ad un grado subordinato rispetto a noi liquidatori.
Lui, come direttore, doveva dar corso alle nostre disposizioni, anche sulla base delle indicazioni dei consulenti esterni
(specie in materia din legge svizzera).
Le decisioni importanti venivano adottate dai liquidatori;
sotto di essi, c'era l'attore (quale direttore) che prendeva le decisioni conseguenti. Lui aveva comunque uno spazio autonomo di manovra, ma doveva sempre consultarsi con i liquidatori”.
Da tale testimonianza emerge chiaramente come l'attore, quale Direttore della Liquidazione, fosse privo di autonomia decisionale e non avesse alcun potere di coordinamento di personale.
2.3. Quanto poi all'assegnazione dell'attore in staff all'amministratore delegato di per il CP_2 mese di febbraio 2013, appare evidente la differenza in peius rispetto alle mansioni di Direttore
3 Generale: in questo ruolo, l'attore era a riporto dell'amministratore delegato, non aveva poteri decisionali e non coordinava risorse.
2.4. Risulta poi che da marzo 2013 all'attore era stato affidato il ruolo di Preposto al Credito.
Sul punto, il teste comune ha dichiarato “Le attività di credito che ho ceduto all'attore consistevano in: Tes_2 ricezione di proposte di credito da parte della rete commerciale, analisi di merito e delle condizioni economiche, trasmissione di tutto l'incartamento ricevuto ad un ufficio del gruppo , ri-controllo e poi la portava in delibera (ossia CP_1 proponeva) al c.d.a.
Poi lui doveva fare un continuo monitoraggio del credito.
I clienti che gestiva lui erano cd. di “alto standing”, con patrimoni superiori al milione di euro.
L'attore doveva quindi fare una vera e propria analisi di merito del credito, non era ordinaria amministrazione.
Non so se lui poi facesse altre attività ordinarie.
ADR: Come preposto al credito, quando l'ho fatto io, io impiegavo circa mezza giornata a settimana (4-5 ore). Non so però quanto l'attore impiegasse di tempo.
Preciso, però che quando lo facevo io, disponevo di un collaboratore (che era un quadro direttivo), che lavorava sempre mezza giornata a settimana.
Cap. 60: confermo che l'attore facesse i pareri di cui mi si scrive;
si trattava di un “abstract” e, comunque, c'era sempre un'analisi di merito che l'attore doveva fare.
Cap. 62: il potere decisionale era un potere piuttosto incisivo perché dall'attore dipendeva se mandare avanti o meno una pratica.
I patrimoni potevano essere superiori al milione di euro;
le pratiche potevano avere ad oggetto somme inferiori, ma erano comunque garantite da atti di pegno posti sugli attivi depositati.
Cap. 64: Non ricordo se, per questa funzione, aveva o meno persone a lui sottoposte”.
Questa testimonianza unitamente alla descrizione del ruolo prevista nel Funzionigramma della convenuta (all. n. 11 alla memoria) inducono a ritenere che l'attore, in forza di questo nuovo incarico, avesse un potere decisionale piuttosto inferiore rispetto a quello di cui disponeva in qualità di Direttore
Generale: infatti, in qualità di Preposto al Credito, l'attore svolgeva essenzialmente attività di analisi e di monitoraggio (tutt'al più a supporto dell'amministratore delegato) e non aveva poteri di coordinamento di altre risorse.
2.5. Anche il successivo incarico all'Area Affari Societari e Partecipazioni in qualità di Esperto di Area
Specialistica, in staff al Responsabile di Area, affidato all'attore nel giugno 2013, appare qualitativamente distante dalle mansioni precedentemente svolte come Direttore Generale.
In tal senso, è la stessa difesa della convenuta ad ammettere l'assenza di significativi poteri decisionali:
“Tale assegnazione implicava, di fatto, lo svolgimento di attività tecniche di alto profilo, inerenti al monitoraggio del credito … e al rispetto della normativa antiriciclaggio, in supporto ai Liquidatori della sussidiaria svizzera” (cfr. pag.
27 della memoria).
4 Peraltro, anche in questa funzione all'attore non spettava il coordinamento di altre risorse.
2.6. Allo stesso modo, l'incarico di Responsabile della Struttura Supporto all'Internazionalizzazione, assegnato all'attore dal dicembre 2024, non prevedeva rilevanti spazi di autonomia decisionale né rivestiva caratteri similari a quelli di un Direttore Generale.
Infatti, la teste ha spiegato che, in forza di questo ruolo, l'attore “… non aveva proprio dei poteri Tes_3 decisionali perché di base riceveva istruzioni dal responsabile dell'ufficio internazionale … il lavoro da lui svolto era abbastanza semplice;
del resto, facevamo tabelle dei clienti e dei report delle campagne;
non mi sembra ci fosse molta sostanza nel lavoro”.
A riprova di ciò, il teste ha precisato che l'attore “…non aveva poteri di spesa. Aveva però Testimone_4 dei poteri di indirizzo: ad esempio, lui poteva proporre di mantenere o no un ufficio di rappresentanza, ma non aveva poteri decisionali definitivi (questo spettava all'organo deliberante)”.
2.7. Le risultanze così raccolte, da cui è emersa la perdita di significativi poteri decisionali e del ruolo di coordinamento di personale, portano allora a ritenere che le mansioni a cui è stato successivamente adibito l'attore non sono per nulla riconducibili alle ultime mansioni effettivamente svolte.
*
3. Le medesime conclusioni valgono circa il carattere demansionante delle prestazioni a cui è stato adibito l'attore nel periodo successivo al 25.6.2015 (in relazione al quale deve trovare applicazione la nuova versione dell'art. 2103 c.c.).
3.1. Infatti, secondo l'art. 2 CCNL di settore “sono dirigenti i lavoratori/lavoratrici subordinati, ai sensi dell'art.
2094 del codice civile, come tali qualificati dall'azienda in quanto ricoprano un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di autonomia e potere decisionale ed esplichino le loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell'impresa. Nell'ambito dello sviluppo professionale dei dirigenti l'impresa individua funzioni manageriali correlate a diversi livelli di responsabilità, sia nelle attività espletabili presso le strutture centrali che nella rete commerciale, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche comportare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale”.
3.2. Ebbene, stando alle risultanze sopra riportate, è evidente che l'incarico di Responsabile della
Struttura Supporto all'Internazionalizzazione non era caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di autonomia e potere decisionale.
3.3. Allo stesso modo, le allegazioni in atti consentono di ritenere che i successivi incarichi di addetto alla
Sede Centrale e presso l della sede di Novara non rivestissero alcuno dei caratteri tipici Parte_2 del profilo dirigenziale.
3.4. Ma nemmeno può dirsi che con l'ulteriore successiva assegnazione alla Struttura Progetti Speciali e
Monitoraggio l'attore si sia avvicinato a ricoprire funzioni propriamente dirigenziali.
Ed invero, il teste ha precisato che in quella struttura l'attore “doveva presidiare i progetti che gli Tes_5 dava la Arscott. Per presidiare intendo che lui doveva: supportare l'attivazione di progetti (spesso interfunzionali),
5 individuare i referenti delle funzioni che potevano avere un ruolo nel progetto, creare e coordinare il gruppo di lavoro del progetto, verificare gli obiettivi definiti nel piano di progetto.
Erano attività più operative perché le propriamente attività manageriali spettavano ai responsabili delle prime linee aziendali (i top manager).
L'attore, come me, non aveva delle vere responsabilità del progetto;
noi eravamo a supporto del progetto.
ADR: Tra le attività operative c'era anche l'organizzare la riunione, tenere le agende, curare le convocazioni, presenziare
e verbalizzare la riunione.
… Noi nella Struttura Progetti Speciali non avevamo nessun fringe benefit (come l'auto aziendale)”.
3.5. Quanto, infine, alla posizione di addetto in staff al Responsabile Affari Tributari, attribuita all'attore da agosto 2021, la stessa difetta dei requisiti prescritti dalla menzionata declaratoria del CCNL.
Infatti, come chiarito dal teste nell'ambito di questa funzione “l'attore riporta a un responsabile di Tes_6 secondo livello. L'attore, proprio perché in staff di un responsabile di livello L2, si occupa di attività progettuali trasversali tipiche di una struttura di quel tipo. …
È il responsabile di secondo livello che adotta le decisioni. L'attore lo supporta e lo può rappresentare in alcuni tavoli di lavoro. L'attore non ha (e non ha avuto) risorse da coordinare.
ADR: Le attività che svolge l'attore, però, non sono prevalentemente operative;
in prevalenza, sono attività di indirizzo, coordinamento e consuntivazione. Potremmo chiamarlo un “focal point””.
Sebbene il teste parli di un “focal point”, è piuttosto chiaro che l'attore, nel dover riportare al responsabile di secondo livello e nel non poter adottare le decisioni strutturali, ricopre una funzione che non pare effettivamente connotata da un elevato grado di autonomia e potere decisionale né implicante poteri di promozione e gestione generale.
3.6. Sicché, le mansioni affidate all'attore, anche dopo il 25.6.2015, in quanto prive dei caratteri propri delle attività demandate alla figura di dirigente, non possono dirsi corrispondenti a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale dell'inquadramento riconosciuto al lavoratore.
*
4. Sussiste dunque il lamentato demansionamento in relazione a tutto il periodo di causa.
Pertanto, alla società convenuta deve essere ordinato di reintegrare immediatamente l'attore in mansioni equivalenti alla qualifica di dirigente secondo il CCNL di categoria.
*
5. Per ciò che concerne le pretese risarcitorie, si osserva che l'attore ha domandato che gli vengano risarciti un danno patrimoniale e un danno non patrimoniale.
*
6. Quanto al danno patrimoniale, si rammenta che la lesione eventualmente conseguente all'assegnazione di mansioni deteriori non può in alcun modo considerarsi come danno esistente in re ipsa, ossia, come conseguenza automatica e ineliminabile dell'assegnazione a mansioni inferiori o non equivalenti.
6 6.1. Tuttavia, in tali ipotesi, può assumere precipuo rilievo la prova per presunzioni, ossia la complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (cfr. Cass. S.U. n. 6572/2006).
6.2. Ebbene, quanto sopra evidenziato in merito al carattere delle prestazioni lavorative richiesta all'attore a decorrere dal novembre 2011 ha consentito di accertare l'assegnazione a mansioni di così deteriore contenuto professionale da essere idonea a determinare un'evidente sottoutilizzazione e uno svilimento delle potenzialità del lavoratore.
6.3. Per il danno così patito, che è inevitabilmente soggetto a una valutazione ex art. 1226 c.c., questo
Tribunale ritiene equo riconoscere complessivamente un risarcimento pari al 25% della retribuzione lorda percepita da novembre 2011 sino alla data di presentazione del presente ricorso, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.
*
7. Con riferimento al danno non patrimoniale, l'attore ha distinto la pretesa risarcitoria in relazione ad un pregiudizio all'immagine e a un danno esistenziale.
7.1. In relazione al danno all'immagine, si rammenta che quello attinente alla lesione dei diritti immateriali della personalità, quali sono il diritto al nome, all'identità e all'immagine, è un danno che può essere riconosciuto (e liquidato in via equitativa) tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto ma, non potendo considerarsi in re ipsa, deve essere oggetto di specifica allegazione e di prova.
Tuttavia, nel caso di specie, non risulta debitamente allegato e provato che le condotte demansionanti abbiano comportato per l'attore un discredito nel proprio ambiente sociale o presso potenziali nuovi datori di lavoro.
Infatti, la difesa attorea si è limitata a sostenere genericamente che “il declassamento subito dal Dott. è Pt_1 stato particolarmente evidente ed ha inciso, oltre che sulla professionalità del Ricorrente, anche sull'immagine professionale del lavoratore sia presso i colleghi (non si dimentichi, infatti, che il Ricorrente è passato dal ricoprire incarichi apicali, quali quelli di Direttore Generale e Presidente di diverse società del Gruppo a mero “jolly” da trasferire tra i Pt_3 vari Uffici a seconda dei voleri della Banca) sia presso l'esterno” (cfr. pag. 37 del ricorso), senza però fornire alcun elemento da cui poter desumere la concreta sussistenza di una lesione alla reputazione.
Del resto, non è nemmeno stata allegata l'effettiva mancata assunzione presso altre società direttamente connessa al comportamento della convenuta.
Sulla base di questo precario compendio allegativo e dimostrativo, non può allora ritenersi che la dequalificazione subita abbia ex se intaccato in modo grave l'immagine professionale e sociale dell'attore.
7.2. Lo stesso discorso deve valere anche in relazione al denunciato danno esistenziale.
Ed invero, la difesa attorea si è limitata a sostenere che il demansionamento avrebbe determinato
“un'involuzione della vita relazionale tale da integrare il c.d. danno esistenziale” (cfr. pag. 38 del ricorso).
7 Tuttavia, tali deduzioni si presentano quantomai generiche poiché non permettono di dedurre l'effettiva consistenza del denunciato danno: ossia, in che cosa sia consistito il pregiudizio, che tipo di intensità abbia presentato, quale durata abbia avuto e come lo stesso si sia atteggiato rispetto alle condizioni soggettive della parte e alla sua vita relazionale.
Il che, in definitiva, impedisce di ritenere che si tratti di un pregiudizio giuridicamente apprezzabile, che abbia raggiunto l'entità dei parametri di gravità e rilevanza tali da configurare un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c.
A questa domanda, pertanto, non può darsi seguito.
*
8. Per le posta risarcitoria riconosciuta, oltre alla sorte capitale liquidata, competono interessi legali e rivalutazione monetaria (con calcolo da effettuarsi secondo il criterio legale rappresentato dall'indice dei prezzi fissati dall'ISTAT ex art. 150 disp. att.: cfr. Cass. n. 11462/1993) dalla data di maturazione del credito fino alla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 429, co. 3, c.p.c. che trova applicazione anche per i crediti di natura risarcitoria.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
*
9. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara l'illegittimità del demansionamento subito dalla parte attrice;
- ordina alla parte convenuta di reintegrare immediatamente la parte attrice in mansioni equivalenti alla qualifica di dirigente secondo il CCNL di categoria;
- condanna la parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale, in favore della parte attrice, nella misura pari al 25% della retribuzione lorda percepita da novembre 2011 sino alla data di presentazione del ricorso, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali in euro
259,00 per esborsi ed euro 14.200,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 10.12.2025
Il giudice
CO RO
8
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice CO RO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 477 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con gli avv.ti Paolo Berti, Paolo Bagnasco, Valerio Veronesi e Fabio Muccilli. Parte_1
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Fabrizio Daverio e Controparte_1
NO DI.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'attore ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“Previa eventuale trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per il possibile contrasto della disciplina contenuta nell'art. 2103 c.c., così come modificato dal D.lg. n. 81/2015, con gli artt. 77, 3, 35 e 37 Cost.;
Accertare e, quindi, dichiarare, per le ragioni di cui al presente atto, che il Dott. è stato fatto oggetto, da parte di Pt_1 di un demansionamento professionale a partire dall'1/11/2010 o da altra data veriore Controparte_1 accertanda in corso di causa e per l 'effetto
a) dichiarare tenuta e condannare a reintegrare il Ricorrente in mansioni compatibili Controparte_1 con il proprio passato professionale e con il proprio livello di inquadramento dirigenziale;
b) dichiarare tenuta e condannare a risarcire al Ricorrente il danno da Controparte_1 demansionamento / dequalificazione subito, il tutto nella misura da determinarsi in corso di causa utilizzando, se del caso, poteri equitativi ex art. 1226 e 2056 c.c., oltre accessori di legge dal maturato al saldo, e comunque in misura non inferiore, ad oggi, ad € 624.280,75;
1 il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge con decorrenza dalla data di maturazione di ogni singola voce di credito sino al saldo”.
La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. L'attore ha denunciato di aver subito un demansionamento e ha quindi chiesto il risarcimento dei danni patiti.
1.1. Al riguardo, giova preliminarmente rammentare il contenuto e la portata inderogabile dell'art. 2103
c.c., nella parte in cui prevede che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero (in virtù della riforma operata dal d.lgs. n. 81/2015) a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
1.2. Trattasi di una speciale norma di protezione del lavoratore, destinata a preservarlo dai “danni a quel complesso di capacità e di attitudini che viene definito con il termine professionalità con conseguente compromissione delle aspettative di miglioramento all'interno o all'esterno dell'azienda” (cfr. Corte Cost. 6 aprile 2004, n. 113).
Quale norma di protezione, l'art. 2103 c.c. limita l'esercizio dello ius variandi del datore di lavoro nell'alveo di una reciprocità dei rapporti che vede il lavoratore operare in una posizione di tendenziale soggezione, direttamente collegata alla natura subordinata del rapporto in questione.
Il danno che la norma vuole evitare, dunque, consiste in quel danno professionale, che ha contenuto patrimoniale e che “può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore sia dalla mancata acquisizione di una maggior capacità” (cfr. Cass.
S.U. n. 6572/2006).
1.3. L'indagine relativa alla legittimità del comportamento aziendale non può prescindere dalle modifiche introdotte dall'art. 3 d.lgs. n. 81/2015 alle previsioni dell'art. 2103 c.c.
In particolare, il legislatore del 2015 ha introdotto per il settore privato un regime analogo a quello vigente per il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 52 d.lgs. n. 165/2001):
l'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro trova un limite nell'equivalenza delle nuove mansioni non più alle “ultime effettivamente svolte”, bensì alle “mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
La nuova normativa, mancando qualsiasi norma transitoria, deve ritenersi operante con riferimento ai rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore (25.6.2015).
E tale nuova disciplina va applicata anche ai mutamenti di mansioni iniziati prima di tale data e proseguiti successivamente. Infatti, poiché il demansionamento costituisce un inadempimento da parte del datore di lavoro alle obbligazioni che gli derivano dal rapporto di lavoro, esso si realizza giorno per
2 giorno, con l'adibizione del dipendente a mansioni inferiori a quelle che avrebbe diritto di svolgere, e quindi deve essere valutato in relazione alla disciplina normativa via via vigente.
Del resto, la Corte di Cassazione (su tutte, Cass. n. 1141/2007), in tema di riparto della giurisdizione in caso di demansionamento di pubblico dipendente iniziato prima del 30.6.1998 e proseguito dopo tale data, ha definito il demansionamento quale illecito permanente, vale a dire illecito che si attua di giorno in giorno.
1.4. Nel caso di specie, pertanto, il periodo dal novembre 2011 al 25.6.2015 deve essere valutato alla luce del testo precedente dell'art. 2103 c.c., mentre il periodo successivo deve essere valutato alla luce del testo attuale.
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2. Per quanto riguarda il primo periodo, le mansioni svolte dall'attore non possono ritenersi equivalenti a quelle da ultimo riconosciutegli. Si osserva al riguardo quanto segue.
2.1. È pacifico che il lavoratore, prima del novembre 2011, svolgesse le mansioni di Direttore Generale della con qualifica dirigenziale, ricoprendo altresì il ruolo di Responsabile Controparte_2
Operations ad interim.
Risulta inoltre incontestato (si veda al riguardo quanto confermato dalla convenuta alle pagg. 18 e 19 della memoria) che la posizione ricoperta dall'attore era gerarchicamente subordinata soltanto al consiglio di amministrazione e che l'attore deteneva la responsabilità di tutte le attività della banca, occupandosi di supervisionare l'operato delle diverse divisioni operative della medesima, ivi incluso il coordinamento della ventina di risorse umane ripartite tra ciascuna di esse.
2.2. Risulta poi che dal novembre 2011 all'attore è stato assegnato il diverso incarico di Direttore della
Liquidazione della sussisdiaria svizzera EL BA SS s.a. in liquidazione.
Al riguardo, il teste unico testimone a riferire sull'incarico in questione, ha dichiarato: Testimone_1
“Come direttore, dava esecuzione alle decisioni dei liquidatrori (io ero uno dei liquidatori). Era un po' il braccio operativo dell'ufficio. Confermo però che eravamo solo noi liquidatori ad avere diritto di deliberazione;
l'attore era ad un grado subordinato rispetto a noi liquidatori.
Lui, come direttore, doveva dar corso alle nostre disposizioni, anche sulla base delle indicazioni dei consulenti esterni
(specie in materia din legge svizzera).
Le decisioni importanti venivano adottate dai liquidatori;
sotto di essi, c'era l'attore (quale direttore) che prendeva le decisioni conseguenti. Lui aveva comunque uno spazio autonomo di manovra, ma doveva sempre consultarsi con i liquidatori”.
Da tale testimonianza emerge chiaramente come l'attore, quale Direttore della Liquidazione, fosse privo di autonomia decisionale e non avesse alcun potere di coordinamento di personale.
2.3. Quanto poi all'assegnazione dell'attore in staff all'amministratore delegato di per il CP_2 mese di febbraio 2013, appare evidente la differenza in peius rispetto alle mansioni di Direttore
3 Generale: in questo ruolo, l'attore era a riporto dell'amministratore delegato, non aveva poteri decisionali e non coordinava risorse.
2.4. Risulta poi che da marzo 2013 all'attore era stato affidato il ruolo di Preposto al Credito.
Sul punto, il teste comune ha dichiarato “Le attività di credito che ho ceduto all'attore consistevano in: Tes_2 ricezione di proposte di credito da parte della rete commerciale, analisi di merito e delle condizioni economiche, trasmissione di tutto l'incartamento ricevuto ad un ufficio del gruppo , ri-controllo e poi la portava in delibera (ossia CP_1 proponeva) al c.d.a.
Poi lui doveva fare un continuo monitoraggio del credito.
I clienti che gestiva lui erano cd. di “alto standing”, con patrimoni superiori al milione di euro.
L'attore doveva quindi fare una vera e propria analisi di merito del credito, non era ordinaria amministrazione.
Non so se lui poi facesse altre attività ordinarie.
ADR: Come preposto al credito, quando l'ho fatto io, io impiegavo circa mezza giornata a settimana (4-5 ore). Non so però quanto l'attore impiegasse di tempo.
Preciso, però che quando lo facevo io, disponevo di un collaboratore (che era un quadro direttivo), che lavorava sempre mezza giornata a settimana.
Cap. 60: confermo che l'attore facesse i pareri di cui mi si scrive;
si trattava di un “abstract” e, comunque, c'era sempre un'analisi di merito che l'attore doveva fare.
Cap. 62: il potere decisionale era un potere piuttosto incisivo perché dall'attore dipendeva se mandare avanti o meno una pratica.
I patrimoni potevano essere superiori al milione di euro;
le pratiche potevano avere ad oggetto somme inferiori, ma erano comunque garantite da atti di pegno posti sugli attivi depositati.
Cap. 64: Non ricordo se, per questa funzione, aveva o meno persone a lui sottoposte”.
Questa testimonianza unitamente alla descrizione del ruolo prevista nel Funzionigramma della convenuta (all. n. 11 alla memoria) inducono a ritenere che l'attore, in forza di questo nuovo incarico, avesse un potere decisionale piuttosto inferiore rispetto a quello di cui disponeva in qualità di Direttore
Generale: infatti, in qualità di Preposto al Credito, l'attore svolgeva essenzialmente attività di analisi e di monitoraggio (tutt'al più a supporto dell'amministratore delegato) e non aveva poteri di coordinamento di altre risorse.
2.5. Anche il successivo incarico all'Area Affari Societari e Partecipazioni in qualità di Esperto di Area
Specialistica, in staff al Responsabile di Area, affidato all'attore nel giugno 2013, appare qualitativamente distante dalle mansioni precedentemente svolte come Direttore Generale.
In tal senso, è la stessa difesa della convenuta ad ammettere l'assenza di significativi poteri decisionali:
“Tale assegnazione implicava, di fatto, lo svolgimento di attività tecniche di alto profilo, inerenti al monitoraggio del credito … e al rispetto della normativa antiriciclaggio, in supporto ai Liquidatori della sussidiaria svizzera” (cfr. pag.
27 della memoria).
4 Peraltro, anche in questa funzione all'attore non spettava il coordinamento di altre risorse.
2.6. Allo stesso modo, l'incarico di Responsabile della Struttura Supporto all'Internazionalizzazione, assegnato all'attore dal dicembre 2024, non prevedeva rilevanti spazi di autonomia decisionale né rivestiva caratteri similari a quelli di un Direttore Generale.
Infatti, la teste ha spiegato che, in forza di questo ruolo, l'attore “… non aveva proprio dei poteri Tes_3 decisionali perché di base riceveva istruzioni dal responsabile dell'ufficio internazionale … il lavoro da lui svolto era abbastanza semplice;
del resto, facevamo tabelle dei clienti e dei report delle campagne;
non mi sembra ci fosse molta sostanza nel lavoro”.
A riprova di ciò, il teste ha precisato che l'attore “…non aveva poteri di spesa. Aveva però Testimone_4 dei poteri di indirizzo: ad esempio, lui poteva proporre di mantenere o no un ufficio di rappresentanza, ma non aveva poteri decisionali definitivi (questo spettava all'organo deliberante)”.
2.7. Le risultanze così raccolte, da cui è emersa la perdita di significativi poteri decisionali e del ruolo di coordinamento di personale, portano allora a ritenere che le mansioni a cui è stato successivamente adibito l'attore non sono per nulla riconducibili alle ultime mansioni effettivamente svolte.
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3. Le medesime conclusioni valgono circa il carattere demansionante delle prestazioni a cui è stato adibito l'attore nel periodo successivo al 25.6.2015 (in relazione al quale deve trovare applicazione la nuova versione dell'art. 2103 c.c.).
3.1. Infatti, secondo l'art. 2 CCNL di settore “sono dirigenti i lavoratori/lavoratrici subordinati, ai sensi dell'art.
2094 del codice civile, come tali qualificati dall'azienda in quanto ricoprano un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di autonomia e potere decisionale ed esplichino le loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell'impresa. Nell'ambito dello sviluppo professionale dei dirigenti l'impresa individua funzioni manageriali correlate a diversi livelli di responsabilità, sia nelle attività espletabili presso le strutture centrali che nella rete commerciale, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche comportare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale”.
3.2. Ebbene, stando alle risultanze sopra riportate, è evidente che l'incarico di Responsabile della
Struttura Supporto all'Internazionalizzazione non era caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di autonomia e potere decisionale.
3.3. Allo stesso modo, le allegazioni in atti consentono di ritenere che i successivi incarichi di addetto alla
Sede Centrale e presso l della sede di Novara non rivestissero alcuno dei caratteri tipici Parte_2 del profilo dirigenziale.
3.4. Ma nemmeno può dirsi che con l'ulteriore successiva assegnazione alla Struttura Progetti Speciali e
Monitoraggio l'attore si sia avvicinato a ricoprire funzioni propriamente dirigenziali.
Ed invero, il teste ha precisato che in quella struttura l'attore “doveva presidiare i progetti che gli Tes_5 dava la Arscott. Per presidiare intendo che lui doveva: supportare l'attivazione di progetti (spesso interfunzionali),
5 individuare i referenti delle funzioni che potevano avere un ruolo nel progetto, creare e coordinare il gruppo di lavoro del progetto, verificare gli obiettivi definiti nel piano di progetto.
Erano attività più operative perché le propriamente attività manageriali spettavano ai responsabili delle prime linee aziendali (i top manager).
L'attore, come me, non aveva delle vere responsabilità del progetto;
noi eravamo a supporto del progetto.
ADR: Tra le attività operative c'era anche l'organizzare la riunione, tenere le agende, curare le convocazioni, presenziare
e verbalizzare la riunione.
… Noi nella Struttura Progetti Speciali non avevamo nessun fringe benefit (come l'auto aziendale)”.
3.5. Quanto, infine, alla posizione di addetto in staff al Responsabile Affari Tributari, attribuita all'attore da agosto 2021, la stessa difetta dei requisiti prescritti dalla menzionata declaratoria del CCNL.
Infatti, come chiarito dal teste nell'ambito di questa funzione “l'attore riporta a un responsabile di Tes_6 secondo livello. L'attore, proprio perché in staff di un responsabile di livello L2, si occupa di attività progettuali trasversali tipiche di una struttura di quel tipo. …
È il responsabile di secondo livello che adotta le decisioni. L'attore lo supporta e lo può rappresentare in alcuni tavoli di lavoro. L'attore non ha (e non ha avuto) risorse da coordinare.
ADR: Le attività che svolge l'attore, però, non sono prevalentemente operative;
in prevalenza, sono attività di indirizzo, coordinamento e consuntivazione. Potremmo chiamarlo un “focal point””.
Sebbene il teste parli di un “focal point”, è piuttosto chiaro che l'attore, nel dover riportare al responsabile di secondo livello e nel non poter adottare le decisioni strutturali, ricopre una funzione che non pare effettivamente connotata da un elevato grado di autonomia e potere decisionale né implicante poteri di promozione e gestione generale.
3.6. Sicché, le mansioni affidate all'attore, anche dopo il 25.6.2015, in quanto prive dei caratteri propri delle attività demandate alla figura di dirigente, non possono dirsi corrispondenti a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale dell'inquadramento riconosciuto al lavoratore.
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4. Sussiste dunque il lamentato demansionamento in relazione a tutto il periodo di causa.
Pertanto, alla società convenuta deve essere ordinato di reintegrare immediatamente l'attore in mansioni equivalenti alla qualifica di dirigente secondo il CCNL di categoria.
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5. Per ciò che concerne le pretese risarcitorie, si osserva che l'attore ha domandato che gli vengano risarciti un danno patrimoniale e un danno non patrimoniale.
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6. Quanto al danno patrimoniale, si rammenta che la lesione eventualmente conseguente all'assegnazione di mansioni deteriori non può in alcun modo considerarsi come danno esistente in re ipsa, ossia, come conseguenza automatica e ineliminabile dell'assegnazione a mansioni inferiori o non equivalenti.
6 6.1. Tuttavia, in tali ipotesi, può assumere precipuo rilievo la prova per presunzioni, ossia la complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (cfr. Cass. S.U. n. 6572/2006).
6.2. Ebbene, quanto sopra evidenziato in merito al carattere delle prestazioni lavorative richiesta all'attore a decorrere dal novembre 2011 ha consentito di accertare l'assegnazione a mansioni di così deteriore contenuto professionale da essere idonea a determinare un'evidente sottoutilizzazione e uno svilimento delle potenzialità del lavoratore.
6.3. Per il danno così patito, che è inevitabilmente soggetto a una valutazione ex art. 1226 c.c., questo
Tribunale ritiene equo riconoscere complessivamente un risarcimento pari al 25% della retribuzione lorda percepita da novembre 2011 sino alla data di presentazione del presente ricorso, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.
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7. Con riferimento al danno non patrimoniale, l'attore ha distinto la pretesa risarcitoria in relazione ad un pregiudizio all'immagine e a un danno esistenziale.
7.1. In relazione al danno all'immagine, si rammenta che quello attinente alla lesione dei diritti immateriali della personalità, quali sono il diritto al nome, all'identità e all'immagine, è un danno che può essere riconosciuto (e liquidato in via equitativa) tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto ma, non potendo considerarsi in re ipsa, deve essere oggetto di specifica allegazione e di prova.
Tuttavia, nel caso di specie, non risulta debitamente allegato e provato che le condotte demansionanti abbiano comportato per l'attore un discredito nel proprio ambiente sociale o presso potenziali nuovi datori di lavoro.
Infatti, la difesa attorea si è limitata a sostenere genericamente che “il declassamento subito dal Dott. è Pt_1 stato particolarmente evidente ed ha inciso, oltre che sulla professionalità del Ricorrente, anche sull'immagine professionale del lavoratore sia presso i colleghi (non si dimentichi, infatti, che il Ricorrente è passato dal ricoprire incarichi apicali, quali quelli di Direttore Generale e Presidente di diverse società del Gruppo a mero “jolly” da trasferire tra i Pt_3 vari Uffici a seconda dei voleri della Banca) sia presso l'esterno” (cfr. pag. 37 del ricorso), senza però fornire alcun elemento da cui poter desumere la concreta sussistenza di una lesione alla reputazione.
Del resto, non è nemmeno stata allegata l'effettiva mancata assunzione presso altre società direttamente connessa al comportamento della convenuta.
Sulla base di questo precario compendio allegativo e dimostrativo, non può allora ritenersi che la dequalificazione subita abbia ex se intaccato in modo grave l'immagine professionale e sociale dell'attore.
7.2. Lo stesso discorso deve valere anche in relazione al denunciato danno esistenziale.
Ed invero, la difesa attorea si è limitata a sostenere che il demansionamento avrebbe determinato
“un'involuzione della vita relazionale tale da integrare il c.d. danno esistenziale” (cfr. pag. 38 del ricorso).
7 Tuttavia, tali deduzioni si presentano quantomai generiche poiché non permettono di dedurre l'effettiva consistenza del denunciato danno: ossia, in che cosa sia consistito il pregiudizio, che tipo di intensità abbia presentato, quale durata abbia avuto e come lo stesso si sia atteggiato rispetto alle condizioni soggettive della parte e alla sua vita relazionale.
Il che, in definitiva, impedisce di ritenere che si tratti di un pregiudizio giuridicamente apprezzabile, che abbia raggiunto l'entità dei parametri di gravità e rilevanza tali da configurare un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c.
A questa domanda, pertanto, non può darsi seguito.
*
8. Per le posta risarcitoria riconosciuta, oltre alla sorte capitale liquidata, competono interessi legali e rivalutazione monetaria (con calcolo da effettuarsi secondo il criterio legale rappresentato dall'indice dei prezzi fissati dall'ISTAT ex art. 150 disp. att.: cfr. Cass. n. 11462/1993) dalla data di maturazione del credito fino alla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 429, co. 3, c.p.c. che trova applicazione anche per i crediti di natura risarcitoria.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
*
9. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara l'illegittimità del demansionamento subito dalla parte attrice;
- ordina alla parte convenuta di reintegrare immediatamente la parte attrice in mansioni equivalenti alla qualifica di dirigente secondo il CCNL di categoria;
- condanna la parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale, in favore della parte attrice, nella misura pari al 25% della retribuzione lorda percepita da novembre 2011 sino alla data di presentazione del ricorso, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali in euro
259,00 per esborsi ed euro 14.200,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 10.12.2025
Il giudice
CO RO
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