Art. 1.
Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961 n. 1038 , gia' prorogate al 30 giugno 1965 con l' articolo 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433 , sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 1966.
La disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo 25 ha effetto dal 1 aprile 1966.
Per la identificazione delle aziende artigiane ai fini di quanto stabilito al comma quarto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , si fa riferimento ai requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 869 , il luogo della classificazione indicata dal decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive disposizioni.
Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961 n. 1038 , gia' prorogate al 30 giugno 1965 con l' articolo 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433 , sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 1966.
La disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo 25 ha effetto dal 1 aprile 1966.
Per la identificazione delle aziende artigiane ai fini di quanto stabilito al comma quarto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , si fa riferimento ai requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 869 , il luogo della classificazione indicata dal decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive disposizioni.