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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/11/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 533/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
SEZ. CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di APPELLO iscritta al n. R.G. n. 533/2025, posta in decisione all'udienza del 21.11.2025 e vertente
T R A
(C.F.: ) E Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(C.F.: , quali genitori esercenti la responsabilità C.F._2 genitoriale nei confronti della minore , elettivamente domiciliati Persona_1 in Napoli (NA) al Centro Direzionale Is. E1, presso lo studio legale dell'Avv. Valentina
IA (C.F.: ), che li rappresenta e difende in virtù di C.F._3 mandato a margine dell'atto di appello, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di cancelleria all'indirizzo p.e.c.:
Email_1 appellanti
E
quale Impresa Designata per il GV (Codice fiscale, partita CP_2
IVA e iscrizione al Registro imprese di Trieste n. ), con sede legale P.IVA_1
a Milano, Piazza Tre Torri, 3 (CAP 20100) in persona del procuratore speciale dott.
, ed elett.te dom.ta in Roma, alla via Cicerone 49, presso lo studio Controparte_3 dell'Avv. Sveva Bernardini (Codice Fiscale e C.F._4 pec: che la rappresenta e difende in virtù di mandato in Email_2 calce alla comparsa di costituzione e risposta appellata pagina 1 di 8 E
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 226/24 del Giudice di Pace di Fondi pubblicata il 03.07.2024.
CONCLUSIONI : Gli appellanti concludevano come da note autorizzate depositate il
17.11.2025 e la causa veniva, all'esito, trattenuta in decisione dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 - all'udienza ex art. 281sexies
c.p.c. del 21.11.2025, svoltasi con contraddittorio cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 CP_1
proponevano appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fondi
[...] indicata in appello, con cui era stata respinta la domanda dagli stessi proposta in primo grado nei confronti della quale impresa designata dal Fondo di CP_2
Garanzia per le Vittime della Strada e volta a sentire accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo Fiat Panda di colore nero
(targa non identificata), nel sinistro avvenuto in data 28.08.2021, alle ore 07.30 circa in località Fondi (LT) e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta compagnia in persona del legale rappresentante p.t., a CP_2 risarcire le lesioni subite dalla minore nel sinistro in oggetto, per Persona_1
l'importo di €20.000,00 oltre IVA, ovvero nella misura minore o maggiore risultante come dovuta, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento fino al soddisfo.
Con un primo motivo gli appellanti lamentavano “
[...]
” Parte_2 deducendo, tra l'altro: che il Giudice, dopo aver ascoltato le dichiarazioni del testimone, aveva ritenuto che non fosse provato il fatto storico ed altresì non aveva disposto la richiesta CTU medico legale;
che in particolare, come risultante dai verbali di causa, il testimone aveva dichiarato di trovarsi con la compagna presso il parcheggio antistante al supermercato di Fondi, di mattina presto, verso la fine del mese di agosto 2021: “Mi trovavo sul posto dell'incidente perché vado di solito con mia moglie a fare la spesa presso il supermercato a Fondi”; che il teste aveva dichiarato altresì di aver visto una Fiat Panda di colore nero entrare a forte velocità nel detto pagina 2 di 8 parcheggio, mentre c'era una bambina che si trovava lì e che il conducente della Fiat
Panda aveva finito per urtarla con lo specchietto del lato destro: “Ho visto che la Fiat
Panda entrava a forte velocità nel parcheggio del supermercato. Ho visto che la Fiat
Panda urtava la bambina con lo specchietto del lato destro. Ho visto che la Fiat Panda urtava la bambina sul braccio sinistro e la faceva cadere a terra”; che il teste aveva dichiarato, ancora, che vicino alla stessa si trovavano i suoi genitori che la assistevano e che la bambina poteva avere un'età compresa tra i 9 ed i 10 anni, che i genitori avevano chiamato le Autorità, ma nessuno era intervenuto sul luogo del sinistro e nessuno dei presenti era riuscito a prendere il numero di targa del conducente della Fiat Panda, il quale si era allontanato velocemente dal luogo dell'incidente; che, infine, il testimone aveva indicato di essere stato contattato dal genitore della bambina in quanto si conoscevano per aver frequentato lo stesso villaggio turistico;
che, quindi, tali dichiarazioni erano circostanziate, precise e concordanti con i fatti dedotti in giudizio dagli istanti;
che, nonostante tale prova testimoniale, l'Ill.mo Giudicante aveva erroneamente ritenuto che i fatti dedotti a fondamento della domanda non fossero provati;
che, anche in merito al non avere gli appellanti condotto immediatamente la figlia in ospedale, si era data prova che, al contrario, ci si era tempestivamente recati presso idonea struttura radiologica;
che ci si chiedeva se non fosse mai accaduto che un genitore, dopo una caduta della figlia causata dall'urto con uno specchietto di un'automobile e dopo aver riscontrato che non vi era nessuna lacerazione esterna, non fosse immediatamente accorso all'Ospedale e che era del tutto logico che i genitori avessero traportato (per Per_1 ragioni di convenienza) nel nosocomio napoletano più vicino alla residenza della famiglia e specializzato per il trattamento pediatrico, solo una volta conosciuta l'effettiva frattura dell'omero destro (due giorni dopo l'incidente) accertata dalla radiografia immediatamente effettuata.
Con un secondo motivo gli appellanti evidenziavano “ERRORES IN
PROCEDENDO - INDISPENSABILITÀ AI FINI DELLA DECISIONE DELLA CTU MEDICA
NON AMMESSA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO”, lamentavano la mancata nomina del CTU medico legale, rimedio che, essendo stato esperito un mezzo di prova quale la testimonianza in sede di udienza tenutasi in data 18.10.2023, avrebbe potuto chiarire e quantificare economicamente, tramite le competenze tecniche del caso,
pagina 3 di 8 l'effettività del danno subito, la causalità, la sua morfologia, e la coerenza delle lesioni con l'evento denunciato.
Tanto premesso, gli appellanti concludevano come segue: “Piaccia all' Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere: nel merito, 1) in riforma della
Sentenza n. 226/2024 emessa dal Giudice di Pace di Fondi in data 03.07.2024, accogliere gli atti difensivi originariamente proposti, rigettando per l'effetto le eccezioni spiegate nel giudizio di primo grado dagli odierni appellati, per i motivi esposti in fatto ed in diritto, ovvero la censura delle motivazioni spiegate dal Giudice di prime cure per non aver ritenuto provato il fatto storico, nonché per non aver disposto la nomina della
CTU medico legale;
2) in riforma della Sentenza 226/2024 emessa dal Giudice di Pace di Fondi in data 03.07.2024, censurare gli error in judicando ed error in procedendo, così come spiegati dagli istanti, a mezzo del loro procuratore legale nei motivi di impugnazione proposti, ovvero a) la mancata considerazione dell'effettività della prova dell'an debeatur tramite la testimonianza resa dal sig. in data Testimone_1
18.10.2023 innanzi al Giudice di prime cure, b) la mancata considerazione delle allegazioni documentali di parte attrice attinenti al primo accesso, avvenuto in pari data con il sinistro per cui è causa presso il Centro Diagnostico di Terracina, e c) la mancata nomina della CTU medico legale, opportuna al fine di chiarire l'entità delle lesioni della minore;
in via istruttoria, 3) in riforma della Sentenza n. Persona_1
226/2024 emessa dal Giudice di Pace di Fondi in data 03.07.2024, concedere
l'autorizzazione alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio per una CTU medica al fine di valutare le lesioni subite dalla minore in occasione del sinistro Persona_1 per cui è causa;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte”.
La costituitasi in giudizio, in via preliminare eccepiva CP_2
l'improcedibilità e/o inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., per non avere l'odierno appellante indicato in alcun modo e, comunque, in modo compiuto le parti della sentenza che si intendevano riformare, essendosi limitato a riportare quasi pagina 4 di 8 interamente il corpo della sentenza di I grado e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello siccome infondato in fatto e in diritto.
La causa, respinte le richieste istruttorie di parte appellante, veniva trattenuta in decisione - sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite in sede di note autorizzate depositate rispettivamente il 17.11.2025 (parte appellante) e il (parte appellata) - all'udienza del 21.11.2025, svoltasi con contraddittorio cartolare ex art. 127ter c.p.c., previa anticipazione dell'udienza originariamente prevista per il
12.05.2026 da parte del sottoscritto, in applicazione straordinaria ex art. 3 D.l. n.
117/25.
In via preliminare, deve essere respinta la domanda di parte opposta tesa a sentire accertare e dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità del gravame, risultando, ad avviso del Tribunale, in sede di appello evidenziate in modo sufficientemente specifico le parti della sentenza censurate e da riformare, con conseguente rispetto delle condizioni di cui all'art. 342 c.p.c..
Nel merito, il primo motivo di appello è infondato e come tale deve essere respinto.
Ed invero, del tutto correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che le dichiarazioni rese dall'unico testimone dell'asserito sinistro non fossero idonee a dar prova in ordine al verificarsi del sinistro e alla sua dinamica.
Innanzitutto, appare francamente inverosimile che sul luogo del sinistro
(parcheggio di un supermercato, notoriamente frequentato di continuo dai clienti dello stesso, in entrata e in uscita, per il parcheggio delle autovetture) non sia stato possibile reperire testimonianze ulteriori rispetto a quella dell'unico teste escusso in primo grado il quale, peraltro, ha dichiarato di essere stato contattato dai familiari della vittima in quanto conoscenti per avere condiviso una vacanza in un villaggio turistico, così fornendo una giustificazione non richiesta e ultronea, a nulla rilevando il rapporto in essere tra le parti, nel momento in cui il teste aveva effettivamente (come dichiarato) assistito al sinistro.
Altrettanto inverosimile risulta la circostanza, pure riferita dal teste, secondo cui i genitori della bambina avrebbero contattato nell'immediatezza le forze dell'ordine, ma nessuno sarebbe accorso, non comprendendosi, al riguardo, per pagina 5 di 8 quale ragione le forze dell'ordine, ove realmente contattate, non sarebbero dovute intervenire, ancorché non nell'immediatezza.
Ulteriore circostanza poco credibile è quella – pure riferita dal teste – secondo cui nessuno dei presenti (neanche lo stesso teste) sia riuscito ad annotare il numero di targa dell'auto che avrebbe colpito la minore, specie alla luce della dinamica, per come descritta (auto che entra nel parcheggio di un supermercato, travolge una minore colpendola con lo specchietto, quindi si allontana come se niente fosse), che sembrava poter agevolare tale operazione: non ci si trova, infatti, in presenza di un'automobile lanciata a velocità sostenuta su un tratto di strada rettilineo (il che avrebbe potuto comportare l'obiettiva difficoltà di agire in tal senso), ma di un'auto che, appunto, entra nel parcheggio di un supermercato, pone in essere una manovra, colpisce la minore e si allontana, il tutto impiegando necessariamente del tempo (per lo meno quello della manovra di ingresso e di uscita dal parcheggio, che deve essere necessariamente avvenuta a velocità ridotta proprio per le caratteristiche dei luoghi), ciò che ad avviso del Tribunale avrebbe reso possibile ad almeno uno dei presenti l'annotazione del numero di targa.
Tra l'altro, la stessa deposizione risulta generica nella misura in cui non si comprende chi fosse presente sui luoghi oltre ai genitori, alla minore e allo stesso teste, il che impedisce di individuare ulteriori possibili testimoni che possano confermare quanto dichiarato dall'unico teste.
Ancora, del tutto incomprensibile appare la condotta asseritamente posta in essere dal conducente dell'auto rimasta sconosciuta, che entra ad elevata velocità nel parcheggio, travolge la minore e si allontana sempre a velocità sostenuta
(circostanza, oltre tutto, poco compatibile con lo stato dei luoghi, come si è già sottolineato).
Poco credibile, infine, risulta – come correttamente sottolineato dal giudice di primo grado - la circostanza che la minore sia stata condotta in pronto soccorso solo due giorni dopo il verificarsi di una lesione grave e dolorosa, come la frattura dell'omero.
L'assenza di un qualsiasi riscontro esterno obiettivo (verbale delle forze dell'ordine, referto di pronto soccorso) alle contraddittorie – secondo quanto pagina 6 di 8 coerentemente evidenziato dal giudice di pace - dichiarazioni dell'unico teste escusso induce, in definitiva, a far ritenere gravemente carente la prova del fatto storico.
Ne discende l'inevitabile reiezione del primo motivo di appello, siccome giuridicamente infondato.
Anche il secondo motivo di appello deve esser respinto, stante l'esito del primo, che rende ovviamente superfluo l'espletamento della richiesta CTU, in difetto di prova del fatto storico.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da Parte_1
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._1 Controparte_1
, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei C.F._2 confronti della minore , avverso la sentenza del giudice di Pace di Persona_1
Fondi n. 226/24, dovrà essere necessariamente respinto, siccome giuridicamente infondato, con conseguente ed integrale conferma della gravata decisione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusionali.
Dovrà, infine, darsi atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1quater,
D.P.R. n. 115/02, trattandosi di rigetto di impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge l'appello proposto da (C.F.: Parte_1
) E (C.F.: , C.F._1 Controparte_1 C.F._2 quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della minore
, avverso la sentenza del giudice di Pace di Fondi n. 226/24, Persona_1 che per l'effetto conferma integralmente;
• condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere alla le CP_2 spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €2.547,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n.
55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
pagina 7 di 8 • dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/02.
Latina, 21.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
GI MO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
SEZ. CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di APPELLO iscritta al n. R.G. n. 533/2025, posta in decisione all'udienza del 21.11.2025 e vertente
T R A
(C.F.: ) E Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(C.F.: , quali genitori esercenti la responsabilità C.F._2 genitoriale nei confronti della minore , elettivamente domiciliati Persona_1 in Napoli (NA) al Centro Direzionale Is. E1, presso lo studio legale dell'Avv. Valentina
IA (C.F.: ), che li rappresenta e difende in virtù di C.F._3 mandato a margine dell'atto di appello, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di cancelleria all'indirizzo p.e.c.:
Email_1 appellanti
E
quale Impresa Designata per il GV (Codice fiscale, partita CP_2
IVA e iscrizione al Registro imprese di Trieste n. ), con sede legale P.IVA_1
a Milano, Piazza Tre Torri, 3 (CAP 20100) in persona del procuratore speciale dott.
, ed elett.te dom.ta in Roma, alla via Cicerone 49, presso lo studio Controparte_3 dell'Avv. Sveva Bernardini (Codice Fiscale e C.F._4 pec: che la rappresenta e difende in virtù di mandato in Email_2 calce alla comparsa di costituzione e risposta appellata pagina 1 di 8 E
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 226/24 del Giudice di Pace di Fondi pubblicata il 03.07.2024.
CONCLUSIONI : Gli appellanti concludevano come da note autorizzate depositate il
17.11.2025 e la causa veniva, all'esito, trattenuta in decisione dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 - all'udienza ex art. 281sexies
c.p.c. del 21.11.2025, svoltasi con contraddittorio cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 CP_1
proponevano appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fondi
[...] indicata in appello, con cui era stata respinta la domanda dagli stessi proposta in primo grado nei confronti della quale impresa designata dal Fondo di CP_2
Garanzia per le Vittime della Strada e volta a sentire accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo Fiat Panda di colore nero
(targa non identificata), nel sinistro avvenuto in data 28.08.2021, alle ore 07.30 circa in località Fondi (LT) e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta compagnia in persona del legale rappresentante p.t., a CP_2 risarcire le lesioni subite dalla minore nel sinistro in oggetto, per Persona_1
l'importo di €20.000,00 oltre IVA, ovvero nella misura minore o maggiore risultante come dovuta, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento fino al soddisfo.
Con un primo motivo gli appellanti lamentavano “
[...]
” Parte_2 deducendo, tra l'altro: che il Giudice, dopo aver ascoltato le dichiarazioni del testimone, aveva ritenuto che non fosse provato il fatto storico ed altresì non aveva disposto la richiesta CTU medico legale;
che in particolare, come risultante dai verbali di causa, il testimone aveva dichiarato di trovarsi con la compagna presso il parcheggio antistante al supermercato di Fondi, di mattina presto, verso la fine del mese di agosto 2021: “Mi trovavo sul posto dell'incidente perché vado di solito con mia moglie a fare la spesa presso il supermercato a Fondi”; che il teste aveva dichiarato altresì di aver visto una Fiat Panda di colore nero entrare a forte velocità nel detto pagina 2 di 8 parcheggio, mentre c'era una bambina che si trovava lì e che il conducente della Fiat
Panda aveva finito per urtarla con lo specchietto del lato destro: “Ho visto che la Fiat
Panda entrava a forte velocità nel parcheggio del supermercato. Ho visto che la Fiat
Panda urtava la bambina con lo specchietto del lato destro. Ho visto che la Fiat Panda urtava la bambina sul braccio sinistro e la faceva cadere a terra”; che il teste aveva dichiarato, ancora, che vicino alla stessa si trovavano i suoi genitori che la assistevano e che la bambina poteva avere un'età compresa tra i 9 ed i 10 anni, che i genitori avevano chiamato le Autorità, ma nessuno era intervenuto sul luogo del sinistro e nessuno dei presenti era riuscito a prendere il numero di targa del conducente della Fiat Panda, il quale si era allontanato velocemente dal luogo dell'incidente; che, infine, il testimone aveva indicato di essere stato contattato dal genitore della bambina in quanto si conoscevano per aver frequentato lo stesso villaggio turistico;
che, quindi, tali dichiarazioni erano circostanziate, precise e concordanti con i fatti dedotti in giudizio dagli istanti;
che, nonostante tale prova testimoniale, l'Ill.mo Giudicante aveva erroneamente ritenuto che i fatti dedotti a fondamento della domanda non fossero provati;
che, anche in merito al non avere gli appellanti condotto immediatamente la figlia in ospedale, si era data prova che, al contrario, ci si era tempestivamente recati presso idonea struttura radiologica;
che ci si chiedeva se non fosse mai accaduto che un genitore, dopo una caduta della figlia causata dall'urto con uno specchietto di un'automobile e dopo aver riscontrato che non vi era nessuna lacerazione esterna, non fosse immediatamente accorso all'Ospedale e che era del tutto logico che i genitori avessero traportato (per Per_1 ragioni di convenienza) nel nosocomio napoletano più vicino alla residenza della famiglia e specializzato per il trattamento pediatrico, solo una volta conosciuta l'effettiva frattura dell'omero destro (due giorni dopo l'incidente) accertata dalla radiografia immediatamente effettuata.
Con un secondo motivo gli appellanti evidenziavano “ERRORES IN
PROCEDENDO - INDISPENSABILITÀ AI FINI DELLA DECISIONE DELLA CTU MEDICA
NON AMMESSA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO”, lamentavano la mancata nomina del CTU medico legale, rimedio che, essendo stato esperito un mezzo di prova quale la testimonianza in sede di udienza tenutasi in data 18.10.2023, avrebbe potuto chiarire e quantificare economicamente, tramite le competenze tecniche del caso,
pagina 3 di 8 l'effettività del danno subito, la causalità, la sua morfologia, e la coerenza delle lesioni con l'evento denunciato.
Tanto premesso, gli appellanti concludevano come segue: “Piaccia all' Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere: nel merito, 1) in riforma della
Sentenza n. 226/2024 emessa dal Giudice di Pace di Fondi in data 03.07.2024, accogliere gli atti difensivi originariamente proposti, rigettando per l'effetto le eccezioni spiegate nel giudizio di primo grado dagli odierni appellati, per i motivi esposti in fatto ed in diritto, ovvero la censura delle motivazioni spiegate dal Giudice di prime cure per non aver ritenuto provato il fatto storico, nonché per non aver disposto la nomina della
CTU medico legale;
2) in riforma della Sentenza 226/2024 emessa dal Giudice di Pace di Fondi in data 03.07.2024, censurare gli error in judicando ed error in procedendo, così come spiegati dagli istanti, a mezzo del loro procuratore legale nei motivi di impugnazione proposti, ovvero a) la mancata considerazione dell'effettività della prova dell'an debeatur tramite la testimonianza resa dal sig. in data Testimone_1
18.10.2023 innanzi al Giudice di prime cure, b) la mancata considerazione delle allegazioni documentali di parte attrice attinenti al primo accesso, avvenuto in pari data con il sinistro per cui è causa presso il Centro Diagnostico di Terracina, e c) la mancata nomina della CTU medico legale, opportuna al fine di chiarire l'entità delle lesioni della minore;
in via istruttoria, 3) in riforma della Sentenza n. Persona_1
226/2024 emessa dal Giudice di Pace di Fondi in data 03.07.2024, concedere
l'autorizzazione alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio per una CTU medica al fine di valutare le lesioni subite dalla minore in occasione del sinistro Persona_1 per cui è causa;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte”.
La costituitasi in giudizio, in via preliminare eccepiva CP_2
l'improcedibilità e/o inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., per non avere l'odierno appellante indicato in alcun modo e, comunque, in modo compiuto le parti della sentenza che si intendevano riformare, essendosi limitato a riportare quasi pagina 4 di 8 interamente il corpo della sentenza di I grado e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello siccome infondato in fatto e in diritto.
La causa, respinte le richieste istruttorie di parte appellante, veniva trattenuta in decisione - sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite in sede di note autorizzate depositate rispettivamente il 17.11.2025 (parte appellante) e il (parte appellata) - all'udienza del 21.11.2025, svoltasi con contraddittorio cartolare ex art. 127ter c.p.c., previa anticipazione dell'udienza originariamente prevista per il
12.05.2026 da parte del sottoscritto, in applicazione straordinaria ex art. 3 D.l. n.
117/25.
In via preliminare, deve essere respinta la domanda di parte opposta tesa a sentire accertare e dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità del gravame, risultando, ad avviso del Tribunale, in sede di appello evidenziate in modo sufficientemente specifico le parti della sentenza censurate e da riformare, con conseguente rispetto delle condizioni di cui all'art. 342 c.p.c..
Nel merito, il primo motivo di appello è infondato e come tale deve essere respinto.
Ed invero, del tutto correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che le dichiarazioni rese dall'unico testimone dell'asserito sinistro non fossero idonee a dar prova in ordine al verificarsi del sinistro e alla sua dinamica.
Innanzitutto, appare francamente inverosimile che sul luogo del sinistro
(parcheggio di un supermercato, notoriamente frequentato di continuo dai clienti dello stesso, in entrata e in uscita, per il parcheggio delle autovetture) non sia stato possibile reperire testimonianze ulteriori rispetto a quella dell'unico teste escusso in primo grado il quale, peraltro, ha dichiarato di essere stato contattato dai familiari della vittima in quanto conoscenti per avere condiviso una vacanza in un villaggio turistico, così fornendo una giustificazione non richiesta e ultronea, a nulla rilevando il rapporto in essere tra le parti, nel momento in cui il teste aveva effettivamente (come dichiarato) assistito al sinistro.
Altrettanto inverosimile risulta la circostanza, pure riferita dal teste, secondo cui i genitori della bambina avrebbero contattato nell'immediatezza le forze dell'ordine, ma nessuno sarebbe accorso, non comprendendosi, al riguardo, per pagina 5 di 8 quale ragione le forze dell'ordine, ove realmente contattate, non sarebbero dovute intervenire, ancorché non nell'immediatezza.
Ulteriore circostanza poco credibile è quella – pure riferita dal teste – secondo cui nessuno dei presenti (neanche lo stesso teste) sia riuscito ad annotare il numero di targa dell'auto che avrebbe colpito la minore, specie alla luce della dinamica, per come descritta (auto che entra nel parcheggio di un supermercato, travolge una minore colpendola con lo specchietto, quindi si allontana come se niente fosse), che sembrava poter agevolare tale operazione: non ci si trova, infatti, in presenza di un'automobile lanciata a velocità sostenuta su un tratto di strada rettilineo (il che avrebbe potuto comportare l'obiettiva difficoltà di agire in tal senso), ma di un'auto che, appunto, entra nel parcheggio di un supermercato, pone in essere una manovra, colpisce la minore e si allontana, il tutto impiegando necessariamente del tempo (per lo meno quello della manovra di ingresso e di uscita dal parcheggio, che deve essere necessariamente avvenuta a velocità ridotta proprio per le caratteristiche dei luoghi), ciò che ad avviso del Tribunale avrebbe reso possibile ad almeno uno dei presenti l'annotazione del numero di targa.
Tra l'altro, la stessa deposizione risulta generica nella misura in cui non si comprende chi fosse presente sui luoghi oltre ai genitori, alla minore e allo stesso teste, il che impedisce di individuare ulteriori possibili testimoni che possano confermare quanto dichiarato dall'unico teste.
Ancora, del tutto incomprensibile appare la condotta asseritamente posta in essere dal conducente dell'auto rimasta sconosciuta, che entra ad elevata velocità nel parcheggio, travolge la minore e si allontana sempre a velocità sostenuta
(circostanza, oltre tutto, poco compatibile con lo stato dei luoghi, come si è già sottolineato).
Poco credibile, infine, risulta – come correttamente sottolineato dal giudice di primo grado - la circostanza che la minore sia stata condotta in pronto soccorso solo due giorni dopo il verificarsi di una lesione grave e dolorosa, come la frattura dell'omero.
L'assenza di un qualsiasi riscontro esterno obiettivo (verbale delle forze dell'ordine, referto di pronto soccorso) alle contraddittorie – secondo quanto pagina 6 di 8 coerentemente evidenziato dal giudice di pace - dichiarazioni dell'unico teste escusso induce, in definitiva, a far ritenere gravemente carente la prova del fatto storico.
Ne discende l'inevitabile reiezione del primo motivo di appello, siccome giuridicamente infondato.
Anche il secondo motivo di appello deve esser respinto, stante l'esito del primo, che rende ovviamente superfluo l'espletamento della richiesta CTU, in difetto di prova del fatto storico.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da Parte_1
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._1 Controparte_1
, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei C.F._2 confronti della minore , avverso la sentenza del giudice di Pace di Persona_1
Fondi n. 226/24, dovrà essere necessariamente respinto, siccome giuridicamente infondato, con conseguente ed integrale conferma della gravata decisione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusionali.
Dovrà, infine, darsi atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1quater,
D.P.R. n. 115/02, trattandosi di rigetto di impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge l'appello proposto da (C.F.: Parte_1
) E (C.F.: , C.F._1 Controparte_1 C.F._2 quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della minore
, avverso la sentenza del giudice di Pace di Fondi n. 226/24, Persona_1 che per l'effetto conferma integralmente;
• condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere alla le CP_2 spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €2.547,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n.
55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
pagina 7 di 8 • dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/02.
Latina, 21.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
GI MO
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