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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/03/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3575/2018
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
14.02.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 3575/2018
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Guarino, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco (NA), alla Via Olbia n. 25, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ceppaluni, presso il cui studio elettivamente domicilia, in
Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 466, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
NONCHÈ
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5991/2017 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 20.02.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 5991/2017 del Giudice di Pace di Parte_1
Nola, con la quale era stata rigettata la domanda da lei proposta e volta ad ottenere la condanna della
(nel prosieguo, semplicemente e di in solido Controparte_1 CP_1 CP_2
o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 03.5.2015, alle ore 09:00 circa, alla Via Anfiteatro Laterizio in Nola (NA), allorquando il veicolo dell'istante, modello BMW Z4, targato EB184CZ, assicurato per la RCA con la mentre era CP_1
fermo in sosta sul lato sinistro della carreggiata, veniva urtato dall'autovettura Opel Astra, targata
CP649GT, di proprietà del ed assicurata con la subendo danni. CP_2 Controparte_3
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, emessa in data 23.12.2017 e depositata in Cancelleria in data 29.12.2017, dichiarava inammissibile la domanda attorea, a cagione della inesistenza “delle condizioni di proponibilità della azione quale indennizzo diretto”, sub specie di legittimazione attiva e passiva, essendo mancata la prova, il cui onere incombeva sull'attrice, della “esistenza della copertura assicurativa dei veicoli coinvolti nel sinistro” (si cfr. pag.
3-4 della sentenza impugnata).
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la , deducendo l'errata declaratoria di carenza Pt_1
delle condizioni di proponibilità dell'azione di indennizzo diretto, avendo parte attrice in primo grado depositato nella produzione di parte, al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, i documenti idonei a comprovare la copertura assicurativa.
Si costituiva in giudizio la insistendo per il rigetto dell'appello, per tutte le ragioni indicate CP_1
nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva, invece, in giudizio , di cui veniva CP_2
quindi dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del 09.10.2018).
Infine, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del
20.02.2025, la causa giunge alla decisione.
3 In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 29.12.2017, a fronte della notifica dell'atto di appello a decorrere dal 15.5.2018 ed iscrizione a ruolo in data 22.5.2018; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza. Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Passando al merito dell'impugnazione proposta, questo Giudice ritiene che l'appello sia infondato e non meriti accoglimento, pur dovendosi emendare la sentenza di primo grado sotto il profilo motivazionale, per i motivi di seguito esposti.
Ed infatti, il giudice di pace ha dichiarato la inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni formulata da e proposta mediante esercizio di azione di c.d. indennizzo diretto nei Parte_1
confronti della propria compagnia assicurativa, ritenendo che l'attrice non avesse dato prova della esistenza delle condizioni di proponibilità della azione di indennizzo diretto e, in particolare, dell'esistenza della copertura assicurativa relativa ai veicoli coinvolti nel sinistro.
Al riguardo, occorre, anzitutto, rammentare che le condizioni di proponibilità dell'azione di risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, sono analiticamente descritte dall'art. 145 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(c.d. Codice delle Assicurazioni Private o, semplicemente, C.d.A.), norma che prevede due distinte ipotesi: quella di cui al 1° comma, riferita all'azione di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 148
C.d.A., nei confronti dell'impresa assicuratrice del danneggiante (procedura di c.d. “indennizzo indiretto” o “ordinario”), e quella di cui al 2° comma, relativa all'azione di risarcimento proposta dal danneggiato, ai sensi degli artt. 149 e 150 C.d.A., nei confronti della propria impresa assicuratrice
(procedura di c.d. “indennizzo diretto”).
4 Il presupposto per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto è che il sinistro abbia coinvolto due veicoli identificati ed assicurati;
in particolare, l'esigenza che entrambi i veicoli siano validamente coperti per l'assicurazione della RCA si giustifica considerando che, in tale ipotesi, l'impresa del veicolo danneggiato, in qualità di mandataria ex lege, gestisce la richiesta di risarcimento ed effettua il pagamento per conto dell'impresa del responsabile, con la quale successivamente regolerà i rapporti.
Ebbene, nel caso di specie la prova della copertura assicurativa di entrambi i veicoli risulta integrata in forza del principio di non contestazione.
Si rammenta, al riguardo, infatti, che l'onere di contestazione costituisce un principio codificato nell'art. 115, co. 1, c.p.c., che impone a ciascuna parte di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione della controparte viene contestata, ad esempio, nel caso di specie, sotto il profilo della sussistenza della copertura assicurativa dei veicoli coinvolti nel sistro, dovendosi ritenere in caso di mancata contestazione - alla quale è equiparata la contestazione generica - il fatto pacifico e la controparte esonerata dal relativo onere probatorio (cfr.
Cass. n. 18797/2021: «Il principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c. dopo la novella della L. n.
69/2009, prevede che i fatti non contestati specificatamente dalla controparte siano ritenuti provati dal giudice»; Cass.,
n. 3306/2020, in motivazione: «Il principio di non contestazione opera in relazione a fatti (…) che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che
ne abbia avuto l'opportunità»; Cass. n. 26908/2020: «Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica»).
Ebbene, nel caso in esame la sussistenza della copertura assicurativa di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro deve ritersi provata in virtù del principio di cui all'art. 115, co. 1, c.p.c., non avendo la specificamente contestato tale circostanza ed, anzi, essendosi difesa nel merito della pretesa CP_1
risarcitoria, deducendo piuttosto fatti che presupponevano tale copertura assicurativa.
5 Si badi, infatti, che la compagnia appellata dichiarava, in primo grado, di aver assunto la gestione, sia stragiudiziale che giudiziale, della lite in “qualità di Mandataria e Gestionaria in procedura CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) e quale assicuratrice RCA dell'autovettura BMW Z4 dell'attrice tg.
EB184CZ”, dichiarando addirittura “(…) di aver interesse a sostenere le ragioni della Controparte_4
e del proprietario del veicolo antagonista Opel Astra tg. CP649GT in virtù della predetta Convenzione ed anche al fine di evitare le sanzioni previste dal D.Lgs. 209/05” (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta della in primo grado). CP_1
A ciò aggiungasi, che il primo motivo di contestazione, da parte della della pretesa avanzata CP_1
dall'attrice dinanzi al giudice di pace atteneva alla omessa sottoposizione ad ispezione tecnica presso il fiduciario della medesima compagnia della vettura danneggiata, nonostante l'invio di formale invito a perizia (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta della in primo grado). CP_1
Pertanto, non solo la compagnia assumeva la gestione del sinistro in convenzione CARD nella fase stragiudiziale, ma altresì, in sede giudiziale, ometteva di contestare, ritualmente e specificamente, la copertura assicurativa dei veicoli coinvolti nel sinistro, che deve pertanto reputarsi incontestata, avendo essa articolato difese che tale copertura presupponevano quale antecedente logico, prima ancora che giuridico.
Nonostante sotto questo profilo la sentenza gravata vada emendata, la domanda risarcitoria di parte appellante non può tuttavia trovare accoglimento.
Ed infatti, occorre vagliare la doglianza sollevata, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta dinanzi al Giudice di Pace) e reiterata espressamente anche in questo grado di giudizio (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta in appello) dalla che lamenta l'omessa disponibilità dell'odierna appellante a consentire l'ispezione tecnica CP_1
dell'autovettura BMW Z4 tg. EB184CZ.
Occorre, a questo punto, rammentare che l'art. 148 C.d.A. stabilisce che, per i sinistri con soli danni a cose, quale quello di specie, “la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per
6 l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno”; mentre al 3° comma la norma stabilisce che “Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali
l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi”.
Ebbene, secondo la Suprema Corte «In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, a norma dell'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005, non può essere proposta azione risarcitoria dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del medesimo Codice della assicurazioni private» (Cass., sez. III, 25.01.2018, n. 1829).
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che, nell'attuale assetto normativo, il riferimento contenuto nell'art. 145 C.d.A. non consente una lettura isolata di tale norma rispetto a quella dell'art. 148 C.d.A., nel senso che l'art. 148 C.d.A. (rubricato “Procedura di risarcimento”) - e, in particolare, le disposizioni che riguardano gli obblighi del danneggiato di consentire la valutazione del danno sul veicolo coinvolto nel sinistro e dell'assicurazione di formulare un'offerta - non contiene regole che incidono sulla possibilità di iniziare il giudizio per il risarcimento dei danni, ma attiene, invece, alle attività che le parti devono svolgere per intraprendere una trattativa, con l'auspicio (del legislatore) di addivenire ad una soluzione conciliativa stragiudiziale.
Alla luce di tale ratio «La proponibilità della domanda risarcitoria, perciò, è legata ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di “accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta” (in proposito, Cass., Sez.
6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01) - ma anche ad un requisito sostanziale: poichè “la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)” (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, in motivazione), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e
7 potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (alla “concreta praticabilità di una offerta congrua, meglio realizzabile (e non pretestuosamente eludibile)” fa riferimento Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18940 del 31/07/2017, in motivazione;
Corte
Cost., 3 maggio 2012, n. 111, pone in relazione “l'onere di diligenza, a suo carico (del danneggiato), con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum”)» (Cass., sez. III, 25.01.2018, n. 1829, cit., in motivazione).
Facendo applicazione di tale richiamato e condiviso orientamento, ritiene questo giudice che, in conformità ad una lettura costituzionalmente orientata, ex art. 111 Cost., degli artt. 145 e 148 d.lgs.
209/05, ed in applicazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), può affermarsi che la condizione di proponibilità della domanda risarcitoria nella materia in esame possa ritenersi rispettata solo laddove l'assicuratore sia stato posto in grado di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta stragiudiziale, circostanza che nel caso di specie non può dirsi integrata, avendo la compagnia appellata sufficientemente provato di essersi attivata a tal fine, senza aver ricevuto alcun riscontro dall'odierna appellante.
Difatti, parte appellata ha documentato, sin dal primo grado, le comunicazioni di invito a perizia da parte dello studio tecnico incaricato, rimaste inevase (missive, invero, mai validamente disconosciute dalla ), cui sono seguite relazioni negative per mancata messa a disposizione del veicolo ai fini Pt_1
dell'ispezione ed eventuale quantificazione del danno (cfr. relazione negativa del perito incaricato dalla con allegata prova di invio di invito a perizia e missiva della compagnia in cui si comunica CP_1
l'impossibilità di effettuare un'offerta risarcitoria non essendo stato possibile visionare il veicolo danneggiato, in all. nn. 5 e 6 della produzione di primo grado della compagnia appellata).
Si badi, infatti, che l'attrice-appellante non ha mai contestato di aver ricevuto l'invito a perizia ed, anzi, la stessa ha depositato, nella propria produzione di parte, la missiva dello studio tecnico Pt_1
incaricato dalla (all. n. 3 della sua produzione di primo grado), non deducendo, di contro, CP_1
motivi a giustificazione della mancata ottemperanza all'invito.
8 Tale comportamento tenuto dall'appellante nella fase stragiudiziale non ha consentito, dunque, alla
Compagnia assicurativa di operare una valutazione, non solo dei danni causati dal denunciato sinistro, ma altresì in merito all'attendibilità della dinamica dello stesso ed alla veridicità dell'intera vicenda, sino a rendere impossibile la formulazione di una congrua offerta transattiva prima di addivenire all'instaurazione del giudizio. La suddetta omissione rispetto ad un onere normativamente gravante sulla parte danneggiata, ex art. 148 C.d.A., rappresenta un grave indice di mancata collaborazione, oltre a comportare l'inosservanza del citato art. 148 C.d.A.
E tale mancata collaborazione è, in definitiva, contraria alla ratio che pervade il citato disposto legislativo, volto a deflazionare il carico giudiziario, mediante la positiva e celere definizione delle controversie in materia di sinistri stradali in sede stragiudiziale (Trib. Genova, sez. II, 18.1.2011, in
Redazione Giuffrè 2011).
La funzione della condizione di proponibilità della domanda, in esame, è, come innanzi anticipato, quella di favorire in detta materia - non soltanto nell'interesse privato del danneggiato, ad ottenere un rapido ristoro del danno, e dell'assicuratore, a contenere, eliminando le spese processuali, i costi del risarcimento, ma anche, e soprattutto, nell'interesse pubblico al contenimento dei premi assicurativi ed alla riduzione del carico processuale - la definizione stragiudiziale della lite e di scoraggiare la celebrazione di processi superflui, nonché di bilanciare il diritto di difesa del danneggiato, comprensivo del diritto di agire in giudizio, con il diritto di difesa della impresa di assicurazione, il quale, come con chiarezza la Corte Costituzionale ha avuto modo di evidenziare (ord. 251 del 15.7.2003), è «comprensivo anche del diritto a non essere inutilmente chiamato in giudizio» (si cfr. Tribunale Bari sez. III, 06.02.2019, n. 519, in Redazione Giuffrè 2019). Del resto, la questione della improponibilità per dette mancanze della domanda giudiziale è rilevabile anche ex officio (Trib. Nola, 18.9.2007, in Il civilista 2008, 7-8, 52), trattandosi di un contenuto minimo imposto dalla legge (Trib. Bari, sentenza n. 128 del 16.1.2013, reperibile in dejure.it).
Per le ragioni esposte, corretta la sentenza impugnata secondo la su riportata motivazione, l'appello va rigettato.
9 Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore della e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri CP_1
di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, leggermente ridotto, in considerazione dell'effettivo svolgimento del processo e con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria.
In considerazione della sua contumacia, le spese nei confronti di vanno interamente CP_2
compensate.
Si dà atto, infine, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. Condanna alla refusione delle spese processuali del presente grado di Parte_1
giudizio, in favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, che liquida in € 2.127,00, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
3. Compensa le spese di lite nei confronti di;
CP_2
10 4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 14.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
11
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
14.02.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 3575/2018
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Guarino, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco (NA), alla Via Olbia n. 25, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ceppaluni, presso il cui studio elettivamente domicilia, in
Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 466, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
NONCHÈ
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5991/2017 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 20.02.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 5991/2017 del Giudice di Pace di Parte_1
Nola, con la quale era stata rigettata la domanda da lei proposta e volta ad ottenere la condanna della
(nel prosieguo, semplicemente e di in solido Controparte_1 CP_1 CP_2
o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 03.5.2015, alle ore 09:00 circa, alla Via Anfiteatro Laterizio in Nola (NA), allorquando il veicolo dell'istante, modello BMW Z4, targato EB184CZ, assicurato per la RCA con la mentre era CP_1
fermo in sosta sul lato sinistro della carreggiata, veniva urtato dall'autovettura Opel Astra, targata
CP649GT, di proprietà del ed assicurata con la subendo danni. CP_2 Controparte_3
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, emessa in data 23.12.2017 e depositata in Cancelleria in data 29.12.2017, dichiarava inammissibile la domanda attorea, a cagione della inesistenza “delle condizioni di proponibilità della azione quale indennizzo diretto”, sub specie di legittimazione attiva e passiva, essendo mancata la prova, il cui onere incombeva sull'attrice, della “esistenza della copertura assicurativa dei veicoli coinvolti nel sinistro” (si cfr. pag.
3-4 della sentenza impugnata).
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la , deducendo l'errata declaratoria di carenza Pt_1
delle condizioni di proponibilità dell'azione di indennizzo diretto, avendo parte attrice in primo grado depositato nella produzione di parte, al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, i documenti idonei a comprovare la copertura assicurativa.
Si costituiva in giudizio la insistendo per il rigetto dell'appello, per tutte le ragioni indicate CP_1
nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva, invece, in giudizio , di cui veniva CP_2
quindi dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del 09.10.2018).
Infine, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del
20.02.2025, la causa giunge alla decisione.
3 In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 29.12.2017, a fronte della notifica dell'atto di appello a decorrere dal 15.5.2018 ed iscrizione a ruolo in data 22.5.2018; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza. Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Passando al merito dell'impugnazione proposta, questo Giudice ritiene che l'appello sia infondato e non meriti accoglimento, pur dovendosi emendare la sentenza di primo grado sotto il profilo motivazionale, per i motivi di seguito esposti.
Ed infatti, il giudice di pace ha dichiarato la inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni formulata da e proposta mediante esercizio di azione di c.d. indennizzo diretto nei Parte_1
confronti della propria compagnia assicurativa, ritenendo che l'attrice non avesse dato prova della esistenza delle condizioni di proponibilità della azione di indennizzo diretto e, in particolare, dell'esistenza della copertura assicurativa relativa ai veicoli coinvolti nel sinistro.
Al riguardo, occorre, anzitutto, rammentare che le condizioni di proponibilità dell'azione di risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, sono analiticamente descritte dall'art. 145 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(c.d. Codice delle Assicurazioni Private o, semplicemente, C.d.A.), norma che prevede due distinte ipotesi: quella di cui al 1° comma, riferita all'azione di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 148
C.d.A., nei confronti dell'impresa assicuratrice del danneggiante (procedura di c.d. “indennizzo indiretto” o “ordinario”), e quella di cui al 2° comma, relativa all'azione di risarcimento proposta dal danneggiato, ai sensi degli artt. 149 e 150 C.d.A., nei confronti della propria impresa assicuratrice
(procedura di c.d. “indennizzo diretto”).
4 Il presupposto per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto è che il sinistro abbia coinvolto due veicoli identificati ed assicurati;
in particolare, l'esigenza che entrambi i veicoli siano validamente coperti per l'assicurazione della RCA si giustifica considerando che, in tale ipotesi, l'impresa del veicolo danneggiato, in qualità di mandataria ex lege, gestisce la richiesta di risarcimento ed effettua il pagamento per conto dell'impresa del responsabile, con la quale successivamente regolerà i rapporti.
Ebbene, nel caso di specie la prova della copertura assicurativa di entrambi i veicoli risulta integrata in forza del principio di non contestazione.
Si rammenta, al riguardo, infatti, che l'onere di contestazione costituisce un principio codificato nell'art. 115, co. 1, c.p.c., che impone a ciascuna parte di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione della controparte viene contestata, ad esempio, nel caso di specie, sotto il profilo della sussistenza della copertura assicurativa dei veicoli coinvolti nel sistro, dovendosi ritenere in caso di mancata contestazione - alla quale è equiparata la contestazione generica - il fatto pacifico e la controparte esonerata dal relativo onere probatorio (cfr.
Cass. n. 18797/2021: «Il principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c. dopo la novella della L. n.
69/2009, prevede che i fatti non contestati specificatamente dalla controparte siano ritenuti provati dal giudice»; Cass.,
n. 3306/2020, in motivazione: «Il principio di non contestazione opera in relazione a fatti (…) che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che
ne abbia avuto l'opportunità»; Cass. n. 26908/2020: «Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica»).
Ebbene, nel caso in esame la sussistenza della copertura assicurativa di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro deve ritersi provata in virtù del principio di cui all'art. 115, co. 1, c.p.c., non avendo la specificamente contestato tale circostanza ed, anzi, essendosi difesa nel merito della pretesa CP_1
risarcitoria, deducendo piuttosto fatti che presupponevano tale copertura assicurativa.
5 Si badi, infatti, che la compagnia appellata dichiarava, in primo grado, di aver assunto la gestione, sia stragiudiziale che giudiziale, della lite in “qualità di Mandataria e Gestionaria in procedura CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) e quale assicuratrice RCA dell'autovettura BMW Z4 dell'attrice tg.
EB184CZ”, dichiarando addirittura “(…) di aver interesse a sostenere le ragioni della Controparte_4
e del proprietario del veicolo antagonista Opel Astra tg. CP649GT in virtù della predetta Convenzione ed anche al fine di evitare le sanzioni previste dal D.Lgs. 209/05” (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta della in primo grado). CP_1
A ciò aggiungasi, che il primo motivo di contestazione, da parte della della pretesa avanzata CP_1
dall'attrice dinanzi al giudice di pace atteneva alla omessa sottoposizione ad ispezione tecnica presso il fiduciario della medesima compagnia della vettura danneggiata, nonostante l'invio di formale invito a perizia (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta della in primo grado). CP_1
Pertanto, non solo la compagnia assumeva la gestione del sinistro in convenzione CARD nella fase stragiudiziale, ma altresì, in sede giudiziale, ometteva di contestare, ritualmente e specificamente, la copertura assicurativa dei veicoli coinvolti nel sinistro, che deve pertanto reputarsi incontestata, avendo essa articolato difese che tale copertura presupponevano quale antecedente logico, prima ancora che giuridico.
Nonostante sotto questo profilo la sentenza gravata vada emendata, la domanda risarcitoria di parte appellante non può tuttavia trovare accoglimento.
Ed infatti, occorre vagliare la doglianza sollevata, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta dinanzi al Giudice di Pace) e reiterata espressamente anche in questo grado di giudizio (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta in appello) dalla che lamenta l'omessa disponibilità dell'odierna appellante a consentire l'ispezione tecnica CP_1
dell'autovettura BMW Z4 tg. EB184CZ.
Occorre, a questo punto, rammentare che l'art. 148 C.d.A. stabilisce che, per i sinistri con soli danni a cose, quale quello di specie, “la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per
6 l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno”; mentre al 3° comma la norma stabilisce che “Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali
l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi”.
Ebbene, secondo la Suprema Corte «In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, a norma dell'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005, non può essere proposta azione risarcitoria dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del medesimo Codice della assicurazioni private» (Cass., sez. III, 25.01.2018, n. 1829).
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che, nell'attuale assetto normativo, il riferimento contenuto nell'art. 145 C.d.A. non consente una lettura isolata di tale norma rispetto a quella dell'art. 148 C.d.A., nel senso che l'art. 148 C.d.A. (rubricato “Procedura di risarcimento”) - e, in particolare, le disposizioni che riguardano gli obblighi del danneggiato di consentire la valutazione del danno sul veicolo coinvolto nel sinistro e dell'assicurazione di formulare un'offerta - non contiene regole che incidono sulla possibilità di iniziare il giudizio per il risarcimento dei danni, ma attiene, invece, alle attività che le parti devono svolgere per intraprendere una trattativa, con l'auspicio (del legislatore) di addivenire ad una soluzione conciliativa stragiudiziale.
Alla luce di tale ratio «La proponibilità della domanda risarcitoria, perciò, è legata ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di “accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta” (in proposito, Cass., Sez.
6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01) - ma anche ad un requisito sostanziale: poichè “la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)” (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, in motivazione), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e
7 potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (alla “concreta praticabilità di una offerta congrua, meglio realizzabile (e non pretestuosamente eludibile)” fa riferimento Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18940 del 31/07/2017, in motivazione;
Corte
Cost., 3 maggio 2012, n. 111, pone in relazione “l'onere di diligenza, a suo carico (del danneggiato), con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum”)» (Cass., sez. III, 25.01.2018, n. 1829, cit., in motivazione).
Facendo applicazione di tale richiamato e condiviso orientamento, ritiene questo giudice che, in conformità ad una lettura costituzionalmente orientata, ex art. 111 Cost., degli artt. 145 e 148 d.lgs.
209/05, ed in applicazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), può affermarsi che la condizione di proponibilità della domanda risarcitoria nella materia in esame possa ritenersi rispettata solo laddove l'assicuratore sia stato posto in grado di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta stragiudiziale, circostanza che nel caso di specie non può dirsi integrata, avendo la compagnia appellata sufficientemente provato di essersi attivata a tal fine, senza aver ricevuto alcun riscontro dall'odierna appellante.
Difatti, parte appellata ha documentato, sin dal primo grado, le comunicazioni di invito a perizia da parte dello studio tecnico incaricato, rimaste inevase (missive, invero, mai validamente disconosciute dalla ), cui sono seguite relazioni negative per mancata messa a disposizione del veicolo ai fini Pt_1
dell'ispezione ed eventuale quantificazione del danno (cfr. relazione negativa del perito incaricato dalla con allegata prova di invio di invito a perizia e missiva della compagnia in cui si comunica CP_1
l'impossibilità di effettuare un'offerta risarcitoria non essendo stato possibile visionare il veicolo danneggiato, in all. nn. 5 e 6 della produzione di primo grado della compagnia appellata).
Si badi, infatti, che l'attrice-appellante non ha mai contestato di aver ricevuto l'invito a perizia ed, anzi, la stessa ha depositato, nella propria produzione di parte, la missiva dello studio tecnico Pt_1
incaricato dalla (all. n. 3 della sua produzione di primo grado), non deducendo, di contro, CP_1
motivi a giustificazione della mancata ottemperanza all'invito.
8 Tale comportamento tenuto dall'appellante nella fase stragiudiziale non ha consentito, dunque, alla
Compagnia assicurativa di operare una valutazione, non solo dei danni causati dal denunciato sinistro, ma altresì in merito all'attendibilità della dinamica dello stesso ed alla veridicità dell'intera vicenda, sino a rendere impossibile la formulazione di una congrua offerta transattiva prima di addivenire all'instaurazione del giudizio. La suddetta omissione rispetto ad un onere normativamente gravante sulla parte danneggiata, ex art. 148 C.d.A., rappresenta un grave indice di mancata collaborazione, oltre a comportare l'inosservanza del citato art. 148 C.d.A.
E tale mancata collaborazione è, in definitiva, contraria alla ratio che pervade il citato disposto legislativo, volto a deflazionare il carico giudiziario, mediante la positiva e celere definizione delle controversie in materia di sinistri stradali in sede stragiudiziale (Trib. Genova, sez. II, 18.1.2011, in
Redazione Giuffrè 2011).
La funzione della condizione di proponibilità della domanda, in esame, è, come innanzi anticipato, quella di favorire in detta materia - non soltanto nell'interesse privato del danneggiato, ad ottenere un rapido ristoro del danno, e dell'assicuratore, a contenere, eliminando le spese processuali, i costi del risarcimento, ma anche, e soprattutto, nell'interesse pubblico al contenimento dei premi assicurativi ed alla riduzione del carico processuale - la definizione stragiudiziale della lite e di scoraggiare la celebrazione di processi superflui, nonché di bilanciare il diritto di difesa del danneggiato, comprensivo del diritto di agire in giudizio, con il diritto di difesa della impresa di assicurazione, il quale, come con chiarezza la Corte Costituzionale ha avuto modo di evidenziare (ord. 251 del 15.7.2003), è «comprensivo anche del diritto a non essere inutilmente chiamato in giudizio» (si cfr. Tribunale Bari sez. III, 06.02.2019, n. 519, in Redazione Giuffrè 2019). Del resto, la questione della improponibilità per dette mancanze della domanda giudiziale è rilevabile anche ex officio (Trib. Nola, 18.9.2007, in Il civilista 2008, 7-8, 52), trattandosi di un contenuto minimo imposto dalla legge (Trib. Bari, sentenza n. 128 del 16.1.2013, reperibile in dejure.it).
Per le ragioni esposte, corretta la sentenza impugnata secondo la su riportata motivazione, l'appello va rigettato.
9 Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore della e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri CP_1
di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, leggermente ridotto, in considerazione dell'effettivo svolgimento del processo e con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria.
In considerazione della sua contumacia, le spese nei confronti di vanno interamente CP_2
compensate.
Si dà atto, infine, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. Condanna alla refusione delle spese processuali del presente grado di Parte_1
giudizio, in favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, che liquida in € 2.127,00, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
3. Compensa le spese di lite nei confronti di;
CP_2
10 4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 14.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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