CA
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 04/02/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2541/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. BOSIO GIORGIO Parte_1
MARIA
APPELLANTE
E parte rappresentata e difesa dall'Avv. SORDILLO MICHELE CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 8877/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata l'11.10.2023
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, dichiara irripetibili le spese del primo grado di giudizio.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Roma, lì 04/02/2025
Il Presidente Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto da Parte_2
avverso il rigetto dell'istanza di riconoscimento del diritto all'assegno sociale quale
[...]
ultrasessantacinquenne invalida almeno al 74% ex art. 3, comma 6, legge 335/1995, rigetto pronunciato il 14.4.2021 dall' sul presupposto che, nell'anno di riferimento ai fini CP_1 dell'attribuzione della prestazione, ossia nel 2020, la medesima ricorrente attuale appellante aveva conseguito redditi eccedenti la soglia di cui al predetto art. 3 (euro 6.085,43 se non coniugati, euro
12.170,86 se coniugati), avendo ella percepito corrispettivi da compravendite immobiliari per tre contratti di compravendita immobiliare quale venditrice per un valore complessivo di euro 35.400,00, nonché ulteriori redditi in virtù di un contratto di vendita immobiliare per un valore di euro 46.250,00.
Il Tribunale ha osservato che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 33571995, rilevano i redditi di qualsiasi natura, anche quelli derivanti da cessione di immobili, non rientrando questi ultimi tra quelli esclusi dalla predetta disposizione.
La prima giudice, poi, ha condannato la ricorrente attuale appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2.000 oltre oneri accessori.
Ha proposto appello , lamentando, con la prima articolata censura, violazione Parte_2 dell'art. 3, comma 6, legge 335/1995, per non avere il Tribunale tenuto conto del principio di diritto vivente, elaborato dalla giurisprudenza, in virtù del quale lo stato di bisogno dell'assistito, che l'assegno sociale è volto a superare, non deve essere incolpevole ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione.
Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., per avere la prima giudice condannato l'assistita al pagamento delle spese del grado malgrado ella avesse presentato regolare dichiarazione di non superamento della soglia reddituale da tale norma prevista.
L' si è costituito, domandando respingersi il gravame. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo.
L'appello è parzialmente fondato, dovendosi respingere la prima censura e accogliere la seconda.
Ritiene questa Corte territoriale che il Tribunale abbia correttamente interpretato l'art. 3, comma 6, della legge 33571995. La norma è volta a liberare l'individuo dallo stato di bisogno, in attuazione dell'art. 38 della
Costituzione. Tale condizione di bisogno deve essere effettiva, non sussistendo qualora l'assistibile possa godere di redditi, di qualsiasi natura, che consentano di condurre una vita libera e dignitosa.
L'esatta individuazione di tale finalità, correlata all'effettività del bisogno, appare evidente ove si ponga attenzione alle tipologie di redditi espressamente escluse dalla disposizione in esame.
Non concorre a determinare il superamento della soglia, infatti, il trattamento di fine rapporto, perché trattasi di retribuzione differita, la quale viene soltanto concretamente erogata alla fine della relazione giuridica lavorativa, ma matura anno per anno e, quindi, non pertiene all'anno di riferimento rispetto al quale occorre verificare se la persona goda di redditi tali da escludere lo stato di bisogno normativamente definito.
Non concorrono, ancora, per lo stesso motivo, le competenze assoggettate a tassazione separata perché arretrate, proprio perché, tecnicamente, essere non sono redditi dell'anno di riferimento.
Non rientra, infine, il reddito dell'abitazione principale, il quale, del resto, non è reddito monetario, trattandosi solo di rendita attribuita all'immobile, fiscalmente rilevante, ma concretamente priva dell'attitudine a generare denaro e, quindi, a sollevare dal bisogno.
Proprio perché, in sintesi, rilevano tutti i redditi, di qualsiasi natura, percepiti nell'anno di riferimento, la giurisprudenza di legittimità ha incluso i corrispettivi delle locazioni immobiliari (Cassazione, sentenza 5470/2023), i quali rappresentano, a differenza della mera rendita dominicale, un introito pecuniario effettivo e non meramente rilevato ai fini fiscali.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il primo motivo di appello non può essere accolto.
E' fondata, invece, la seconda censura.
L'attuale appellante, infatti, nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio aveva reso, nelle conclusioni, la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. al fine dell'irripetibilità delle spese in caso di soccombenza. È ben vero che, nel tenore dichiarativo, mancava l'impegno a rendere noti eventuali mutamenti delle condizioni reddituali, ma, sul punto, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ordinanza 16132/2016), in tema di esenzione dal pagamento delle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 326 del 2003, laddove onera la parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva "nelle conclusioni dell'atto introduttivo" va interpretato nel senso che il legislatore non ha inteso imporre l'adozione di una rigida formula ma ha subordinato l'esenzione esclusivamente alla tempestiva presentazione della suindicata dichiarazione, senza richiedere che, nell'ambito di essa, debba anche essere contenuto l'impegno a comunicare variazioni reddituali rilevanti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere parzialmente accolto dovendosi dichiarare irripetibili le spese del primo grado.
Le spese del presente grado sono integralmente compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, dichiara irripetibili le spese del primo grado di giudizio. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Roma, lì 04/02/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 04/02/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2541/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. BOSIO GIORGIO Parte_1
MARIA
APPELLANTE
E parte rappresentata e difesa dall'Avv. SORDILLO MICHELE CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 8877/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata l'11.10.2023
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, dichiara irripetibili le spese del primo grado di giudizio.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Roma, lì 04/02/2025
Il Presidente Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto da Parte_2
avverso il rigetto dell'istanza di riconoscimento del diritto all'assegno sociale quale
[...]
ultrasessantacinquenne invalida almeno al 74% ex art. 3, comma 6, legge 335/1995, rigetto pronunciato il 14.4.2021 dall' sul presupposto che, nell'anno di riferimento ai fini CP_1 dell'attribuzione della prestazione, ossia nel 2020, la medesima ricorrente attuale appellante aveva conseguito redditi eccedenti la soglia di cui al predetto art. 3 (euro 6.085,43 se non coniugati, euro
12.170,86 se coniugati), avendo ella percepito corrispettivi da compravendite immobiliari per tre contratti di compravendita immobiliare quale venditrice per un valore complessivo di euro 35.400,00, nonché ulteriori redditi in virtù di un contratto di vendita immobiliare per un valore di euro 46.250,00.
Il Tribunale ha osservato che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 33571995, rilevano i redditi di qualsiasi natura, anche quelli derivanti da cessione di immobili, non rientrando questi ultimi tra quelli esclusi dalla predetta disposizione.
La prima giudice, poi, ha condannato la ricorrente attuale appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2.000 oltre oneri accessori.
Ha proposto appello , lamentando, con la prima articolata censura, violazione Parte_2 dell'art. 3, comma 6, legge 335/1995, per non avere il Tribunale tenuto conto del principio di diritto vivente, elaborato dalla giurisprudenza, in virtù del quale lo stato di bisogno dell'assistito, che l'assegno sociale è volto a superare, non deve essere incolpevole ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione.
Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., per avere la prima giudice condannato l'assistita al pagamento delle spese del grado malgrado ella avesse presentato regolare dichiarazione di non superamento della soglia reddituale da tale norma prevista.
L' si è costituito, domandando respingersi il gravame. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo.
L'appello è parzialmente fondato, dovendosi respingere la prima censura e accogliere la seconda.
Ritiene questa Corte territoriale che il Tribunale abbia correttamente interpretato l'art. 3, comma 6, della legge 33571995. La norma è volta a liberare l'individuo dallo stato di bisogno, in attuazione dell'art. 38 della
Costituzione. Tale condizione di bisogno deve essere effettiva, non sussistendo qualora l'assistibile possa godere di redditi, di qualsiasi natura, che consentano di condurre una vita libera e dignitosa.
L'esatta individuazione di tale finalità, correlata all'effettività del bisogno, appare evidente ove si ponga attenzione alle tipologie di redditi espressamente escluse dalla disposizione in esame.
Non concorre a determinare il superamento della soglia, infatti, il trattamento di fine rapporto, perché trattasi di retribuzione differita, la quale viene soltanto concretamente erogata alla fine della relazione giuridica lavorativa, ma matura anno per anno e, quindi, non pertiene all'anno di riferimento rispetto al quale occorre verificare se la persona goda di redditi tali da escludere lo stato di bisogno normativamente definito.
Non concorrono, ancora, per lo stesso motivo, le competenze assoggettate a tassazione separata perché arretrate, proprio perché, tecnicamente, essere non sono redditi dell'anno di riferimento.
Non rientra, infine, il reddito dell'abitazione principale, il quale, del resto, non è reddito monetario, trattandosi solo di rendita attribuita all'immobile, fiscalmente rilevante, ma concretamente priva dell'attitudine a generare denaro e, quindi, a sollevare dal bisogno.
Proprio perché, in sintesi, rilevano tutti i redditi, di qualsiasi natura, percepiti nell'anno di riferimento, la giurisprudenza di legittimità ha incluso i corrispettivi delle locazioni immobiliari (Cassazione, sentenza 5470/2023), i quali rappresentano, a differenza della mera rendita dominicale, un introito pecuniario effettivo e non meramente rilevato ai fini fiscali.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il primo motivo di appello non può essere accolto.
E' fondata, invece, la seconda censura.
L'attuale appellante, infatti, nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio aveva reso, nelle conclusioni, la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. al fine dell'irripetibilità delle spese in caso di soccombenza. È ben vero che, nel tenore dichiarativo, mancava l'impegno a rendere noti eventuali mutamenti delle condizioni reddituali, ma, sul punto, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ordinanza 16132/2016), in tema di esenzione dal pagamento delle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 326 del 2003, laddove onera la parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva "nelle conclusioni dell'atto introduttivo" va interpretato nel senso che il legislatore non ha inteso imporre l'adozione di una rigida formula ma ha subordinato l'esenzione esclusivamente alla tempestiva presentazione della suindicata dichiarazione, senza richiedere che, nell'ambito di essa, debba anche essere contenuto l'impegno a comunicare variazioni reddituali rilevanti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere parzialmente accolto dovendosi dichiarare irripetibili le spese del primo grado.
Le spese del presente grado sono integralmente compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, dichiara irripetibili le spese del primo grado di giudizio. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Roma, lì 04/02/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi