Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 471
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Sentenza 11 febbraio 2025

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La Corte d'Appello di Roma, IV Sezione Lavoro, ha esaminato l'appello proposto da una persona fisica avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il suo ricorso per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale. L'appellante, ultrasessantacinquenne e invalida almeno al 74%, aveva visto respinta la sua istanza in primo grado poiché, nell'anno di riferimento (2020), aveva percepito redditi eccedenti la soglia prevista dall'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995, derivanti dalla vendita di immobili per un valore complessivo di euro 35.400,00 e ulteriori euro 46.250,00. Il Tribunale aveva ritenuto che i corrispettivi derivanti dalla cessione di immobili rientrassero tra i redditi rilevanti ai fini del calcolo, non essendo espressamente esclusi dalla norma. L'appellante aveva sollevato due motivi di appello: il primo, concernente la violazione dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995, sostenendo che il Tribunale non avesse considerato il principio giurisprudenziale secondo cui lo stato di bisogno non deve essere incolpevole per il riconoscimento della prestazione; il secondo, relativo alla violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., lamentando la condanna alle spese nonostante avesse presentato la dichiarazione di non superamento della soglia reddituale. L'ente previdenziale appellato aveva chiesto il rigetto del gravame.

La Corte d'Appello ha accolto parzialmente l'appello, confermando per il resto la sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del Tribunale, affermando che l'assegno sociale è volto a superare uno stato di bisogno effettivo, e che i redditi derivanti dalla vendita di immobili, a differenza di altre categorie come il trattamento di fine rapporto o le competenze assoggettate a tassazione separata, costituiscono un introito pecuniario effettivo e rilevano ai fini del superamento della soglia reddituale, in linea con l'orientamento della Cassazione (sentenza n. 5470/2023). Pertanto, il primo motivo è stato rigettato. Invece, il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha chiarito che l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato, richiede la tempestiva presentazione della dichiarazione sostitutiva nelle conclusioni dell'atto introduttivo ai fini dell'esenzione dalle spese, ma non impone l'obbligo di includere nell'impegno a comunicare eventuali variazioni reddituali, conformemente all'interpretazione della Cassazione (ordinanza n. 16132/2016). Di conseguenza, la Corte ha dichiarato irripetibili le spese del primo grado di giudizio. Le spese del presente grado di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della parziale reciproca soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 471
    Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
    Numero : 471
    Data del deposito : 11 febbraio 2025

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