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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/02/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. Civ. Nr. 1568/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale di Castrovillari - sezione civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1568/2023 r.g.a.c., avente ad oggetto: separazione personale e vertente
TRA
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.09.1981, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gabriella
Capparelli, elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(BULGARIA), il 27.10.1974
Resistente contumace
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in sede
Interventore necessario
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.12.2024, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il P.M. ha emesso visto, nulla opponendo il 27/09/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 Con ricorso iscritto il 13.07.2023, il ricorrente ha convenuto in giudizio la coniuge con la quale si è unito in matrimonio in Frascineto in data 22.08.2019 (atto Anno 2019,
Parte I, Numero 3, cfr. estratto depositato). Lo stesso ha dedotto: che tra i coniugi vige regime di separazione dei beni;
che dalla loro unione non sono nati figli;
che l'ultimo domicilio comune dei coniugi è stato in Frascineto (CS), alla via Gen. Cardona, n. 10; che i rapporti coniugali nel tempo si sono deteriorati sino a far venire meno l'affectio coniugalis; che si sono verificati fatti e circostanze che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e un'eventuale riconciliazione;
di lavorare come badante.
Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo: di autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, dichiarando la loro separazione personale e di ordinare che l'emanando provvedimento sia trasmesso a cura della cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Frascineto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'ordinamento dello Stato Civile.
È stata fissata, ex articolo 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno
19.12.2023 innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, poi rinviata al
21.05.2024 per la rinotifica alla resistente.
A tale udienza, fallito il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione della resistente, ritualmente citata, è stato ascoltato il ricorrente che ha dichiarato: “è da tempo che non vedo più mia moglie. Io lavoro, confermo di volermi separare”, il giudice delegato si è riservato.
A scioglimento della riserva, con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. resa il 20.06.2024 e depositata il giorno successivo, il giudice delegato, non essendovi provvedimenti provvisori da adottare né richieste istruttorie da valutare, dichiarata la contumacia della resistente e autorizzati i coniugi a vivere separati ha rinviato la causa all'udienza del
24.12.2024 per la decisione, udienza poi trattata in modalità cartolare.
Parte ricorrente, in data 16.12.2024 ha depositato, note di trattazione scritta in cui ha reiterato le conclusioni del ricorso introduttivo e rinunciato ai termini di legge.
Pertanto, sulla base delle note scritte depositate, la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio senza termini, giusta ordinanza del 30.12.2024, emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Passando al merito della causa, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, la protratta separazione dei coniugi e l'impossibilità di procurarne la riconciliazione fanno escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Nessuna domanda di addebito della separazione è stata formulata da parte ricorrente.
Non sono nati figli dal matrimonio tra i coniugi.
2 Quanto poi agli aspetti economici nessuna richiesta di mantenimento è stata proposta da parte ricorrente, per cui nulla va stabilito.
Considerata la contumacia della resistente si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
C. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità
e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 26.02.2025.
Il Presidente dott. Vincenzo Di Pede
Il giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale di Castrovillari - sezione civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1568/2023 r.g.a.c., avente ad oggetto: separazione personale e vertente
TRA
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.09.1981, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gabriella
Capparelli, elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(BULGARIA), il 27.10.1974
Resistente contumace
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in sede
Interventore necessario
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.12.2024, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il P.M. ha emesso visto, nulla opponendo il 27/09/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 Con ricorso iscritto il 13.07.2023, il ricorrente ha convenuto in giudizio la coniuge con la quale si è unito in matrimonio in Frascineto in data 22.08.2019 (atto Anno 2019,
Parte I, Numero 3, cfr. estratto depositato). Lo stesso ha dedotto: che tra i coniugi vige regime di separazione dei beni;
che dalla loro unione non sono nati figli;
che l'ultimo domicilio comune dei coniugi è stato in Frascineto (CS), alla via Gen. Cardona, n. 10; che i rapporti coniugali nel tempo si sono deteriorati sino a far venire meno l'affectio coniugalis; che si sono verificati fatti e circostanze che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e un'eventuale riconciliazione;
di lavorare come badante.
Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo: di autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, dichiarando la loro separazione personale e di ordinare che l'emanando provvedimento sia trasmesso a cura della cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Frascineto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'ordinamento dello Stato Civile.
È stata fissata, ex articolo 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno
19.12.2023 innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, poi rinviata al
21.05.2024 per la rinotifica alla resistente.
A tale udienza, fallito il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione della resistente, ritualmente citata, è stato ascoltato il ricorrente che ha dichiarato: “è da tempo che non vedo più mia moglie. Io lavoro, confermo di volermi separare”, il giudice delegato si è riservato.
A scioglimento della riserva, con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. resa il 20.06.2024 e depositata il giorno successivo, il giudice delegato, non essendovi provvedimenti provvisori da adottare né richieste istruttorie da valutare, dichiarata la contumacia della resistente e autorizzati i coniugi a vivere separati ha rinviato la causa all'udienza del
24.12.2024 per la decisione, udienza poi trattata in modalità cartolare.
Parte ricorrente, in data 16.12.2024 ha depositato, note di trattazione scritta in cui ha reiterato le conclusioni del ricorso introduttivo e rinunciato ai termini di legge.
Pertanto, sulla base delle note scritte depositate, la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio senza termini, giusta ordinanza del 30.12.2024, emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Passando al merito della causa, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, la protratta separazione dei coniugi e l'impossibilità di procurarne la riconciliazione fanno escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Nessuna domanda di addebito della separazione è stata formulata da parte ricorrente.
Non sono nati figli dal matrimonio tra i coniugi.
2 Quanto poi agli aspetti economici nessuna richiesta di mantenimento è stata proposta da parte ricorrente, per cui nulla va stabilito.
Considerata la contumacia della resistente si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
C. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità
e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 26.02.2025.
Il Presidente dott. Vincenzo Di Pede
Il giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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