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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1750/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti ALBANI SILVIA e ELIA RICCARDO;
ricorrente contro
), Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
OGGETTO: Dimissioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio al fine di ottenere la condanna al Controparte_1
pagamento delle seguenti somme. In particolare la ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato per la convenuta a far data dal 18/02/2022, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in regime di part-time al 50% e con inquadramento nel 4° livello del CCNL Terziario – Confcommercio (v. doc. 1);
- a partire dal mese di aprile 2024, la convenuta non ha più pagato la retribuzione dovuta, risultante dai cedolini paga rilasciati alla ricorrente (v. doc. 1);
-di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa a far data dal 01/07/2024, per il mancato pagamento delle retribuzioni relative alle mensilità di aprile 2024, maggio 2024 e quattordicesima mensilità 2024 (v. doc. 2); -dopo la cessazione del rapporto di lavoro, la convenuta non ha pagato nemmeno la retribuzione relativa alla mensilità di giugno 2024, oltre alle spettanze di fine rapporto e al TFR (v. docc. 1);
- di aver agito in giudizio con ricorso ex art. 633 c.p.c., chiedendo al Tribunale di Milano, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, di ingiungere alla convenuta di pagare le somme a lei dovute a titolo di retribuzione per le mensilità di aprile 2024, maggio 2024, quattordicesima mensilità
2024 e giugno 2024, oltre alle spettanze di fine rapporto e al TFR (v. doc. 4).
-che il ricorso per ingiunzione è stato accolto con decreto n. 151/2025, pubblicato in data
20/01/2025 (R.G. 411/2025) e notificato unitamente all'atto di precetto in data 27/01/2025 (v. doc. 4).
-che a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, la convenuta non ha corrisposto alla ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso (15 giorni), dovuta nella misura di € 595,46 ai sensi del CCNL applicato, come da analitici conteggi allegati (v. docc. 5 e 6);
Nonostante la regolarità della notifica, il datore di lavoro convenuto non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza odierna.
Il giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza della quale è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato il contenuto, la durata, il livello di inquadramento, la retribuzione, risultano dalle buste paga prodotte (docc.1).
La parte ricorrente rivendica il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso per la somma complessiva di euro 595,46 lordi.
La domanda è fondata dal momento che risulta documentalmente (decreto ing. e precetto doc.4) la giusta causa delle dimissioni rassegnate è pertanto dovuto il preavviso.
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo la convenuta rimasta contumace.
Gli importi dovuti a tale titolo devono pertanto essere riconosciuti. A fondamento delle proprie pretese la parte ricorrente ha prodotto in giudizio conteggi analitici elaborati sulla base delle buste paga, conteggi che, in difetto di qualsivoglia contestazione, vengono qui integralmente recepiti a fondamento della decisione e portano a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico della società convenuta di complessivi euro 595,46 lordi per i titoli specificati in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle predette somme, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate secondo i parametri minimi di al D.M. 55 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così provvede:
- condanna il datore di lavoro convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 595,46 lordi, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici medi
ISTAT del costo vita, ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze e sino al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 332, oltre spese generali CPA e IVA, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
03/ Il Giudice
06/
20
25
Francesca Maria Claudia Capelli
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1750/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti ALBANI SILVIA e ELIA RICCARDO;
ricorrente contro
), Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
OGGETTO: Dimissioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio al fine di ottenere la condanna al Controparte_1
pagamento delle seguenti somme. In particolare la ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato per la convenuta a far data dal 18/02/2022, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in regime di part-time al 50% e con inquadramento nel 4° livello del CCNL Terziario – Confcommercio (v. doc. 1);
- a partire dal mese di aprile 2024, la convenuta non ha più pagato la retribuzione dovuta, risultante dai cedolini paga rilasciati alla ricorrente (v. doc. 1);
-di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa a far data dal 01/07/2024, per il mancato pagamento delle retribuzioni relative alle mensilità di aprile 2024, maggio 2024 e quattordicesima mensilità 2024 (v. doc. 2); -dopo la cessazione del rapporto di lavoro, la convenuta non ha pagato nemmeno la retribuzione relativa alla mensilità di giugno 2024, oltre alle spettanze di fine rapporto e al TFR (v. docc. 1);
- di aver agito in giudizio con ricorso ex art. 633 c.p.c., chiedendo al Tribunale di Milano, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, di ingiungere alla convenuta di pagare le somme a lei dovute a titolo di retribuzione per le mensilità di aprile 2024, maggio 2024, quattordicesima mensilità
2024 e giugno 2024, oltre alle spettanze di fine rapporto e al TFR (v. doc. 4).
-che il ricorso per ingiunzione è stato accolto con decreto n. 151/2025, pubblicato in data
20/01/2025 (R.G. 411/2025) e notificato unitamente all'atto di precetto in data 27/01/2025 (v. doc. 4).
-che a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, la convenuta non ha corrisposto alla ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso (15 giorni), dovuta nella misura di € 595,46 ai sensi del CCNL applicato, come da analitici conteggi allegati (v. docc. 5 e 6);
Nonostante la regolarità della notifica, il datore di lavoro convenuto non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza odierna.
Il giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza della quale è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato il contenuto, la durata, il livello di inquadramento, la retribuzione, risultano dalle buste paga prodotte (docc.1).
La parte ricorrente rivendica il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso per la somma complessiva di euro 595,46 lordi.
La domanda è fondata dal momento che risulta documentalmente (decreto ing. e precetto doc.4) la giusta causa delle dimissioni rassegnate è pertanto dovuto il preavviso.
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo la convenuta rimasta contumace.
Gli importi dovuti a tale titolo devono pertanto essere riconosciuti. A fondamento delle proprie pretese la parte ricorrente ha prodotto in giudizio conteggi analitici elaborati sulla base delle buste paga, conteggi che, in difetto di qualsivoglia contestazione, vengono qui integralmente recepiti a fondamento della decisione e portano a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico della società convenuta di complessivi euro 595,46 lordi per i titoli specificati in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle predette somme, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate secondo i parametri minimi di al D.M. 55 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così provvede:
- condanna il datore di lavoro convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 595,46 lordi, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici medi
ISTAT del costo vita, ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze e sino al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 332, oltre spese generali CPA e IVA, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
03/ Il Giudice
06/
20
25
Francesca Maria Claudia Capelli