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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 17/12/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 388/2025
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. SI GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado promossa da
- (c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di appello, dagli Avv.ti Antonio Iannotta,
CO NG, ER TR, BE IN, e con Parte_2 Parte_3 domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, Piazza Mazzini 49 parte appellante contro
- (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore e procuratore speciale rappresentata e difesa, in calce all'atto CP_2 introduttivo depositato dinanzi al Giudice di Pace di Bolzano, dall'Avv. Vincenzo De Nisco, presso il quale ha eletto domicilio in Roma, Piazza Cola di Rienzo 92 parte appellata nonché contro
- (c.f. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore parte appellata - contumace con oggetto: appello avverso la sentenza n. 224/2024 del Giudice di Pace di Bolzano;
opposizione a cartella di pagamento n. 021 2021 0000113765/701 per sanzioni amministrative connesse a violazioni al codice della strada;
causa trattenuta in decisione scaduto in data 27.11.2025il termine per deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., rassegnate le seguenti CONCLUSIONI
➢ dal procuratore di parte appellante : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano:
1) rigettare le eccezioni di nullità del gravame e inammissibilità dell'appello formulate da
[...] nella comparsa di costituzione e risposta datata 19/05/2025; Controparte_1
2) riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 224/2024, depositata in data 14/08/2024, e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. avverso la Controparte_1 cartella esattoriale n. 021 2021 0000113765/701 emessa dall' Controparte_4
;
[...]
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai sottostanti verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del Parte_1
.
[...]
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi e oltre alle spese di domiciliazione.”
➢ dal procuratore di parte appellata : Controparte_1
In via preliminare:
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata:
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e Parte_1 diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la qui gravata sentenza il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione promossa ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da (nel proseguo solo avverso la cartella di Controparte_1 CP_1
2 di 10 pagamento n. 021 2021 0000113765/701, emessa dall' per la Controparte_5
Provincia di Bolzano e quindi annullato la cartella portante i ruoli ai capi da 1 a 315 riferiti ai titoli a favore del e del , compensando per intero le Parte_1 Controparte_6 spese di lite tra le parti.
In particolare, il Giudice di prime cure, preso atto della contumacia del , Controparte_6 dopo aver affermato la propria competenza, ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva sostanziale della società opponente ai sensi del combinato disposto degli artt. 196 e 84 del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), in quanto mera proprietaria dei mezzi che esercita attività di noleggio senza conducente dei veicoli con cui erano state commesse le infrazioni, la quale aveva comunicato le generalità del soggetto locatario dell'autoveicolo, aderendo all'orientamento affermato dall'ordinanza n. 10833/2020 della Suprema Corte, soluzione successivamente recepita dal legislatore con d.l. n. 121/2021, conv. con mod. in legge n. 156/2021, che, pur essendo privo di efficacia retroattiva, costituirebbe un criterio ermeneutico a favore della esclusione della responsabilità della società di autonoleggio.
1.1. Avverso la sentenza n. 224/2024 ha proposto tempestivo appello il Parte_1 affidato a due motivi, con i quali lamenta sostanzialmente error in iudicando, violazione di legge e illogicità della motivazione sia nella parte in cui viene respinta l'eccezione di inammissibilità dell'azione svolta ex art. 615 c.p.c. per omessa impugnazione dei verbali, sia nella parte in cui ha escluso della solidarietà passiva del proprietario del mezzo, non facendo una corretta applicazione degli artt. 196 e 84 CdS così come dell'art. 386 D.P.R. n. 495/1992 e del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative ex art 1 legge n. 689/1981.
1.2. Nel secondo grado di giudizio si è costituita la sola la quale ha preliminarmente CP_1 eccepito la nullità del gravame per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti delle ulteriori parti processuali, id est del , l'inammissibilità dell'appello per Controparte_6 omessa menzione dei capi della cartella esattoriale oggetto di impugnazione, l'inammissibilità parziale dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c., non essendo stata eccepita in primo grado l'inesistenza dell'obbligo di comunicazione dei dati del locatario;
nel merito ha insistito per la conferma della gravata sentenza in relazione ai capi impugnati per avere comunicato agli enti impositori i nominativi ed i recapiti di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli, evitando per l'effetto che i verbali notificati divenissero titoli esecutivi nei suoi confronti, ribadendo quindi il proprio difetto di legittimazione passiva. Non ha invece riproposto espressamente i motivi di
3 di 10 opposizione alla cartella svolti in prime cure, fra cui quelli relativi alla nullità della cartella perché intestata alla società estinta e cancellata dal registro imprese a far Controparte_7 data dal 21.12.2017 a seguito di incorporazione in , nonché alla decadenza Controparte_1 ex artt. 17 e 25 D.P.R. n. 602/1973 ed alla nullità dei capi impugnata da 307 a 315 della cartella per intervenuto pagamento, con conseguente rinuncia agli stessi (cfr. Cass. ord. n. 33649/2023), fermo restando, riguardo ai capi 307 a 315, che essi non sono oggetto del presente giudizio, come approfondito in seguito.
1.3. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c.
2. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità ovvero nullità dell'appello.
2.1. La cartella di pagamento porta ruoli iscritti in forza di titoli a favore del Parte_1
e del . In prime cure ha opposto la cartella Controparte_6 Controparte_1 convenendo in giudizio sia l'agente della riscossione che ha emesso la cartella, sia i singoli enti creditori dei titoli portati a ruolo.
Tuttavia, non essendo in contestazione nel presente grado di giudizio vizi propri della cartella, ma solo la sussistenza del credito a favore di ogni ente, le cause ad essi riferite hanno natura scindibile e non dipendente tra loro, sicché l'appello proposto dal nel caso di Parte_1 specie non vede quale suo contraddittore il , la cui posizione non è in alcun Controparte_6 modo intaccata dall'impugnazione, per cui quest'ultimo non assume la veste di litisconsorte necessario, nemmeno sotto il profilo processuale, poiché non ha alcun interesse alla partecipazione al giudizio di appello vertente sul credito dell'altro ente (v. Cass. ord. n.
28125/2025, ord. n. 28032/2025 e ord. n. 33145/2024; cfr. in materia tributaria, Cass. S.U. sent.
n. 11676/2024).
Peraltro, il non è legittimato, né ha rivolto la propria impugnazione avverso Parte_1
l'annullamento della cartella in relazione al ruolo iscritto per conto del , che Controparte_6 non rientra per l'effetto nell'oggetto del presente giudizio, così come i motivi spiegati in prime cure da e qui non riproposti da come sopra rilevato. CP_1 CP_1
2.2. Anche la seconda eccezione di nullità dell'appello è infondata.
Il ha indicato in modo esaustivo ai fini di cui all'art. 342 c.p.c. le parti della Parte_1 pronuncia oggetto di impugnazione. Nelle conclusioni rassegnate ha poi espressamente richiesto
4 di 10 di confermare la conferma della cartella di pagamento “per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del ”. Parte_1
All'atto di impugnazione ha allegato sub doc. 2 il fascicolo di primo grado, racchiuso in cartelle informatiche contenenti ogni verbale di accertamento e le prove dell'avvenuta notifica.
La cartella di pagamento risulta inoltre fra gli atti del processo di prime cure e dimessa telematicamente da in appello sub “all.2 parte prima” (pag. 40 ss.), in cui il ruolo emesso dal CP_1
è elencato a partire dal capo 1 (pag. 48) sino al capo 306 (pag. 150), mentre Parte_1 quello emesso dal concerne i capi da 307 a 315. Controparte_6
Pertanto, i verbali ed i ruoli oggetto dell'impugnazione sono chiaramente desumibili per relationem nella ricostruzione in fatto che rimanda ai docc.
1 -102 del fascicolo di parte primo grado del depositato in allegato con l'atto di citazione in appello (v. atto di Parte_1 appello, pag. 2).
2.3. Parimenti destituita di fondamento è l'eccepita violazione dell'art. 345 c.p.c.
Esaminando la memoria di costituzione in primo grado si evince che il ha Parte_1 dedotto da subito la mancata contestazione dei verbali di accertamento delle infrazioni ai sensi dell'art. 22 legge n. 689/1981 ovvero art. 204-bis CdS (pag. 4), eccependo per l'effetto l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta formazione del titolo esecutivo ex art. 203 CdS
(pag. 6), nonché ribadito nel merito la legittimazione sostanziale di e l'inconferenza del CP_1 richiamo all'art. 386 del Reg. CdS di cui al D.P.R. n. 495/1992 (pag. 15).
Non si tratta pertanto di eccezione nuova, ma di questione già proposta in prime cure.
3. Nel merito, i due motivi di appello con riguardo ai capi del ruolo emesso del Parte_1 sono fondati e possono essere esaminati congiuntamente, mirando alla riforma della
[...] gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione ed escluso una responsabilità solidale del proprietario del mezzo esercente attività di noleggio senza conducenti, richiamando la modifica all'art. 196 CdS intervenuta con d.l. 121/2021, conv. in l. n. 156/2021, accogliendo per l'effetto la richiesta di di annullare i titoli iscritti a ruolo. CP_1
3.1. Il giudice di prime cure nella sentenza impugnata ha ricordato a pagina 5 che vi è distinzione fra l'opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata da e la procedura disciplinata dalla legge n. CP_1
689/1981 come integrata dal d.lgs. n. 150/2011, senza tuttavia cogliere correttamente le ricadute pratiche di tale differente disciplina con riguardo all'eccezione di tardività sollevata dal
[...]
. Parte_1
5 di 10 Mentre il secondo rimedio mira a contestare la formazione del titolo avente ad oggetto l'accertamento di un'infrazione comportante una sanzione amministrativa, l'opposizione all'esecuzione consente di contestare non già la regolarità degli atti della formazione del credito, bensì l'esistenza del credito per sopravvenute ragioni.
Ne consegue che in caso di mancata tempestiva impugnazione del verbale di accertamento dell'infrazione al Codice della Strada, il titolo da cui promana la sanzione amministrativa è formato definitivamente nei confronti del soggetto individuato nel verbale, che con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. può dedurre solo fatti impeditivi o estintivi successivi.
Ritiene invero questo Tribunale di aderire all'orientamento più recente della Suprema Corte, che ha affrontato funditus la tematica nella sentenza n. 32920/2022, assunta dopo il rinvio in pubblica udienza sul duplice presupposto del rilievo nomofilattico della questione, che in precedenza aveva dato adito a differenti pronunce, e della circostanza che l'art. 196 CdS è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g-ter), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e dall'art. 2, comma 1, lettera 3), della legge
23 dicembre 2021, n. 238:
“È noto, infatti, che le Sezioni Unite - sul presupposto che la notificazione del verbale di accertamento di infrazione stradale, "per come delineata dal legislatore nella norma apposita", ovvero l'art. 201, comma 5, cod. strada, "non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo", bensì "fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione" - ha ritenuto che l'omessa (o invalida) notificazione "non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva" (così Cass. Sez. Un., sent. n. 22080 del 2017, cit.). Per questa ragione, esse hanno affermato che "il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale", giacché, una "volta escluso che l'omessa (o la tardiva o l'invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione" (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 22017 del 2020, cit.).
Su tali basi, dunque, va confermato l'orientamento secondo cui, il dedotto difetto di legittimazione passiva - per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente,
6 di 10 dell'art. 196 cod. strada - avrebbe dovuto farsi valere, da parte della sin dalla Parte_4 notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis cod. strada, per impedire che gli stessi divenissero definitivi (in tal senso, Cass. Sez. 6-3, ord. 13664 del 2017, cit., nonché, in motivazione, sia Cass. Sez. 6-2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1845, Rv. 647384-01 che Cass. Sez. 6-2, ord. 5 giugno 2018, n. 14552, non massimata).
9.5. D'altra parte, in senso contrario a tale conclusione non può addursi la circostanza - invece nuovamente valorizzata, da ultimo, sempre da Cass. Sez. ord. 10833 del 2020, cit. - secondo cui
l'art. 196 cod. strada (nel testo applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) non include il noleggiatore tra i soggetti responsabili in solido, ex art. 196 cod. strada, con il responsabile dell'infrazione.
Sul punto, va ribadito che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale qui riconfermato, l'argomento
"puramente testuale", sul quale si fonda la tesi che nega la legittimazione passiva del noleggiatore, "non convince, perché privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietà dettata in via generale dall'art. 196 Codice della Strada". Esso, difatti, non tiene conto "della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l'usufruttario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria"; invero il silenzio serbato dalla norma sul "semplice locatore del veicolo" si spiega "in ragione dell'agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile", sicché la norma "intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione". Invece, nel caso della "locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore", tale essendo "la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, sent. 24 settembre 2015, n.
18988, Rv. 636528-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1845, Rv. 647384-01; Cass. Sez.
6-2, ord. 5 giugno 2018, n. 14452, non massimata;
Cass. Sez. 2, ord. 17 gennaio 2019, n. 1214;
Cass. Sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4735; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2020, n. 9675;
Cass. Sez. 2, ord. 15 settembre 2021, n. 24926).
7 di 10 Né può dirsi, in senso contrario che "la ratio decidendi di queste sentenze, in quanto basata espressamente sulla necessità che il proprietario-locatore collabori alla identificazione del trasgressore comunicandone le generalità", non ricorre allorché il comportamento del noleggiatore sia "stato sempre improntato alla massima collaborazione", sicché non vi è
"ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore" nelle ipotesi "in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli", dovendo "essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196, 1° co. ed art. 84 del CdS e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni" (così Cass.
Sez. 3, ord. 10833 del 2020, cit.).
Questa affermazione, infatti, non tiene in debito conto una circostanza già rilevata - peraltro, solo incidentalmente - da questa Corte, ed alla quale già sopra si accennava. Ovvero, che tale obbligo di comunicazione risulta privo di base normativa, non individuabile nell'art. 386 reg. esec. cod. strada, che non menziona - tra i soggetti tenuti a comunicare alle autorità competenti, in caso di alienazione del veicolo, di non essere proprietario o titolare di uno dei diritti di cui all'art. 196 cod. strada - il "locatore" del veicolo (come già sottolineato da Cass.
Sez. 6- 3, ord. n. 13664 del 2017, cit.).” (Cass. sent. n. 32920/2022 - enfasi del sottoscritto).
3.2. Ne deriva l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure, non potendosi attribuire, come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità, valenza di fatto sopravvenuto alla comunicazione del nominativo del noleggiatore, idoneo ad escludere l'efficacia esecutiva del titolo, né riconoscere un'applicazione retroattiva al novellato art. 196 CdS (cfr. ex multis Cass. ord. n. 510/2023, ord. n. 1382/2023, ord. n. 15455/2023, ord. n. 27217/2024, ord. n. 29015/2024, ord. n. 30387/2024, ord. n. 31454/2024; più recentemente ord. n. 28195/2025, n. 26445/2025, n.
25676/2025, n. 20713/2025, n. 4825/2025).
Costituisce invero ius receptum la responsabilità solidale del proprietario del veicolo per le infrazioni stradali commesse con il mezzo ai sensi dell'art. 196 CdS, mentre altri soggetti sono responsabili in solido solo nelle ipotesi espressamente previste (v. Cass. sent. n. 18988/2015;
Cass. ord. n. 1845/2018).
Non vi sono invece elementi nella normativa applicabile ratione temporis che portino ad escludere la responsabilità del proprietario. Invero, l'art. 386 D.P.R. n. 495/1992 (regolamento di
8 di 10 esecuzione e attuazione al CdS), non istituisce alcun obbligo di comunicazione del nominativo del conducente noleggiatore.
Tantomeno tale comunicazione può integrare un fatto sopravvenuto a carattere impeditivo ovvero estintivo del titolo esecutivo. In base al principio affermato dal massimo organo nomofilattico, la notificazione del verbale non attiene alla formazione del titolo esecutivo, che si è già perfezionato, ma al potere dell'amministrazione di agire esecutivamente (Cass. S.U. sent. n.
22080/2017; cfr. Cass. ord. n. 14266/2021). Pertanto, in difetto di tempestiva contestazione del verbale di accertamento ai sensi degli art. 203 o 204-bis CdS in combinato con l'art. 7 d.lgs. n.
150/2011, come nel caso di specie, esso mantiene efficacia esecutiva nei confronti del proprietario, anche qualora esso eserciti attività di noleggio senza conducente.
3.3. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure ed anche da questo Tribunale in una recente pronuncia (n. 904/2025), le modificazioni intervenute all'art. 196 CdS, in forza dell'art. 1, co. 1, lett. g-ter) del d.l. n. 121/2021, conv. con mod. in l. n. 156/2021, nella parte in cui prevedono che per le violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria, in vece del proprietario, il locatario di cui all'art. 84 CdS risponde solidalmente con l'autore della violazione, non integrano una norma di interpretazione autentica, bensì una modifica sostanziale alla previsione sanzionatoria.
Dalla cartella opposta si evince che i verbali di accertamento del concernono Parte_1 infrazioni al CdS risalenti all'anno 2017 (v. cartella pag. 48). Le modifiche normative, dunque, non sono rilevanti nella fattispecie in esame, stante la non applicabilità del principio della retroattività della legge più favorevole in materia di sanzioni amministrative prive di natura punitiva, quale quella pecuniaria in oggetto, come ribadito dalla giurisprudenza (v. Cass. sent. n.
32920/2022; cfr. Cass. n. sent. 19030/2022), anche di merito (cfr. Trib. di TR, sent. n.
23/2025).
3.4. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'appello risulta fondato, poiché l'opposizione ex art. 615 c.p.c. risulta inammissibile nella parte in cui è volta a far valere il difetto di legittimazione passiva sostanziale di per omessa tempestiva impugnazione dei verbali di CP_1 accertamento emessi dal mentre è infondata nella parte in cui è volta a far Parte_1 valere l'inesistenza del titolo esecutivo e l'applicazione retroattiva dell'art. 196 CdS come modificato dal d.l. n. 121/2021, conv. con mod. in l. n. 156/2021.
9 di 10 Ne deriva la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha annullato la cartella per i ruoli emessi dal ai capi da 1 a 306. Parte_1
4. In considerazione dell'esistenza di indirizzi giurisprudenziali contrastanti sulle questioni sopra compendiate, le spese di lite vengono compensate per intero tra le parti in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
1. dichiara la contumacia dell'appellata ; Controparte_8
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 224/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, dichiara inammissibile e, in ogni caso, infondata l'opposizione ex art. 615 c.p.c. di avverso la cartella di pagamento Controparte_1
n. 021 2021 0000113765/701 emessa dall' Agente di Riscossione Controparte_3 della Provincia di Bolzano, relativamente ai ruoli e verbali presupposti emessi dal dai capi 1 a 306; Parte_1
3. compensa per intero le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Bolzano, 17.12.2025
Il Giudice
SI GA
10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 388/2025
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. SI GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado promossa da
- (c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di appello, dagli Avv.ti Antonio Iannotta,
CO NG, ER TR, BE IN, e con Parte_2 Parte_3 domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, Piazza Mazzini 49 parte appellante contro
- (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore e procuratore speciale rappresentata e difesa, in calce all'atto CP_2 introduttivo depositato dinanzi al Giudice di Pace di Bolzano, dall'Avv. Vincenzo De Nisco, presso il quale ha eletto domicilio in Roma, Piazza Cola di Rienzo 92 parte appellata nonché contro
- (c.f. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore parte appellata - contumace con oggetto: appello avverso la sentenza n. 224/2024 del Giudice di Pace di Bolzano;
opposizione a cartella di pagamento n. 021 2021 0000113765/701 per sanzioni amministrative connesse a violazioni al codice della strada;
causa trattenuta in decisione scaduto in data 27.11.2025il termine per deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., rassegnate le seguenti CONCLUSIONI
➢ dal procuratore di parte appellante : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano:
1) rigettare le eccezioni di nullità del gravame e inammissibilità dell'appello formulate da
[...] nella comparsa di costituzione e risposta datata 19/05/2025; Controparte_1
2) riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 224/2024, depositata in data 14/08/2024, e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. avverso la Controparte_1 cartella esattoriale n. 021 2021 0000113765/701 emessa dall' Controparte_4
;
[...]
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai sottostanti verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del Parte_1
.
[...]
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi e oltre alle spese di domiciliazione.”
➢ dal procuratore di parte appellata : Controparte_1
In via preliminare:
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata:
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e Parte_1 diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la qui gravata sentenza il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione promossa ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da (nel proseguo solo avverso la cartella di Controparte_1 CP_1
2 di 10 pagamento n. 021 2021 0000113765/701, emessa dall' per la Controparte_5
Provincia di Bolzano e quindi annullato la cartella portante i ruoli ai capi da 1 a 315 riferiti ai titoli a favore del e del , compensando per intero le Parte_1 Controparte_6 spese di lite tra le parti.
In particolare, il Giudice di prime cure, preso atto della contumacia del , Controparte_6 dopo aver affermato la propria competenza, ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva sostanziale della società opponente ai sensi del combinato disposto degli artt. 196 e 84 del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), in quanto mera proprietaria dei mezzi che esercita attività di noleggio senza conducente dei veicoli con cui erano state commesse le infrazioni, la quale aveva comunicato le generalità del soggetto locatario dell'autoveicolo, aderendo all'orientamento affermato dall'ordinanza n. 10833/2020 della Suprema Corte, soluzione successivamente recepita dal legislatore con d.l. n. 121/2021, conv. con mod. in legge n. 156/2021, che, pur essendo privo di efficacia retroattiva, costituirebbe un criterio ermeneutico a favore della esclusione della responsabilità della società di autonoleggio.
1.1. Avverso la sentenza n. 224/2024 ha proposto tempestivo appello il Parte_1 affidato a due motivi, con i quali lamenta sostanzialmente error in iudicando, violazione di legge e illogicità della motivazione sia nella parte in cui viene respinta l'eccezione di inammissibilità dell'azione svolta ex art. 615 c.p.c. per omessa impugnazione dei verbali, sia nella parte in cui ha escluso della solidarietà passiva del proprietario del mezzo, non facendo una corretta applicazione degli artt. 196 e 84 CdS così come dell'art. 386 D.P.R. n. 495/1992 e del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative ex art 1 legge n. 689/1981.
1.2. Nel secondo grado di giudizio si è costituita la sola la quale ha preliminarmente CP_1 eccepito la nullità del gravame per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti delle ulteriori parti processuali, id est del , l'inammissibilità dell'appello per Controparte_6 omessa menzione dei capi della cartella esattoriale oggetto di impugnazione, l'inammissibilità parziale dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c., non essendo stata eccepita in primo grado l'inesistenza dell'obbligo di comunicazione dei dati del locatario;
nel merito ha insistito per la conferma della gravata sentenza in relazione ai capi impugnati per avere comunicato agli enti impositori i nominativi ed i recapiti di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli, evitando per l'effetto che i verbali notificati divenissero titoli esecutivi nei suoi confronti, ribadendo quindi il proprio difetto di legittimazione passiva. Non ha invece riproposto espressamente i motivi di
3 di 10 opposizione alla cartella svolti in prime cure, fra cui quelli relativi alla nullità della cartella perché intestata alla società estinta e cancellata dal registro imprese a far Controparte_7 data dal 21.12.2017 a seguito di incorporazione in , nonché alla decadenza Controparte_1 ex artt. 17 e 25 D.P.R. n. 602/1973 ed alla nullità dei capi impugnata da 307 a 315 della cartella per intervenuto pagamento, con conseguente rinuncia agli stessi (cfr. Cass. ord. n. 33649/2023), fermo restando, riguardo ai capi 307 a 315, che essi non sono oggetto del presente giudizio, come approfondito in seguito.
1.3. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c.
2. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità ovvero nullità dell'appello.
2.1. La cartella di pagamento porta ruoli iscritti in forza di titoli a favore del Parte_1
e del . In prime cure ha opposto la cartella Controparte_6 Controparte_1 convenendo in giudizio sia l'agente della riscossione che ha emesso la cartella, sia i singoli enti creditori dei titoli portati a ruolo.
Tuttavia, non essendo in contestazione nel presente grado di giudizio vizi propri della cartella, ma solo la sussistenza del credito a favore di ogni ente, le cause ad essi riferite hanno natura scindibile e non dipendente tra loro, sicché l'appello proposto dal nel caso di Parte_1 specie non vede quale suo contraddittore il , la cui posizione non è in alcun Controparte_6 modo intaccata dall'impugnazione, per cui quest'ultimo non assume la veste di litisconsorte necessario, nemmeno sotto il profilo processuale, poiché non ha alcun interesse alla partecipazione al giudizio di appello vertente sul credito dell'altro ente (v. Cass. ord. n.
28125/2025, ord. n. 28032/2025 e ord. n. 33145/2024; cfr. in materia tributaria, Cass. S.U. sent.
n. 11676/2024).
Peraltro, il non è legittimato, né ha rivolto la propria impugnazione avverso Parte_1
l'annullamento della cartella in relazione al ruolo iscritto per conto del , che Controparte_6 non rientra per l'effetto nell'oggetto del presente giudizio, così come i motivi spiegati in prime cure da e qui non riproposti da come sopra rilevato. CP_1 CP_1
2.2. Anche la seconda eccezione di nullità dell'appello è infondata.
Il ha indicato in modo esaustivo ai fini di cui all'art. 342 c.p.c. le parti della Parte_1 pronuncia oggetto di impugnazione. Nelle conclusioni rassegnate ha poi espressamente richiesto
4 di 10 di confermare la conferma della cartella di pagamento “per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del ”. Parte_1
All'atto di impugnazione ha allegato sub doc. 2 il fascicolo di primo grado, racchiuso in cartelle informatiche contenenti ogni verbale di accertamento e le prove dell'avvenuta notifica.
La cartella di pagamento risulta inoltre fra gli atti del processo di prime cure e dimessa telematicamente da in appello sub “all.2 parte prima” (pag. 40 ss.), in cui il ruolo emesso dal CP_1
è elencato a partire dal capo 1 (pag. 48) sino al capo 306 (pag. 150), mentre Parte_1 quello emesso dal concerne i capi da 307 a 315. Controparte_6
Pertanto, i verbali ed i ruoli oggetto dell'impugnazione sono chiaramente desumibili per relationem nella ricostruzione in fatto che rimanda ai docc.
1 -102 del fascicolo di parte primo grado del depositato in allegato con l'atto di citazione in appello (v. atto di Parte_1 appello, pag. 2).
2.3. Parimenti destituita di fondamento è l'eccepita violazione dell'art. 345 c.p.c.
Esaminando la memoria di costituzione in primo grado si evince che il ha Parte_1 dedotto da subito la mancata contestazione dei verbali di accertamento delle infrazioni ai sensi dell'art. 22 legge n. 689/1981 ovvero art. 204-bis CdS (pag. 4), eccependo per l'effetto l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta formazione del titolo esecutivo ex art. 203 CdS
(pag. 6), nonché ribadito nel merito la legittimazione sostanziale di e l'inconferenza del CP_1 richiamo all'art. 386 del Reg. CdS di cui al D.P.R. n. 495/1992 (pag. 15).
Non si tratta pertanto di eccezione nuova, ma di questione già proposta in prime cure.
3. Nel merito, i due motivi di appello con riguardo ai capi del ruolo emesso del Parte_1 sono fondati e possono essere esaminati congiuntamente, mirando alla riforma della
[...] gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione ed escluso una responsabilità solidale del proprietario del mezzo esercente attività di noleggio senza conducenti, richiamando la modifica all'art. 196 CdS intervenuta con d.l. 121/2021, conv. in l. n. 156/2021, accogliendo per l'effetto la richiesta di di annullare i titoli iscritti a ruolo. CP_1
3.1. Il giudice di prime cure nella sentenza impugnata ha ricordato a pagina 5 che vi è distinzione fra l'opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata da e la procedura disciplinata dalla legge n. CP_1
689/1981 come integrata dal d.lgs. n. 150/2011, senza tuttavia cogliere correttamente le ricadute pratiche di tale differente disciplina con riguardo all'eccezione di tardività sollevata dal
[...]
. Parte_1
5 di 10 Mentre il secondo rimedio mira a contestare la formazione del titolo avente ad oggetto l'accertamento di un'infrazione comportante una sanzione amministrativa, l'opposizione all'esecuzione consente di contestare non già la regolarità degli atti della formazione del credito, bensì l'esistenza del credito per sopravvenute ragioni.
Ne consegue che in caso di mancata tempestiva impugnazione del verbale di accertamento dell'infrazione al Codice della Strada, il titolo da cui promana la sanzione amministrativa è formato definitivamente nei confronti del soggetto individuato nel verbale, che con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. può dedurre solo fatti impeditivi o estintivi successivi.
Ritiene invero questo Tribunale di aderire all'orientamento più recente della Suprema Corte, che ha affrontato funditus la tematica nella sentenza n. 32920/2022, assunta dopo il rinvio in pubblica udienza sul duplice presupposto del rilievo nomofilattico della questione, che in precedenza aveva dato adito a differenti pronunce, e della circostanza che l'art. 196 CdS è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g-ter), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e dall'art. 2, comma 1, lettera 3), della legge
23 dicembre 2021, n. 238:
“È noto, infatti, che le Sezioni Unite - sul presupposto che la notificazione del verbale di accertamento di infrazione stradale, "per come delineata dal legislatore nella norma apposita", ovvero l'art. 201, comma 5, cod. strada, "non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo", bensì "fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione" - ha ritenuto che l'omessa (o invalida) notificazione "non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva" (così Cass. Sez. Un., sent. n. 22080 del 2017, cit.). Per questa ragione, esse hanno affermato che "il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale", giacché, una "volta escluso che l'omessa (o la tardiva o l'invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione" (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 22017 del 2020, cit.).
Su tali basi, dunque, va confermato l'orientamento secondo cui, il dedotto difetto di legittimazione passiva - per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente,
6 di 10 dell'art. 196 cod. strada - avrebbe dovuto farsi valere, da parte della sin dalla Parte_4 notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis cod. strada, per impedire che gli stessi divenissero definitivi (in tal senso, Cass. Sez. 6-3, ord. 13664 del 2017, cit., nonché, in motivazione, sia Cass. Sez. 6-2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1845, Rv. 647384-01 che Cass. Sez. 6-2, ord. 5 giugno 2018, n. 14552, non massimata).
9.5. D'altra parte, in senso contrario a tale conclusione non può addursi la circostanza - invece nuovamente valorizzata, da ultimo, sempre da Cass. Sez. ord. 10833 del 2020, cit. - secondo cui
l'art. 196 cod. strada (nel testo applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) non include il noleggiatore tra i soggetti responsabili in solido, ex art. 196 cod. strada, con il responsabile dell'infrazione.
Sul punto, va ribadito che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale qui riconfermato, l'argomento
"puramente testuale", sul quale si fonda la tesi che nega la legittimazione passiva del noleggiatore, "non convince, perché privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietà dettata in via generale dall'art. 196 Codice della Strada". Esso, difatti, non tiene conto "della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l'usufruttario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria"; invero il silenzio serbato dalla norma sul "semplice locatore del veicolo" si spiega "in ragione dell'agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile", sicché la norma "intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione". Invece, nel caso della "locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore", tale essendo "la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, sent. 24 settembre 2015, n.
18988, Rv. 636528-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1845, Rv. 647384-01; Cass. Sez.
6-2, ord. 5 giugno 2018, n. 14452, non massimata;
Cass. Sez. 2, ord. 17 gennaio 2019, n. 1214;
Cass. Sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4735; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2020, n. 9675;
Cass. Sez. 2, ord. 15 settembre 2021, n. 24926).
7 di 10 Né può dirsi, in senso contrario che "la ratio decidendi di queste sentenze, in quanto basata espressamente sulla necessità che il proprietario-locatore collabori alla identificazione del trasgressore comunicandone le generalità", non ricorre allorché il comportamento del noleggiatore sia "stato sempre improntato alla massima collaborazione", sicché non vi è
"ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore" nelle ipotesi "in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli", dovendo "essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196, 1° co. ed art. 84 del CdS e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni" (così Cass.
Sez. 3, ord. 10833 del 2020, cit.).
Questa affermazione, infatti, non tiene in debito conto una circostanza già rilevata - peraltro, solo incidentalmente - da questa Corte, ed alla quale già sopra si accennava. Ovvero, che tale obbligo di comunicazione risulta privo di base normativa, non individuabile nell'art. 386 reg. esec. cod. strada, che non menziona - tra i soggetti tenuti a comunicare alle autorità competenti, in caso di alienazione del veicolo, di non essere proprietario o titolare di uno dei diritti di cui all'art. 196 cod. strada - il "locatore" del veicolo (come già sottolineato da Cass.
Sez. 6- 3, ord. n. 13664 del 2017, cit.).” (Cass. sent. n. 32920/2022 - enfasi del sottoscritto).
3.2. Ne deriva l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure, non potendosi attribuire, come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità, valenza di fatto sopravvenuto alla comunicazione del nominativo del noleggiatore, idoneo ad escludere l'efficacia esecutiva del titolo, né riconoscere un'applicazione retroattiva al novellato art. 196 CdS (cfr. ex multis Cass. ord. n. 510/2023, ord. n. 1382/2023, ord. n. 15455/2023, ord. n. 27217/2024, ord. n. 29015/2024, ord. n. 30387/2024, ord. n. 31454/2024; più recentemente ord. n. 28195/2025, n. 26445/2025, n.
25676/2025, n. 20713/2025, n. 4825/2025).
Costituisce invero ius receptum la responsabilità solidale del proprietario del veicolo per le infrazioni stradali commesse con il mezzo ai sensi dell'art. 196 CdS, mentre altri soggetti sono responsabili in solido solo nelle ipotesi espressamente previste (v. Cass. sent. n. 18988/2015;
Cass. ord. n. 1845/2018).
Non vi sono invece elementi nella normativa applicabile ratione temporis che portino ad escludere la responsabilità del proprietario. Invero, l'art. 386 D.P.R. n. 495/1992 (regolamento di
8 di 10 esecuzione e attuazione al CdS), non istituisce alcun obbligo di comunicazione del nominativo del conducente noleggiatore.
Tantomeno tale comunicazione può integrare un fatto sopravvenuto a carattere impeditivo ovvero estintivo del titolo esecutivo. In base al principio affermato dal massimo organo nomofilattico, la notificazione del verbale non attiene alla formazione del titolo esecutivo, che si è già perfezionato, ma al potere dell'amministrazione di agire esecutivamente (Cass. S.U. sent. n.
22080/2017; cfr. Cass. ord. n. 14266/2021). Pertanto, in difetto di tempestiva contestazione del verbale di accertamento ai sensi degli art. 203 o 204-bis CdS in combinato con l'art. 7 d.lgs. n.
150/2011, come nel caso di specie, esso mantiene efficacia esecutiva nei confronti del proprietario, anche qualora esso eserciti attività di noleggio senza conducente.
3.3. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure ed anche da questo Tribunale in una recente pronuncia (n. 904/2025), le modificazioni intervenute all'art. 196 CdS, in forza dell'art. 1, co. 1, lett. g-ter) del d.l. n. 121/2021, conv. con mod. in l. n. 156/2021, nella parte in cui prevedono che per le violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria, in vece del proprietario, il locatario di cui all'art. 84 CdS risponde solidalmente con l'autore della violazione, non integrano una norma di interpretazione autentica, bensì una modifica sostanziale alla previsione sanzionatoria.
Dalla cartella opposta si evince che i verbali di accertamento del concernono Parte_1 infrazioni al CdS risalenti all'anno 2017 (v. cartella pag. 48). Le modifiche normative, dunque, non sono rilevanti nella fattispecie in esame, stante la non applicabilità del principio della retroattività della legge più favorevole in materia di sanzioni amministrative prive di natura punitiva, quale quella pecuniaria in oggetto, come ribadito dalla giurisprudenza (v. Cass. sent. n.
32920/2022; cfr. Cass. n. sent. 19030/2022), anche di merito (cfr. Trib. di TR, sent. n.
23/2025).
3.4. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'appello risulta fondato, poiché l'opposizione ex art. 615 c.p.c. risulta inammissibile nella parte in cui è volta a far valere il difetto di legittimazione passiva sostanziale di per omessa tempestiva impugnazione dei verbali di CP_1 accertamento emessi dal mentre è infondata nella parte in cui è volta a far Parte_1 valere l'inesistenza del titolo esecutivo e l'applicazione retroattiva dell'art. 196 CdS come modificato dal d.l. n. 121/2021, conv. con mod. in l. n. 156/2021.
9 di 10 Ne deriva la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha annullato la cartella per i ruoli emessi dal ai capi da 1 a 306. Parte_1
4. In considerazione dell'esistenza di indirizzi giurisprudenziali contrastanti sulle questioni sopra compendiate, le spese di lite vengono compensate per intero tra le parti in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
1. dichiara la contumacia dell'appellata ; Controparte_8
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 224/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, dichiara inammissibile e, in ogni caso, infondata l'opposizione ex art. 615 c.p.c. di avverso la cartella di pagamento Controparte_1
n. 021 2021 0000113765/701 emessa dall' Agente di Riscossione Controparte_3 della Provincia di Bolzano, relativamente ai ruoli e verbali presupposti emessi dal dai capi 1 a 306; Parte_1
3. compensa per intero le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Bolzano, 17.12.2025
Il Giudice
SI GA
10 di 10