Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01005/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00294/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2025, proposto da
NO MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Forino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castrocielo (FR), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Corsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento datato 6 febbraio 2025 del Comune di Castrocielo con il quale il responsabile del SUAP ha rigettato l’istanza di rinnovo annuale della concessione di suolo pubblico per l’ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande posta all’esterno dell’attività e ha disposto il divieto immediato di prosecuzione dell’occupazione temporanea;
-del parere tecnico non favorevole quale atto presupposto, avente protocollo n. 1211 del 06.02.2025;
Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio, le memorie e i relativi allegati del Comune di Castrocielo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa SA NA FA IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il sig. NO IN censura il provvedimento con il quale il Comune di Castrocielo ha rigettato l’istanza di rinnovo annuale della concessione di suolo pubblico per l’ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande posta all’esterno dell’attività del ricorrente e ha disposto il divieto immediato di prosecuzione dell’occupazione temporanea.
Il ricorrente è titolare della ditta individuale avente ad oggetto l’attività di bar-caffetteria-gastronomia denominata “Caffè MA di NO MA”, con sede nella Piazza San Rocco del Comune di Castrocielo.
Il ricorrente, per l’anno 2023, aveva chiesto ed ottenuto l’autorizzazione temporanea annuale all’occupazione di una porzione di suolo pubblico di mq 15, adiacente alla propria attività, con un ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande da mq 80,00 a mq 95, poi rinnovata per l’anno 2024.
In data 2 dicembre 2024, il ricorrente ha quindi presentato al SUAP richiesta di rinnovo annuale della concessione relativa all’occupazione della medesima porzione di suolo pubblico per l’ampliamento della superficie a servizio dell’attività di somministrazione, relativamente all’anno 2025.
In relazione alla predetta istanza il SUAP, a seguito del parere non favorevole del 30 dicembre 2024 espresso dal Responsabile Area Tecnica del Comune al rilascio dell’autorizzazione fino alla definizione delle procedure di accertamento relative a presunte irregolarità edilizie a carico delle strutture antistanti il locale, con nota emessa in pari data, ha comunicato di non poter dar corso favorevole alla pratica, riservandosi di valutare la richiesta all’esito degli accertamenti in corso.
All’esito dell’attività istruttoria svolta, il settore Tecnico competente del Comune di Castrocielo ha quindi emesso, in data 6 febbraio 2025, “ il parere non favorevole all’occupazione di suolo pubblico, in quanto l’area è l’unico accesso carrabile alle abitazioni limitrofe e contigue in caso di emergenza. Pertanto per la pubblica incolumità l’area deve essere fruibile e libera ”.
Con provvedimento emesso in pari data il SUAP, richiamando le motivazioni spiegate nel parere prot. 1211 emesso il 6 febbraio 2025 dall’Area Tecnica, ritenendo che “non ci sono le condizioni per provvedere a conformare alla normativa vigente l’attività ” ha negato l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico come richiesta e ha disposto “ il divieto immediato di prosecuzione dell’attività ” sulla superficie concessa in ampliamento “e la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi e lavori realizzati sulla base della pratica presentata”.
Nell’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta:
I. Carenza assoluta di istruttoria e motivazione - motivazione erronea e pretestuosa – illogicità e travisamento.
Il ricorrente contesta le motivazioni poste a fondamento del provvedimento di diniego, affermando che non corrisponderebbe al vero che l’area oggetto della richiesta di concessione sia l’unico accesso carrabile alle abitazioni limitrofe e che non sussisterebbe alcun rischio per la pubblica e privata incolumità. Il ricorrente, poi, deduce la contraddittorietà del provvedimento, che non avrebbe motivato il mutamento delle determinazioni in senso favorevole già assunte dall’amministrazione.
2. Si è costituito in giudizio i Comune di Castrocielo, avversando il ricorso.
3. Con ordinanza n. 123/2025 del 21 maggio 2025, questa Sezione ha concesso la tutela cautelare invocata dal ricorrente, ai fini del riesame.
Il Comune di Castrocielo, in esecuzione della suddetta ordinanza, con provvedimento del 12 giugno 2025 ha autorizzato in via temporanea la prosecuzione dell’occupazione del suolo pubblico, fatta salva la decisione del Tribunale sul merito del ricorso.
Per la riforma della superiore ordinanza ha proposto appello il Comune di Castrocielo e il Consiglio di Stato con ordinanza del 27 giugno 2025 n. 2733: “ Ritenuto che le circostanze allegate dalle parti (in particolare quelle poste a fondamento del provvedimento impugnato, unitamente alla sufficienza -o insufficienza- di una istruttoria solo cartolare, pur a fronte di un precedente provvedimento di contenuto opposto) debbano essere approfondite e verificate nel giudizio di merito;
Precisato che, tenuto conto della fissazione dell’udienza per la trattazione nel merito della causa, dinanzi al T.A.R., in data 29 ottobre 2025, possa, nel contemperamento dei contrapposti interessi, in questa fase, attribuirsi prevalenza a quello privato, visto che quelli pubblici (ed in particolare quello della sicurezza) sono, comunque, salvaguardati dalle prescrizioni del provvedimento del 12 giugno 2025 ”, ha confermato la misura cautelare.
4. In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie e documenti a sostegno delle proprie tesi difensive.
5. All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Ad un più approfondito esame, proprio della fase di merito, il ricorso risulta essere infondato.
Considerando i profili di discrezionalità che caratterizzano il provvedimento impugnato, questo, a giudizio del collegio, non risulta essere affetto dai lamentati vizi.
Il provvedimento di rilascio del permesso di occupazione di suolo pubblico, infatti, è un provvedimento di natura tecnico discrezionale il cui procedimento di rilascio è caratterizzato da due momenti: la fase di discrezionalità tecnica, che si concretizza nel parere dell’Ufficio Tecnico reso sulla base dell’istruttoria svolta, alla quale segue quella della discrezionalità amministrativa pura in cui l’amministrazione, sulla base dell’istruttoria condotta dai competenti organi tecnici è libera di valutare l’opportunità del provvedimento, nel contemperamento degli interessi coinvolti.
Nella fattispecie in esame, emerge che il provvedimento di diniego sia stato emesso all’esito di un’adeguata istruttoria, alla quale è seguito il previo parere dell’Ufficio tecnico prot. 1211 del 6.2.2025, che si è detto non favorevole in quanto “ l’area è l’unico accesso carrabile alle abitazioni limitrofe e contigue in caso di emergenza. Pertanto per la pubblica incolumità l’area deve essere fruibile e libera ”.
La legittimità del provvedimento impugnato emerge, inoltre, dalla relazione tecnica prodotta dal Comune, nella quale è acclarato, sulla base della documentazione fotografica e della planimetria allegate, che “la superficie in questione (di mq 15) coincide con l’unico accesso carrabile utile alle abitazioni retrostanti e ai locali comunali, contraddistinti al Foglio 4 mapp. 243, adibiti a uffici e deposito di attrezzature e mezzi manutentivi ” e, che, pertanto “ l’eventuale concessione quindi, pregiudicherebbe totalmente l’uso dell’unico accesso disponibile”.
Tale situazione, d’altra parte, emergeva anche dall’autorizzazione per l’anno 2023, che l’amministrazione aveva sì rilasciato, ma subordinandola a una serie stringente di prescrizioni, obblighi e condizioni, così espresse:
"è fatto obbligo lasciare l'area oggetto di richiesta libera durante l'orario di apertura del Municipio, al fine di consentire la, rimessa degli attrezzi per lo spazzamento e agevolare le manovre dei mezzi comunali che vengono parcheggiati sotto piazza Umberto I;
è fatto obbligo altresì lasciare il passaggio pedonale così come previsto nella planimetria allegata; è fatto obbligo di liberare prontamente l'area occupata in casi di ravvisata necessità dì tipo emergenziale e non, a richiesta dell'Ente";
è vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, di smuovere la pavimentazione o il terreno relativo all'area concessa;
è obbligo l'osservanza di tutte le disposizioni che saranno imposte dalla Polizia Locale per garantire la viabilità, sicurezza e la tutela dell'incolumità pubblica e privata;
è fatto assoluto divieto di creare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale o veicolare;
è fatto obbligo mantenere costantemente pulita l'area occupata e quella circostante e di lasciare l'area occupata allo status quo ante;
è fatto obbligo del rispetto delle condizioni cdi cui al citato parere prot.n. 3389/2023 reso in data 07.04.2023 dal Responsabile dei Servizi "Urbanistica - LL.PP - Viabilità";
L’aver già concesso una autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico in favore del ricorrente, assistita peraltro da una serie copiosa di prescrizioni, non esclude che il Comune, nel ri-esercizio della propria discrezionalità amministrativa, possa determinarsi in senso differente, al fine di meglio garantire il rispetto dell’interesse pubblico.
Il Comune, pertanto, chiamato a rivalutare il rinnovo della richiesta di concessione di suolo pubblico, per l’anno 2025, ha ritenuto opportuno negare il rilascio, piuttosto che subordinarlo alle condizioni che si erano rese necessarie in passato, per garantire il pubblico interesse alla viabilità e alla sicurezza privata e pubblica.
Occorre all’uopo richiamare il principio di diritto secondo cui, una volta intervenuta la scadenza naturale della concessione per l’occupazione di suolo pubblico, non sussiste alcun diritto d’insistenza in capo al concessionario, né alcuna aspettativa a ottenerne il rinnovo, ma una mera facoltà per l’Amministrazione di disporre, su istanza dell’interessato, detto rinnovo, che può essere denegato allorquando ricorrano oggettive ragioni di pubblico interesse; il concessionario di un bene pubblico comunale non è, infatti, titolare di alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto e il relativo diniego, nei limiti della ragionevolezza dell’agire amministrativo, è parificabile al rigetto di un’ordinaria istanza di rilascio, con conseguente facoltà dell’ente locale di non consentire l’occupazione del suolo pubblico che si intenda riservare a una destinazione più adeguata ed idonea alle caratteristiche del bene e alla realizzazione degli interessi generali (cfr. per tutte TAR Palermo n. 814/2022; Consiglio di Stato, sez. V, 22 aprile 2020, n. 2552).
È stato altresì condivisibilmente affermato come “ la sottrazione del bene pubblico all’uso collettivo (come una strada) in favore dell’uso privato, mediante il provvedimento di concessione del bene, deve essere giustificata dal perseguimento di un preminente interesse pubblico per l’ente e comunque non deve confliggere con altri interessi meritevoli di tutela. Il provvedimento di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico ha natura discrezionale in quanto l’amministrazione è tenuta a verificare che la concessione avviene nel perseguimento di un preminente pubblico interesse e che non si risolve nella lesione di altri pubblici interessi, al di là della comparazione tra l’interesse pubblico perseguito e quello privato. Ne deriva che è legittimo negare il provvedimento di occupazione di suolo pubblico se il suo rilascio compromette l’interesse pubblico alla vivibilità dei cittadini o alla circolazione stradale ” (così, Consiglio di Stato, Sezione V, 7 gennaio 2025 n. 87).
Da quanto sin qui delineato deve rilevarsi, quindi, che nel caso di specie l’amministrazione ha motivato il provvedimento di diniego del rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico manifestando espressamente, nell’esercizio dei propri poteri spiccatamente discrezionali, che, nella situazione data e a prescindere dalle doglianze del richiedente la concessione, fosse inopportuno sottrarre la strada al suo uso naturale, ossia alla destinazione della stessa alla fruizione pubblica, concedendola parzialmente ad un uso esclusivo in favore del “Caffè MA”.
Ed invero, nel bilanciamento fra i contrapposti interessi coinvolti nella vicenda era di certo prevalente quello a non ostacolare il libero accesso dei mezzi di soccorso, “in quanto l’area è l’unico accesso carrabile alle abitazioni limitrofe e contigue in caso di emergenza per la pubblica e privata incolumità”.
Nella specie, il diniego di rinnovo della concessione è stato legittimamente motivato con l’esigenza del perseguimento dell’interesse pubblico primario alla garanzia della pubblica e privata incolumità.
Peraltro, è documentato in atti che il ricorrente dispone già di spazi esterni occupati da tavoli: una veranda coperta nella parte anteriore del locale e una porzione di area privata condominiale laterale, prospiciente l’attività di ristoro e adiacente al suolo pubblico chiesto in concessione. Ne deriva che nel bilanciamento degli interessi, il perseguimento dell’interesse pubblico che ha condotto l’amministrazione a negare l’autorizzazione non comporta un sacrificio eccessivo dell’interesse del ricorrente ad esercitare la propria attività di ristorazione all’esterno.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.
In considerazione della particolarità della situazione sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR AN, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
SA NA FA IM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA NA FA IM | FR AN |
IL SEGRETARIO