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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7025/2023
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex artt. 429 e 127 ter ult. co. c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Villaricca (NA) alla via Palermo n. 57, presso lo studio dell'Avv. Ciro Baiano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
Pag. 1 di 5 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Francesco Crispi n. 92, presso lo studio degli Avv.ti
Brunella Conte e Mario Lettieri, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
OPPOSTO
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1947/2023, emesso in data 08.06.2023 a favore della società
[...]
dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord nel procedimento RG n. 5475/2023, per Controparte_1 la somma di € 9.326,41 oltre interessi come da domanda e spese di procedimento, chiedendone la revoca. In particolare, l'opponente ha eccepito in compensazione – rispetto ai crediti portati dal decreto ingiuntivo per canoni di locazione non pagati, indennità di occupazione, spese di registrazione – il proprio credito alla restituzione del deposito cauzionale versato all'atto della stipulazione del contratto di locazione intercorso tra le parti.
Si è costituita in giudizio la quale, contestando gli assunti di Controparte_1 controparte, ha chiesto il rigetto dell'opposizione argomentando sulla insussistenza delle condizioni di operatività della eccepita compensazione, con condanna dell'opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione, il giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto richiesta da parte opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e ha disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio, assegnando altresì termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Adempiuta la condizione di procedibilità, la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi del combinato disposto di cui artt. 429 e 127 ter c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Appare utile richiamare il pacifico orientamento di legittimità secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
Pag. 2 di 5 è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533 del 2001; Cass. Civ., n. 18202 del 2020; Cass. Civ., n. 18200 del 2020).
Nel caso di specie, parte opponente non ha contestato: a) la sussistenza del rapporto di locazione fondato sul contratto stipulato tra le parti in data 17.4.2018 (cfr. doc. 1 della produzione di parte opposta presente nel fascicolo monitorio); b) l'esistenza dell'obbligazione per l'indennità di occupazione dovuta per il periodo antecedente la stipulazione del contratto di locazione (cfr. doc.
4 della produzione di parte opposta presente nel fascicolo monitorio: riconoscimento del debito);
c) l'intervenuta risoluzione del contratto nel mese di luglio 2021 (cfr. doc. 3 della produzione di parte opposta presente nel fascicolo monitorio); d) l'inadempimento allegato dall'opposta con il ricorso monitorio (cfr. pag. 2 del ricorso: “il credito di ammonta Controparte_1
dunque ad euro 9.326,45 così costituito: euro 2.656,45 per canoni di locazione impagati per i mesi di giugno e luglio 2021; euro 180,00 a titolo di imposta di registrazione contratto per gli anni 2020 e 2021 non pagata (doc. in prod.); euro 5.850,00 a titolo di indennità di occupazione periodo marzo 2017-marzo 2018 come da espresso riconoscimento del debito sottoscritto e non pagato (in prod), euro 640,00 imposta di registro pagata dalla Società per il titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n.6090/2018 emesso dal Tribunale di Napoli in data 20.07.2018 munito di formula esecutiva il 24.07.2018”).
Parte opponente si è limitata ad eccepire in compensazione il diritto alla restituzione del deposito cauzionale effettuato all'atto della stipula del contratto, ammontante ad € 4.500,00 (cfr. punto 15 del già richiamato contratto di locazione).
Pag. 3 di 5 Tuttavia, parte opponente non ha allegato né provato che l'immobile sia stato rilasciato, circostanza invero rimasta ignota dalla lettura degli atti e costituente pacificamente fatto costitutivo del diritto alla restituzione del deposito cauzionale (tra le altre Cass. Sez. 3 -, Sentenza
n. 18069 del 05/07/2019). Sul punto, va rilevato che parte opposta ha espressamente dedotto la mancata restituzione dell'immobile, allegando, pertanto, l'inadempimento della controparte, cui non ha fatto seguito la prova dell'adempimento (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta)
Ne consegue che l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente non sia idonea a paralizzare, nemmeno in parte, la domanda sottesa al ricorso monitorio.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 applicabili in base al valore della causa, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non espletata.
Per quanto riguarda, infine, la domanda di condanna della opponente per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., va tenuto conto che la responsabilità processuale aggravata postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nell'azione o nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova. Nel caso in esame, sebbene sussistente il requisito oggettivo della soccombenza della opponente, non può ritenersi integrato quello soggettivo, poiché le allegazioni della convenuta relative al comportamento dell'opponente non risultano sufficienti per accertare la mala fede o colpa grave. In ogni caso, il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata e a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni. Per cui in mancanza della prova di un danno tangibile per la parte vittoriosa la relativa domanda di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata dev'essere rigettata.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1947/2023, emesso in data 08.06.2023 a favore della società
[...]
dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord nel procedimento RG n. Controparte_1
5475/2023;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.424,20 di cui € 2.108,00 per compensi professionali ed € 316,20 per rimborso spese forfettario al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Brunella Conte e Mario Lettieri dichiaratisi anticipatari;
- rigetta la domanda di condanna del soccombente avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da parte opposta.
Così deciso in Aversa, il 12.3.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 5 di 5
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex artt. 429 e 127 ter ult. co. c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Villaricca (NA) alla via Palermo n. 57, presso lo studio dell'Avv. Ciro Baiano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
Pag. 1 di 5 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Francesco Crispi n. 92, presso lo studio degli Avv.ti
Brunella Conte e Mario Lettieri, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
OPPOSTO
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1947/2023, emesso in data 08.06.2023 a favore della società
[...]
dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord nel procedimento RG n. 5475/2023, per Controparte_1 la somma di € 9.326,41 oltre interessi come da domanda e spese di procedimento, chiedendone la revoca. In particolare, l'opponente ha eccepito in compensazione – rispetto ai crediti portati dal decreto ingiuntivo per canoni di locazione non pagati, indennità di occupazione, spese di registrazione – il proprio credito alla restituzione del deposito cauzionale versato all'atto della stipulazione del contratto di locazione intercorso tra le parti.
Si è costituita in giudizio la quale, contestando gli assunti di Controparte_1 controparte, ha chiesto il rigetto dell'opposizione argomentando sulla insussistenza delle condizioni di operatività della eccepita compensazione, con condanna dell'opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione, il giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto richiesta da parte opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e ha disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio, assegnando altresì termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Adempiuta la condizione di procedibilità, la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi del combinato disposto di cui artt. 429 e 127 ter c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Appare utile richiamare il pacifico orientamento di legittimità secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
Pag. 2 di 5 è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533 del 2001; Cass. Civ., n. 18202 del 2020; Cass. Civ., n. 18200 del 2020).
Nel caso di specie, parte opponente non ha contestato: a) la sussistenza del rapporto di locazione fondato sul contratto stipulato tra le parti in data 17.4.2018 (cfr. doc. 1 della produzione di parte opposta presente nel fascicolo monitorio); b) l'esistenza dell'obbligazione per l'indennità di occupazione dovuta per il periodo antecedente la stipulazione del contratto di locazione (cfr. doc.
4 della produzione di parte opposta presente nel fascicolo monitorio: riconoscimento del debito);
c) l'intervenuta risoluzione del contratto nel mese di luglio 2021 (cfr. doc. 3 della produzione di parte opposta presente nel fascicolo monitorio); d) l'inadempimento allegato dall'opposta con il ricorso monitorio (cfr. pag. 2 del ricorso: “il credito di ammonta Controparte_1
dunque ad euro 9.326,45 così costituito: euro 2.656,45 per canoni di locazione impagati per i mesi di giugno e luglio 2021; euro 180,00 a titolo di imposta di registrazione contratto per gli anni 2020 e 2021 non pagata (doc. in prod.); euro 5.850,00 a titolo di indennità di occupazione periodo marzo 2017-marzo 2018 come da espresso riconoscimento del debito sottoscritto e non pagato (in prod), euro 640,00 imposta di registro pagata dalla Società per il titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n.6090/2018 emesso dal Tribunale di Napoli in data 20.07.2018 munito di formula esecutiva il 24.07.2018”).
Parte opponente si è limitata ad eccepire in compensazione il diritto alla restituzione del deposito cauzionale effettuato all'atto della stipula del contratto, ammontante ad € 4.500,00 (cfr. punto 15 del già richiamato contratto di locazione).
Pag. 3 di 5 Tuttavia, parte opponente non ha allegato né provato che l'immobile sia stato rilasciato, circostanza invero rimasta ignota dalla lettura degli atti e costituente pacificamente fatto costitutivo del diritto alla restituzione del deposito cauzionale (tra le altre Cass. Sez. 3 -, Sentenza
n. 18069 del 05/07/2019). Sul punto, va rilevato che parte opposta ha espressamente dedotto la mancata restituzione dell'immobile, allegando, pertanto, l'inadempimento della controparte, cui non ha fatto seguito la prova dell'adempimento (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta)
Ne consegue che l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente non sia idonea a paralizzare, nemmeno in parte, la domanda sottesa al ricorso monitorio.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 applicabili in base al valore della causa, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non espletata.
Per quanto riguarda, infine, la domanda di condanna della opponente per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., va tenuto conto che la responsabilità processuale aggravata postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nell'azione o nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova. Nel caso in esame, sebbene sussistente il requisito oggettivo della soccombenza della opponente, non può ritenersi integrato quello soggettivo, poiché le allegazioni della convenuta relative al comportamento dell'opponente non risultano sufficienti per accertare la mala fede o colpa grave. In ogni caso, il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata e a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni. Per cui in mancanza della prova di un danno tangibile per la parte vittoriosa la relativa domanda di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata dev'essere rigettata.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1947/2023, emesso in data 08.06.2023 a favore della società
[...]
dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord nel procedimento RG n. Controparte_1
5475/2023;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.424,20 di cui € 2.108,00 per compensi professionali ed € 316,20 per rimborso spese forfettario al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Brunella Conte e Mario Lettieri dichiaratisi anticipatari;
- rigetta la domanda di condanna del soccombente avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da parte opposta.
Così deciso in Aversa, il 12.3.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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