Articolo 67 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 66Articolo 68
Versione
14 aprile 1979
Art. 67.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a pagare le spese per l'anno finanziario 1979 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 14 aprile 1979