Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 16/04/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00129/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00361/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL NE UL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 361 del 2024, proposto dal signor EG GR, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Castaldo e Francesca Venuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bonetti e Luca Iero dell’Ufficio legale dell’Istituto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Ufficio Legale I.N.P.S. di Trieste, Via Battisti n. 10/D;
I.N.P.S. – Direzione provinciale di Udine e Direzione provinciale di Gorizia, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento impugnato con il presente ricorso ed emesso da INPS Sede Provinciale di Gorizia, data prot. 19.08.2020, n. Fascicolo 201000057734TF, n. pratica 002202000029533 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
per il conseguente accertamento e dichiarazione
del diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art. 6 bis l. 387/1987;
per il riconoscimento
della rideterminazione, del ricalcolo e della riliquidazione del trattamento di fine servizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Vista la dichiarazione resa in udienza da parte ricorrente e relativa alla volontà di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che all’odierna udienza pubblica il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
Considerato che Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - I.N.P.S. non si è opposto, aderendo sostanzialmente alla rinuncia in questione
Considerato che l’affare è stato introitato per essere deciso;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 84 del Codice del processo amministrativo, la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale, notificata alle altri parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue;
Ritenuto che, nel caso di specie, l’Istituto intimato ha, come evidenziato, aderito alla rinuncia;
Ritenuto che nulla osta, quindi, alla dichiarazione di estinzione del giudizio a norma degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 del c.p.a.;
Ritenuto che le spese degli atti di procedura possono essere compensate per intero tra le parti, sussistendone giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL NE UL, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto che il processo è estinto per rinuncia.
Compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Sinigoi | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO