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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/05/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6917 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Ibello, presso Parte_1 C.F._1 il cui studio in Aversa (CE) alla Via Tiziano n.2 domicilia
appellante
CONTRO
, (codice fiscale: , in persona del Presidente della Giunta pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore.
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7673/2024 del giudice di pace di Napoli Nord, resa il
08.06.2022, notificata il 11.07.2024
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha tempestivamente proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 7673/2024 del giudice di pace di Napoli Nord, depositata in data 08.06.2022
e notificata il 11.07.2024. L'impugnazione è limitata al capo relativo alle spese di giustizia, che il giudice di primo grado ha compensato tra le parti, pur avendo integralmente accolto la domanda proposta.
La , seppur regolarmente intimata, è rimasta contumace. Controparte_1
Passando a decidere il merito della controversia, con riferimento alla disciplina delle spese del processo, vige nel nostro ordinamento giuridico, come nella maggior parte degli ordinamenti moderni, il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), secondo cui le spese anticipate nel corso del giudizio ed i compensi al difensore sono posti, con il provvedimento del giudice che chiude il processo davanti a lui, a carico della parte soccombente.
È stato opportunamente osservato che a tale principio va riconosciuta rilevanza costituzionale a norma dell'art. 24 Cost., non potendo la necessità di agire o di resistere in giudizio arrecare danno alla parte che ha ragione.
Al fine, quindi, di assicurare un diritto di azione ed un diritto di difesa effettivi, i costi (patrimoniali) correlati all'attività processuale, cui la parte vittoriosa è stata costretta a fare ricorso, devono essere posti, con la chiusura del giudizio, a carico della parte che sia risultata soccombente.
In via di eccezione a tale principio, l'ordinamento riconosce la possibilità per il giudice di compensare le spese di lite a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Al riguardo, il legislatore dapprima, con la riforma del processo civile introdotta con la legge n. 263 del 2005, ha stabilito che i “giusti motivi” (di cui al previgente testo normativo) legittimanti la compensazione delle spese processuali devono essere esplicitamente individuati nella motivazione del provvedimento giurisdizionale;
poi, con la legge n. 69 del 2009, è nuovamente intervenuto a modificare l'art. 92, comma 2, c.p.c., sostituendo al presupposto dei “giusti motivi”, la ricorrenza di motivazioni straordinarie e particolarmente rilevanti, da indicare espressamente nelle ragioni della decisione.
È evidente, dunque, l'intenzione del legislatore di ridurre l'ambito di applicazione dell'istituto (di carattere eccezionale) della compensazione delle spese, valorizzando il principio della soccombenza, quale criterio generale di disciplina della materia.
La suddetta intentio legis risulta confermata dalla successiva modifica apportata all'art. 92, comma
2, c.p.c. dalla legge n. 132 del 2014, con cui si è previsto che la compensazione può essere disposta dal giudice nei soli casi di soccombenza reciproca, di novità delle questioni trattate o di mutamento della giurisprudenza. Sul punto, è infine intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, la quale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132
(Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, si deve ritenere che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha compensato le spese processuali nonostante l'accoglimento integrale della domanda proposta da parte attrice, sul presupposto della “opportunità ed equità”, che non rappresenta un'indicazione espressa delle condizioni previste dal vigente art. 92 c.p.c., sia ingiusta e vada, pertanto, riformata.
Ed invero, stante la fondatezza della domanda proposta, non è dato comprendere quali siano le ragioni che, nel merito, legittimano la decisione del giudice con riferimento al capo di sentenza impugnato (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 11130 del 2015; ordinanza n. 24634 del 2014; sentenza n. 13460 del 2012; ordinanza n. 12893 del 2011).
Discende da quanto si è detto che la compensazione delle spese richiede sempre una adeguata e specifica rappresentazione delle ragioni giustificatrici della statuizione (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 26466 del 2011: “Va quindi data continuità all'orientamento per il quale il vizio di violazione di legge (art. 92 c.p.c., comma 2), denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità,
sussiste qualora la decisione di compensazione delle spese del giudizio sia giustificata da generici motivi di opportunità e di equità, Cass., ord. 5 gennaio 2011, n. 247; Cass. 24 aprile 2010, n.
9845”).
In applicazione dei richiamati principi, normativi e giurisprudenziali, la sentenza appellata deve essere riformata relativamente al capo riguardante le spese processuali, con applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. (norma applicabile anche al convenuto soccombente contumace, cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 4485 del 2001), alla luce dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (“In tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo”, così Corte di Cassazione, ordinanza n. 7371 del 22/03/2017).
I compensi sono stati calcolati in base alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014.
Gli stessi principi devono trovare applicazione in relazione alle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di
Napoli Nord n. 7673/2024, depositata in data 08.06.2022 e notificata il 11.07.2024, condanna la al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 primo grado, che si liquidano in euro di € 241,00 per compensi professionali primo grado ed
€ 43,00 per spese di lite del primo grado, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con attribuzione in favore del procuratore antistatario avv. Fausto Ibello;
- condanna la al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 grado di appello, che si liquidano in euro 99,30 per esborsi ed in euro 662,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario avv. Fausto
Ibello.
Così deciso in Aversa, 24.5.2025 Il giudice monocratico
Dott.ssa Antonella Paone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6917 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Ibello, presso Parte_1 C.F._1 il cui studio in Aversa (CE) alla Via Tiziano n.2 domicilia
appellante
CONTRO
, (codice fiscale: , in persona del Presidente della Giunta pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore.
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7673/2024 del giudice di pace di Napoli Nord, resa il
08.06.2022, notificata il 11.07.2024
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha tempestivamente proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 7673/2024 del giudice di pace di Napoli Nord, depositata in data 08.06.2022
e notificata il 11.07.2024. L'impugnazione è limitata al capo relativo alle spese di giustizia, che il giudice di primo grado ha compensato tra le parti, pur avendo integralmente accolto la domanda proposta.
La , seppur regolarmente intimata, è rimasta contumace. Controparte_1
Passando a decidere il merito della controversia, con riferimento alla disciplina delle spese del processo, vige nel nostro ordinamento giuridico, come nella maggior parte degli ordinamenti moderni, il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), secondo cui le spese anticipate nel corso del giudizio ed i compensi al difensore sono posti, con il provvedimento del giudice che chiude il processo davanti a lui, a carico della parte soccombente.
È stato opportunamente osservato che a tale principio va riconosciuta rilevanza costituzionale a norma dell'art. 24 Cost., non potendo la necessità di agire o di resistere in giudizio arrecare danno alla parte che ha ragione.
Al fine, quindi, di assicurare un diritto di azione ed un diritto di difesa effettivi, i costi (patrimoniali) correlati all'attività processuale, cui la parte vittoriosa è stata costretta a fare ricorso, devono essere posti, con la chiusura del giudizio, a carico della parte che sia risultata soccombente.
In via di eccezione a tale principio, l'ordinamento riconosce la possibilità per il giudice di compensare le spese di lite a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Al riguardo, il legislatore dapprima, con la riforma del processo civile introdotta con la legge n. 263 del 2005, ha stabilito che i “giusti motivi” (di cui al previgente testo normativo) legittimanti la compensazione delle spese processuali devono essere esplicitamente individuati nella motivazione del provvedimento giurisdizionale;
poi, con la legge n. 69 del 2009, è nuovamente intervenuto a modificare l'art. 92, comma 2, c.p.c., sostituendo al presupposto dei “giusti motivi”, la ricorrenza di motivazioni straordinarie e particolarmente rilevanti, da indicare espressamente nelle ragioni della decisione.
È evidente, dunque, l'intenzione del legislatore di ridurre l'ambito di applicazione dell'istituto (di carattere eccezionale) della compensazione delle spese, valorizzando il principio della soccombenza, quale criterio generale di disciplina della materia.
La suddetta intentio legis risulta confermata dalla successiva modifica apportata all'art. 92, comma
2, c.p.c. dalla legge n. 132 del 2014, con cui si è previsto che la compensazione può essere disposta dal giudice nei soli casi di soccombenza reciproca, di novità delle questioni trattate o di mutamento della giurisprudenza. Sul punto, è infine intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, la quale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132
(Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, si deve ritenere che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha compensato le spese processuali nonostante l'accoglimento integrale della domanda proposta da parte attrice, sul presupposto della “opportunità ed equità”, che non rappresenta un'indicazione espressa delle condizioni previste dal vigente art. 92 c.p.c., sia ingiusta e vada, pertanto, riformata.
Ed invero, stante la fondatezza della domanda proposta, non è dato comprendere quali siano le ragioni che, nel merito, legittimano la decisione del giudice con riferimento al capo di sentenza impugnato (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 11130 del 2015; ordinanza n. 24634 del 2014; sentenza n. 13460 del 2012; ordinanza n. 12893 del 2011).
Discende da quanto si è detto che la compensazione delle spese richiede sempre una adeguata e specifica rappresentazione delle ragioni giustificatrici della statuizione (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 26466 del 2011: “Va quindi data continuità all'orientamento per il quale il vizio di violazione di legge (art. 92 c.p.c., comma 2), denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità,
sussiste qualora la decisione di compensazione delle spese del giudizio sia giustificata da generici motivi di opportunità e di equità, Cass., ord. 5 gennaio 2011, n. 247; Cass. 24 aprile 2010, n.
9845”).
In applicazione dei richiamati principi, normativi e giurisprudenziali, la sentenza appellata deve essere riformata relativamente al capo riguardante le spese processuali, con applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. (norma applicabile anche al convenuto soccombente contumace, cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 4485 del 2001), alla luce dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (“In tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo”, così Corte di Cassazione, ordinanza n. 7371 del 22/03/2017).
I compensi sono stati calcolati in base alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014.
Gli stessi principi devono trovare applicazione in relazione alle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di
Napoli Nord n. 7673/2024, depositata in data 08.06.2022 e notificata il 11.07.2024, condanna la al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 primo grado, che si liquidano in euro di € 241,00 per compensi professionali primo grado ed
€ 43,00 per spese di lite del primo grado, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con attribuzione in favore del procuratore antistatario avv. Fausto Ibello;
- condanna la al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 grado di appello, che si liquidano in euro 99,30 per esborsi ed in euro 662,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario avv. Fausto
Ibello.
Così deciso in Aversa, 24.5.2025 Il giudice monocratico
Dott.ssa Antonella Paone