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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/10/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 2.10.2025, promossa da: rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. U. Parte_1
Magaraggia
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 2.5.2024, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ed in subordine dell'assegno di invalidità civile sin dalla data della domanda amministrativa, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, che aveva invece ritenuto l'istante invalido nella misura dell'80% ma a decorrere da maggio 2023.
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Nella presente fase processuale, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, è stato disposto il rinnovo della CTU. L'ausiliare nominato, dott. ha diagnosticato a carico dell'istante “Esiti di sindrome Per_1 coronarica acuta, trattata con angioplastica e con applicazione di 3 stent, con permanente residua acinesia della parete infero-basale e con Frazione d'Eiezione del 55%; cardiopatia ipertensiva con lieve ipertrofia del ventricolo sinistro. Diabete Mellito di tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali di nuova generazione, complicato da macroangiopatia dei vasi epiaortici;
sovrappeso corporeo” e ha ritenuto che siffatto quadro patologico renda il ricorrente invalido nella misura del 75% dalla data della domanda.
A tale conclusione il ctu è giunto all'esito delle seguenti osservazioni, prive di vizi logici e metodologici: “Il ricorrente è affetto da esiti di sindrome coronarica acuta, trattata con angioplastica e con Firmatoapplicazione di 3 stent, con permanente residua acinesia della parete infero-basale e con
Frazione d'Eiezione del 55%; sulla base di tali elementi, delle considerazioni medico-legali degli Autori
(cfr. Cittadini, Medicina legale e Cardiologia) e dei criteri valutativi riportati nella Seconda Parte -
Indicazioni per la valutazione dei deficit funzionali- del D.M. 05.021992, si ritiene che l'attuale patologia cardiaca del ricorrente debba essere classificata in una situazione intermedia fra quanto previsto dal codice 6445 ”Coronaropatia lieve” (21-30%) e quanto stabilito dal codice 6446
“Coronaropatia moderata” (41-50%); la valutazione intermedia, fissata tra il massimo del codice 6445 ed il minimo del codice 6446, è quindi del 35%. Sempre a livello cardiaco è presente una cardiopatia ipertensiva rappresentata da una lieve ipertrofia delle pareti del ventricolo sinistro;
tale menomazione non è risulta tra quelle previste nelle tabelle del D.M. 05.02.1992 per cui occorre valutarla ricorrendo al 'criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e di analoga gravità'; con tale metodo valutativo deve essere applicato il codice 6441 “Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I classe NYHA)” con una percentuale invalidante del 21-30%. Poiché entrambe le patologie (cardiopatia ischemica e cardiopatia ipertensiva) sono a carico dell' si procede, a Parte_2 mente del punto 3) della Prima Parte -Modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità- del citato D.M., ad una valutazione complessiva “che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato”; con tale criteri, si deve determinare una valutazione complessiva nella misura del 50%, del tutto equivalente al valore del codice 6442, indicato dalla competente Commissione nel verbale per cui è causa. L'istante è anche affetto da Diabete Mellito di tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali di nuova generazione, complicato da significativa macroangiopatia dei vasi epiaortici con stenosi emodinamicante non significativa della biforcazione carotidea, bilateralmente;
tale condizione patologica consente di porre la malattia metabolica di cui è affetto il soggetto in una quella indicata dalla classe III, “Diabete mellito di tipo 1° e 2° con complicanze micro e macroangiopatiche con sintomatologia clinica di medio grado <esempio retinopatia non proliferante e senza maculopatia,presenza di microalbuminuria patologica con creatinemia ed azotemia normali, arteriopatia ostruttiva gravi dolori ischemici, ecc.>”, così come stabilito dalle
Indicazioni per la valutazione dei deficit funzionali del D.M. 05.02.1992; per tali ragioni deve essere applicato il codice 9309 'Diabete mellito di tipo 1° e 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III)” con valutazione del 41-50%, come indicato dalla competente Commissione nel verbale per cui è causa;
in tale percentuale è compresa la valutazione del sovrappeso corporeo”.
Ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa analisi della documentazione sanitaria in atti e dall'esame obiettivo del periziando, anche in considerazione delle argomentazioni formulate dal CTU - che risultano condivisibili - in replica alle osservazioni del
CT dell' . CP_1
Il ricorso va pertanto accolto.
La regolamentazione delle spese - liquidate tenuto conto della decorrenza dell'accertato requisito sanitario - segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1 accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari al 75% dalla data della domanda, come da CTU depositata in data 7.5.2025; condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.600,00 per compensi, oltre CP_1 accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati decreti. CP_1
Brindisi, 2.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere