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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/05/2024, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1959/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1959/2021 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Matteo
FRANCESCHINI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA MANTEGAZZA 47 – LA
SPEZIA opponente contro
Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Matteo
RIDOLFI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA DORIA 3 – LA SPEZIA
opposta
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 28 novembre 2023:
per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
Nel merito In accoglimento della presente opposizione, per i motivi esposti in atti, rigettare
l'avversaria domanda azionata in via monitoria perché infondata in fatto ed in diritto e non provata
e, comunque, perché nulla è dovuto alla convenuta-opposta di Controparte_1 CP_1
da parte dell'ingiunto Sig. e, per l'effetto, definitivamente revocare e
[...] Parte_1 dichiarare nullo e di nessun effetto l'opposto Decreto Ingiuntivo del Tribunale della Spezia n.
317/2021 (R.G. n. 499/2021) emesso in data 04 giugno 2021 e depositato in cancelleria in data 07 giugno 2021, nella persona del Giudice Dott.ssa Nella Mori.
1 In via riconvenzionale Per tutti i motivi espressi in parte narrativa, condannare la convenuta-opposta
, in persona del suo titolare Sig. Controparte_1 Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, subìti e subendi dal Sig. a causa Parte_1 ed a seguito dei fatti di causa, così come indicati in narrativa e per le ragioni esposte nella medesima, pari alle spese sostenute dall'attore-opponente per svolgere gli opportuni e necessari accertamenti tecnici in merito alle sottoscrizioni apposte sulla documentazione ex adverso prodotta in sede monitoria, ad oggi quantificate nella somma di Euro 500,00, ovvero della diversa somma che risulterà giusta ed equa al termine dell'istruttoria, oltre interessi al saggio legale dal dì del dovuto al dì della domanda giudiziale ed al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile ai sensi dell'art. 1284/4° comma c.c., dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Inoltre, per tutti i motivi espressi in parte narrativa, condannare la convenuta-opposta
[...]
, in persona del suo titolare Sig. al Controparte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni in favore del Sig. sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi Parte_1
d'ufficio in via equitativa.
In ogni caso Condannare la convenuta-opposta , in Controparte_1 persona del suo titolare Sig. al pagamento ed alla rifusione, a favore dell'attore Controparte_1 opponente Sig. delle spese-competenze di lite, oltre maggiorazione spese generali Parte_1
15%, C.P.A. ed IVA come per Legge, nonché al pagamento delle spese di CTU e CTP”.
Per l'opposta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre
Nel merito e in via principale
- Respingere le domande formulate da parte attrice-opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, in quanto le fatture N. 131 del 30/07/2020 di € 1.360,79, N. 143 del 05/08/2020 di € 1.207,80,
N. 210 del 09/10/2020 di € 1.482,30, N. 235 del 12/11/2020 di € 2.371,68 per cui è causa sono state sottoscritte dal sig. . Parte_1
- Confermare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. 317/2021 (R.G. n. 499/2021) emesso in data
4 giugno 2021 e depositato in cancelleria in data 07 giugno 2021, e qui opposto, e dichiararlo pienamente valido ed efficace.
- Dichiarare le firme del sig. sulle fatture in parola e per cui è causa autentiche e Parte_1
a lui pienamente attribuibili.
- A tal fine, parte convenuta-opposta sin d'ora formula ISTANZA affinchè l'Ill.mo Org_1
Tribunale adito, voglia disporre la verificazione giudiziale delle sottoscrizioni apposte dal Sig.
[...]
sulla fatture N. 131 del 30/07/2020 di € 1.360,79, N. 143 del 05/08/2020 di € 1.207,80, N. Pt_2
210 del 09/10/2020 di € 1.482,30, N. 235 del 12/11/2020 di € 2.371,68.
- In conseguenza di quanto sopra, respingere e rigettare la domanda riconvenzionale formulata e spiegata da parte attrice-opponente per il risarcimento dei danni subiti da parte convenuta-opposta nonché per i danni ex art. 96 c.p.c., in quanto infondata per i motivi sopra esposti in narrativa.
- Concedere, per le ragioni sopra esposte, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo qui opposto.
In ogni caso: - Con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5 ottobre 2021 Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 317/2021, emesso dal Tribunale della Spezia in data 4 giugno 2021 su istanza di Controparte_1
con il quale era stato ingiunto all'opponente il pagamento della
[...] somma di euro 6.422,57, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo di quattro fatture emesse dall'opposta per la vendita di ingenti quantità di vino. A sostegno della proposta opposizione, negava anzitutto di avere mai Pt_1 sottoscritto le fatture ex adverso azionate, disconoscendo le firme apposte in calce alle stesse, nella casella “firma destinatario”. L'opponente, all'epoca dei fatti dipendente dell'azienda agricola opposta, negava quindi di avere acquistato e ricevuto la merce indicata in tali documenti, non avendo egli alcun collegamento con attività imprenditoriali né godendo di un reddito tale da giustificare l'acquisto di così ingenti quantità di vino (117 litri imbottigliati in 156 bottiglie in data 30 luglio 2020; 90 litri imbottigliati in 120 bottiglie in data 5 agosto 2020; 540 litri di vino sfuso contenuto in 10 damigiane in data 9 ottobre 2020; infine, 1.080 litri di vino sfuso contenuto in 20 damigiane in data 12 novembre 2020). Era inoltre inverosimile che egli avesse potuto ritirare e trasportare autonomamente tutta quella merce. Sulla scorta di tali premesse, l'opponente concludeva per il rigetto della domanda monitoria e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo altresì, in via riconvenzionale, il risarcimento delle spese affrontate per la perizia grafologica di parte (domanda successivamente rinunciata), nonché la condanna dell'opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_1 si costituiva in giudizio sostenendo l'autenticità delle sottoscrizioni
[...] apposte alle fatture azionate, come confermato dalla propria relazione grafologica di parte. Evidenziava inoltre come le medesime fatture fossero state regolarmente trascritte ed annotate nel libro giornale IVA. Quanto alle osservazioni avversarie relative all'inverosimiglianza dell'acquisto oggetto di causa, rilevava come il venditore accetti ordini di acquisto e venda merce a chiunque, non dovendosi preoccupare di come verrà trasportato o utilizzato il prodotto. Semmai, proprio l'aver fatto sottoscrivere le fatture in oggetto al Pt_1 dimostrerebbe la cautela e l'atteggiamento previdente del affinché fosse CP_1 tutelato ai fini del pagamento. Concludeva quindi per il rigetto delle domande avversarie, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni che si vanno ad esporre. Per costante giurisprudenza, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con
3 gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (così, da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023). Nel caso di specie, a fronte delle contestazioni svolte dall'opponente, l'opposta affida la prova del credito azionato alla sottoscrizione apposta sulle fatture dal destinatario della merce, offrendosi altresì di confermare per testimoni l'effettiva vendita del prodotto fatturato. Sotto il primo profilo, l'opponente ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce alle fatture azionate, per cui, a fronte dell'istanza di verificazione svolta dalla parte interessata a valersi di tali scritture, la causa è stata istruita mediante CTU grafologica. Il perito grafologo, con indagine adeguatamente motivata ed immune da vizi, ha concluso ritenendo che “…le sottoscrizioni apposte alle fatture azionate in via monitoria sono riferibili alla mano di con il grado di certezza tecnica Parte_1 tranne che per quanto riguarda X1, in quanto il documento non è stato fornito in originale e ciò non ha consentito di eseguire l'analisi grafologica in modo completo né di escludere con sicurezza eventuali manipolazioni (come ad esempio il copia- incolla): si può quindi affermare che X1 è riferibile alla mano di con Parte_1 alta probabilità”. Con particolare riferimento alla sottoscrizione apposta alla fattura n. 235 del 12.11.2020, la CTU ha segnalato che “la firma X4 presenta un'anomalia: la lettera maiuscola G di risulta mancante della parte apicale dell'asola, come se Parte_1 fosse stata tagliata di netto: … Si ritiene impossibile che sia stata formata volontariamente in questo modo, sia che si tratti sia di firma autentica sia di firma apocrifa: la spiegazione più attendibile e probabile è che, sopra il documento, fossero appoggiati uno o più fogli e che il gesto tracciante l'asola sia rimasto in parte sulla superficie posta superiormente al documento X” [v. perizia, pagg. 17-18]. Ciò posto, si ritiene che le conclusioni della CTU grafologica, con conseguente accertamento della riferibilità alla mano dell'opponente delle sottoscrizioni apposte in calce alle fatture esaminate, non siano di per sé sole sufficienti a fornire la prova dell'esistenza del credito azionato in via monitoria, dovendosi osservare che:
- Almeno una fattura, come visto, al momento della sottoscrizione risultava per la maggior parte coperta da un altro foglio;
così stando le cose, non può escludersi che anche le altre fatture fossero state portate alla firma dell'opponente unitamente ad altra documentazione che in parte le occultava e, in tal caso, on avrebbe avuto contezza di cosa stava sottoscrivendo. Pt_1
- D'altronde, nel parallelo procedimento azionato dall'odierno opposto per il recupero di un preteso prestito, il CTU nominato dal Giudice di Pace (si tratta del medesimo perito incaricato nel presente giudizio) ha accertato che l'apposizione della firma del sul documento di riconoscimento del Pt_1 debito è antecedente alla stampa del testo. Tale accertamento tecnico (pur non potendo avere un rilievo diretto nel presente giudizio, nel quale si discute di diverso credito, ed anche a prescindere dalla successiva decisione del Giudice di pace e dalla necessità o meno di proporre in quella sede querela di falso) delinea, nel periodo di cui alle fatture oggetto di 4 causa, una situazione di rapporti tra le parti quantomeno opachi, che rafforza la possibilità (ovvero, comunque, non consente di escludere) che, nel medesimo periodo del foglio sottoscritto in bianco e successivamente riempito, l'opponente avesse apposto ulteriori sottoscrizioni su documenti dei quali non era stato in grado di conoscere il contenuto (come potrebbe essere accaduto, per l'appunto, nel caso in cui le fatture azionate fossero state coperte da altri fogli, ciò che è quasi sicuramente avvenuto con la fattura n. 235 del 12.11.2020).
- Inoltre, l'assenza di prova del coinvolgimento dell'opponente in attività imprenditoriali e la modestia del reddito dallo stesso documentato inducono a ritenere poco verosimile che avesse, in un breve lasso di tempo, Pt_1 acquistato le ingenti quantità di vino fatturate (117 litri imbottigliati in 156 bottiglie in data 30 luglio 2020; 90 litri imbottigliati in 120 bottiglie in data 5 agosto 2020; 540 litri di vino sfuso contenuto in 10 damigiane in data 9 ottobre 2020; infine, 1.080 litri di vino sfuso contenuto in 20 damigiane in data 12 novembre 2020). Dall'altro lato, appare altrettanto inverosimile che, a fronte di acquisti di vino per quantità così rilevanti (dall'esame del registro IVA emerge infatti che le fatture intestate a avevano ad oggetto forniture tra le più Pt_1 consistenti del periodo, sicuramente le più elevate nei confronti di una persona fisica), il datore di lavoro dell'opponente si fosse disinteressato di tale condotta, ovvero non avesse richiesto spiegazioni circa l'eventualità che l'opponente lucrasse sullo sconto pacificamente concesso ai dipendenti per rivendere a terzi il vino acquistato, “bypassando” la rete di vendita aziendale.
- Né risulta invocabile nella presente fattispecie il principio dell'efficacia di prova piena della fattura commerciale accettata dal destinatario (v. Cass., n. 26801/2019), atteso che, anche a prescindere dalla questione dell'applicabilità dell'orientamento giurisprudenziale in questione ai soli scambi tra imprenditori, esso deve comunque fare i conti, nella presente fattispecie, con i rilevati dubbi circa la consapevolezza del contenuto dei documenti che l'opponente stava sottoscrivendo. Alla luce di tutti gli elementi suindicati, l'accertamento della genuinità delle sottoscrizioni apposte alle fatture, se pure rappresenta un indizio a sostegno dell'esistenza del credito azionato, non può tuttavia essere ritenuto da solo sufficiente ai fini della conferma del decreto ingiuntivo opposto. Conseguentemente, sono state accolte le istanze per prova orale con le quali la pretesa creditrice si è offerta di dimostrare l'effettivo acquisto, da parte dell'opponente, della merce a lui fatturata. Senonché, i testi escussi non sono stati in grado di confermare l'acquisto dei prodotti enologici di cui alle fatture azionate, essendosi entrambi limitati a dichiarare quanto segue:
- : “Mi vengono esibite le fatture oggetto di causa, posso Testimone_1 dire che sono riferibili all'azienda opposta ma non so riferire nulla sulla vendita del vino ivi indicato. Posso dire di avere visto in alcune occasioni in cui ero presente in azienda il acquistare e caricare sulla sua auto del vino, così Pt_1 come facevano anche altri dipendenti dell'azienda. Non ricordo il periodo. 5 Ricordo che aveva caricato anche in auto dei cartoncini da tre bottiglie Pt_1 di vino, non ricordo quanti”;
- : “in mia presenza confermo che ha acquistato del vino, Testimone_2 Pt_1 gli avevo dato io personalmente del vino sfuso, ma non ricordo in mia presenza acquisti di cartoni di bottiglie. Più di una volta ha acquistato in mia Pt_1 presenza del vino sfuso, ma non ricordo i quantitativi”. Ebbene, è significativo che i testi (soprattutto , che si occupa della vendita Tes_2 nello spaccio aziendale) non siano stati in grado di ricordare acquisti così consistenti (tra i più ingenti del periodo in esame) da parte di un collega, avendo solamente riportato circostanze attinenti ad acquisti ordinari di qualche cartone di bottiglie, ovvero di un po' di vino sfuso, così come facevano anche altri dipendenti dell'azienda. In conclusione, si ritiene che, considerati tutti gli elementi “dubbi” suesposti ed in assenza di una conferma testimoniale sufficientemente specifica degli acquisti oggetto di causa, residui una situazione di incertezza probatoria che gioca a sfavore dell'azienda agricola, onerata di provare la vendita e consegna all'opponente della merce fatturata. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non essendo stata raggiunta la prova dell'esistenza del credito azionato. La rilevata situazione di incertezza probatoria e l'emergenza di elementi anche a sfavore dell'opponente (vedasi conclusioni della CTU grafologica) giustifica la compensazione per metà delle spese di lite tra le parti. La frazione residua segue la soccombenza dell'opposta ed è liquidata come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. Quanto alle spese di CTU, esse, nei rapporti tra le parti, possono essere poste per la metà a carico di ciascuna, stante – da un lato – l'avvenuto riconoscimento della genuinità delle sottoscrizioni disconosciute dall'opposto e – dall'altro lato – la non sufficienza di tale accertamento ai fini della conferma della pretesa creditoria azionata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 317/2021, emesso in data 4 giugno 2021. Compensa per metà le spese di lite tra le parti, con condanna dell'opposta al pagamento della frazione residua, che liquida in euro 72,75 per esborsi ed euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, per metà a carico di ciascuna. La Spezia, 24 maggio 2024
Il Giudice dott. Gabriele Romano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1959/2021 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Matteo
FRANCESCHINI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA MANTEGAZZA 47 – LA
SPEZIA opponente contro
Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Matteo
RIDOLFI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA DORIA 3 – LA SPEZIA
opposta
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 28 novembre 2023:
per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
Nel merito In accoglimento della presente opposizione, per i motivi esposti in atti, rigettare
l'avversaria domanda azionata in via monitoria perché infondata in fatto ed in diritto e non provata
e, comunque, perché nulla è dovuto alla convenuta-opposta di Controparte_1 CP_1
da parte dell'ingiunto Sig. e, per l'effetto, definitivamente revocare e
[...] Parte_1 dichiarare nullo e di nessun effetto l'opposto Decreto Ingiuntivo del Tribunale della Spezia n.
317/2021 (R.G. n. 499/2021) emesso in data 04 giugno 2021 e depositato in cancelleria in data 07 giugno 2021, nella persona del Giudice Dott.ssa Nella Mori.
1 In via riconvenzionale Per tutti i motivi espressi in parte narrativa, condannare la convenuta-opposta
, in persona del suo titolare Sig. Controparte_1 Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, subìti e subendi dal Sig. a causa Parte_1 ed a seguito dei fatti di causa, così come indicati in narrativa e per le ragioni esposte nella medesima, pari alle spese sostenute dall'attore-opponente per svolgere gli opportuni e necessari accertamenti tecnici in merito alle sottoscrizioni apposte sulla documentazione ex adverso prodotta in sede monitoria, ad oggi quantificate nella somma di Euro 500,00, ovvero della diversa somma che risulterà giusta ed equa al termine dell'istruttoria, oltre interessi al saggio legale dal dì del dovuto al dì della domanda giudiziale ed al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile ai sensi dell'art. 1284/4° comma c.c., dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Inoltre, per tutti i motivi espressi in parte narrativa, condannare la convenuta-opposta
[...]
, in persona del suo titolare Sig. al Controparte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni in favore del Sig. sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi Parte_1
d'ufficio in via equitativa.
In ogni caso Condannare la convenuta-opposta , in Controparte_1 persona del suo titolare Sig. al pagamento ed alla rifusione, a favore dell'attore Controparte_1 opponente Sig. delle spese-competenze di lite, oltre maggiorazione spese generali Parte_1
15%, C.P.A. ed IVA come per Legge, nonché al pagamento delle spese di CTU e CTP”.
Per l'opposta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre
Nel merito e in via principale
- Respingere le domande formulate da parte attrice-opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, in quanto le fatture N. 131 del 30/07/2020 di € 1.360,79, N. 143 del 05/08/2020 di € 1.207,80,
N. 210 del 09/10/2020 di € 1.482,30, N. 235 del 12/11/2020 di € 2.371,68 per cui è causa sono state sottoscritte dal sig. . Parte_1
- Confermare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. 317/2021 (R.G. n. 499/2021) emesso in data
4 giugno 2021 e depositato in cancelleria in data 07 giugno 2021, e qui opposto, e dichiararlo pienamente valido ed efficace.
- Dichiarare le firme del sig. sulle fatture in parola e per cui è causa autentiche e Parte_1
a lui pienamente attribuibili.
- A tal fine, parte convenuta-opposta sin d'ora formula ISTANZA affinchè l'Ill.mo Org_1
Tribunale adito, voglia disporre la verificazione giudiziale delle sottoscrizioni apposte dal Sig.
[...]
sulla fatture N. 131 del 30/07/2020 di € 1.360,79, N. 143 del 05/08/2020 di € 1.207,80, N. Pt_2
210 del 09/10/2020 di € 1.482,30, N. 235 del 12/11/2020 di € 2.371,68.
- In conseguenza di quanto sopra, respingere e rigettare la domanda riconvenzionale formulata e spiegata da parte attrice-opponente per il risarcimento dei danni subiti da parte convenuta-opposta nonché per i danni ex art. 96 c.p.c., in quanto infondata per i motivi sopra esposti in narrativa.
- Concedere, per le ragioni sopra esposte, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo qui opposto.
In ogni caso: - Con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5 ottobre 2021 Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 317/2021, emesso dal Tribunale della Spezia in data 4 giugno 2021 su istanza di Controparte_1
con il quale era stato ingiunto all'opponente il pagamento della
[...] somma di euro 6.422,57, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo di quattro fatture emesse dall'opposta per la vendita di ingenti quantità di vino. A sostegno della proposta opposizione, negava anzitutto di avere mai Pt_1 sottoscritto le fatture ex adverso azionate, disconoscendo le firme apposte in calce alle stesse, nella casella “firma destinatario”. L'opponente, all'epoca dei fatti dipendente dell'azienda agricola opposta, negava quindi di avere acquistato e ricevuto la merce indicata in tali documenti, non avendo egli alcun collegamento con attività imprenditoriali né godendo di un reddito tale da giustificare l'acquisto di così ingenti quantità di vino (117 litri imbottigliati in 156 bottiglie in data 30 luglio 2020; 90 litri imbottigliati in 120 bottiglie in data 5 agosto 2020; 540 litri di vino sfuso contenuto in 10 damigiane in data 9 ottobre 2020; infine, 1.080 litri di vino sfuso contenuto in 20 damigiane in data 12 novembre 2020). Era inoltre inverosimile che egli avesse potuto ritirare e trasportare autonomamente tutta quella merce. Sulla scorta di tali premesse, l'opponente concludeva per il rigetto della domanda monitoria e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo altresì, in via riconvenzionale, il risarcimento delle spese affrontate per la perizia grafologica di parte (domanda successivamente rinunciata), nonché la condanna dell'opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_1 si costituiva in giudizio sostenendo l'autenticità delle sottoscrizioni
[...] apposte alle fatture azionate, come confermato dalla propria relazione grafologica di parte. Evidenziava inoltre come le medesime fatture fossero state regolarmente trascritte ed annotate nel libro giornale IVA. Quanto alle osservazioni avversarie relative all'inverosimiglianza dell'acquisto oggetto di causa, rilevava come il venditore accetti ordini di acquisto e venda merce a chiunque, non dovendosi preoccupare di come verrà trasportato o utilizzato il prodotto. Semmai, proprio l'aver fatto sottoscrivere le fatture in oggetto al Pt_1 dimostrerebbe la cautela e l'atteggiamento previdente del affinché fosse CP_1 tutelato ai fini del pagamento. Concludeva quindi per il rigetto delle domande avversarie, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni che si vanno ad esporre. Per costante giurisprudenza, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con
3 gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (così, da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023). Nel caso di specie, a fronte delle contestazioni svolte dall'opponente, l'opposta affida la prova del credito azionato alla sottoscrizione apposta sulle fatture dal destinatario della merce, offrendosi altresì di confermare per testimoni l'effettiva vendita del prodotto fatturato. Sotto il primo profilo, l'opponente ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce alle fatture azionate, per cui, a fronte dell'istanza di verificazione svolta dalla parte interessata a valersi di tali scritture, la causa è stata istruita mediante CTU grafologica. Il perito grafologo, con indagine adeguatamente motivata ed immune da vizi, ha concluso ritenendo che “…le sottoscrizioni apposte alle fatture azionate in via monitoria sono riferibili alla mano di con il grado di certezza tecnica Parte_1 tranne che per quanto riguarda X1, in quanto il documento non è stato fornito in originale e ciò non ha consentito di eseguire l'analisi grafologica in modo completo né di escludere con sicurezza eventuali manipolazioni (come ad esempio il copia- incolla): si può quindi affermare che X1 è riferibile alla mano di con Parte_1 alta probabilità”. Con particolare riferimento alla sottoscrizione apposta alla fattura n. 235 del 12.11.2020, la CTU ha segnalato che “la firma X4 presenta un'anomalia: la lettera maiuscola G di risulta mancante della parte apicale dell'asola, come se Parte_1 fosse stata tagliata di netto: … Si ritiene impossibile che sia stata formata volontariamente in questo modo, sia che si tratti sia di firma autentica sia di firma apocrifa: la spiegazione più attendibile e probabile è che, sopra il documento, fossero appoggiati uno o più fogli e che il gesto tracciante l'asola sia rimasto in parte sulla superficie posta superiormente al documento X” [v. perizia, pagg. 17-18]. Ciò posto, si ritiene che le conclusioni della CTU grafologica, con conseguente accertamento della riferibilità alla mano dell'opponente delle sottoscrizioni apposte in calce alle fatture esaminate, non siano di per sé sole sufficienti a fornire la prova dell'esistenza del credito azionato in via monitoria, dovendosi osservare che:
- Almeno una fattura, come visto, al momento della sottoscrizione risultava per la maggior parte coperta da un altro foglio;
così stando le cose, non può escludersi che anche le altre fatture fossero state portate alla firma dell'opponente unitamente ad altra documentazione che in parte le occultava e, in tal caso, on avrebbe avuto contezza di cosa stava sottoscrivendo. Pt_1
- D'altronde, nel parallelo procedimento azionato dall'odierno opposto per il recupero di un preteso prestito, il CTU nominato dal Giudice di Pace (si tratta del medesimo perito incaricato nel presente giudizio) ha accertato che l'apposizione della firma del sul documento di riconoscimento del Pt_1 debito è antecedente alla stampa del testo. Tale accertamento tecnico (pur non potendo avere un rilievo diretto nel presente giudizio, nel quale si discute di diverso credito, ed anche a prescindere dalla successiva decisione del Giudice di pace e dalla necessità o meno di proporre in quella sede querela di falso) delinea, nel periodo di cui alle fatture oggetto di 4 causa, una situazione di rapporti tra le parti quantomeno opachi, che rafforza la possibilità (ovvero, comunque, non consente di escludere) che, nel medesimo periodo del foglio sottoscritto in bianco e successivamente riempito, l'opponente avesse apposto ulteriori sottoscrizioni su documenti dei quali non era stato in grado di conoscere il contenuto (come potrebbe essere accaduto, per l'appunto, nel caso in cui le fatture azionate fossero state coperte da altri fogli, ciò che è quasi sicuramente avvenuto con la fattura n. 235 del 12.11.2020).
- Inoltre, l'assenza di prova del coinvolgimento dell'opponente in attività imprenditoriali e la modestia del reddito dallo stesso documentato inducono a ritenere poco verosimile che avesse, in un breve lasso di tempo, Pt_1 acquistato le ingenti quantità di vino fatturate (117 litri imbottigliati in 156 bottiglie in data 30 luglio 2020; 90 litri imbottigliati in 120 bottiglie in data 5 agosto 2020; 540 litri di vino sfuso contenuto in 10 damigiane in data 9 ottobre 2020; infine, 1.080 litri di vino sfuso contenuto in 20 damigiane in data 12 novembre 2020). Dall'altro lato, appare altrettanto inverosimile che, a fronte di acquisti di vino per quantità così rilevanti (dall'esame del registro IVA emerge infatti che le fatture intestate a avevano ad oggetto forniture tra le più Pt_1 consistenti del periodo, sicuramente le più elevate nei confronti di una persona fisica), il datore di lavoro dell'opponente si fosse disinteressato di tale condotta, ovvero non avesse richiesto spiegazioni circa l'eventualità che l'opponente lucrasse sullo sconto pacificamente concesso ai dipendenti per rivendere a terzi il vino acquistato, “bypassando” la rete di vendita aziendale.
- Né risulta invocabile nella presente fattispecie il principio dell'efficacia di prova piena della fattura commerciale accettata dal destinatario (v. Cass., n. 26801/2019), atteso che, anche a prescindere dalla questione dell'applicabilità dell'orientamento giurisprudenziale in questione ai soli scambi tra imprenditori, esso deve comunque fare i conti, nella presente fattispecie, con i rilevati dubbi circa la consapevolezza del contenuto dei documenti che l'opponente stava sottoscrivendo. Alla luce di tutti gli elementi suindicati, l'accertamento della genuinità delle sottoscrizioni apposte alle fatture, se pure rappresenta un indizio a sostegno dell'esistenza del credito azionato, non può tuttavia essere ritenuto da solo sufficiente ai fini della conferma del decreto ingiuntivo opposto. Conseguentemente, sono state accolte le istanze per prova orale con le quali la pretesa creditrice si è offerta di dimostrare l'effettivo acquisto, da parte dell'opponente, della merce a lui fatturata. Senonché, i testi escussi non sono stati in grado di confermare l'acquisto dei prodotti enologici di cui alle fatture azionate, essendosi entrambi limitati a dichiarare quanto segue:
- : “Mi vengono esibite le fatture oggetto di causa, posso Testimone_1 dire che sono riferibili all'azienda opposta ma non so riferire nulla sulla vendita del vino ivi indicato. Posso dire di avere visto in alcune occasioni in cui ero presente in azienda il acquistare e caricare sulla sua auto del vino, così Pt_1 come facevano anche altri dipendenti dell'azienda. Non ricordo il periodo. 5 Ricordo che aveva caricato anche in auto dei cartoncini da tre bottiglie Pt_1 di vino, non ricordo quanti”;
- : “in mia presenza confermo che ha acquistato del vino, Testimone_2 Pt_1 gli avevo dato io personalmente del vino sfuso, ma non ricordo in mia presenza acquisti di cartoni di bottiglie. Più di una volta ha acquistato in mia Pt_1 presenza del vino sfuso, ma non ricordo i quantitativi”. Ebbene, è significativo che i testi (soprattutto , che si occupa della vendita Tes_2 nello spaccio aziendale) non siano stati in grado di ricordare acquisti così consistenti (tra i più ingenti del periodo in esame) da parte di un collega, avendo solamente riportato circostanze attinenti ad acquisti ordinari di qualche cartone di bottiglie, ovvero di un po' di vino sfuso, così come facevano anche altri dipendenti dell'azienda. In conclusione, si ritiene che, considerati tutti gli elementi “dubbi” suesposti ed in assenza di una conferma testimoniale sufficientemente specifica degli acquisti oggetto di causa, residui una situazione di incertezza probatoria che gioca a sfavore dell'azienda agricola, onerata di provare la vendita e consegna all'opponente della merce fatturata. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non essendo stata raggiunta la prova dell'esistenza del credito azionato. La rilevata situazione di incertezza probatoria e l'emergenza di elementi anche a sfavore dell'opponente (vedasi conclusioni della CTU grafologica) giustifica la compensazione per metà delle spese di lite tra le parti. La frazione residua segue la soccombenza dell'opposta ed è liquidata come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. Quanto alle spese di CTU, esse, nei rapporti tra le parti, possono essere poste per la metà a carico di ciascuna, stante – da un lato – l'avvenuto riconoscimento della genuinità delle sottoscrizioni disconosciute dall'opposto e – dall'altro lato – la non sufficienza di tale accertamento ai fini della conferma della pretesa creditoria azionata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 317/2021, emesso in data 4 giugno 2021. Compensa per metà le spese di lite tra le parti, con condanna dell'opposta al pagamento della frazione residua, che liquida in euro 72,75 per esborsi ed euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, per metà a carico di ciascuna. La Spezia, 24 maggio 2024
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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