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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3469/2022
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 04 marzo 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, Dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. Anna Baroncini in sostituzione dell'avv. Mario Ferreri;
- per parte convenuta: l'avv. Ermelinda Di Iasio;
- per parte chiamata: l'avv. Bernardo Cupidi in sostituzione dell'avv. Giorgio Altieri e dell'avv. Marco Monaco Sorgi.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 17/02/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 17/02/2025.
Il procuratore di parte chiamata conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 19/02/2025. Si riporta agli scritti difensivi contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, in particolare insiste sulla natura di caso fortuito del sinistro in oggetto, trattandosi di eventi meramente accidentale, come emerso dalle prove testimoniali e dalla c.t.u., escluso ogni responsabilità in capo alla IG.ra , venendo Parte_1
meno il suo diritto ad essere manlevata da che garantisce l'assicurata Controparte_1
solo per danni arrecati a terzi a fronte di condotto non dolose e/o gravemente colpose.
Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con le note conclusionali.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, deduzioni e allegazioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 3469/2022
N. 3469/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3469/2022 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PA C.F._1
Mario Ferreri, del Foro di Pistoia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Montecatini Terme, Via Nofretti n. 135, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._2
Ermelinda Di Iasio, del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Fucecchio, Piazza G. Montanelli n. 23 8, giusta procura in atti;
- parte convenuta - con la chiamata in causa di
2 R.G. 3469/2022 C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Altieri e dall'avv. Marco Monaco Sorge del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via
Principessa Clotilde n. 7, giusta procura in atti;
- parte terza chiamata -
In punto: responsabilità civile ex art. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c.-.
Conclusioni di parte attrice:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 17/02/2025:
“Voglia l'On.le Tribunale di Pistoia adito, contrariis reiectis, così provvedere:
Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della parte convenuta ai sensi
e per gli effetti dell'art. 2051 c.c e comunque dell' art.2043 c.c. in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa, e, per l'effetto, condannarla, al risarcimento di tutti i danni indicati in premessa nonché quelli conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice così come quantificati nella relazione medico legale redatta dal CTU unitamente alle spese mediche sostenute e spese di assistenza stragiudiziale – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese e competenze di procedura come da allegata notula
Il tutto con estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto tenuto conto che tale chiamata è stata effettuata dalla convenuta per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, (Corte di Cassazione, sez.
III Civile, ordinanza n. 11103/20)”.
Conclusioni di parte convenuta:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 17/02/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, ogni altra istanza rigettata e disattesa:
-Nel merito: nell' ipotesi di totale o parziale accoglimento della domanda attorea, condannare il terzo, a tenere indenne la IG.ra da Controparte_1 CP_2
ogni conseguenza pregiudizievole che ad essa possa derivare dal presente giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
3 R.G. 3469/2022 Conclusioni di parte terza chiamata:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 19/02/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
➢ In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità degli atti introduttivi di parte attrice e parte convenuta e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree nonché della domanda di manleva promossa nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore;
➢ In via gradata di merito: nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori eccezioni pregiudiziali, respingere ogni domanda da chiunque formulata in danno della concludente in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
➢ In via subordinata di merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, accertare il minor importo risarcitorio eventualmente dovuto dalla Sig.ra alla Sig.ra e per l'effetto contenere la Parte_1 Pt_2
domanda di garanzia formulata da in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
➢ Con vittoria di onorari e spese.”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Attivata senza esito positivo la procedura di mediazione, con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio la IG.ra per sentirla condannare CP_2
al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla IG.ra PA
a seguito dell'incidente occorsole in data 04/10/2021 intorno alle ore 20:30 in Pieve
[...]
a Nievole, Via Colonna n. 26, allorquando cadeva dalle scale condominiali a causa della presenza di olio determinata dalla rottura di una bottiglia caduta dalle mani della IG.ra
, mentre quest'ultima saliva le scale verso la propria abitazione e non Parte_1
immediatamente rimosso.
4 R.G. 3469/2022 Si è costituita in giudizio la IG.ra , con comparsa di costituzione e risposta CP_2
depositata in data 30/03/2023, senza contestare lo svolgimento dei fatti né le richieste risarcitorie di parte attrice, precisando che la presenza di olio sulle scale era stata determinata dalla rottura di una bottiglia caduta dalle mani della convenuta, mentre quest'ultima saliva le scale di casa propria seguita subito dalla IG.ra per cui non era Pt_3
stato possibile rimuovere immediatamente quanto versato accidentalmente, e chiedendo autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni,
[...]
, nei cui confronti ha spiegato domanda di manleva. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/06/2023 si è costituita in giudizio anche la società eccependo in rito la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione ai sensi dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. e la nullità della comparsa di costituzione per omessa indicazione delle ragioni giuridiche a fondamento della domanda di manleva, nel merito contestando la ricostruzione dei fatti - peraltro ritenuta lacunosa - delle controparti, sottolineando che la caduta della IG.ra era avvenuta Pt_2 contestualmente alla rottura della bottiglia d'olio per cui non vi sarebbe stato alcun margine temporale per la IG.ra utile a ripulire le scale e impedire la caduta, da Parte_1
qualificarsi dunque quale evento fortuito e imprevedibile come tale idoneo a recidere il nesso eziologico, contestando altresì il quantum debeatur, e concludendo per il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto così come per il rigetto della domanda di manleva, tenuto conto del comportamento processuale tenuto dalla IG.ra ai Parte_1
danni della Compagnia di Assicurazioni tale da sostanziarsi in condotta dolosa escludente la copertura assicurativa ex artt. 1900 e 1917 c.c.-.
Celebrata la prima udienza di trattazione e concessi i termini per le memorie ex art. 183
c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, mediante assunzione di prova orale ed espletamento di c.t.u. medico- legale a firma del dott. Dunque, il Giudice, Persona_1 ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
In rito
5 R.G. 3469/2022 Anzitutto, vanno disattese perché infondate le eccezioni di rito di nullità degli atti introduttivi delle controparti, sollevate dalla parte terza chiamata.
Orbene, la declaratoria di nullità degli atti introduttivi per indeterminatezza dell'oggetto postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'eIGenza di porre immediatamente il convenuto/ terzo chiamato nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto/il terzo chiamato sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore/ del convenuto o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
All'uopo, va precisato che la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli artt. 163
e 164 c.p.c., sul presupposto dell'indeterminatezza del petitum e della causa petendi deve essere pronunciata solo quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, e la causa petendi, intesa come fondamento giuridico della domanda, risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata. Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando gli elementi predetti, sebbene non chiaramente e perfettamente dedotti negli scritti della parte, siano comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, fermo restando, in ogni caso, relativamente alla causa petendi, il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti.
Nel caso di specie, sia l'atto di citazione sia la comparsa di costituzione e risposta contengono entrambi elementi sufficienti a determinare sia la domanda risarcitoria sia la domanda di manleva, tanto che la società ha spiegato le proprie Controparte_1
6 R.G. 3469/2022 puntuali difese in relazione alle pretese di entrambe le controparti, poi specifiche anche in punto di diritto nei termini preclusivi ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.-.
Nel merito
Sulla domanda di parte attrice
La domanda risarcitoria formulata dall'attrice deve trovare accoglimento, tuttavia nei soli limiti di seguito indicati.
a) An debeatur
Premesso che il caso di specie va sussunto nell'ambito applicativo del disposto di cui all'art. 2043 c.c. – dal momento che l'attrice imputa la caduta dalle scale alla condotta colposa della IG.ra consistita nell'aver fatto cadere la bottiglia l'olio che teneva Parte_1 in mano, ed è proprio tale condotta che viene contestata alla convenuta, laddove l'art. 2051
c.c. avrebbe potuto essere invocato se l'azione risarcitoria fosse stata indirizzata al custode del teatro del sinistro (scale condominiali) -, in relazione agli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana il Tribunale rileva quanto segue.
Anzitutto, il fatto storico come descritto dall'attrice e precisato dalla parte convenuta risulta puntualmente dimostrato, grazie alle dichiarazioni rese dalla testimone oculare ES
, sentita all'udienza del 06/06/2024, che ha confermato che in data 04/10/2021 alle
[...] ore 20:30 circa in Pieve a Nievole, la IG.ra saliva le scale dell'immobile Parte_4 posto in via Colonna civico 26 per accedere all'abitazione della IG.ra e che CP_2 in tale occasione la IG.ra scivolava sulla macchia d'olio presente sulla rampa di Pt_2
scale che serve la casa dell'odierna convenuta, cadendo a terra;
in particolare, “la IG.ra
si trovava davanti alla IG.ra ” ; in tale occasione il liquido contenuto in Parte_1 Pt_2
una bottiglia di olio caduta dalle mani della IG.ra si riversava sulle scale CP_2 che la IG.ra impegnava per accedere all'abitazione della IG.ra PA
, “se mi si chiede se la caduta della IG.ra sia stata pressoché contestuale Parte_1 Pt_2 alla caduta della bottiglia d'olio dalle mani della IG.ra rispondo di sì”. Parte_1
Così ricostruito il fatto emerge chiaro che la condotta colposa della IG.ra , sub Parte_1
specie di negligenza consistita nel fatto di non aver prestato adeguata attenzione nel tenere la bottiglia d'olio in mano, ha determinato la caduta dalle scale della IG.ra . Sig.ra Pt_2
7 R.G. 3469/2022 che, dal canto suo, non poteva in alcun modo evitare l'incidente, data la sua Pt_3
posizione rispetto a quella della IG.ra . Parte_1
Alcuna rilevanza può assumere in tale contesto il fatto che la IG.ra non avrebbe Parte_1 potuto evitare la verificazione dell'incidente, stante la contestualità degli eventi, proprio perché in questo caso la convenuta non è chiamata a rispondere dei danni quale custode delle scale (come indicato dalla terza chiamata, pag. 15 della propria comparsa) bensì come autrice dell'illecito.
b) Quantum debeatur.
Stabilita, pertanto, la responsabilità della convenuta ed esaurito il tema dell'an, si deve a questo punto analizzare il tema del quantum del danno risarcibile.
DANNO NON PATRIMONIALE
In riferimento al danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute devono essere integralmente richiamate le conclusioni, pienamente condividibili, di cui alla relazione, depositata in data 18/10/2024, del c.t.u. dott. in quanto logicamente Persona_1
argomentate, con iter argomentativo immune da qualsiasi vizio e condivise dai consulenti delle parti. Il c.t.u., in particolare, si esprime in termini affermativi in punto di sussistenza del nesso causale tra incidente occorso e lesioni patite, lesioni i cui postumi vengono quantificati nella misura di cui subito di seguito si dirà.
Si legge, infatti, nell'elaborato peritale che “Ho esaminato e valutato la documentazione medica allegata agli atti, ho ascoltato il racconto del fatto da parte della p., ho effettuato
l'esame clinico della p. stessa e posso concludere che le lesioni riportate sono plausibilmente da mettere in rapporto di causa con il trauma riferito: scivolava sui gradini di una scala interna a causa dell'improvviso sversamento di olio da parte di una bottiglia di vetro che si frantumava sui gradini stessi. Il traumatismo ha purtroppo interessato diversi comparti anatomici, come è possibile rilevare dalla visione della certificazione medica allegata: frattura dell'elemento dentario 1.2, ed infrazione dell'elemento dentario
1.1, trauma contusivo-distorsivo della spalla e del gomito destro oltre a traumatismo delle
ATM bilateralmente” (pag. 7 della perizia). Nello specifico, grazi anche all'ausilio di medico specializzato in odontoiatria, è stato rilevato che “La dinamica di quanto accaduto
8 R.G. 3469/2022 (caduta accidentale con trauma facciale), così come risulta dal racconto reso dalla
Signora ai vari sanitari, rende plausibile la realizzazione di una frattura dentale ed Pt_2 una distorsione dell'articolazione temporo-mandibolare di sinistra: trauma sulla mandibola con spostamento della stessa da destra verso sinistra che ha fratturato i denti incisivi superiori di destra provocando una distorsione della capsula articolare della ATM di sinistra. Pertanto sia la frattura dentale che la sindrome algico-disfunzionale della ATM sinistra possono essere attribuite all'infortunio” (pag. 8 della perizia).
Inoltre, il c.t.u. ha riferito che “Ho valutato le limitazioni articolari a carico del gomito e della spalla destra oltre al danno odontoiatrico ben descritto nelle relazioni specialistiche.
Trattasi di lesioni concorrenti e coesistenti”.
In conclusione, il c.t.u. ha accertato che “La Sig. a seguito di infortunio PA domestico subito in data 04.10.2021 ha riportato:” Dolore e limitazione funzionale spalla dx, rottura corona e sospetta frattura incisivi superiori”. Accertamenti diagnostici evidenziavano:”Versamento articolare osservabile allo sfondato sottotricipitale;
presenza di edema capsulo-legamentoso. Periartrite scapolo-omerale con interessamento flogistico tendineo del comparto superiore;
tracce di edema capsulare e piccola raccolta fluida in gleno-omerale e in borsa sottoacromion-deltoidea. Ridotta l'escursione anteriore del condilo mandibolare sx”. I postumi attualmente evidenziati (limitazione articolare della spalla e del gomito dx oltre a frattura di un elemento dentario 2.1 e infrazione di 1.1) giustificano un punteggio risarcitivo pari al 6-7 % (sei-sette per cento) inteso quale danno biologico. Tali postumi non hanno influenza sulla capacità lavorativa di tipo specifica.
Il periodo di inabilità temporanea, sulla base della documentazione medica esaminata, può essere valutato in gg. 10 di invalidità parziale al 75% a cui deve aggiungersi un periodo di gg. 20 di parziale al 50% e gg. 20 di parziale al 25%.
Da rifondere le spese sostenute e da sostenere come da relazione specialistica allegata”
(pag. 13 della perizia).
Dunque: la IG.ra , di anni 33 alla data del sinistro, in seguito PA all'incidente avvenuto in data 04/10/2021, ha riportato un danno biologico permanente
9 R.G. 3469/2022 valutato nella misura del 6,5%; l'invalidità temporanea è stata al 75% per giorni 10, al 50% per giorni 20, al 25% per giorni 20.
Il danno biologico permanente, viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale di Milano 2024, che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Tale danno va liquidato nell'importo complessivo di € 10.972,00-.
Per la invalidità temporanea la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
La invalidità temporanea di giorni 10 al 75% va liquidata in € 862,50-, quella di giorni 20 al 50% va liquidata in € 1.150,00-, quella di giorni 20 al 25% va liquidata in € 575,00-.
A titolo di danno biologico per invalidità temporanea spetta al danneggiato l'importo complessivo di € 2.587,50-.
Nessuna domanda di danno morale e di personalizzazione.
Pertanto, i danni che vanno liquidati (e, poi, in quanto crediti di valore, rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi) sono i seguenti:
- Il danno biologico da invalidità permanente è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di €
10.972,00-. Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico del
Tribunale di Milano 2024 e la liquidazione è rapportata all'epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate. Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass. 5680/1996) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso.
10 R.G. 3469/2022 Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo
(04/10/2021) ma da quella in cui è terminata la invalidità temporanea. Poiché la invalidità temporanea è stata determinata in 50 giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 23/11/2021.
Il danno alla data del 23/11/2021 è pari a € 9.649,96-.
- Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato (vedi sopra) nella misura €
2.587,50-. Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verificazione del fatto dannoso (04/10/2021) e, conseguentemente, la liquidazione va determinata in base ai medesimi criteri di cui sopra, nella misura di € 2.261,80-.
Le somme così liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 04/03/2025.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
11 R.G. 3469/2022 Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni
Unite del 17.2.1995, n. 1712), il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 6209/1990, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle eIGenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:
A) Danno liquidato al 04/10/2021 (c.d. "aestimatio"): € 11.911,76
B1) Interessi maturati al 04/03/2025: € 1.205,80
B2) Rivalutazione maturata al 04/03/2025: € 1.786,76
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 2.992,56
Totale A + B: € 14.904,32.,
Importo totale (A + B) dovuto al 04/03/2025 (c.d. "taxatio"): € 14.904,32-.
La IG.ra va pertanto condannata al pagamento in favore dell'attrice della CP_2 somma di € 14.904,32 arrotondata per difetto ad € 14.904,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo effettivo.
DANNO PATRIMONIALE
Quanto invece al danno patrimoniale, il Tribunale rileva, anche alla luce della documentazione in atti e degli accertamenti peritali, risultano documentate spese ritenute congrue e giustificate per complessivi € 2.149,00 oltre € 6.100,00 per spese odontoiatriche
(pagg. 10 e 11 della perizia). Così complessivi € 8.249,00-, oltre interessi legali dal dì della domanda al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Sulla domanda di manleva
Quanto alla domanda di manleva formulata dalla IG.ra nei confronti della CP_2
propria compagnia la stessa merita accoglimento. Controparte_1
12 R.G. 3469/2022 E' documentale e incontestata la copertura assicurativa dell'evento (doc. 1 di parte convenuta) e la natura colposa della condotta posta in essere dalla IG.ra per Parte_1
come già sopra descritta, peraltro non potendo integrare nemmeno le difese svolte dalla convenuta condotta dolosa idonea a escludere la copertura assicurativa.
Trattasi di polizza consistente in una copertura assicurativa che, Controparte_3
come si legge nelle condizioni generali prodotte dalla parte terza chiamata (c.f.r. doc. 1 – pag. 132/229 comparsa di costituzione) “paga i risarcimenti (capitale, interessi e spese) dovuti dall'assicurato per i danni provocati involontariamente a terzi da lui stesso o dagli altri assicurati nell'ambito della vita privata”. I danni a terzi devono essere accaduti accidentalmente nell'ambito di:
• tempo libero
• vita in casa
• rapporto con gli addetti ai servizi domestici.
Nel caso che ci occupa, proprio in ragione della involontarietà della condotta della IG.ra che è stato determinato l'evento dannoso per l'attrice. Parte_1
In conclusione, tenuto conto dell'operatività della polizza, nei termini contrattualmente previsti, la compagnia è tenuta a manlevare e tenere indenne la IG.ra Controparte_1
quanto quest'ultima è tenuta a pagare in esecuzione della presente sentenza CP_2
a parte attrice a titolo di capitale, interessi e spese, anche legali e di c.t.u. in virtù del disposto di cui all'art. 1917 comma 3 c.c.-.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, fatta applicazione del criterio del decisum, ridotto del 30% il compenso per la fase decisionale, data la pronuncia della presente sentenza nelle forme semplificate ex art. 281 sexies c.p.c.-. Medesimi criteri per la liquidazione del compenso per la mediazione, esclusa la fase di conciliazione, in favore della sola parte attrice.
Le spese processuali, nello specifico, vengono così ripartite:
13 R.G. 3469/2022 - quanto alle domande svolte dall'attrice nei confronti della convenuta, le stesse vengono poste a carico della IG.ra ; Parte_1
- quanto alla domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, le stesse vengono poste a carico di Dunque, è in applicazione del Controparte_1
principio della soccombenza che la Compagnia è chiamata a rifondere le spese di lite alla convenuta, anche considerato che la Compagnia di assicurazioni si è costituita in giudizio contestando la copertura della polizza assicurativa, obbligando la IG.ra a Parte_1
difendersi sulla domanda di manleva spiegata nei confronti di Controparte_1
Spese di c.t.u., dott. già liquidate con decreto d.d. 17/02/2025 Persona_1
definitivamente e per intero a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nel presente giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara
responsabile dell'incidente verificatosi in data 04/10/2021, a danno della CP_2
IG.ra e, per l'effetto, PA
condanna
a risarcire a sia i danni non patrimoniali da questa subiti, CP_2 PA liquidandoli nell'importo complessivo di € 14.904,00 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 04/03/2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
sia i danni patrimoniali da questa subiti nella misura di € 8.249,00 oltre interessi legali dal dì della domanda al saldo effettivo;
condanna
alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate in CP_2 PA
€ 5.889,70 per compensi professionali, € 545,00 anticipazioni, oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge, ponendo definitivamente e per intero le spese di c.t.u. dott. liquidate con decreto d.d. 17/02/2025 a carico di;
Persona_1 CP_2
14 R.G. 3469/2022 condanna
a tenere indenne di quanto quest'ultima dovrà Controparte_1 CP_2
corrispondere a in forza della presente sentenza;
Persona_2
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate Controparte_1 CP_2
in € 4.566,70 per compensi professionali, € 237,00 anticipazioni, oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia il 04 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
15 R.G. 3469/2022
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 04 marzo 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, Dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. Anna Baroncini in sostituzione dell'avv. Mario Ferreri;
- per parte convenuta: l'avv. Ermelinda Di Iasio;
- per parte chiamata: l'avv. Bernardo Cupidi in sostituzione dell'avv. Giorgio Altieri e dell'avv. Marco Monaco Sorgi.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 17/02/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 17/02/2025.
Il procuratore di parte chiamata conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 19/02/2025. Si riporta agli scritti difensivi contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, in particolare insiste sulla natura di caso fortuito del sinistro in oggetto, trattandosi di eventi meramente accidentale, come emerso dalle prove testimoniali e dalla c.t.u., escluso ogni responsabilità in capo alla IG.ra , venendo Parte_1
meno il suo diritto ad essere manlevata da che garantisce l'assicurata Controparte_1
solo per danni arrecati a terzi a fronte di condotto non dolose e/o gravemente colpose.
Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con le note conclusionali.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, deduzioni e allegazioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 3469/2022
N. 3469/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3469/2022 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PA C.F._1
Mario Ferreri, del Foro di Pistoia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Montecatini Terme, Via Nofretti n. 135, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._2
Ermelinda Di Iasio, del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Fucecchio, Piazza G. Montanelli n. 23 8, giusta procura in atti;
- parte convenuta - con la chiamata in causa di
2 R.G. 3469/2022 C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Altieri e dall'avv. Marco Monaco Sorge del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via
Principessa Clotilde n. 7, giusta procura in atti;
- parte terza chiamata -
In punto: responsabilità civile ex art. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c.-.
Conclusioni di parte attrice:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 17/02/2025:
“Voglia l'On.le Tribunale di Pistoia adito, contrariis reiectis, così provvedere:
Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della parte convenuta ai sensi
e per gli effetti dell'art. 2051 c.c e comunque dell' art.2043 c.c. in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa, e, per l'effetto, condannarla, al risarcimento di tutti i danni indicati in premessa nonché quelli conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice così come quantificati nella relazione medico legale redatta dal CTU unitamente alle spese mediche sostenute e spese di assistenza stragiudiziale – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese e competenze di procedura come da allegata notula
Il tutto con estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto tenuto conto che tale chiamata è stata effettuata dalla convenuta per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, (Corte di Cassazione, sez.
III Civile, ordinanza n. 11103/20)”.
Conclusioni di parte convenuta:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 17/02/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, ogni altra istanza rigettata e disattesa:
-Nel merito: nell' ipotesi di totale o parziale accoglimento della domanda attorea, condannare il terzo, a tenere indenne la IG.ra da Controparte_1 CP_2
ogni conseguenza pregiudizievole che ad essa possa derivare dal presente giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
3 R.G. 3469/2022 Conclusioni di parte terza chiamata:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 19/02/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
➢ In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità degli atti introduttivi di parte attrice e parte convenuta e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree nonché della domanda di manleva promossa nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore;
➢ In via gradata di merito: nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori eccezioni pregiudiziali, respingere ogni domanda da chiunque formulata in danno della concludente in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
➢ In via subordinata di merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, accertare il minor importo risarcitorio eventualmente dovuto dalla Sig.ra alla Sig.ra e per l'effetto contenere la Parte_1 Pt_2
domanda di garanzia formulata da in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
➢ Con vittoria di onorari e spese.”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Attivata senza esito positivo la procedura di mediazione, con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio la IG.ra per sentirla condannare CP_2
al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla IG.ra PA
a seguito dell'incidente occorsole in data 04/10/2021 intorno alle ore 20:30 in Pieve
[...]
a Nievole, Via Colonna n. 26, allorquando cadeva dalle scale condominiali a causa della presenza di olio determinata dalla rottura di una bottiglia caduta dalle mani della IG.ra
, mentre quest'ultima saliva le scale verso la propria abitazione e non Parte_1
immediatamente rimosso.
4 R.G. 3469/2022 Si è costituita in giudizio la IG.ra , con comparsa di costituzione e risposta CP_2
depositata in data 30/03/2023, senza contestare lo svolgimento dei fatti né le richieste risarcitorie di parte attrice, precisando che la presenza di olio sulle scale era stata determinata dalla rottura di una bottiglia caduta dalle mani della convenuta, mentre quest'ultima saliva le scale di casa propria seguita subito dalla IG.ra per cui non era Pt_3
stato possibile rimuovere immediatamente quanto versato accidentalmente, e chiedendo autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni,
[...]
, nei cui confronti ha spiegato domanda di manleva. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/06/2023 si è costituita in giudizio anche la società eccependo in rito la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione ai sensi dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. e la nullità della comparsa di costituzione per omessa indicazione delle ragioni giuridiche a fondamento della domanda di manleva, nel merito contestando la ricostruzione dei fatti - peraltro ritenuta lacunosa - delle controparti, sottolineando che la caduta della IG.ra era avvenuta Pt_2 contestualmente alla rottura della bottiglia d'olio per cui non vi sarebbe stato alcun margine temporale per la IG.ra utile a ripulire le scale e impedire la caduta, da Parte_1
qualificarsi dunque quale evento fortuito e imprevedibile come tale idoneo a recidere il nesso eziologico, contestando altresì il quantum debeatur, e concludendo per il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto così come per il rigetto della domanda di manleva, tenuto conto del comportamento processuale tenuto dalla IG.ra ai Parte_1
danni della Compagnia di Assicurazioni tale da sostanziarsi in condotta dolosa escludente la copertura assicurativa ex artt. 1900 e 1917 c.c.-.
Celebrata la prima udienza di trattazione e concessi i termini per le memorie ex art. 183
c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, mediante assunzione di prova orale ed espletamento di c.t.u. medico- legale a firma del dott. Dunque, il Giudice, Persona_1 ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
In rito
5 R.G. 3469/2022 Anzitutto, vanno disattese perché infondate le eccezioni di rito di nullità degli atti introduttivi delle controparti, sollevate dalla parte terza chiamata.
Orbene, la declaratoria di nullità degli atti introduttivi per indeterminatezza dell'oggetto postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'eIGenza di porre immediatamente il convenuto/ terzo chiamato nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto/il terzo chiamato sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore/ del convenuto o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
All'uopo, va precisato che la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli artt. 163
e 164 c.p.c., sul presupposto dell'indeterminatezza del petitum e della causa petendi deve essere pronunciata solo quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, e la causa petendi, intesa come fondamento giuridico della domanda, risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata. Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando gli elementi predetti, sebbene non chiaramente e perfettamente dedotti negli scritti della parte, siano comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, fermo restando, in ogni caso, relativamente alla causa petendi, il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti.
Nel caso di specie, sia l'atto di citazione sia la comparsa di costituzione e risposta contengono entrambi elementi sufficienti a determinare sia la domanda risarcitoria sia la domanda di manleva, tanto che la società ha spiegato le proprie Controparte_1
6 R.G. 3469/2022 puntuali difese in relazione alle pretese di entrambe le controparti, poi specifiche anche in punto di diritto nei termini preclusivi ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.-.
Nel merito
Sulla domanda di parte attrice
La domanda risarcitoria formulata dall'attrice deve trovare accoglimento, tuttavia nei soli limiti di seguito indicati.
a) An debeatur
Premesso che il caso di specie va sussunto nell'ambito applicativo del disposto di cui all'art. 2043 c.c. – dal momento che l'attrice imputa la caduta dalle scale alla condotta colposa della IG.ra consistita nell'aver fatto cadere la bottiglia l'olio che teneva Parte_1 in mano, ed è proprio tale condotta che viene contestata alla convenuta, laddove l'art. 2051
c.c. avrebbe potuto essere invocato se l'azione risarcitoria fosse stata indirizzata al custode del teatro del sinistro (scale condominiali) -, in relazione agli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana il Tribunale rileva quanto segue.
Anzitutto, il fatto storico come descritto dall'attrice e precisato dalla parte convenuta risulta puntualmente dimostrato, grazie alle dichiarazioni rese dalla testimone oculare ES
, sentita all'udienza del 06/06/2024, che ha confermato che in data 04/10/2021 alle
[...] ore 20:30 circa in Pieve a Nievole, la IG.ra saliva le scale dell'immobile Parte_4 posto in via Colonna civico 26 per accedere all'abitazione della IG.ra e che CP_2 in tale occasione la IG.ra scivolava sulla macchia d'olio presente sulla rampa di Pt_2
scale che serve la casa dell'odierna convenuta, cadendo a terra;
in particolare, “la IG.ra
si trovava davanti alla IG.ra ” ; in tale occasione il liquido contenuto in Parte_1 Pt_2
una bottiglia di olio caduta dalle mani della IG.ra si riversava sulle scale CP_2 che la IG.ra impegnava per accedere all'abitazione della IG.ra PA
, “se mi si chiede se la caduta della IG.ra sia stata pressoché contestuale Parte_1 Pt_2 alla caduta della bottiglia d'olio dalle mani della IG.ra rispondo di sì”. Parte_1
Così ricostruito il fatto emerge chiaro che la condotta colposa della IG.ra , sub Parte_1
specie di negligenza consistita nel fatto di non aver prestato adeguata attenzione nel tenere la bottiglia d'olio in mano, ha determinato la caduta dalle scale della IG.ra . Sig.ra Pt_2
7 R.G. 3469/2022 che, dal canto suo, non poteva in alcun modo evitare l'incidente, data la sua Pt_3
posizione rispetto a quella della IG.ra . Parte_1
Alcuna rilevanza può assumere in tale contesto il fatto che la IG.ra non avrebbe Parte_1 potuto evitare la verificazione dell'incidente, stante la contestualità degli eventi, proprio perché in questo caso la convenuta non è chiamata a rispondere dei danni quale custode delle scale (come indicato dalla terza chiamata, pag. 15 della propria comparsa) bensì come autrice dell'illecito.
b) Quantum debeatur.
Stabilita, pertanto, la responsabilità della convenuta ed esaurito il tema dell'an, si deve a questo punto analizzare il tema del quantum del danno risarcibile.
DANNO NON PATRIMONIALE
In riferimento al danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute devono essere integralmente richiamate le conclusioni, pienamente condividibili, di cui alla relazione, depositata in data 18/10/2024, del c.t.u. dott. in quanto logicamente Persona_1
argomentate, con iter argomentativo immune da qualsiasi vizio e condivise dai consulenti delle parti. Il c.t.u., in particolare, si esprime in termini affermativi in punto di sussistenza del nesso causale tra incidente occorso e lesioni patite, lesioni i cui postumi vengono quantificati nella misura di cui subito di seguito si dirà.
Si legge, infatti, nell'elaborato peritale che “Ho esaminato e valutato la documentazione medica allegata agli atti, ho ascoltato il racconto del fatto da parte della p., ho effettuato
l'esame clinico della p. stessa e posso concludere che le lesioni riportate sono plausibilmente da mettere in rapporto di causa con il trauma riferito: scivolava sui gradini di una scala interna a causa dell'improvviso sversamento di olio da parte di una bottiglia di vetro che si frantumava sui gradini stessi. Il traumatismo ha purtroppo interessato diversi comparti anatomici, come è possibile rilevare dalla visione della certificazione medica allegata: frattura dell'elemento dentario 1.2, ed infrazione dell'elemento dentario
1.1, trauma contusivo-distorsivo della spalla e del gomito destro oltre a traumatismo delle
ATM bilateralmente” (pag. 7 della perizia). Nello specifico, grazi anche all'ausilio di medico specializzato in odontoiatria, è stato rilevato che “La dinamica di quanto accaduto
8 R.G. 3469/2022 (caduta accidentale con trauma facciale), così come risulta dal racconto reso dalla
Signora ai vari sanitari, rende plausibile la realizzazione di una frattura dentale ed Pt_2 una distorsione dell'articolazione temporo-mandibolare di sinistra: trauma sulla mandibola con spostamento della stessa da destra verso sinistra che ha fratturato i denti incisivi superiori di destra provocando una distorsione della capsula articolare della ATM di sinistra. Pertanto sia la frattura dentale che la sindrome algico-disfunzionale della ATM sinistra possono essere attribuite all'infortunio” (pag. 8 della perizia).
Inoltre, il c.t.u. ha riferito che “Ho valutato le limitazioni articolari a carico del gomito e della spalla destra oltre al danno odontoiatrico ben descritto nelle relazioni specialistiche.
Trattasi di lesioni concorrenti e coesistenti”.
In conclusione, il c.t.u. ha accertato che “La Sig. a seguito di infortunio PA domestico subito in data 04.10.2021 ha riportato:” Dolore e limitazione funzionale spalla dx, rottura corona e sospetta frattura incisivi superiori”. Accertamenti diagnostici evidenziavano:”Versamento articolare osservabile allo sfondato sottotricipitale;
presenza di edema capsulo-legamentoso. Periartrite scapolo-omerale con interessamento flogistico tendineo del comparto superiore;
tracce di edema capsulare e piccola raccolta fluida in gleno-omerale e in borsa sottoacromion-deltoidea. Ridotta l'escursione anteriore del condilo mandibolare sx”. I postumi attualmente evidenziati (limitazione articolare della spalla e del gomito dx oltre a frattura di un elemento dentario 2.1 e infrazione di 1.1) giustificano un punteggio risarcitivo pari al 6-7 % (sei-sette per cento) inteso quale danno biologico. Tali postumi non hanno influenza sulla capacità lavorativa di tipo specifica.
Il periodo di inabilità temporanea, sulla base della documentazione medica esaminata, può essere valutato in gg. 10 di invalidità parziale al 75% a cui deve aggiungersi un periodo di gg. 20 di parziale al 50% e gg. 20 di parziale al 25%.
Da rifondere le spese sostenute e da sostenere come da relazione specialistica allegata”
(pag. 13 della perizia).
Dunque: la IG.ra , di anni 33 alla data del sinistro, in seguito PA all'incidente avvenuto in data 04/10/2021, ha riportato un danno biologico permanente
9 R.G. 3469/2022 valutato nella misura del 6,5%; l'invalidità temporanea è stata al 75% per giorni 10, al 50% per giorni 20, al 25% per giorni 20.
Il danno biologico permanente, viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale di Milano 2024, che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Tale danno va liquidato nell'importo complessivo di € 10.972,00-.
Per la invalidità temporanea la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
La invalidità temporanea di giorni 10 al 75% va liquidata in € 862,50-, quella di giorni 20 al 50% va liquidata in € 1.150,00-, quella di giorni 20 al 25% va liquidata in € 575,00-.
A titolo di danno biologico per invalidità temporanea spetta al danneggiato l'importo complessivo di € 2.587,50-.
Nessuna domanda di danno morale e di personalizzazione.
Pertanto, i danni che vanno liquidati (e, poi, in quanto crediti di valore, rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi) sono i seguenti:
- Il danno biologico da invalidità permanente è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di €
10.972,00-. Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico del
Tribunale di Milano 2024 e la liquidazione è rapportata all'epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate. Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass. 5680/1996) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso.
10 R.G. 3469/2022 Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo
(04/10/2021) ma da quella in cui è terminata la invalidità temporanea. Poiché la invalidità temporanea è stata determinata in 50 giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 23/11/2021.
Il danno alla data del 23/11/2021 è pari a € 9.649,96-.
- Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato (vedi sopra) nella misura €
2.587,50-. Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verificazione del fatto dannoso (04/10/2021) e, conseguentemente, la liquidazione va determinata in base ai medesimi criteri di cui sopra, nella misura di € 2.261,80-.
Le somme così liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 04/03/2025.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
11 R.G. 3469/2022 Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni
Unite del 17.2.1995, n. 1712), il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 6209/1990, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle eIGenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:
A) Danno liquidato al 04/10/2021 (c.d. "aestimatio"): € 11.911,76
B1) Interessi maturati al 04/03/2025: € 1.205,80
B2) Rivalutazione maturata al 04/03/2025: € 1.786,76
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 2.992,56
Totale A + B: € 14.904,32.,
Importo totale (A + B) dovuto al 04/03/2025 (c.d. "taxatio"): € 14.904,32-.
La IG.ra va pertanto condannata al pagamento in favore dell'attrice della CP_2 somma di € 14.904,32 arrotondata per difetto ad € 14.904,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo effettivo.
DANNO PATRIMONIALE
Quanto invece al danno patrimoniale, il Tribunale rileva, anche alla luce della documentazione in atti e degli accertamenti peritali, risultano documentate spese ritenute congrue e giustificate per complessivi € 2.149,00 oltre € 6.100,00 per spese odontoiatriche
(pagg. 10 e 11 della perizia). Così complessivi € 8.249,00-, oltre interessi legali dal dì della domanda al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Sulla domanda di manleva
Quanto alla domanda di manleva formulata dalla IG.ra nei confronti della CP_2
propria compagnia la stessa merita accoglimento. Controparte_1
12 R.G. 3469/2022 E' documentale e incontestata la copertura assicurativa dell'evento (doc. 1 di parte convenuta) e la natura colposa della condotta posta in essere dalla IG.ra per Parte_1
come già sopra descritta, peraltro non potendo integrare nemmeno le difese svolte dalla convenuta condotta dolosa idonea a escludere la copertura assicurativa.
Trattasi di polizza consistente in una copertura assicurativa che, Controparte_3
come si legge nelle condizioni generali prodotte dalla parte terza chiamata (c.f.r. doc. 1 – pag. 132/229 comparsa di costituzione) “paga i risarcimenti (capitale, interessi e spese) dovuti dall'assicurato per i danni provocati involontariamente a terzi da lui stesso o dagli altri assicurati nell'ambito della vita privata”. I danni a terzi devono essere accaduti accidentalmente nell'ambito di:
• tempo libero
• vita in casa
• rapporto con gli addetti ai servizi domestici.
Nel caso che ci occupa, proprio in ragione della involontarietà della condotta della IG.ra che è stato determinato l'evento dannoso per l'attrice. Parte_1
In conclusione, tenuto conto dell'operatività della polizza, nei termini contrattualmente previsti, la compagnia è tenuta a manlevare e tenere indenne la IG.ra Controparte_1
quanto quest'ultima è tenuta a pagare in esecuzione della presente sentenza CP_2
a parte attrice a titolo di capitale, interessi e spese, anche legali e di c.t.u. in virtù del disposto di cui all'art. 1917 comma 3 c.c.-.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, fatta applicazione del criterio del decisum, ridotto del 30% il compenso per la fase decisionale, data la pronuncia della presente sentenza nelle forme semplificate ex art. 281 sexies c.p.c.-. Medesimi criteri per la liquidazione del compenso per la mediazione, esclusa la fase di conciliazione, in favore della sola parte attrice.
Le spese processuali, nello specifico, vengono così ripartite:
13 R.G. 3469/2022 - quanto alle domande svolte dall'attrice nei confronti della convenuta, le stesse vengono poste a carico della IG.ra ; Parte_1
- quanto alla domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, le stesse vengono poste a carico di Dunque, è in applicazione del Controparte_1
principio della soccombenza che la Compagnia è chiamata a rifondere le spese di lite alla convenuta, anche considerato che la Compagnia di assicurazioni si è costituita in giudizio contestando la copertura della polizza assicurativa, obbligando la IG.ra a Parte_1
difendersi sulla domanda di manleva spiegata nei confronti di Controparte_1
Spese di c.t.u., dott. già liquidate con decreto d.d. 17/02/2025 Persona_1
definitivamente e per intero a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nel presente giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara
responsabile dell'incidente verificatosi in data 04/10/2021, a danno della CP_2
IG.ra e, per l'effetto, PA
condanna
a risarcire a sia i danni non patrimoniali da questa subiti, CP_2 PA liquidandoli nell'importo complessivo di € 14.904,00 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 04/03/2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
sia i danni patrimoniali da questa subiti nella misura di € 8.249,00 oltre interessi legali dal dì della domanda al saldo effettivo;
condanna
alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate in CP_2 PA
€ 5.889,70 per compensi professionali, € 545,00 anticipazioni, oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge, ponendo definitivamente e per intero le spese di c.t.u. dott. liquidate con decreto d.d. 17/02/2025 a carico di;
Persona_1 CP_2
14 R.G. 3469/2022 condanna
a tenere indenne di quanto quest'ultima dovrà Controparte_1 CP_2
corrispondere a in forza della presente sentenza;
Persona_2
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate Controparte_1 CP_2
in € 4.566,70 per compensi professionali, € 237,00 anticipazioni, oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia il 04 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
15 R.G. 3469/2022