Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 861/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a St Zagora in [...] il [...]) Parte_1
- ricorrente -
e
(nata a Baia Mare in [...] il [...] – c.f. Controparte_1
), C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Giulia Garzo
- resistente -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/11/2024 e Parte_1 [...] hanno adito in via congiunta il Tribunale di Palmi per sentir dichiarare lo CP_1 scioglimento del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio a Baia Mare in Romania in data
9/09/2010 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Baia Mare in Romania con il numero di Serie CE nr. 351399 – non trascritto in Italia) e che dall'unione sono nati i figli (6/09/2005), (11/01/2007) e Persona_1 Persona_2
(3/02/2017), hanno riferito che con provvedimento del 21/04/2022 Persona_3 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
continueranno a vivere con la madre, consentendo al padre di
[...] vederle ogni volta che vorrà, impegnandosi entrambi a curarle, educarle ed istruirle con costanza e continuità.
- Le figlie saranno collocate con la mamma presso la casa coniugale sita in
Palmi alla via Contrada San Leonardo n.198.
- Per il mantenimento delle tre figlie il sig. Parte_1 provvederà al versamento di un assegno mensile, il cui importo è stabilito nelle misure e secondo il calendario qui di seguito riportati: euro 400,00 (euro quattrocento/00) ogni 1 del mese. L'anzidetto contributo economico verrà versato sul rapporto bancario o postale del quale la signora Controparte_1 vrà cura di comunicare le coordinate.
[...]
- La sig.ra dichiara di rinunciare, irrevocabilmente, ad Controparte_1 ogni ulteriore assegno o contribuzione per il proprio mantenimento.
- le parti dichiarano che hanno concordemente definito ogni qualsivoglia questione e non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni. Hanno contestualmente precisato di non aver trascritto il matrimonio in Italia.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di scioglimento del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento alle condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento, seppur con gli effetti giuridici limitati appresso specificati.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio a Baia
Mare in Romania in data 9/09/2010 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Baia Mare in Romania con il numero di Serie CE nr. 351399) e che dall'unione sono nati i figli (6/09/2005), (11/01/2007) e Persona_1 Persona_2
(3/02/2017), hanno riferito che con provvedimento del 21/04/2022 Persona_3 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni di scioglimento del matrimonio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
Dalla documentazione in atti e dai chiarimenti resi dalle parti emerge, altresì, che il matrimonio contratto all'estero non è stato trascritto in Italia.
La circostanza non è ostativa, di per sé, alla formale pronuncia di divorzio.
La mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero nei registri dello Stato
Civile italiani non è elemento che inficia la validità della pronuncia che, tuttavia, resta improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica Italia proprio perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto (Cass. SU n. 5292 del 28/10/1985; Trib. Milano sez. IX del 5/09/2011).
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Baia Mare in Parte_1 Controparte_1
Romania in data 9/09/2010 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Baia
Mare in Romania con il numero di Serie CE nr. 351399) alle seguenti condizioni:
- le tre figlie e Persona_1 Persona_2 Persona_3
continueranno a vivere con la madre, consentendo al padre di
[...] vederle ogni volta che vorrà, impegnandosi entrambi a curarle, educarle ed istruirle con costanza e continuità.
- Le figlie saranno collocate con la mamma presso la casa coniugale sita in
Palmi alla via Contrada San Leonardo n.198.
- Per il mantenimento delle tre figlie il sig. Parte_1 provvederà al versamento di un assegno mensile, il cui importo è stabilito nelle misure e secondo il calendario qui di seguito riportati: euro 400,00 (euro quattrocento/00) ogni 1 del mese. L'anzidetto contributo economico verrà versato sul rapporto bancario o postale del quale la signora Controparte_1 vrà cura di comunicare le coordinate.
[...]
- La sig.ra dichiara di rinunciare, irrevocabilmente, ad Controparte_1 ogni ulteriore assegno o contribuzione per il proprio mantenimento. - le parti dichiarano che hanno concordemente definito ogni qualsivoglia questione e non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, precisando che non dovrà essere effettuata la comunicazione ai fini della trascrizione.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola