Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 658/2024 R.G.V.G.
RE PUBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 658/2024 V.G., congiuntamente promossa da: Parte 1 nato ad [...], il [...] (C.F.: C.F. 1 ) e [...] Parte 2 , nata a [...], il [...] (C.F.: C.F. 2 ),
(pec domiciliazione: entrambi con l'Avv. Gaetano Vito Vivona
), Email 1
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: domanda congiunta per la separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 30.10.2024, e ricorso congiunto cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 12/05/2024, i ricorrenti, che hanno contratto matrimonio concordatario in Custonaci (TP) il 22/07/2004 - unione dalla quale sono nati i figli _1 (economicamente autosufficiente), ER e _3 (rispettivamente di sedici e
"1. I coniugi vivranno separati impegnandosi ad un comportamento di reciproco rispetto;
2. I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori. L'esercizio della potestà genitoriale sarà
esercitato dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i minori relativamente alla loro istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni delle figlie minori:
Queste avranno come abitazione principale quella materna. Tutte le decisioni concernenti attività
o richieste delle figlie dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori senza che ciascuno ne discuta preventivamente con le stesse.
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici e para scolastici tutte le volte che vorrà.
In caso di disaccordo il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie un giorno alla settimana ed esattamente il mercoledì dalla fine dell'orario scolastico (nel periodo invernale) sino a dopo cena.
Tale giorno deve essere fissato in modo da conciliare le esigenze lavorative dei coniugi con le esigenze di studio, svago e salute delle figlie.
I fine settimana, a settimane alterne, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie dalle 13:00 del sabato fino alle ore 21 della domenica.
Nel periodo delle festività natalizie le minori staranno ad anni alterni con uno dei genitori,
iniziando, per il 2024, con la madre. Nel periodo in esame l'altro genitore terrà con sé le ragazzine per tre giorni successivi nel periodo compreso tra il 28 dicembre e il 6 gennaio di ogni anno.
Nel periodo pasquale le figlie minori staranno con uno dei genitori ad anni alterni iniziando con il padre per la Pasqua 2025.
Nel periodo estivo le minori trascorreranno con il padre 10 giorni consecutivi nel mese di luglio.
Comunque sia, in linea con i principi dell'affidamento condiviso, i genitori compatibilmente con gli impegni scolastici/educativi delle figlie e lavorativi degli stessi dovranno concordare, previ accordi,
i tempi che i figli trascorreranno con il genitore non collocatario. I genitori, previo accordo tra loro,
nell'interesse delle figlie e per comprovate esigenze, potranno modificare le condizioni di affido. I genitori consentiranno alle figlie di mantenere costanti i rapporti con i nonni sia paterni che materni.
3. MANTENIMENTO FIGLIE: premesso che, ad oggi, il Sig. Pt 1 percepisce uno stipendio mensile di circa 1.300,00, considerato che, attualmente lo stesso paga regolarmente due rate di finanziamenti di circa 900,00 € al mese, entrambi contratti per esigenze familiari ed in particolare, uno di essi contratto per la costruzione della casa familiare, tenuto conto altresì che, già a partire dal mese di Marzo, la moglie percepisce per intero l'Assegno ordinario per i figli, come da accordo già raggiunto tra i coniugi, il marito verserà alla moglie, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 100,00 a titolo di concorso nel mantenimento delle minori (euro 50,00 per ciascuna figlia).
Nel momento in cui si andrà ad estinguere il primo mutuo, il mantenimento in favore delle figlie sarà aumentato ad euro 100,00 per ciascuna figlia. Il detto assegno verrà rivalutato annualmente in base alle variazioni accertate dall'ISTAT nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rispetto all'anno precedente.
Tutte le spese straordinarie (scuola, salute, vacanze, viaggi ecc.) saranno preventivamente concordate tra i coniugi e, corrisposte dai genitori ciascuno al 50%. Il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione fiscale.
Per quanto riguarda gli arretrati relativi all'assegno unico e, riguardanti i mesi di novembre,
dicembre 2023 e gennaio, febbraio, marzo 2024 verranno divisi a metà tra i coniugi.
4. L'auto Ford CMAX targata EK733NJ intestata al sig. Pt 1 già in uso alla Sig.ra Parte_2 resterà alla stessa che, si impegna a fare il passaggio di proprietà a proprie spese.
Al riguardo, tenuto conto che, il sig. Pt 1 ha interamente pagato l'assicurazione della predetta macchina per il prossimo semestre, la sig.ra Parte 2 si obbliga a restituire il totale dell'importo dell'assicurazione con 9 rate mensili di € 65,00 ciascuna.
5. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
6. I coniugi concordano infine che tutte le condizioni della separazione, quali sopra enunciate,
saranno tra di loro valide ed efficaci a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso."
***** Le parti hanno, pure, indicato le rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, nonché gli oneri a carico delle stesse anche in relazione ai figli, sebbene maggiorenni.
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale avanzata dalle parti essendo, evidentemente, venuto meno l'affectio coniugalis. Inoltre le condizioni concordate in ricorso e sopra riportate possono essere poste a fondamento della regolamentazione della pronuncianda separazione, tenuto conto che le stesse non risultano contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico, né al superiore interesse della prole minore.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la separazione personale tra Parte 1 nato ad [...], il [...]
nata a [...], il(C.F.: 'C.F. 1 ) e Parte 2
31.08.1978 (C.F.: C.F. 2 ) che hanno contratto matrimonio il 22/07/2004,
trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Custonaci (TP), al n. 20, Parte II, Serie A alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 12.05.2024 e sopra riportate indicate in parte motiva;
spese compensate;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3
novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 18/01/2025.
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo