Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 27/06/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2479/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2479/2024 promosso da:
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...] C.F._1
e nata a [...] il [...], c.f. , residente in CP_2 C.F._2
Bondeno (FE), Via Suore n. 53/B rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Caselli (C.F. ) del Foro di Bologna, C.F._3 con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Cento (FE), Corso Guercino n. 74, in virtù di procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e digitalmente sottoscritta per autentica e da intendersi a tutti gli effetti rilasciata in calce e congiunta al ricorso congiunto, con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 051/4127564 o all'indirizzo di posta elettronica certificata:
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RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
15/09/2004, e in data 27/10/2006; hanno domandato, previa pronuncia della sentenza di Per_2 separazione personale, all'esito del relativo passaggio in giudicato e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice delegato, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. e 2. Omissis.
3. Il sig. vivrà unitamente ai figli maggiorenni non economicamente Controparte_1 autosufficienti, nell'immobile condotto in locazione sito in Pieve di Cento (BO), Via Rizzoli M. n.
25;
4. la sig.ra risulta già residente in [...] unitamente ai di CP_2 lei genitori;
5. la sig.ra corrisponderà al marito euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio) CP_2
a titolo di contributo ordinario al mantenimento di e maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
6. le parti sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie da assumersi nell'interesse dei figli, da intendersi, in via esemplificativa ma non esaustiva, quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara;
7. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
8. l'importo di cui all'Assegno Unico viene già percepito dal sig. , il quale continuerà Controparte_1
a percepirlo.
****
All'udienza in data 25 giugno 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non volersi riconciliare a seguito della separazione e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni in fase di divorzio.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza del termine (il 13 dicembre 2024) per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 25/04/2004 a Cento
(FE) fra , nato a [...] il [...], e Controparte_1 [...] nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui CP_2 contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cento di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2004 Atto n. 5 Parte 2 Serie A
3. DICHIARA che erde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del CP_2 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri