Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 13/06/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1535/2023 promossa da
(C.F. . IVA con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dell'avv. Alessandro Villa, con elezione di domicilio presso il suo studio in Como, via A. Volta n. 70;
ATTORE
Contro
C.F. con il patrocinio dell'avv. Valeria Ciotta e Controparte_1 P.IVA_3 dell'avv. Ilaria Ronchi, con elezione di domicilio presso il loro studio in MO, via Passerini n.2;
CONVENUTO
E contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Valter Controparte_2 P.IVA_4
Gentili, con elezione di domicilio presso il suo studio in Bergamo, Via Sant'Antonino n. 20;
TERZO CHIAMATO
E contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Andrea Sala, con Controparte_3 C.F._1
elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, via Leonardo da Vinci n. 15;
TERZO CHIAMATO
E contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Ingrid Bartoli, con CP_4 C.F._2
elezione di domicilio presso il suo studio in Como, via Dottesio n. 3;
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 21
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Francesco Controparte_5 C.F._3
Romanò e dell'avv. Piermario Rossini, con elezione di domicilio presso il loro studio in Como, via
Recchi n. 11;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 15.04.2025 e di seguito riportate:
CONCLUSIONI PER Parte_1
Voglia l'Illustrissimo Tribunale di LECCO, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così giudicare:
In rito:
- revocare l'ordinanza emessa in data 31/12/2024 e rimettere la causa in istruttoria:
1) dichiarando ammissibile e ritualmente acquisita in giudizio la memoria depositata dal
[...]
in data 17/09/2024 e i documenti ivi prodotti;
Parte_1
ovvero, in subordine, dichiarando ammissibili e ritualmenti acquisiti in giudizio i documenti ivi allegati, quanto meno limitatamente alle immagini fotografiche e ai video (docc.ti 16, 17, 18, 19 e 20), in quanto sopravvenuti;
2) ammettendo i mezzi istruttori richiesti (e sotto riepilogati) ed in particolare la richiesta di integrazione della consulenza esperita in sede di ATP;
Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare che l'immobile di cui è causa ( di ) è affetto Controparte_6 Parte_1 dai gravi vizi e difetti esposti nell'atto;
- accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.p.c. di parte convenuta in rapporto ai gravi vizi e difetti accertati e condannarla al risarcimento in favore di parte attrice delle somme necessarie per procedere alla loro eliminazione, da quantificarsi in € 109.236,96 oltre IVA o nella diversa minore o maggiore somma (comunque nei limiti di € 260.000,00) che sarà determinata in corso di causa, eventualmente anche ex art. 1226 c.c.; oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale dalla data di deposito del ricorso per ATP (o dalla diversa data che dovesse risultare accertata) al saldo;
Nel merito, in via subordinata:
- accertare e dichiarare che l'immobile di cui è causa ( di ) è affetto Controparte_6 Parte_1 dai gravi vizi e difetti esposti nell'atto;
pagina 2 di 21 - accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. di parte convenuta in rapporto ai gravi vizi e difetti accertati e condannarla al risarcimento in favore di parte attrice delle somme necessarie per procedere alla loro eliminazione, da quantificarsi in € 109.236,96 oltre IVA o nella diversa minore o maggiore somma (comunque nei limiti di € 260.000,00) che sarà determinata in corso di causa, eventualmente anche ex art. 1226 c.c.; oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale dalla data di deposito del ricorso per ATP (o dalla diversa data che dovesse risultare accertata) al saldo;
In ogni caso:
- condannare la convenuta a rimborsare a parte attrice le competenze (legali e tecniche) e spese di causa, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP, oltre 15% spese generali, 4% c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
In via istruttoria:
A) Prova orale per testi e interrogatorio formale si chiede l'ammissione di prova orale per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che a partire dal mese di settembre 2019 la nuova Casa Comunale del Comune di Pt_1
registrava alcune infiltrazioni di acqua, come evidenziate nella documentazione fotografica qui
[...]
allegata che si sottopone al teste (doc. 006 ? Pt_1
2) vero che le infiltrazioni di cui al capitolo che precede sono tornate a ripresentarsi in occasione delle piogge registratesi nei mesi successivi al settembre 2019, coinvolgendo le murature perimetrali in corrispondenza degli Uffici Servizi Demografici, Relazioni con il Pubblico, dell'area di ingresso al
Municipio e dei parcheggi coperti posti al piano seminterrato?
3) vero che, rilevate le infiltrazioni di cui ai capitoli che precedono, il Comune di Parte_1
posizionava recipienti di raccolta, rimuoveva armadiature e arredi in corrispondenza dei punti di infiltrazione?
4) vero che il Palazzo municipale del Comune di evidenzia la situazione descritta nel Parte_1
documento che si sottopone (doc.008 e relativi allegati)?
5) vero che le problematiche evidenziate durante la visita di collaudo del 16/11/2008 sono state eliminate dopo che ebbe svolto plurimi interventi di sistemazione nel mese Controparte_1
di marzo 2010, come da documento che le si sottopone (doc.005 Comune, p. 27)?
e indicando come testi i seguenti nominativi: sui capitoli 1, 2 e 3:
residente in [...]; Testimone_1
residente in [...]; Testimone_2
sul capitolo 4:
pagina 3 di 21 ing. con studio in Lecco, via Besonda Inferiore n. 3 Testimone_3
sul capitolo 5: ing. con studio in Oggiono LC, via Don Saporiti n. 12; Testimone_4
dott. con studio in Oggiono LC, via Don Saporiti n. 14. Testimone_5
* si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale sul capitolo 5 nei confronti della convenuta e dei terzi chiamati arch. e . Controparte_5 CP_4
* * *
B) Acquisizione atti e documenti ATP si chiede l'acquisizione del fascicolo di ATP – RG 835/2021 Tribunale di Lecco
* * *
C) Richiesta di rinnovo / integrazione della consulenza tecnica resa in sede di ATP si richiede un'integrale rinnovazione della CTU o, quid minus, una sua integrazione / rivalutazione critica finalizzata a:
1) valutare se i vizi e difetti descritti nella perizia di parte prodotta sub doc. 8, oltre che sussistenti, siano qualificabili come gravi ai sensi dell'art. 1669 c.c. (nell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza richiamata in atti);
2) valutare se i vizi e difetti distinti con i numeri 1, 12 e 13A nella perizia di parte prodotta sub doc. 8, oltre che sussistenti, siano ascrivibili in tutto o parzialmente e, in tale caso, in quale percentuale, a parte convenuta e stimare i costi necessari per la loro eliminazione, così integrando la relazione di ATP;
3) indicare la soluzione tecnica più idonea per porre rimedio ai vizi e difetti denunciati, con particolare riferimento alla rilevata difformità del sistema di montaggio della facciata, eliminando la causa scaturigine, così da evitare il pericolo che si possano ripresentare manifestazioni che ne abbiano la medesima eziologia, e procedendo alla relativa quantificazione, così integrando la relazione di ATP;
4) rideterminare i costi di ripristino facendo applicazione del Prezziario Opere Pubbliche Lombardia più recente o altro Prezziario Opere pubbliche nazionali, procedendo ad un computo metrico estimativo di dettaglio per le lavorazioni necessarie ad eliminare tutti i vizi individuati, nel rispetto della regola dell'arte e delle buone pratiche di cantiere.
CONCLUSIONI PER Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così disporre e giudicare:
1. nel merito: rigettare tutte le domande avversarie siccome infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in atti.
pagina 4 di 21
2. in subordine, solo nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree: determinare le quote di responsabilità della convenuta e dei terzi chiamati in causa, ciascuno secondo le rispettive quote di responsabilità, e condannare questi ultimi a tenere indenne, manlevare e/o rifondere in via di regresso quanto quest'ultima dovesse essere eventualmente tenuta Controparte_1
a corrispondere all'attore in forza dell'emananda sentenza, in eccedenza alla propria eventuale quota di responsabilità, ivi incluse le spese processuali e di lite.
3. in via istruttoria: non consentire l'inversione dell'onere probatorio ed ammettersi, occorrendo, prova per interpello dell'attore e dei terzi chiamati nonché per testi dei capitoli di prova qui di seguito indicati, demandando al Giudicante l'esclusione di quanto dovesse ritenere del tutto incontestato e/o di pacifico rilievo documentale:
1) “Vero che con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 02.10.2002 l'amministrazione comunale del
Comune di approvava il progetto preliminare relativo alla realizzazione del nuovo Parte_1 municipio con le relative opere viarie e parcheggi e la realizzazione della nuova biblioteca”. 2) “Vero che con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 05.04.2004 si approvava il progetto definitivo relativo alla realizzazione della nuova sede municipale e relative opere accessorie e con successiva delibera di
Giunta Comunale n. 60 del 19.07.2005 si approvava il progetto definitivo relativo alla realizzazione delle opere, redatto dal Raggruppamento temporaneo Arch. – Arch. – CP_7 CP_8
Arch. – – Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
3) “Vero che con determina del responsabile del settore 2 Gestione del Territorio n. 27 del 15.02.2006 -
Reg.Gen. n. 73 in pari data, i lavori in questione venivano aggiudicati definitivamente alla società per l'importo di Euro 2.388.911,57 oltre iva 20% per l'importo totale di Controparte_1
Euro 2.866,693,88”.
4) “Vero che il contratto veniva stipulato in data 06.05.2006 con il n. 1345 di Rep. presso il Segretario
Generale del Comune di e veniva registrato in data 27.04.2006 presso l'Agenzia delle Parte_1
Entrate di Merate con il n. 593 Serie 1, come da documento che mi si rammostra (doc. 1)”.
5) “Vero che durante l'esecuzione dei lavori venivano autorizzati i subappalti, di cui viene dato atto nella relazione del Certificato di Collaudo”.
6) “Vero che con contratto di subappalto del 07.06.2007 che mi si rammostra (doc. 2) CP_1 affidava a l'esecuzione dell'impianto, idro, termo,
[...] Controparte_2 sanitario, aria, antincendio e gas metano”.
pagina 5 di 21 7) “Vero che con delibera della Giunta Comunale n. 66 del 01.08.2005 veniva istituito l'Ufficio di
Direzione Lavori preposto alla direzione, al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo Municipio e che i lavori venivano diretti fino al
30.06.2008 dall'Arch. e dal 01.07.2008 dall'Arch. , mentre il ruolo Controparte_5 CP_4 di Direttore Operativo degli impianti e membro dell'Ufficio della direzione Lavori era ricoperto dall'Ing. ”. Controparte_3
8) “Vero che con determina del Responsabile del settore 2 Gestione del Territorio n. 60 del 02.05.2006
Reg.Gen. n.161 in pari data, si affidava all'ing. e al geologo Testimone_4 Testimone_5 professionisti esterni, l'incarico relativo al “collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera” dei lavori”.
9) “Vero che i lavori iniziavano in data 02.05.2006 e successivamente con determina del responsabile del settore 2 Gestione del Territorio n. 70 del 07.06.2007 Reg. Gen. n. 206 veniva approvata la Perizia di Variante n. 1 e con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 09.02.2008 veniva approvata la Perizia di
Variante supplettiva n. 2 redatta dall'Ufficio di direzioni lavori come da documento che mi si rammostra (cfr doc. n. 7)”.
10) “Vero che per effetto di sospensioni e proroghe così come specificate nel certificato di collaudo il termine dell'ultimazione dei lavori era determinato al giorno 08.09.2008”.
11) “Vero che la direzione lavori veniva svolta dall'arch. dalla consegna dei lavori Controparte_5 sino al giorno 30.06.2008 e dall'arch. dal giorno 01.07.2008 sino alla conclusione delle CP_4 opere in oggetto e vero che la direzione lavori operativa delle opere strutturali era in capo all'ing. arch.
mentre la direzione lavori operativa impianti era in capo all'ing. Controparte_12 [...]
”. CP_3
12) “Vero che i lavori sono stati ultimati in data 05.09.2008 come dichiarato dal Certificato di
Ultimazione Lavori datato 26.09.2008 redatto dal Direttore dei Lavori e nello stesso documento ai sensi dell'art 171 comma 2 del DPR n. 554/99 e venivano assegnati 60 giorni per completare i lavori di piccola entità”.
13) “Vero che in data 06.11.2008 si è proceduto alla presa in consegna anticipata delle opere, come da documento che mi si rammostra (doc n. 4)”.
14) “Vero che in data 16.11.2008 il Municipio è stato inaugurato e da allora nella struttura si svolge l'attività per la quale è stato edificato”.
15) “Vero che in data 18.11.2008 presenti il RUP Ing. e il Direttore Lavori Arch. Persona_1 [...]
aveva luogo la visita di collaudo da parte dei collaudatori incaricati Ing. e CP_4 Testimone_4
Geologo all'esito della quale si dava atto di infiltrazioni di acqua in sala consiglio e Testimone_5
pagina 6 di 21 ufficio ragioneria/amministrativo e delle risoluzioni adottate secondo le indicazioni della direzione lavori”
16) “Vero che il collaudo tecnico amministrativo dell'opera veniva approvato da
[...]
n. 136 del 04.09.2010 e i Collaudatori Ing. Parte_2
e Geologo in data 08.05.2010 emettevano quindi Certificato di Testimone_4 Testimone_5
Collaudo Tecnico Amministrativo positivo dei lavori svolti nell'ambito del progetto come da documento che mi si rammostra” (doc. 3)”
17) “Vero che detto verbale tra l'altro attesta che i lavori sono stati effettuati secondo il progetto, la regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri oltre alle ulteriori verifiche che risultano nel documento che mi si rammostra” (doc. n. 3).
18) “Vero che i collaudatori, Ing. e geologo dichiaravano Testimone_4 Testimone_5
collaudabili le opere di realizzazione del nuovo Municipio con le relative opere di viarie e parcheggi e la realizzazione della nuova biblioteca”
19) “Vero che visto anche il parere favorevole in linea tecnica del Direttore Lavori Arch.
[...]
con determinazione settore del Territorio n. 136 del 04.09.2010 e determinazione generale n. CP_4
Pa 293 del 04.09.2010 il Comune approvava il collaudo tecnico amministrativo delle Parte_1
opere, di cui successivamente in data 01.10.2010 con deliberazione di giunta comunale ne avveniva la presa d'atto, come da documento che mi si rammostra (doc. 5)”.
20) “Vero che decorsi i termini il Collaudo diveniva definitivo ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 28 legge 109/1994”.
21) “Vero che dopo la conclusione dei lavori sono stati eseguiti dal interventi che hanno Pt_1 modificato lo stato dei luoghi relativamente alla terrazza dell'edificio ed in particolare con rimozione di numero 3 vasche inerbite, sostituzione della pavimentazione con nuova pavimentazione in zona limitrofa alla sala consiliare, mancata posa di pavimentazione su ampia area, realizzazione di sedute prospicenti l'uscita su terrazza dalla biblioteca con modifica della pavimentazione, realizzazione di struttura di arredo in carpenteria metallica poggiante tramite piastra in acciaio con viti inserite tra le doghe della pavimentazione, il tutto come dettagliato nella perizia (pag. 27 e segg.) dell'ing. Per_2 che mi si rammostra”
Testi (da valersi anche a prova contraria): residente in [...], 23010 CP_13
Buglio in Monte (SO); residente in [...], 23020 Tresivio (SO); Tes_6 [...]
residente in [...], 23010 Berbenno di Valtellina (SO); Tes_7 Persona_3
residente in [...], 23010 Buglio in Monte (SO).
pagina 7 di 21 Si formula istanza di acquisizione degli atti del procedimento di accertamento tecnico preventivo svolto avanti il Tribunale di Lecco R.G. n. 835/2021. Si chiede inoltre che sia emesso ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e/o art. 213 c.p.c. al Comune di della “documentazione acquisita” Parte_1 indicata nell'allegato 02 della relazione peritale del CTU ing. Persona_4
Infine ed in via subordinata, si chiede di ammettere, occorrendo, consulenza tecnica d'ufficio nonché ogni altro accertamento utile ai fini del decidere anche in relazione agli interventi di modifica dello stato dei luoghi effettuati dal all'esecuzione da parte del della dovuta attività di Pt_1 Pt_1
manutenzione e alla determinazione del valore effettivo dei danni e relativi criteri di ripartizione.
4. in ogni caso: condannare l'attore al pagamento a favore della convenuta e dei terzi chiamati in causa dei compensi e delle spese di lite del presente procedimento oltre al rimborso forfettario delle spese generali 15%,
I.V.A. e C.P.A., di eventuale espletanda CTU e CTP nonché di quelle relative alla fase di ATP R.G. n.
835/2021 ivi comprese quelle di CTP.
CONCLUSIONI PER Controparte_2
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Contr Rigettare la domanda formulata alla convenuta nei confronti dell'odierna terza chiamata n quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in espositiva anche sotto il profilo – previa declaratori per quanto di necessità ed anche incidentalmente – dell'intervenuta decadenza e/o comunque prescrizione dall'azione di garanzia svolta nei propri confronti.
IN VIA SUBORDINATA
Contr Condannare in ogni caso a manlevare a ogni eventuale esborso in Controparte_1
adempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di sub appalto in punto copertura di ogni danno derivante dall'esecuzione del contratto e ciò ovviamente nei limiti di quanto accertabile ed imputabile a Contr ed allo stato secondo le risultanze dell'ATP) per la somma massima di € 2.144,96 o, per quella diversa somma che risulterà pretendibile nei confronti di GTI all'esito del giudizio, laddove statuito denegatamente l'obbligo di manleva.
IN OGNI CASO
Con integrale rifusione di spese e compensi da liquidarsi ex DM 147/2022.
pagina 8 di 21 CONCLUSIONI PER Controparte_3
L'azione di regresso che la convenuta ha svolto nei confronti del terzo chiamato Controparte_1
ing. è infondata in fatto e in diritto per le eccezioni e i motivi già ampiamente illustrati CP_3
nella comparsa di risposta e che di seguito si sintetizzano.
a)- L'azione ex art. 1669 c.c., come eccepito da tutte le difese, non è più esperibile.
Le asserite infiltrazioni di acqua per cui è causa, delle quali il Comune di lamenta la Parte_1
verificazione a partire dal mese di settembre 2019, corrispondono in realtà a quelle già rilevate durante la visita di collaudo svoltasi in data 16.11.2008, di cui si dà atto nel Certificato di collaudo tecnico- amministrativo 8.5.2010 (doc. 3 del fascicolo di . Controparte_1
Tale circostanza decisiva è stata accertata e verificata dal C.t.u. ing. nel procedimento per Per_2
A.T.P. n. 835/2021 R.G., dove nelle conclusioni della relazione definitiva attesta che: “…richiamando quanto riportato al paragrafo 4) della presente, il sottoscritto ritiene opportuno qui richiamare che quanto sollevato nel ricorso da parte ricorrente (accertato da parte ricorrente a partire dal mese di settembre 2009) era noto prima dell'emissione del Certificato di Collaudo tecnico amministrativo dell'opera avvenuto in data 08.05.2010 nonché della sua successiva approvazione avvenuta in data
04.09.2010 da parte del di ” (cfr. pag. 57 della relazione – doc. 9 del Pt_1 Parte_1
fascicolo di . Controparte_1
Pertanto, i termini di decadenza e di prescrizione risultano ampiamente decorsi.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere come nuove le asserite infiltrazioni di acqua (contrariamente a quanto riscontrato dal C.t.u., il quale, si ripete, non ha riscontrato alcuna problematica non riconducibile al tempo di realizzazione dell'opera), l'art. 1669 c.c. rimane pur sempre inoperativo, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla consegna dell'opera, prima dell'emersione di tali fenomeni.
Infatti, come attestato dal Certificato di collaudo tecnico-amministrativo 8.5.2010, i lavori risultano ultimati in data 5.9.2008 (essendo stato il termine per la conclusione dei lavori, da ultimo, fissato per l'8.9.2008) e in data 6.11.2008 vi è stata la presa in consegna anticipata, seguita dall'inaugurazione del nuovo Municipio il 16.11.2008.
In ogni caso, l'azione ex art. 1669 c.c. non è più esperibile per intervenuta decadenza, essendo la denuncia degli asseriti gravi difetti stata effettuata oltre l'anno della scoperta.
Quanto rappresentato dai rilievi e dalle fotografie che la P.A. assume di aver scattato nel settembre
2019 rende palese la risalenza a molto tempo prima degli asseriti vizi, dei quali i Tecnici comunali erano in grado di percepire l'esistenza, la natura e la gravità, essendo soggetti particolarmente qualificati, cosicché la denuncia del 7.5.2020 (doc. 7 del fascicolo di parte attrice) va considerata tardiva.
pagina 9 di 21 In subordine, l'azione è prescritta.
b)- Prescritta è anche la evocata responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
c)- Nel merito, in primo luogo si ribadisce che i plurimi interventi eseguiti (ben prima del 2019) dal
Comune di dopo il termine dei lavori e la consegna dell'opera al committente hanno Parte_1 alterato lo stato dei luoghi rendendo quindi impossibile l'accertamento del nesso di causalità tra i pretesi fenomeni infiltrativi e l'attività dell'ing. . CP_3
Anzi, le cause di tali problematiche, se effettivamente esistenti, sarebbero piuttosto riconducibili proprio agli interventi posti in essere da parte attrice.
Tali interventi, in subordine, integrano la fattispecie del concorso del fatto colposo del creditore di cui alle due ipotesi disciplinate dall'art. 1227 c.c.
Anche a prescindere da quanto appena evidenziato, nessun rilievo può comunque essere formulato sull'operato dell'ing. , il quale, come incontestato dalle parti, ha svolto esclusivamente CP_3 quanto era oggetto dell'incarico di “Direttore operativo dell'Ufficio di direzione Lavori”, relativamente e limitatamente agli “impianti di condizionamento, idrotermo-sanitari, antincendio, elettrici e speciali”, riguardanti la costruzione del nuovo Municipio, come risulta dal Disciplinare di incarico
27.4.2006 n. prot. 5813 (doc. 1).
Infatti, quanto accertato dal C.t.u. porta ad escludere che i difetti 3-4-5, limitatamente ai quali lo stesso ritiene accertata la responsabilità dell'ing. nella veste di Direttore operativo degli impianti, CP_3
siano riconducibili, anche se esistenti, alla nozione di gravi difetti ex art. 1669 c.c. Ciò trova indiretta conferma nella modesta entità dei costi per l'eliminazione di tali difetti, quantificati dal C.t.u. in complessivi € 2.511,66 oltre oneri fiscali.
D'altro lato, la tipologia di vizi descritta porta ad escludere ogni addebito di responsabilità a carico del
Direttore tecnico ing. per le ragioni puntualmente esposte dal C.t.p. di quest'ultimo, ing. CP_3
, nelle Osservazioni alla bozza di Relazione del C.t.u. 13.7.2022 (doc. 3, allegato 5 alla Persona_5
Relazione definitiva del C.t.u.), già richiamate a pag. 12 della comparsa di risposta.
In ogni caso, nella ripartizione delle quote di responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti con riguardo ai difetti 3-4-5, il C.t.u. imputa all'ing. la quota del 10%, pari all'importo di € 250,00 oltre CP_3
oneri fiscali, la cui microscopica entità rende del tutto evidente che la chiamata in causa, a distanza di ben sedici anni dal termine dei lavori, ha finito solo per aggravare la posizione del terzo, senza nel contempo apportare al chiamante, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di regresso, alcuna concreta utilità.
Pertanto, si confida nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti.
pagina 10 di 21 CONCLUSIONI PER CP_4
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa domanda, istanza o deduzione:
In via pregiudiziale e preliminare: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Arch.
[...]
in relazione alle domande svolte nei suoi confronti con causa petendi, la responsabilità, anche CP_4 solo concorrente, della direzione lavori nei confronti dell'amministrazione appaltante in relazione al cantiere di cui al punto 1 delle premesse nonché accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e/o il difetto di legittimazione passiva in capo all'Arch Controparte_1 [...]
e/o la carenza di interesse ad agire della convenuta principale CP_4 Controparte_1
per tutte le motivazioni espresse in premessa ai punti 4 e 5 della comparsa di costituzione e risposta;
[...]
Sempre in via preliminare: dichiarare ed accertare la decadenza e la prescrizione dell'azione svolta dall'attore (p.iva ); Parte_1 P.IVA_2
Nel merito e in ogni caso: rigettare ogni domanda formulata nei confronti dell'Arch. CP_4
per tutti i motivi indicati in comparsa;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda nei confronti dell'Arch. , limitare l'onere risarcitorio al grado percentuale di responsabilità di CP_4
ciascuna parte, senza vincolo di solidarietà;
In ogni caso con vittoria di spese legali e di assistenza del consulente di parte del presente grado e del precedente accertamento tecnico preventivo;
In via istruttoria:
- si chiede di ammettersi prova testimoniale ed interrogatorio formale, senza alcuna inversione dell'onere della prova, sui seguenti capitoli:
1. Vero che le lavorazioni eseguite nel cantiere per la realizzazione della Casa Comunale di Pt_1
dalla Costruzione Peregrini s.r.l. e dalla subappaltatrice indicate dal C.T.U.
[...] CP_2 Per_2
nella propria relazione (doc. 11 di parte attrice) che le si rammostra, descritte in perizia come ricollegate ai difetti indicati da 1 a 13 sono terminate prima del 30.06.2008;
2. Vero che, in particolare, il getto del solaio ove è stato riscontrato dal C.T.U. il c.d. “messicano di scarico” e la stesura della guaina impermeabilizzante della terrazza sovrastante l'atrio di ingresso della
Casa Comunale, indicati alle pagine 27, 28, 29 e 30 della perizia del C.T.U. Ing. (v. doc. 11 di Per_2 parte attrice), sono stati eseguiti dall'appaltatore prima del 30.06.2008; Controparte_1
3. Vero che, in particolare, l'impermeabilizzazione ed il risvolto della guaina dei sottofondi della pavimentazione esterna e le lastre che compongono la facciata ventilata indicati alle pg 30, 31, 32 e 33
pagina 11 di 21 della perizia del C.T.U. Ing. sono state rispettivamente eseguite e posate dall'appaltatore Per_2
Costruzione Peregrini s.r.l. prima del 30.06.2008;
4. Vero che le predisposizioni impiantistiche ed, in particolare, le tubazioni in acciaio a servizio dei ventilconvettori ed i relativi raccordi indicati alle pag da 34-35- 36 e 37 della perizia del C.T.U. Ing.
(v. doc. 11 di parte attrice) sono state eseguite dall'appaltatore e Per_2 Controparte_1
dalla subappaltatrice prima del 30.06.2008; CP_2
5. Vero che la posa del paraspigolo metallico e la realizzazione degli intonaci interni indicati alle pag. da 37 e 38 della perizia del C.T.U. Ing. (v. doc. 11 di parte attrice) sono state eseguite Per_2 dall'appaltatore prima del 30.06.2008; Controparte_1
6. Vero che la posa e il completamento delle lamiere degli imbotti dei serramenti e la conseguente sigillatura indicati alle pag da 38-39-40 e 41 perizia del C.T.U. Ing. (v. doc. 11 di parte Per_2 attrice), sono state eseguite dall'appaltatore Costruzione Peregrini s.r.l. prima del 30.06.2008;
7. Vero che la posa e il completamento delle lamiere degli imbotti dei serramenti e conseguente sigillatura indicati indicati alle pag da 42-43-44-45 e 46 della perizia del C.T.U. Ing. (v. doc. Per_2
11 di parte attrice), sono state eseguite dall'appaltatore prima del Controparte_1
30.06.2008;
8. Vero che la posa dei serramenti esterni e la formazione della impermeabilizzazione con guaine cementizie sui sottofondi della terrazza di ingresso indicati alle pagine da 46-47-48-49 e 50 della perizia del C.T.U. Ing. (v. doc. 11 di parte attrice), sono state eseguite dall'appaltatore Per_2
prima del 30.06.2008; Controparte_1
9. Vero che le lavorazioni e le opere seguite dalla e dalla subappaltatrice Controparte_1
ed indicate più specificatamente nei precedenti capitoli da 1 fino 8, sono state eseguite prima CP_2 del 30.06.2008, come si evince dai verbali di collaudo prodotti dall'attrice come doc. 05 che le si rammostra;
10. Vero che conferma il contenuto della sua perizia e dei suoi allegati che le si rammostrano, prodotti dalla terza chiamata Arch come documenti 4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 e 6; CP_4
Si indicano i seguenti testi sui capitoli da 1 a 9:
- Ing. presso il comune di Merate piazza degli Eroi n. 3 nella sua qualità di R.U.P Persona_1 all'epoca dei fatti;
- Ing. Arch. presso Via Roma 18, 23827 Lierna (LC) nella sua qualità di Dl Controparte_12
Opere Strutturali all'epoca dei fatti;
- Geol. Ing. presso la Provincia di Lecco in Piazza Stazione 4, 23900 Lecco, nella sua Testimone_5 qualità di collaudatore in corso d'opera.
pagina 12 di 21 Si indicano i seguenti testi sui capitoli da 9 a 10:
- Ing presso il suo studio in corso Buenos Aires 47 a Milano (MI); Persona_6
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversi, si chiede di essere ammessi a prova diretta e contraria sui capitoli ammessi con i medesimi testi sopra indicati.
Si chiede di demandare al C.T.U. il seguente quesito integrativo anche a titolo di chiarimenti: “Dica il
C.T.U., in base ai verbali di collaudo, se e quali lavorazioni effettuate sotto la direzione lavori dell'arch. , siano state causa dei difetti lamentati dall' amministrazione committente”. - CP_4
Acquisire gli atti del procedimento di accertamento tecnico preventivo svolto avanti il Tribunale di
Lecco R.G. n. 835/2021, compreso il fascicolo della terza chiamata Arch . CP_4
CONCLUSIONI PER Controparte_5
Voglia l'Ill.mo Adito Tribunale, previe le declaratorie del caso, contrariis reiectis, così giudicare:
- In via pregiudiziale
Accertarsi e dichiararsi per quanto esposto il difetto di giurisdizione dell'adita Autorità Giudiziaria –
Tribunale Ordinario di Lecco e/o l'incompetenza di quest'ultimo in favore della competenza funzionale del Tribunale di Lecco - Giudice del Lavoro, e per l'effetto assumere ogni conseguente provvedimento;
- Sempre in via pregiudiziale
Accertarsi e dichiararsi per quanto esposto il difetto di legittimazione passiva dell'arch. CP_5
/o il difetto di legittimazione attiva della e/o la carenza di
[...] Controparte_1 interesse ad agire di quest'ultima;
- Nel merito
• In via principale
Rigettarsi ogni domanda e/o richiesta formulata nei confronti del terzo chiamato arch. CP_5
n quanto infondata in fatto e diritto per quanto esposto e per le svolte eccezioni, comprese
[...] quelle di decadenza e prescrizione dell'azione.
In ogni caso, con rifusione integrale delle spese processuali, anche in relazione a quelle relative alla fase di ATP di cui al n.835/2021 R.G. del Tribunale di Lecco, ivi comprese quelle del CTP.
• In via subordinata
In via di stretto subordine, nella denega ipotesi in cui venga ritenuta una responsabilità del dott. Arch. determinare la singola misura rispetto a quella dell'impresa appaltatrice ed a quella Controparte_5 delle altre parti processuali evocate in giudizio condannare l'odierno deducente nei limiti della quota di propria eventuale responsabilità, senza vincolo di solidarietà.
- In via istruttoria
pagina 13 di 21 Si reitera la richiesta di ammissione di ammissione di prova per testimoni sulle seguenti circostanze: 1)
Vero che l'arch. ha operato alle dipendenze del a fare Controparte_5 Parte_1
data dal febbraio 2005 a fine giugno 2008 quale funzionario tecnico responsabile del settore 2 Gestione del Territorio, come da documentazione che si esibisce al teste (docc.2 e 5);
2) Vero che in particolare l'arch. ell'ambito del rapporto di lavoro dipendente allora in CP_5
essere con il Comune di e delle mansioni affidate si occupava dei servizi relativi ai Parte_1
settori urbanistico, edilizia privata (provvedimenti di autorizzazione, permessi di costruire etc. e di ogni attività presupposta e conseguente), edilizia pubblica, lavori pubblici, ecologia e ambiente, gestione del patrimonio comunale e protezione civile;
3) Vero che per l'appalto oggetto di causa era stato costituito un ufficio di direzione lavori composto dall'arch. - poi sostituito dall'arch. - dall'ing. Controparte_5 CP_4 Controparte_12 dall'ing. , dall'arch. e dall'ing. Controparte_3 Controparte_14 CP_15
4) Vero che da parte delll'arch. direttamente oltre che per il tramite dei membri del Controparte_5 predetto ufficio di direzione veniva vigilata l'esecuzione dei lavori in corso da parte dell'appaltatrice con la partecipazione ai sopralluoghi / verifiche programmate;
Controparte_1
5) Vero che a fare data dalla relativa inaugurazione in data 06.11.2008 la nuova sede municipale è stata utilizzata e le utenze attivate;
Si indicano quali testimoni su tutte le predette circostanze:
- Rag. residente in [...]; Testimone_8
- Arch. residente in [...]; Testimone_9
- Ing. presso via Roma 18 Lierna. Controparte_12
In ogni caso, nella non creduta ipotesi di eventuale ammissione, anche parziale, di ogni avversa capitolazione dedotta dalle altre parti processuali si chiede ammettersi a prova contraria diretta con i medesimi testi indicati a prova diretta nella memoria ex art.183/VI^ comma n.2) c.p.c. in favore del terzo chiamato arch. CP_5
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ha citato in giudizio chiedendo la Parte_1 Controparte_1
dichiarazione di responsabilità ex art. 1669 c.p.c. della stessa in rapporto ai gravi vizi e difetti relativi al
Palazzo comunale di e la condanna al risarcimento in favore di parte attrice delle Parte_1 somme necessarie per procedere alla loro eliminazione, da quantificarsi in € 109.236,96 oltre IVA o nella diversa minore o maggiore somma (comunque nei limiti di € 260.000,00) da determinarsi in corso pagina 14 di 21 di causa, eventualmente anche ex art. 1266 c.c, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale dalla data di deposito del ricorso per ATP al saldo.
A fondamento, parte ricorrente deduceva di aver affidato a parte convenuta in data 13.04.2006 con contratto di appalto stipulato a seguito di gara ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto i lavori di realizzazione della nuova sede municipale, della nuova biblioteca e delle relative opere accessorie, il cui collaudo avveniva tramite Determinazione Settore Gestione del Territorio n. 136 del 04.09.2010
(doc. 005 atto di citazione).
Parte ricorrente altresì deduceva che, a partire dal mese di settembre 2019, si verificavano presso la nuova Casa Comunale infiltrazioni d'acqua, con conseguente danno alle murature, pregiudizio alla funzionalità e al godimento degli spazi e il pericolo di recare nocumento agli addetti e agli utenti (doc.
006 ricorso). Per questo motivo, parte attrice formulava rituale denuncia in data 7.5.2020 e invitava l'appaltatrice e gli altri intervenuti a provvedere al ripristino e all'offerta di risarcimento dei danni causati. Alla luce di ciò e della perizia di parte, veniva depositato in data 24.04.2021 ricorso per accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. RG 835/21, che esitava con la relazione peritale depositata in data 26.8.2022 a firma del CTU nominato ing. di MO (doc. 011 atto di Persona_4 citazione). Le conclusioni della CTU sono contestate da parte attrice per l'omessa valutazione di alcuni difetti sul presupposto dell'intervenuta alterazione dello stato dei luoghi, la metodologia di intervento ipotizzata per porre rimedio ai vizi / difetti, i criteri di quantificazione adottati. Parte attrice ha altresì dedotto la concorrente responsabilità della convenuta ex. art. 2043 c.c., rinvenendo il presupposto della colpa grave nell'aver disatteso le indicazioni progettuali relative all'impermeabilizzazione della terrazza, nell'aver disatteso le indicazioni rese dal produttore relative all'istallazione della cd. facciata ventilata, nell'aver dichiarato la conformità del realizzato al progetto, tacendo le diverse scelte in realtà adottate.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto Controparte_1
da parte attrice. In particolare contestava la qualificazione dei lamentati vizi e difetti in termini di gravità ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1669 c.c., ritenendo al più applicabile la garanzia di cui all'art. 1667 c.c. e all'art. 28 l. 109/94, rispetto alla quale eccepiva il decorso dei termini di prescrizione e decadenza a fronte del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo del 8.5.2010 (doc. 3 fascicolo convenuta). Parte convenuta ha in ogni caso eccepito il decorso dei termini di prescrizione e decadenza anche in relazione all'azione ex art. 1669 c.c. ritenendo che le lamentate infiltrazioni fossero già note al
Comune all'epoca del Collaudo, nonché il decorso del termine decennale rispetto alla data di ultimazione delle opere. Chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa Controparte_2
impresa appaltatrice, l'arch. direttore dei lavori fino al 30.06.2008, l'arch.
[...] Controparte_5
pagina 15 di 21 direttore dei lavori dal 01.07.2008 e l'ing. , che ha svolto la CP_4 Controparte_3
direzione lavori operativa, già parti del procedimento per ATP, svolgendo nei loro confronti domanda subordinata di regresso secondo le rispettive quote di responsabilità.
Si costituiva in giudizio la quale dava atto che la problematica Controparte_2
relativa alle infiltrazioni era ben nota a parte attrice, come già evidenziato nella determina relativa all'approvazione del collaudo del 04.09.2010. Inoltre, eccepiva il decorso dei termini di decadenza e prescrizione con riferimento agli specifici lavori oggetto del sub appalto, in quanto ultimati prima del mese di novembre 2008, evidenziando in ogni caso la propria estraneità rispetto ai vizi e difetti accertati all'esito del procedimento per ATP.
Si costituiva in giudizio anche , il quale eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto Controparte_3 dell'azione di regresso svolta dalla convenuta nei propri confronti, riportandosi per il profilo fattuale alla ricostruzione formulata dalla convenuta. Riferiva altresì che il proprio incarico di Direttore operativo dell'ufficio di direzione lavori era limitato agli impianti di condizionamento, idro-termo- sanitari, antincendio, elettrici e speciali, negando dunque l'esistenza di profili di responsabilità nei suoi confronti. Eccepiva in ogni caso la non esperibilità dell'azione ex art. 1669 c.c., essendo trascorsi oltre
10 anni dalla consegna dell'opera, con intervenuta decadenza.
Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva e carenza CP_4 di interesse ad agire dell'impresa esecutrice, nonché la decadenza e prescrizione dell'azione a prescindere dalla qualificazione della responsabilità. Difatti, riferiva che la stessa, all'epoca dei fatti, era dipendente del e rivestiva la qualifica di organo tecnico straordinario e Parte_1 agente dell'Amministrazione committente: dunque, nell'asserita ipotesi di prova di un concorso di colpa della direzione lavori, la stessa riteneva applicabile una riduzione del risarcimento della stazione appaltante, non potendosi determinare invece una responsabilità diretta della persona fisica né un'azione di regresso nei suoi confronti (Cass. Civ. n. 15784 del 02.07.2010). Alla luce della qualifica ricoperta all'epoca dei fatti, la terza chiamata eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'impresa esecutrice, in quanto l'unico soggetto che avrebbe potuto sollevare una responsabilità era la stazione appaltante, la quale avrebbe dovuto agire in sede amministrativa (Cass, SS.UU., 22 settembre 2014, n.
19891). Da ultimo, contestava che l'esecuzione dei lavori da cui erano sorti i vizi potessero essere stati eseguiti sotto la direzione lavori dell'arch. preso atto che la stessa aveva assunto la carica a CP_4 partire dai primi di luglio, non essendo la stessa responsabile della fase esecutiva dell'opera.
Si costituiva il quale chiedeva il rigetto dell'azione svolta dalla convenuta in Controparte_5
quanto infondata in fatto e in diritto. Altresì, eccepiva il difetto di giurisdizione e competenza e di legittimazione attiva e passiva, in quanto l'arch. aveva lavorato a tempo determinato alle CP_5
pagina 16 di 21 dipendenze del dal 21.02.2005 al 30.06.2008. Inoltre, considerato il Parte_1 termine del rapporto di lavoro intercorso tra l'arch. e il di e CP_5 Pt_1 Parte_1
considerato che i lavori e il relativo collaudo sono successivi a tale termine, lo stesso affermava come non potesse a lui contestarsi il mancato rilievo in sede di ultimazione delle opere e del relativo collaudo.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, le quali hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto Giudice all'udienza del 15.04.2025 fissata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ritiene questo Giudice che la domanda giudiziale attorea sia infondata e non possa trovare accoglimento in ragione dell'intervenuto decorso del termine decennale previsto dall'art. 1669 c.c..
Nel bilanciamento tra le contrapposte esigenze di rafforzare la tutela di un interesse generale e di evitare che la presunzione di responsabilità dell'appaltatore si protragga per un tempo irragionevolmente lungo, il legislatore ha limitato nel tempo la responsabilità dell'appaltatore per gravi vizi e difetti degli edifici di cui all'art. 1669 c.c., contenendola nell'arco temporale di 10 anni dal compimento dell'opera, oltre a prevedere il termine di decadenza di un anno dalla scoperta e il termine di prescrizione di un anno dalla denunzia.
Nel caso di specie è pacifico e non contestato che i lavori sono stati ultimati in data 5.9.2008: la circostanza è menzionata nel Certificato di Collaudo dell'8.5.2010 (doc. 3 fascicolo convenuta) a pag. 6 laddove si legge: “ la direzione dei lavori, come si evince dal Certificato di Ultimazione Lavori datato
26.09.2008 dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 5.9.2008 e pertanto in tempo utile. Ai sensi dell'art. 171 co. 2 del DPR 554/99 e smi il direttore dei lavori assegnava un termine di 60 giorni per completare le lavorazioni di piccola entità”. Si osserva peraltro che in data 6.11.2008 si è proceduto alla presa in consegna anticipata delle opere ai sensi dell'art. 200 DPR 554/99 e smi (doc. 4 fascicolo convenuta). L'edificio è stato inaugurato in data 16.11.2008.
Ciò premesso, con specifico riferimento agli appalti pubblici la Corte di Cassazione ha precisato che il termine decennale di cui all'art. 1669 c.c. decorre “dalla data della materiale ultimazione dell'opera nel suo complesso e nei suoi elementi necessari, come da verbale di ultimazione dei lavori, indipendentemente dall'esecuzione del collaudo” (Cass. Sez. I, Sentenza n. 8050 del 22/07/1995).
Posto che parte attrice colloca la comparsa delle infiltrazioni a partire dal mese di settembre 2019, se ne deduce che a tale data era già decorso il termine di 10 anni dal compimento dell'opera, da collocarsi per le ragioni sopra esposte, al 5.9.2008.
Giova precisare che seppur risalente, non si rinvengono pronunce di senso contrario alla citata sentenza fino ad oggi. La sentenza citata da parte attrice (Cass. Civ. 10501/19 secondo cui i termini di decadenza
pagina 17 di 21 e prescrizione per l'esperimento dell'azione di garanzia di cui all'art. 1667 c.c., nei confronti dell'appaltatore di opera pubblica, iniziano a decorrere dall'approvazione del collaudo riguardo ai vizi e ai difetti rivelatisi precedentemente o contemporaneamente al suo esperimento, poiché è solo con il collaudo che l'opera può dirsi formalmente accettata dalla P.A., sempre che esso sia avvenuto nel rispetto dei termini previsti dalla legge;
in mancanza di collaudo, decorrono dalla scadenza del termine previsto per lo stesso, tranne che il committente dimostri che questo non sia avvenuto per fatto imputabile all'impresa.) non risulta invero pertinente con la fattispecie in esame poiché si riferisce al diverso istituto della garanzia di cui all'art. 1667 c.c. e nello specifico alla individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza e prescrizione, mentre detto articolo non prevede l'ulteriore limitazione temporale del decennio dal compimento dell'opera previsto invece dall'art. 1669
c.c..
Parte attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.4.2025 ha dedotto che nel verbale di visita di collaudo allegato al Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo dell'8.5.2010 (doc. 3 fascicolo convenuta) viene riportato, per quanto qui interessa, quanto segue: “la visita di collaudo ha avuto luogo in data 16 novembre 2008 dalle ore 9,30 presenti il RUP ing. e il Direttore Persona_1
Lavori arch. riscontrando infiltrazioni di acqua in sala consiglio ed ufficio CP_4
ragioneria/amministrativo, tali evidenze venivano successivamente, secondo le specifiche richieste ed indicazione della Direzione Lavori, sostanzialmente risolte dall'appaltatore relativamente alla sala consigliare, a seguito di diversi interventi, sia sulla facciata ventilata che nella impermeabilizzazione, nel mese di marzo 2010”.
Si ritiene tuttavia che nel contesto degli appalti pubblici, in applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato, debba necessariamente farsi riferimento al Certificato di Ultimazione Lavori per determinare il dies a quo del decennio decorrente dal compimento dell'opera, posto che è in tale momento che viene attestata in modo inequivoco l'ultimazione dell'opera, nel suo complesso e nei suoi elementi essenziali.
Le considerazioni che precedono precludono l'esame nel merito della domanda, difettando un requisito essenziale della stessa, rappresentato dal rispetto del decennio dall'ultimazione dell'opera.
Per quanto concerne la domanda giudiziale formulata ex art. 2043 c.c., si ritiene che parte attrice non abbia fornito adeguata prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, con particolare riferimento all'elemento soggettivo della colpa dell'appaltatore (cfr. Cass. Civ. SU 228414, Cass. Civ. 27385/23).
Secondo la prospettazione di parte attrice nel settembre 2019 si sono verificati dei fenomeni di infiltrazioni la cui causa viene ricondotta ai lavori posti in essere dalla convenuta di cui al verbale di collaudo dell'8.5.2010, con la precisazione che si tratterebbe di problematiche nuove e differenti pagina 18 di 21 rispetto a quelle già evidenziate in detto verbale. Si ritiene tuttavia che parte attrice non abbia fornito adeguata prova circa la sussistenza del fatto illecito e della colpa in capo all'appaltatore, considerato in particolare che:
- l'opera è stata regolarmente collaudata in data 8.5.2010 (cfr. doc. 5 fascicolo convenuta);
- nella relazione di collaudo si dà atto di infiltrazioni di acqua in sala consiglio e ufficio ragioneria/amministrativo riscontrate nel sopralluogo del 16.11.2008, sostanzialmente risolte dall'appaltatore relativamente alla sala consigliare, a seguito di diversi interventi, sia sulla facciata ventilata che nella impermeabilizzazione, nel mese di marzo 2010, mentre permangono evidenze minimali di efflorescenza dovute a tracce di umidità nell'ufficio ragioneria/amministrativo, comunque tali da ritenere di non applicare alcuna penale;
- nel medesimo documento si dà atto che dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della DL;
- il CTU nella relazione depositata nel procedimento per ATP (doc. 11 fascicolo parte attrice) dà atto che la terrazza ha subito modifiche successivamente all'ultimazione dei lavori fissata per il
5.9.2008: sono state eliminate 3 vasche inerbite, è stata sostituita la pavimentazione, è stata realizzata una struttura di arredo in carpenteria metallica costituita da 4 colonne poggianti tramite piastra in acciaio sull'impermeabilizzazione. Parimenti il serramento con porta scorrevole posto in prossimità dell'ingresso dell'edificio comunale è risultato essere stato posto in opera successivamente all'ultimazione dei lavori;
- il CTU a pag. 57 precisa: Oltre a quanto sopra relazionato, richiamando quanto riportato al paragrafo 4) della presente, il sottoscritto ritiene opportuno qui richiamare che quanto sollevato nel ricorso da parte ricorrente (accertato da parte ricorrente a partire del mese di settembre 2009 [trattasi di un errore materiale in quanto l'atto di citazione fa riferimento a settembre 2019]) era noto prima dell'emissione del Certificato di Collaudo tecnico amministrativo dell'opera avvenuto in data 08.05.2010 nonché della sua successiva approvazione avvenuta in data 04.09.2010 da parte del . Parte_1
Le contestazioni su cui parte attrice fonda l'addebito di responsabilità aquiliana nei confronti della convenuta sono tutte relative all'epoca in cui sono stati eseguiti i lavori di cui al contratto di appalto pubblico del 13.4.2006 (doc. 3 fascicolo attrice). Tutte le contestazioni sollevate a ben vedere non soltanto erano già note alla parte attrice, ma avevano già costituito oggetto di specifica valutazione al termine del contratto, come si evince dal verbale di collaudo dell'8.5.2010 (doc. 5 fascicolo convenuta), conclusosi positivamente.
pagina 19 di 21 Per tali ragioni non si ravvisa nel caso di specie idonea prova del fatto illecito, del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo della colpa in capo alla convenuta rispetto alle infiltrazioni verificatisi nel settembre 2019.
Le considerazioni che precedono implicano il rigetto della domanda giudiziale attorea, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo, ridotte in considerazione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte attrice. Parimenti devono essere poste a carico di parte attrice le spese di lite del terzo chiamato in ragione del principio di causalità (cfr. fra le tante Cass. Controparte_2
Civ. 6358/25). In applicazione del medesimo principio giurisprudenziale costantemente affermato, si ritiene di porre a carico di parte convenuta le spese di lite dei terzi chiamati arch. , arch. CP_4
e ing. , in ragione dell'arbitrarietà della chiamata in garanzia Controparte_5 Controparte_3
svolta dalla convenuta nel presente giudizio nei confronti di tali soggetti, che all'epoca dell'esecuzione del contratto erano dipendenti pubblici del Comune attoreo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda giudiziale proposta dal nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- condanna il a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- condanna il a rifondere a le Parte_1 Controparte_2 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- condanna a rifondere a le spese di lite del Controparte_1 Controparte_3 presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 CP_4 giudizio, che liquida in € 4.000 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
pagina 20 di 21 - condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Controparte_5 giudizio, che liquida in € 4.000 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Lecco, 13.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Paganini
pagina 21 di 21