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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice Dr.ssa Silvia Grana, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1095 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. ANGELO DAVID D'AMBROGIO per delega in calce all'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MATTEO PIFANI per delega in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio la , al fine di
[...] Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Nel merito: Previo accertamento e declaratoria della difformità dei lavori e dei gravi difetti riscontrati nell'immobile di proprietà dei sig.ri e sito Parte_1 Parte_2 nel Comune di Rieti (RI), località Case San Benedetto, via Pistignano 63, distinta al catasto fabbricati sezione RI, foglio 95, particella 1027, sub 2, z.c. 1, categoria A/7, classe 2, vani 5, rendita 658,48,
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condannare la convenuta l risarcimento del danno ex art. 1669 cc Controparte_1 pari ad € 23.920,71 in favore degli attori;
In via istruttoria […]. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio la società convenuta, contestando la domanda e formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis rigettare la domanda attorea poiché totalmente infondata in fatto e diritto con condanna, degli attori, alla refusione in favore della convenuta delle spese tutte di lite”.
All'udienza di prima comparizione, è stato rilevato d'Ufficio il mancato esperimento della negoziazione assistita, e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 3, comma 2 d.l. n.
132/2014 conv. nella l. n. 162/2014. Alla successiva udienza, letto l'invito alla negoziazione assistita inviato dalla parte attrice alla parte convenuta, ritenuto doversi decidere la pregiudiziale in ordine alla procedibilità della domanda, la causa è stata rinviata per la rimessione della stessa in decisione sulla suddetta questione all'udienza del
21/11/2024, con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. All'udienza del 21/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata assunta in decisione.
Innanzitutto, deve evidenziarsi che la domanda introdotta dalla parte attrice ha ad oggetto la responsabilità della parte convenuta ai sensi dell'art. 1669 c.c., e quindi non rientra nelle
“controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori” per le quali l'art. 3, comma 2 d.l. n. 132/2014 esclude la necessità dell'esperimento della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda.
Pertanto, avendo la domanda ad oggetto il risarcimento del danno per una somma inferiore a 50.000,00 euro, la stessa è soggetta alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3, comma 2 d.l. n. 132/2014.
La necessità del previo esperimento della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda è stata rilevata d'Ufficio all'udienza di prima comparizione, con il provvedimento riservato del 08/02/2024, con il quale è stato disposto il rinvio ad all'udienza del 20/06/2024 per consentire l'esperimento della procedura.
Dagli atti depositati risulta che la parte attrice, tramite l'Avv. D'Ambrogio, il 16/02/2024 abbia inviato un invito alla società convenuta all'indirizzo di PEC della stessa, non sottoscritto personalmente dagli attori.
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Il contenuto dell'invito alla negoziazione è stabilito dall'art. 4 d.l. citato, norma che al secondo comma prevede anche che “La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito”. L'invito, quindi, deve essere sottoscritto dalla parte personalmente e la sottoscrizione deve essere autenticata dall'avvocato.
Nel caso di specie, l'invito alla negoziazione è stato sottoscritto digitalmente dall'Avv.
D'Ambrogio e non dalla parte personalmente, in violazione del disposto di cui sopra.
Neanche può ritenersi che il difensore abbia sottoscritto l'invito per conto dei suoi assistiti, in virtù di procura speciale rilasciatagli a tal fine dagli stessi, non potendo considerarsi tale la generica estensione della procura, a lui conferita per la difesa in giudizio, anche alla fase conciliativa (“[…] nominiamo come nostro difensore e procuratore speciale in ogni fase e grado, anche nelle fasi di conciliazione […]”).
Inoltre, l'invito è stato inviato all'indirizzo PEC della società convenuta e non invece a quello del suo procuratore costituito.
Sotto questo profilo, deve condividersi l'indirizzo della giurisprudenza di merito (cfr.
Tribunale Roma sez. 13^, 27/06/2022, n. 10294) secondo cui l'invito alla negoziazione assistita rientra tra gli atti che debbano essere comunicati al difensore costituito ai sensi dell'art. 170 c.p.c. La norma citata prevede infatti che, dopo la costituzione in giudizio,
“tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti…”, mentre l'art. 3, comma 1 d.l. 132/2014 non prevede alcuna deroga alla suddetta regola generale, limitandosi a prevedere che il giudice, quando rileva che la negoziazione assistita non è stata esperita, rinvia la causa ad una udienza successiva (nel rispetto del termine di cui all'art. 2, comma 3 medesimo d.l.), “assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito”. La comunicazione deve quindi essere eseguita all'indirizzo del procuratore costituito della parte invitata.
Per quanto sopra, l'invito alla negoziazione assistita inviato dall'Avv. D'Ambrogio alla parte convenuta deve ritenersi irrituale, con la conseguenza che la domanda è improcedibile.
Le spese di lite, liquidate per le sole fasi del giudizio espletate, ed in base ai parametri minimi del D.M. 55/2014, stante la limitazione del vaglio alla questione di procedibilità della domanda, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
Dichiara improcedibile la domanda.
Condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.689,00 per compensi, oltre a spese generali e oneri di legge.
Così deciso in Rieti, il 24/02/2025
La Giudice
Dr.ssa Silvia Grana
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