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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/05/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2266/2023 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Altilia Parte_1
-opponente-
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Limardo
-opposta-
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
21.05.2025.
Con ricorso depositato in data 06.10.2023, la parte opponente indicata in epigrafe, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 470/2023, emesso dall'intestato Tribunale in data 03.08.2023, a mezzo del quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della Cassa opposta di € 74.549,59 a titolo di contributi, sanzioni ed interessi relativamente agli anni dal 2015 al 2018 oltre spese, competenze legali ed accessori.
A sostegno della spiegata opposizione, la parte istante eccepiva: 1) il difetto di procura con riferimento al ricorso monitorio stante la non coincidenza tra la data di sottoscrizione del detto ricorso (26.06.2023) e quella apposta alla procura alle liti
(06.06.2023); 2) l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso sul presupposto che
1 aveva azionato la domanda monitoria nonostante CP_1 [...]
avesse ammesso l'opponente alla definizione agevolata ai sensi Controparte_2 dell'art. 1 commi 231-252 L. 197/2022, riguardo alle somme iscritte a ruolo dal 2000 al 2021, con conseguente inesigibilità del credito ingiunto.
Costituitasi in giudizio, la parte opposta deduceva l'infondatezza della domanda avversaria, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, va respinta l'eccezione relativa all'invalidità della procura del ricorso monitorio derivante dal fatto che questa sia stata rilasciata in una data (06.06.2023) non coincidente con la redazione del ricorso (26.06.2023), al fine di fugare qualsiasi dubbio in merito a ciò, dal momento che non esiste alcuna norma del nostro ordinamento processuale che imponga che vi sia contestualità tra l'attribuzione della rappresentanza e l'elaborazione dell'atto da parte del rappresentante.
Con la procura, infatti, la parte attribuisce al proprio difensore il potere di rappresentarlo in giudizio e di porre in essere tutte quelle attività difensive che dalla procura medesima sono contemplate.
Eventuali difformità rispetto al contenuto che avrebbe dovuto avere l'atto possono essere fatte valere dal rappresentato nei confronti del rappresentante.
Ciò in conformità al principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “Il conferimento della procura a margine o in calce (anche nelle distinte modalità – della procura nativa digitale e della copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo - contemplate dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c.), provando l'esistenza del rapporto fiduciario tra la parte ed il patrono da essa scelto, soddisfa compiutamente il dettato dello stesso art. 83 c.p.c., la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità all'esterno del potere rappresentativo del difensore, che sostituisce in giudizio la parte, e non già nella corrispondenza dell'attività svolta dal difensore all'effettivo volere del rappresentato, che attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente (cfr. Sez. Un.
2075/2024). Di qui, l'irrilevanza della circostanza che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso (tra le molte: Cass., Sez. Lav., n.
4389/1997; Cass., Sez. Lav., n. 19560/2006; Cass., Sez. III, n. 1165/2022).
2 Venendo al merito, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione nel quale il creditore, nonostante ricopra il ruolo formale di convenuto, è attore in senso sostanziale e, come tale, è tenuto a provare, a norma dell'art. 2697 c.c., l'esistenza del diritto di credito ingiunto, mentre compete alla parte opponente, stante la sua tipica posizione di convenuto, dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi e/o estintivi della pretesa dedotta in causa (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 13.07.2009, n. 16340).
Orbene, il gravato decreto ingiuntivo è stato emesso sulla scorta dei calcoli contenuti nell'attestazione di credito ex art. 635, comma 2 c.p.c. sottoscritto dal Dirigente del
Servizio Accertamenti (all. 3 del ricorso monitorio).
Al riguardo, occorre evidenziare che a norma dell'art. 635, comma 2 c.p.c.,
l'attestazione di credito dell'ente creditore costituisce prova idonea e sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez. lav., 27.10.2020, n. 23616) e che, nell'eventuale e successivo giudizio di opposizione, pur non essendo assistita da una efficacia probatoria piena, rientra tra gli elementi di valutazione indiziaria del credito
(cfr. Cass. civ., sez. lav., 3 luglio 2004, n. 12227), che non risulta contestato nella sua debenza.
Orbene, questo giudice ritiene che il ricorso per ingiunzione presentato dalla CP_1 risponda pienamente ai requisiti prescritti dall'art. 125 c.p.c. (richiamato dall'art. 638
c.p.c.), contenendo l'indicazione che la somma richiesta è dovuta a titolo di contributi, sanzioni e interessi.
A fronte delle puntuali allegazioni della alcuna specifica contestazione del CP_1 quantum risulta avanzata da parte dell'opponente, il quale genericamente lamenta l'erroneità del calcolo delle somme oggetto del procedimento monitorio, richiedendo l'esperimento di una consulenza contabile che il giudicante ritiene inammissibile in quanto meramente esplorativa.
L'opponente, inoltre, incentra nel merito la propria opposizione sulla asserita ammissione alla definizione agevolata da parte dell' Controparte_2 relativamente al credito per cui è causa.
Sennonché, dalla documentazione in atti, ed in particolare da raffronto tra il credito ingiunto e il “prospetto di sintesi” di (cfr. Controparte_2
“ACCETTAZIONE_-_BOLLETTINI” allegato al ricorso in opposizione) emerge
3 che il credito contributivo posto a base dell'opposto decreto ingiuntivo non risulta essere iscritto a ruolo e non appare costituire oggetto di ammissione alla procedura di definizione agevolata.
Sulla base delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 470/2023 del
Tribunale di Catanzaro e ne dichiara la esecutività;
- condanna la al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
, liquidate Controparte_1 in € 4.300,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 22.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2266/2023 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Altilia Parte_1
-opponente-
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Limardo
-opposta-
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
21.05.2025.
Con ricorso depositato in data 06.10.2023, la parte opponente indicata in epigrafe, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 470/2023, emesso dall'intestato Tribunale in data 03.08.2023, a mezzo del quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della Cassa opposta di € 74.549,59 a titolo di contributi, sanzioni ed interessi relativamente agli anni dal 2015 al 2018 oltre spese, competenze legali ed accessori.
A sostegno della spiegata opposizione, la parte istante eccepiva: 1) il difetto di procura con riferimento al ricorso monitorio stante la non coincidenza tra la data di sottoscrizione del detto ricorso (26.06.2023) e quella apposta alla procura alle liti
(06.06.2023); 2) l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso sul presupposto che
1 aveva azionato la domanda monitoria nonostante CP_1 [...]
avesse ammesso l'opponente alla definizione agevolata ai sensi Controparte_2 dell'art. 1 commi 231-252 L. 197/2022, riguardo alle somme iscritte a ruolo dal 2000 al 2021, con conseguente inesigibilità del credito ingiunto.
Costituitasi in giudizio, la parte opposta deduceva l'infondatezza della domanda avversaria, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, va respinta l'eccezione relativa all'invalidità della procura del ricorso monitorio derivante dal fatto che questa sia stata rilasciata in una data (06.06.2023) non coincidente con la redazione del ricorso (26.06.2023), al fine di fugare qualsiasi dubbio in merito a ciò, dal momento che non esiste alcuna norma del nostro ordinamento processuale che imponga che vi sia contestualità tra l'attribuzione della rappresentanza e l'elaborazione dell'atto da parte del rappresentante.
Con la procura, infatti, la parte attribuisce al proprio difensore il potere di rappresentarlo in giudizio e di porre in essere tutte quelle attività difensive che dalla procura medesima sono contemplate.
Eventuali difformità rispetto al contenuto che avrebbe dovuto avere l'atto possono essere fatte valere dal rappresentato nei confronti del rappresentante.
Ciò in conformità al principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “Il conferimento della procura a margine o in calce (anche nelle distinte modalità – della procura nativa digitale e della copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo - contemplate dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c.), provando l'esistenza del rapporto fiduciario tra la parte ed il patrono da essa scelto, soddisfa compiutamente il dettato dello stesso art. 83 c.p.c., la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità all'esterno del potere rappresentativo del difensore, che sostituisce in giudizio la parte, e non già nella corrispondenza dell'attività svolta dal difensore all'effettivo volere del rappresentato, che attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente (cfr. Sez. Un.
2075/2024). Di qui, l'irrilevanza della circostanza che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso (tra le molte: Cass., Sez. Lav., n.
4389/1997; Cass., Sez. Lav., n. 19560/2006; Cass., Sez. III, n. 1165/2022).
2 Venendo al merito, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione nel quale il creditore, nonostante ricopra il ruolo formale di convenuto, è attore in senso sostanziale e, come tale, è tenuto a provare, a norma dell'art. 2697 c.c., l'esistenza del diritto di credito ingiunto, mentre compete alla parte opponente, stante la sua tipica posizione di convenuto, dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi e/o estintivi della pretesa dedotta in causa (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 13.07.2009, n. 16340).
Orbene, il gravato decreto ingiuntivo è stato emesso sulla scorta dei calcoli contenuti nell'attestazione di credito ex art. 635, comma 2 c.p.c. sottoscritto dal Dirigente del
Servizio Accertamenti (all. 3 del ricorso monitorio).
Al riguardo, occorre evidenziare che a norma dell'art. 635, comma 2 c.p.c.,
l'attestazione di credito dell'ente creditore costituisce prova idonea e sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez. lav., 27.10.2020, n. 23616) e che, nell'eventuale e successivo giudizio di opposizione, pur non essendo assistita da una efficacia probatoria piena, rientra tra gli elementi di valutazione indiziaria del credito
(cfr. Cass. civ., sez. lav., 3 luglio 2004, n. 12227), che non risulta contestato nella sua debenza.
Orbene, questo giudice ritiene che il ricorso per ingiunzione presentato dalla CP_1 risponda pienamente ai requisiti prescritti dall'art. 125 c.p.c. (richiamato dall'art. 638
c.p.c.), contenendo l'indicazione che la somma richiesta è dovuta a titolo di contributi, sanzioni e interessi.
A fronte delle puntuali allegazioni della alcuna specifica contestazione del CP_1 quantum risulta avanzata da parte dell'opponente, il quale genericamente lamenta l'erroneità del calcolo delle somme oggetto del procedimento monitorio, richiedendo l'esperimento di una consulenza contabile che il giudicante ritiene inammissibile in quanto meramente esplorativa.
L'opponente, inoltre, incentra nel merito la propria opposizione sulla asserita ammissione alla definizione agevolata da parte dell' Controparte_2 relativamente al credito per cui è causa.
Sennonché, dalla documentazione in atti, ed in particolare da raffronto tra il credito ingiunto e il “prospetto di sintesi” di (cfr. Controparte_2
“ACCETTAZIONE_-_BOLLETTINI” allegato al ricorso in opposizione) emerge
3 che il credito contributivo posto a base dell'opposto decreto ingiuntivo non risulta essere iscritto a ruolo e non appare costituire oggetto di ammissione alla procedura di definizione agevolata.
Sulla base delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 470/2023 del
Tribunale di Catanzaro e ne dichiara la esecutività;
- condanna la al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
, liquidate Controparte_1 in € 4.300,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 22.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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