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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/05/2025, n. 3880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3880 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31293/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31293/2021 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VIRGILIO NICOLA, elettivamente domiciliata in CORSO PORTA VITTORIA, 5 20122 MILANO presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
CLEMENTINI CARLO, elettivamente domiciliato in VIA MOLINO 14 SARONNO presso il difensore
CONVENUTO contro
(C.F. ) in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BOTTAZZOLI GIOVANNI MARIO e dell'avv. BRUNETTI MARIACHIARA ( ), C.F._2 elettivamente domiciliata in VIALE BRIANZA 30 MILANO presso i difensori
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l'Avv. , suo difensore nel Parte_1 Controparte_1
procedimento n. 33388/2020 R.G. dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della sua negligenza professionale e, in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance consistente nella possibilità di vedere accertate le proprie contestazioni.
In particolare, la società attrice ha dedotto che, a causa della tardiva notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano su ricorso proposto da
[...]
la propria opposizione è stata dichiarata inammissibile. _4
si è costituito chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di Controparte_1
improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria e, nel merito, il rigetto delle domande attoree, evidenziando che il termine per il deposito dell'opposizione era stato calcolato sulla base della data indicata dal cliente stesso. La declaratoria di inammissibilità è quindi dipesa da un fatto imputabile a Il convenuto ha altresì dedotto Parte_1
l'assenza del nesso causale tra la condotta del professionista e l'evento dannoso – rilevando la mancanza di qualsiasi allegazione sul punto da parte dell'attore – e l'infondatezza della domanda di risarcimento derivante dalla perdita di chance. Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande dell'attore e, in subordine, di essere manlevato da _5
, previa richiesta di autorizzazione ex art. 269 c.p.c.; ha inoltre chiesto la tutela ex art. 1917 c.c..
[...]
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto _5
delle domande attoree e, in via subordinata, l'applicazione dell'art. 1227 c.c. e la limitazione dell'indennizzo assicurativo al solo danno accertato e risarcibile sulla base delle condizioni della polizza assicurativa.
***
Preliminarmente, si rileva che l'eccezione relativa alla mancata attivazione della negoziazione assistita
è stata superata dal tentativo svolto in data 27.10.2022, che ha avuto esito negativo. L'eccezione, infatti, non è stata reiterata dal convenuto nel corso dell'udienza del 9.11.2022 e in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c..
***
pagina 2 di 9 L'addebito mosso dalla società attrice al convenuto concerne la notifica tardiva dell'opposizione al decreto ingiuntivo e, in particolare, il mancato rispetto del termine di 40 giorni previsto dall'art. 641
c.p.c..
Dai documenti prodotti dalle parti emerge che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato a mezzo pec in data 8.7.2020 (cfr. doc. 10 all'interno del fascicolo di nella causa _4
N. 33388/2020 R.G. depositato come doc. 7 dal convenuto). Il termine per la tempestiva proposizione dell'opposizione scadeva, quindi, il 17.9.2020. Poiché, tuttavia, l'atto di citazione è stato notificato alla società opposta il 18.9.2020, il Tribunale ha rilevato l'inammissibilità dell'opposizione, dichiarando il decreto ingiuntivo opposto definitamente esecutivo (doc. 6 . Parte_1
Si rileva che non può assumere rilievo il fatto che il difensore abbia fatto affidamento, nell'individuare il termine per il deposito dell'atto di citazione in opposizione, su elementi forniti dal proprio cliente.
L'esame degli atti e dei documenti volto alla verifica dei termini per il deposito di atti processuali rientra, infatti, tra gli obblighi dell'avvocato.
Sul punto la Corte di Cassazione ha evidenziato che “devia dal precetto di cui all'art. 1176 c.c., comma
2, il professionista il quale tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista "medio"”
(Cassazione civile sez. III, 31/05/2018, ud. 07/03/2018, dep. 31/05/2018, n.13777).
Nel caso in esame, peraltro, il documento che, secondo la prospettazione del convenuto, lo ha indotto in errore circa l'individuazione del termine per la notifica, non è fuorviante, considerato che si tratta della mera attestazione dell'inoltro, effettuato dalla stessa il 9.7.2020 a un soggetto interno alla Parte_1
società, di una mail avente ad oggetto la notificazione (doc. 4 convenuto).
Deve, quindi, essere risarcito il danno patrimoniale consistente nelle spese del processo di opposizione alla cui rifusione è stata condannata in favore di trattandosi Parte_1 _4
di un pregiudizio collegato in modo diretto alla responsabilità del professionista convenuto.
Poiché tali spese state quantificate dal Tribunale di Milano nella somma di € 2767,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, delle spese previdenziali nella misura del 4% e dell'IVA nella misura del 22%, il danno risarcibile è quantificabile nella somma complessiva di € 3.723,67.
***
pagina 3 di 9 Deve essere successivamente esaminato il tema inerente la valutazione prognostica sull'esito che il giudizio di opposizione avrebbe presumibilmente avuto, qualora l'opposizione fosse stata tempestivamente opposta.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato in proposito che la “responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare in primo luogo se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale;
in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
in terzo luogo se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone.
Ciò, in quanto, come ha già ha avuto modo di statuire questa Corte, con riguardo specifico all'ultimo dei presupposti sopra indicati, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (tra le tante Cass. n. 22026/04, Cass. n.
10966/04, Cass. n. 21984/04, Cass.n. 6967/06, Cass. n. 9917/2010)” (Cass. 2638/2013, conforme Cass. ord. 13873/2020).
Il principio è stato riaffermato con sentenza Cass. n. 1169/2020, che ha affermato che “la responsabilità dell'avvocato “non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. Sez. 3, sent. 5 febbraio 2013, n. 2638, Rv. 625017-01). non ha compiutamente formulato, nell'atto introduttivo, alcuna allegazione in merito alle Parte_1 possibilità di accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo. In particolare, la società non ha indicato gli elementi in base ai quali si possa ritenere che, “se l'avvocato si fosse correttamente attivato evitando di porre in essere comportamenti che vanificavano l'efficacia della sua attività professionale,
pagina 4 di 9 con buona probabilità avrebbe ottenuto l'esito sperato in favore del cliente” (Cassazione civile sez. III,
06/09/2024, n.24007).
È onere dell'attrice indicare tempestivamente, dunque in sede di atto introduttivo del giudizio, le specifiche ragioni per cui l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, non potendosi chiamare il convenuto a prendere una posizione circostanziata su fatti che l'attore non ha allegato.
È pertanto ininfluente quanto affermato in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., trattandosi di argomenti che non nascono dalle osservazioni del convenuto, ma che ineriscono al fatto costitutivo della propria pretesa e che devono pertanto essere allegati in sede di atto di citazione.
Si tratta in ogni caso di argomenti da soli insufficienti a sostenere le proprie pretese, in termini sia di allegazione che di prova.
Non viene infatti spiegato perché le allegazioni formalizzate in sede di opposizione avrebbero ragionevolmente prevalso sulle difese di che – a titolo di esempio – in _4
Par sede di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ha dedotto che “ mostrava alla O.RE il suo interesse a procedere alla vendita dell'Immobile e conferiva così incarico a quest'ultima per la ricerca di un possibile acquirente (doc. 15)” e che “Contrariamente a quanto asserito da controparte, infatti, il dott. è entrato nell'Immobile di via Tortona e lo ha visitato Pt_3
interamente - in ogni sua parte, dal piano terra al piano soppalco - dando immediatamente un riscontro molto positivo alla O.RE riguardo le sue caratteristiche. Quanto asserito dalla controparte sul punto è quindi palesemente falso”.
Dalle stesse produzioni documentali della società attrice emerge dunque un contrasto tra le posizioni delle parti del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo con riferimento sia ai termini giuridici degli accordi iniziali, sia alle circostanze di fatto, diversamente dedotte.
La domanda di è quindi infondata. Parte_1
***
Non è inoltre configurabile un diritto al risarcimento del danno correlato alla perdita di chance di ottenere un risultato favorevole all'esito del giudizio di opposizione. La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria, altresì, la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia pagina 5 di 9 determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata “vittoria della causa” o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato “riconoscimento delle proprie ragioni” nella sede giudiziaria. Diversamente, in assenza di quest'ultimo interesse – che è, in altri termini, l'interesse al c.d. “bene della vita” – non potrà esserci danno risarcibile. Non potrà, quindi, esserci danno risarcibile se si confonde l'interesse primario del cliente, che vale a connotare causalmente il contratto di patrocinio in giudizio concluso con l'avvocato, con quello alla “mera partecipazione” ad un giudizio, affatto sganciato dal “bene della vita” cui tende il giudizio stesso. Non
è, infatti, la “mera partecipazione ad un giudizio” l'interesse tutelato dall'ordinamento, il quale è, invece, necessariamente finalizzato al “riconoscimento delle proprie ragioni”, ossia dei diritti/interessi legittimi per i quali soltanto è garantita dall'ordinamento il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) … Dunque, la perdita della possibilità di una “mera partecipazione” ad un giudizio, nell'ipotesi di omessa impugnazione del provvedimento giudiziario sfavorevole, non vale ad integrare, di per sé, un danno risarcibile, poiché un tale danno, come detto, è configurabile soltanto ove sussista la lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento, che, nel caso, va rinvenuto nell'interesse al “bene della vita” del cliente per il cui soddisfacimento è unicamente diretto l'adempimento dell'obbligazione di diligenza professionale forense e cioè (si ripete) l'interesse a
“vincere la causa”, a vedersi riconosciute le “proprie ragioni” e, quindi, ad ottenere tutela dei propri diritti/interessi legittimi”; viene ancora sottolineata “la necessità che il diritto al risarcimento del danno sia ancorato alla sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta inadempiente del professionista e il risultato che si sarebbe potuto ottenere in termini di vantaggio per la parte e in presenza di “concrete ragionevoli possibilità” di conseguirlo”.
I medesimi argomenti sviluppati precedentemente escludono la possibilità di riconoscere il diritto al risarcimento del danno in relazione alla mera perdita di chance di un risultato favorevole.
***
Il convenuto ha formulato la domanda di manleva nei confronti di _5
. Tale domanda deve essere accolta con riferimento all'importo oggetto di
[...] riconoscimento in favore dell'attore e alle relative spese processuali.
La polizza assicurativa AIG nr. ICNF000001.060042, vigente dal 3.9.2019 al 3.9.2020, non prevede l'operatività di una franchigia (non specificamente quantificata dall'assicurazione terza chiamata); i pagina 6 di 9 limiti del massimale non sono rilevanti, dato l'importo della somma riconosciuta in favore del danneggiato.
***
Il convenuto ha inoltre formulato la domanda ex artt. 1917 co. 3 c.c. e 23 della Sezione Seconda -
Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile professionale della “Convenzione per l'assicurazione della responsabilità civile professionale” di cui alla citata polizza.
L'art. 23 (“Gestione delle vertenze di sinistro – Spese legali”) prevede, per quanto qui di interesse, che
“Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale che amministrativa, designando ove necessario i consulenti legali e/o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell' ” … “Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere Parte_4
all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite addizionale pari ad un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda … Sono inoltre a carico degli Parte_5
comunque entro il quarto del Massimale stabilito in Polizza, i costi di difesa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese per consulenti legali e/o tecnici) sostenuti dall'Assicurato per resistere alla
Richieste di Risarcimento o alle azioni promosse contro l'Assicurato stesso”.
È documentata la trasmissione da parte dell'Avv. della nota del 1.3.2021, che fa seguito alla CP_1
Con denuncia del 5.2.2021, con cui il predetto autorizza ad assumere la gestione della vertenza ai sensi della polizza e dichiara di attendere l'indicazione del nominativo del professionista assegnatario dell'incarico difensivo;
nomina in ogni caso quale proprio difensore l'Avv. Carlo Clementini.
Non risulta che sia poi pervenuta una nomina da parte dell'assicurazione. Con Sulla base sia dell'art. 1917 co. 3 c.c., sia del sopra indicato art. 23 sono quindi dovute da in favore del convenuto le spese legali per resistere all'azione promossa da che devono Parte_1
essere liquidate come in dispositivo.
***
Le decisioni in ordine alla ripartizione delle spese processuali relative all'azione promossa da Pt_1
tengono conto:
[...]
- del riconoscimento delle ragioni dell'attrice, nella misura entro la quale le sue domande trovano accoglimento;
pagina 7 di 9 - dell'adesione di convenuto e terza chiamata, ma non dell'attrice alla proposta conciliativa formulata nel corso dell'udienza del 7.6.2023 e dell'attività processuale svolta fino a quel momento (cioè successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.), con applicazione del principio di cui all'art. 91 co. 1 parte seconda c.p.c.; parte attrice deve quindi essere condannata alla rifusione in favore delle altre parti del giudizio delle spese relative alla fase decisionale. Ha invece diritto alla rifusione delle spese processuali relative alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e di trattazione;
- dell'accoglimento della domanda di manleva formulata dal convenuto e dell'attività processuale concretamente svolta;
- dell'accoglimento della domanda ex art. 1917 co. 3 c.c. formulata dal convenuto nei confronti dell'assicurazione, al netto di quanto già riconosciuto a carico di ex art. 91 c.p.c.. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
3.723,67.
2) Condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali, Controparte_1 Parte_1 liquidate nella misura di € 545,00 per spese, € 1.701,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
3) Condanna a tenere indenne _5 [...]
da quanto lo stesso verserà a per capitale, interessi e spese in Controparte_1 Parte_1
dipendenza della presente sentenza.
4) Condanna alla rifusione in favore di e Parte_1 Controparte_1 [...]
delle spese processuali, liquidate nella misura di € 851,00 per _5
compensi per ciascuno, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e
CPA come per legge.
5) Condanna alla rifusione in favore di _5 [...]
delle spese processuali, liquidate nella misura di € 518,00 per spese, € 1.701,00 per Controparte_1
pagina 8 di 9 compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 13 maggio 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31293/2021 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VIRGILIO NICOLA, elettivamente domiciliata in CORSO PORTA VITTORIA, 5 20122 MILANO presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
CLEMENTINI CARLO, elettivamente domiciliato in VIA MOLINO 14 SARONNO presso il difensore
CONVENUTO contro
(C.F. ) in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BOTTAZZOLI GIOVANNI MARIO e dell'avv. BRUNETTI MARIACHIARA ( ), C.F._2 elettivamente domiciliata in VIALE BRIANZA 30 MILANO presso i difensori
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l'Avv. , suo difensore nel Parte_1 Controparte_1
procedimento n. 33388/2020 R.G. dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della sua negligenza professionale e, in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance consistente nella possibilità di vedere accertate le proprie contestazioni.
In particolare, la società attrice ha dedotto che, a causa della tardiva notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano su ricorso proposto da
[...]
la propria opposizione è stata dichiarata inammissibile. _4
si è costituito chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di Controparte_1
improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria e, nel merito, il rigetto delle domande attoree, evidenziando che il termine per il deposito dell'opposizione era stato calcolato sulla base della data indicata dal cliente stesso. La declaratoria di inammissibilità è quindi dipesa da un fatto imputabile a Il convenuto ha altresì dedotto Parte_1
l'assenza del nesso causale tra la condotta del professionista e l'evento dannoso – rilevando la mancanza di qualsiasi allegazione sul punto da parte dell'attore – e l'infondatezza della domanda di risarcimento derivante dalla perdita di chance. Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande dell'attore e, in subordine, di essere manlevato da _5
, previa richiesta di autorizzazione ex art. 269 c.p.c.; ha inoltre chiesto la tutela ex art. 1917 c.c..
[...]
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto _5
delle domande attoree e, in via subordinata, l'applicazione dell'art. 1227 c.c. e la limitazione dell'indennizzo assicurativo al solo danno accertato e risarcibile sulla base delle condizioni della polizza assicurativa.
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Preliminarmente, si rileva che l'eccezione relativa alla mancata attivazione della negoziazione assistita
è stata superata dal tentativo svolto in data 27.10.2022, che ha avuto esito negativo. L'eccezione, infatti, non è stata reiterata dal convenuto nel corso dell'udienza del 9.11.2022 e in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c..
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pagina 2 di 9 L'addebito mosso dalla società attrice al convenuto concerne la notifica tardiva dell'opposizione al decreto ingiuntivo e, in particolare, il mancato rispetto del termine di 40 giorni previsto dall'art. 641
c.p.c..
Dai documenti prodotti dalle parti emerge che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato a mezzo pec in data 8.7.2020 (cfr. doc. 10 all'interno del fascicolo di nella causa _4
N. 33388/2020 R.G. depositato come doc. 7 dal convenuto). Il termine per la tempestiva proposizione dell'opposizione scadeva, quindi, il 17.9.2020. Poiché, tuttavia, l'atto di citazione è stato notificato alla società opposta il 18.9.2020, il Tribunale ha rilevato l'inammissibilità dell'opposizione, dichiarando il decreto ingiuntivo opposto definitamente esecutivo (doc. 6 . Parte_1
Si rileva che non può assumere rilievo il fatto che il difensore abbia fatto affidamento, nell'individuare il termine per il deposito dell'atto di citazione in opposizione, su elementi forniti dal proprio cliente.
L'esame degli atti e dei documenti volto alla verifica dei termini per il deposito di atti processuali rientra, infatti, tra gli obblighi dell'avvocato.
Sul punto la Corte di Cassazione ha evidenziato che “devia dal precetto di cui all'art. 1176 c.c., comma
2, il professionista il quale tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista "medio"”
(Cassazione civile sez. III, 31/05/2018, ud. 07/03/2018, dep. 31/05/2018, n.13777).
Nel caso in esame, peraltro, il documento che, secondo la prospettazione del convenuto, lo ha indotto in errore circa l'individuazione del termine per la notifica, non è fuorviante, considerato che si tratta della mera attestazione dell'inoltro, effettuato dalla stessa il 9.7.2020 a un soggetto interno alla Parte_1
società, di una mail avente ad oggetto la notificazione (doc. 4 convenuto).
Deve, quindi, essere risarcito il danno patrimoniale consistente nelle spese del processo di opposizione alla cui rifusione è stata condannata in favore di trattandosi Parte_1 _4
di un pregiudizio collegato in modo diretto alla responsabilità del professionista convenuto.
Poiché tali spese state quantificate dal Tribunale di Milano nella somma di € 2767,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, delle spese previdenziali nella misura del 4% e dell'IVA nella misura del 22%, il danno risarcibile è quantificabile nella somma complessiva di € 3.723,67.
***
pagina 3 di 9 Deve essere successivamente esaminato il tema inerente la valutazione prognostica sull'esito che il giudizio di opposizione avrebbe presumibilmente avuto, qualora l'opposizione fosse stata tempestivamente opposta.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato in proposito che la “responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare in primo luogo se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale;
in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
in terzo luogo se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone.
Ciò, in quanto, come ha già ha avuto modo di statuire questa Corte, con riguardo specifico all'ultimo dei presupposti sopra indicati, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (tra le tante Cass. n. 22026/04, Cass. n.
10966/04, Cass. n. 21984/04, Cass.n. 6967/06, Cass. n. 9917/2010)” (Cass. 2638/2013, conforme Cass. ord. 13873/2020).
Il principio è stato riaffermato con sentenza Cass. n. 1169/2020, che ha affermato che “la responsabilità dell'avvocato “non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. Sez. 3, sent. 5 febbraio 2013, n. 2638, Rv. 625017-01). non ha compiutamente formulato, nell'atto introduttivo, alcuna allegazione in merito alle Parte_1 possibilità di accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo. In particolare, la società non ha indicato gli elementi in base ai quali si possa ritenere che, “se l'avvocato si fosse correttamente attivato evitando di porre in essere comportamenti che vanificavano l'efficacia della sua attività professionale,
pagina 4 di 9 con buona probabilità avrebbe ottenuto l'esito sperato in favore del cliente” (Cassazione civile sez. III,
06/09/2024, n.24007).
È onere dell'attrice indicare tempestivamente, dunque in sede di atto introduttivo del giudizio, le specifiche ragioni per cui l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, non potendosi chiamare il convenuto a prendere una posizione circostanziata su fatti che l'attore non ha allegato.
È pertanto ininfluente quanto affermato in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., trattandosi di argomenti che non nascono dalle osservazioni del convenuto, ma che ineriscono al fatto costitutivo della propria pretesa e che devono pertanto essere allegati in sede di atto di citazione.
Si tratta in ogni caso di argomenti da soli insufficienti a sostenere le proprie pretese, in termini sia di allegazione che di prova.
Non viene infatti spiegato perché le allegazioni formalizzate in sede di opposizione avrebbero ragionevolmente prevalso sulle difese di che – a titolo di esempio – in _4
Par sede di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ha dedotto che “ mostrava alla O.RE il suo interesse a procedere alla vendita dell'Immobile e conferiva così incarico a quest'ultima per la ricerca di un possibile acquirente (doc. 15)” e che “Contrariamente a quanto asserito da controparte, infatti, il dott. è entrato nell'Immobile di via Tortona e lo ha visitato Pt_3
interamente - in ogni sua parte, dal piano terra al piano soppalco - dando immediatamente un riscontro molto positivo alla O.RE riguardo le sue caratteristiche. Quanto asserito dalla controparte sul punto è quindi palesemente falso”.
Dalle stesse produzioni documentali della società attrice emerge dunque un contrasto tra le posizioni delle parti del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo con riferimento sia ai termini giuridici degli accordi iniziali, sia alle circostanze di fatto, diversamente dedotte.
La domanda di è quindi infondata. Parte_1
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Non è inoltre configurabile un diritto al risarcimento del danno correlato alla perdita di chance di ottenere un risultato favorevole all'esito del giudizio di opposizione. La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria, altresì, la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia pagina 5 di 9 determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata “vittoria della causa” o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato “riconoscimento delle proprie ragioni” nella sede giudiziaria. Diversamente, in assenza di quest'ultimo interesse – che è, in altri termini, l'interesse al c.d. “bene della vita” – non potrà esserci danno risarcibile. Non potrà, quindi, esserci danno risarcibile se si confonde l'interesse primario del cliente, che vale a connotare causalmente il contratto di patrocinio in giudizio concluso con l'avvocato, con quello alla “mera partecipazione” ad un giudizio, affatto sganciato dal “bene della vita” cui tende il giudizio stesso. Non
è, infatti, la “mera partecipazione ad un giudizio” l'interesse tutelato dall'ordinamento, il quale è, invece, necessariamente finalizzato al “riconoscimento delle proprie ragioni”, ossia dei diritti/interessi legittimi per i quali soltanto è garantita dall'ordinamento il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) … Dunque, la perdita della possibilità di una “mera partecipazione” ad un giudizio, nell'ipotesi di omessa impugnazione del provvedimento giudiziario sfavorevole, non vale ad integrare, di per sé, un danno risarcibile, poiché un tale danno, come detto, è configurabile soltanto ove sussista la lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento, che, nel caso, va rinvenuto nell'interesse al “bene della vita” del cliente per il cui soddisfacimento è unicamente diretto l'adempimento dell'obbligazione di diligenza professionale forense e cioè (si ripete) l'interesse a
“vincere la causa”, a vedersi riconosciute le “proprie ragioni” e, quindi, ad ottenere tutela dei propri diritti/interessi legittimi”; viene ancora sottolineata “la necessità che il diritto al risarcimento del danno sia ancorato alla sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta inadempiente del professionista e il risultato che si sarebbe potuto ottenere in termini di vantaggio per la parte e in presenza di “concrete ragionevoli possibilità” di conseguirlo”.
I medesimi argomenti sviluppati precedentemente escludono la possibilità di riconoscere il diritto al risarcimento del danno in relazione alla mera perdita di chance di un risultato favorevole.
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Il convenuto ha formulato la domanda di manleva nei confronti di _5
. Tale domanda deve essere accolta con riferimento all'importo oggetto di
[...] riconoscimento in favore dell'attore e alle relative spese processuali.
La polizza assicurativa AIG nr. ICNF000001.060042, vigente dal 3.9.2019 al 3.9.2020, non prevede l'operatività di una franchigia (non specificamente quantificata dall'assicurazione terza chiamata); i pagina 6 di 9 limiti del massimale non sono rilevanti, dato l'importo della somma riconosciuta in favore del danneggiato.
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Il convenuto ha inoltre formulato la domanda ex artt. 1917 co. 3 c.c. e 23 della Sezione Seconda -
Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile professionale della “Convenzione per l'assicurazione della responsabilità civile professionale” di cui alla citata polizza.
L'art. 23 (“Gestione delle vertenze di sinistro – Spese legali”) prevede, per quanto qui di interesse, che
“Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale che amministrativa, designando ove necessario i consulenti legali e/o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell' ” … “Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere Parte_4
all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite addizionale pari ad un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda … Sono inoltre a carico degli Parte_5
comunque entro il quarto del Massimale stabilito in Polizza, i costi di difesa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese per consulenti legali e/o tecnici) sostenuti dall'Assicurato per resistere alla
Richieste di Risarcimento o alle azioni promosse contro l'Assicurato stesso”.
È documentata la trasmissione da parte dell'Avv. della nota del 1.3.2021, che fa seguito alla CP_1
Con denuncia del 5.2.2021, con cui il predetto autorizza ad assumere la gestione della vertenza ai sensi della polizza e dichiara di attendere l'indicazione del nominativo del professionista assegnatario dell'incarico difensivo;
nomina in ogni caso quale proprio difensore l'Avv. Carlo Clementini.
Non risulta che sia poi pervenuta una nomina da parte dell'assicurazione. Con Sulla base sia dell'art. 1917 co. 3 c.c., sia del sopra indicato art. 23 sono quindi dovute da in favore del convenuto le spese legali per resistere all'azione promossa da che devono Parte_1
essere liquidate come in dispositivo.
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Le decisioni in ordine alla ripartizione delle spese processuali relative all'azione promossa da Pt_1
tengono conto:
[...]
- del riconoscimento delle ragioni dell'attrice, nella misura entro la quale le sue domande trovano accoglimento;
pagina 7 di 9 - dell'adesione di convenuto e terza chiamata, ma non dell'attrice alla proposta conciliativa formulata nel corso dell'udienza del 7.6.2023 e dell'attività processuale svolta fino a quel momento (cioè successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.), con applicazione del principio di cui all'art. 91 co. 1 parte seconda c.p.c.; parte attrice deve quindi essere condannata alla rifusione in favore delle altre parti del giudizio delle spese relative alla fase decisionale. Ha invece diritto alla rifusione delle spese processuali relative alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e di trattazione;
- dell'accoglimento della domanda di manleva formulata dal convenuto e dell'attività processuale concretamente svolta;
- dell'accoglimento della domanda ex art. 1917 co. 3 c.c. formulata dal convenuto nei confronti dell'assicurazione, al netto di quanto già riconosciuto a carico di ex art. 91 c.p.c.. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
3.723,67.
2) Condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali, Controparte_1 Parte_1 liquidate nella misura di € 545,00 per spese, € 1.701,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
3) Condanna a tenere indenne _5 [...]
da quanto lo stesso verserà a per capitale, interessi e spese in Controparte_1 Parte_1
dipendenza della presente sentenza.
4) Condanna alla rifusione in favore di e Parte_1 Controparte_1 [...]
delle spese processuali, liquidate nella misura di € 851,00 per _5
compensi per ciascuno, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e
CPA come per legge.
5) Condanna alla rifusione in favore di _5 [...]
delle spese processuali, liquidate nella misura di € 518,00 per spese, € 1.701,00 per Controparte_1
pagina 8 di 9 compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 13 maggio 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
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