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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/07/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1332 /2025 R.G.
Il Tribunale, così composto
Deli Luca Presidente
Marina Righi Giudice rel.
Giulia Civiero Giudice ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1332 /2025 R.G. promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. TARDIVO BARBARA giusta mandato allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- attore - contro
C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CAROLO SIMONA , giusta mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
- convenuto –
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Come da ricorso e da verbale 15.7.25.
Per parte convenuta:
Come da comparsa di costituzione e risposta e da verbale del 15.7.25
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ. Il signor ha esposto di aver contratto con la signora Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario in Treviso (TV), in data 10.09.2000, trascritto agli atti del medesimo Comune, alla parte 2, serie A, numero 184, anno 2000, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati tre figli: il 18.11.2002, il 17.08.2004 e Per_1 Per_2 Per_3 il 13.09.2007, tutti e tre a Mestre (VE).
Le parti, venuta meno l'affectio coniugalis, hanno deciso di separarsi nel 2013 e successivamente di avviare il procedimento di divorzio (dinanzi al Tribunale di Treviso -
RG n. 5514/2016) all'esito del quale veniva emessa la sentenza n. 2661/2016 (doc. 1) pubblicata il 02.11.2016, che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'attuale assegno di mantenimento ordinario pagato dal padre in favore dei figli ammonta
(con l'adeguamento ISTAT) ad Euro 900,93.
Rappresenta quindi il ricorrente che la situazione di fatto si è modificata, che i due figli maggiori sono divenuti maggiorenni, che spesso si fermano a casa del padre, che le condizioni di quest'ultimo sono peggiorate e che non è più sostenibile la corresponsione dell'assegno.
Il ricorrente ha quindi chiesto di poter collocare il figlio minore diciassettenne in maniera paritaria presso i genitori e così di mantenerlo in maniera diretta e di poter versare 100 euro per ciascun genitore direttamente ai figli maggiorenni.
Si è costituita la resistente deducendo di aver reperito una occupazione a tempo pieno che le consente di percepire una paga simile a quella dell'ex marito in quanto originata da una identica paga base, ma di avere oneri a carico più importanti rispetto a quelli illustrati dal signor La deducente sarebbe onerata di una rata mensile di mutuo Parte_1 ipotecario dell'importo ad oggi di euro 809,00 e dall'inizio dell'esercizio 2025 avrebbe Part usufruito della e sarebbe stata richiesta dalla datrice di lavoro di usufruire delle ferie.
Inoltre la gestione dei figli comporterebbe numerose spese, in parte coperte dalla contribuzione paterna.
La resistente inoltre lamenta l'inattività dei due figli maggiori, che non studiano, né hanno interesse a cercare un'occupazione con cui contribuire al pagamento delle spese familiari.
Il terzogenito, invece, si impegna nello studio.
La resistente non si oppone ad un collocamento paritario del figlio minore, con mantenimento diretto dello stesso, ma chiede che i turni vengano distribuiti a settimane alterne. Ella non si oppone alla domanda di revoca del mantenimento pagato dal padre in favore dei figli maggiorenni, chiedendo, però, che gli stessi possano trasferirsi dal padre, non essendo altrimenti in grado di sostenerli.
Le parti in udienza hanno raggiunto un accordo quanto alla collocazione ed al mantenimento del figlio minore, prevedendo un collocamento paritario del figlio minorenne a settimane alterne, da lunedì all'uscita da scuola con accompagnamento a scuola il lunedì mattina successivo con mantenimento diretto dello stesso e spese straordinarie al 50% con decorrenza dal mese di luglio 2025.
Assegno unico corrisposto alla madre.
All'udienza del 15.7.25 le parti hanno discusso la causa chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni.
***
L' accordo raggiunto può essere anzitutto recepito dal Tribunale, non comportando le condizioni alcun pregiudizio per il minore.
Preliminarmente deve rilevarsi che l'art. 473 bis. 29 c.p.c. per la revisione delle condizioni di divorzio, richiede non solo che siano intervenute medio tempore delle modifiche delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi o dei figli maggiorenni (“giustificati motivi”), ma esige altresì che tali mutamenti siano idonei ad incidere sull'assetto delineato dal provvedimento giudiziale, attraverso un giudizio comparativo delle condizioni economiche attuali di entrambe le parti.
Chiaramente, tali circostanze costituiscono il presupposto di ciascun procedimento revisionale, pertanto l'onus probandi circa i mutamenti delle condizioni di fatto, che legittimano la modifica delle condizioni di divorzio a fronte di un sopravvenuto squilibrio degli assetti delineati con la precedente pronuncia giudiziale, incombe sul ricorrente stesso.
Applicando tale principio al caso di specie, l'onere di provare la sopravvenuta autosufficienza dei figli maggiorenni incombe sul ricorrente.
Ciò premesso, si evidenzia che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'obbligo di mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma si protrae sino a quando non risulti che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica oppure risulti in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di idonea attività lavorativa.
Recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che, in base al principio di autoresponsabilità, solo il figlio maggiorenne privo della c.d. capacità lavorativa ha diritto al mantenimento da parte dei genitori, secondo una valutazione che – eliminato ogni automatismo – spetta di volta in volta al giudice chiamato a pronunciarsi sulla questione. Tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre:
a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito.
Peraltro, non può nascondersi come l'evoluzione del mercato del lavoro, caratterizzato da notevole diffusione di forme di impiego a tempo determinato, senza garanzie previdenziali, comporti anche la diffusione di tipologie di lavoro che non sempre garantiscono ai figli la sicurezza del “posto fisso”.
La Suprema Corte, in questi casi, ha stabilito che l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio che, pur lavorando, non gode delle garanzie di un contratto a tempo determinato, viene meno nel caso in cui – nonostante la precarietà dei contratti a tempo determinato o di apprendistato – possa vantare una prospettiva concreta di continuità (Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2009, n. 8227).
Nel caso di specie è circostanza pacifica che i due figli maggiorenni abbiano terminato gli studi, non intendano continuare a studiare, ma non si applichino per rinvenire un'occupazione lavorativa.
Hanno confermato le parti in udienza che la figlia sta seguendo un corso di contabilità organizzato dalla Regione, con cui ottenere in futuro un contratto di tirocinio.
Tuttavia, a parte tale ultima novità, i due figli, più volte richiesti, non hanno mai dimostrato di voler aiutare la madre nella gestione delle spese familiari.
E' quindi chiaro che nessuna delle condizioni sopra citate è sussistente nel caso di specie e che quindi non è ancora attuale l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori. Il Tribunale, dunque, deve accogliere la domanda di revoca del contributo al mantenimento come formulata dal ricorrente, senza però nulla poter statuire in ordine alla residenza ed alla “collocazione” di due figli ormai maggiorenni, non costituiti nel presente procedimento.
Gli esiti processuali inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando,
Dispone che il figlio minorenne venga collocato in maniera paritaria presso entrambi i Per_3 genitori a settimane alterne, da lunedì all'uscita da scuola con accompagnamento a scuola il lunedì mattina successivo;
Dispone che le parti mantengano direttamente il figlio minorenne con decorrenza dal mese di luglio
2025;
Dispone che le spese straordinarie siano divise al 50%.
Assegno unico corrisposto per l'intero alla madre.
Revoca l'obbligo di contribuzione sussistente in capo al padre in favore dei due figli maggiorenni.
Compensa le spese di lite.
Treviso, 15.7.25
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice
Marina Righi