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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/04/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2026/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2026/2020, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso -
Scioglimento matrimonio”, tra:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. PANARITI ANNA e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso;
parte ricorrente contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
CALIFANO PIERO e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in alla comparsa di costituzione;
parte resistente
Nonché Il PM in sede;
interventore ex lege
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/05/2020, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza d scioglimento del matrimonio civile (rectius, cessazione degli effetti civili, del matrimonio, giusta certificazione di seguito indicata) contratto in data 01/05/1999 in Capaccio con (di cui all'atto di matrimonio n. 14, Controparte_1 anno 1999, parte II, serie A, vol 1, trascritto nei registri del Comune di Capaccio), con varie richieste e con vittoria di spese di lite.
Si è costituita , la quale, pur aderendo alla domanda di divorzio, ha formulato Controparte_1 avverse richieste accessorie, con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente, emettendo i provvedimenti provvisori per la disciplina della crisi coniugale.
Alla prima udienza del 02.02.2022, tenutasi davanti al Giudice istruttore, tenutati in trattazione scritta, parte ricorrente ha richiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status e per il prosieguo hanno, entrambe le parti, chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c.
Il Giudice istruttore, per l'effetto, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, con la concessione del termine di legge, stante la richiesta, in tal senso, avanzata da sola parte resistente.
Resa la sentenza non definitiva n. 509/2022 ed assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., il procedimento è pervenuto all'udienza del 16.04.2025, tenutosi davanti al Giudice istruttore (in forma scritta), ove le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformemente alla proposta conciliativa del 05.03.2025 ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite
pagina 2 di 4 Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è già stata valutata e, per l'effetto, decisa con la sentenza in epigrafe indicata.
Altre questioni
A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore, il quale ha formulato una proposta conciliativa con provvedimento del 05.03.2025, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali (contenuto nella proposta precitata che le parti hanno interamente accettato), condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico né all'interesse della prole, , nata il [...], essendone, peraltro, garantito il Per_1 mantenimento da parte del padre.
La proposta conciliativa, resa il 05.03.2025 dal Giudice relatore, è stata la seguente:
“1. rinuncia alle domande incompatibili con il contenuto della presente proposta;
2. aumento ad Euro 300,00 del mantenimento in favore della figlia;
3. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori emessi il 04.01.2021, con divisione al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di;
Per_1
4. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
I provvedimenti provvisori, invece, sono stati i seguenti:
“Dato atto di quanto sopra così provvede in via temporanea: Visti gli artt.155 e segg. C.c., come modificato dalla L.8/02/2006 n.54, nonché gli artt. 337 bis e ss. c.c., come modificati dal D.lgs
154/2013;
a. Autorizza i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. Conferma le pattuizioni di cui alla separazione consensuale tra le parti”.
A fini chiarificatori, peraltro, si rappresenta come il decisum di cui alla separazione consensualizzata, come de residuo confermata nelle statuizioni non incompatibili con il contenuto della proposta, oggi riguardi unicamente l'assegnazione della casa coniugale alla resistente/madre, giacché le disposizioni di affido della figlia non sono, all'evidenza, più attuali, tenuto conto della sua maggiore età ed il mantenimento di costei, ivi previsto, non è più vigente,
pagina 3 di 4 tenuto conto dell'accettazione della proposta conciliativa che, a tal riguardo, ne ha previsto l'aumento ad euro 300,00 a carico del padre (sul punto, ut supra).
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2026/2020, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso -
Scioglimento matrimonio”, tra:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. PANARITI ANNA e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso;
parte ricorrente contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
CALIFANO PIERO e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in alla comparsa di costituzione;
parte resistente
Nonché Il PM in sede;
interventore ex lege
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/05/2020, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza d scioglimento del matrimonio civile (rectius, cessazione degli effetti civili, del matrimonio, giusta certificazione di seguito indicata) contratto in data 01/05/1999 in Capaccio con (di cui all'atto di matrimonio n. 14, Controparte_1 anno 1999, parte II, serie A, vol 1, trascritto nei registri del Comune di Capaccio), con varie richieste e con vittoria di spese di lite.
Si è costituita , la quale, pur aderendo alla domanda di divorzio, ha formulato Controparte_1 avverse richieste accessorie, con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente, emettendo i provvedimenti provvisori per la disciplina della crisi coniugale.
Alla prima udienza del 02.02.2022, tenutasi davanti al Giudice istruttore, tenutati in trattazione scritta, parte ricorrente ha richiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status e per il prosieguo hanno, entrambe le parti, chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c.
Il Giudice istruttore, per l'effetto, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, con la concessione del termine di legge, stante la richiesta, in tal senso, avanzata da sola parte resistente.
Resa la sentenza non definitiva n. 509/2022 ed assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., il procedimento è pervenuto all'udienza del 16.04.2025, tenutosi davanti al Giudice istruttore (in forma scritta), ove le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformemente alla proposta conciliativa del 05.03.2025 ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite
pagina 2 di 4 Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è già stata valutata e, per l'effetto, decisa con la sentenza in epigrafe indicata.
Altre questioni
A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore, il quale ha formulato una proposta conciliativa con provvedimento del 05.03.2025, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali (contenuto nella proposta precitata che le parti hanno interamente accettato), condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico né all'interesse della prole, , nata il [...], essendone, peraltro, garantito il Per_1 mantenimento da parte del padre.
La proposta conciliativa, resa il 05.03.2025 dal Giudice relatore, è stata la seguente:
“1. rinuncia alle domande incompatibili con il contenuto della presente proposta;
2. aumento ad Euro 300,00 del mantenimento in favore della figlia;
3. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori emessi il 04.01.2021, con divisione al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di;
Per_1
4. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
I provvedimenti provvisori, invece, sono stati i seguenti:
“Dato atto di quanto sopra così provvede in via temporanea: Visti gli artt.155 e segg. C.c., come modificato dalla L.8/02/2006 n.54, nonché gli artt. 337 bis e ss. c.c., come modificati dal D.lgs
154/2013;
a. Autorizza i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. Conferma le pattuizioni di cui alla separazione consensuale tra le parti”.
A fini chiarificatori, peraltro, si rappresenta come il decisum di cui alla separazione consensualizzata, come de residuo confermata nelle statuizioni non incompatibili con il contenuto della proposta, oggi riguardi unicamente l'assegnazione della casa coniugale alla resistente/madre, giacché le disposizioni di affido della figlia non sono, all'evidenza, più attuali, tenuto conto della sua maggiore età ed il mantenimento di costei, ivi previsto, non è più vigente,
pagina 3 di 4 tenuto conto dell'accettazione della proposta conciliativa che, a tal riguardo, ne ha previsto l'aumento ad euro 300,00 a carico del padre (sul punto, ut supra).
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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