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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/10/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6638 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione e divorzio congiunto depositato in data 29/10/2024, da:
nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_1
TONINELLI CATIA, giusta procura in atti, e
nato a [...] il [...], con Parte_2 il proc. dom. avv. CAVAGNA GUIDO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 I coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 14/09/2002 a SONCINO
Dalla loro unione è nata a [...] la figlia in data 22.10.2006, maggiorenne Per_1
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno cumulativamente richiesto la pronuncia della separazione personale e del divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
In data 5.02.2025, l'adito Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 15.01.2025 in forma scritta.
Con le note difensive d'udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere in ogni caso rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege ed essendo la pronuncia di separazione divenuta definitiva.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in SONCINO il 14/09/2002 (trascritto nei registri
[...] Parte_2 dello stato civile del medesimo Comune, anno 2002, atto n. 10, parte II, serie A);
B. RECEPISCE le condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale
2 di Stato Civile del Comune di SONCINO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 25.09.2025.
Il Presidente
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore dott.ssa Raffaella Cimminiello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione e divorzio congiunto depositato in data 29/10/2024, da:
nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_1
TONINELLI CATIA, giusta procura in atti, e
nato a [...] il [...], con Parte_2 il proc. dom. avv. CAVAGNA GUIDO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 I coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 14/09/2002 a SONCINO
Dalla loro unione è nata a [...] la figlia in data 22.10.2006, maggiorenne Per_1
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno cumulativamente richiesto la pronuncia della separazione personale e del divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
In data 5.02.2025, l'adito Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 15.01.2025 in forma scritta.
Con le note difensive d'udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere in ogni caso rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege ed essendo la pronuncia di separazione divenuta definitiva.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in SONCINO il 14/09/2002 (trascritto nei registri
[...] Parte_2 dello stato civile del medesimo Comune, anno 2002, atto n. 10, parte II, serie A);
B. RECEPISCE le condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale
2 di Stato Civile del Comune di SONCINO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 25.09.2025.
Il Presidente
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore dott.ssa Raffaella Cimminiello
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