Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/1978, n. 4488
CASS
Sentenza 9 ottobre 1978

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I provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati dal giudice della separazione personale con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole medesima (art 155 primo comma cod civ), e, pertanto, non subiscono interferenze decisive dalla statuizione circa l'addebitabilita della separazione, che sia fondata su fatti e comportamenti inerenti ai soli rapporti interconiugali.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/1978, n. 4488
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4488
    Data del deposito : 9 ottobre 1978

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