Sentenza 9 ottobre 1978
Massime • 1
I provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati dal giudice della separazione personale con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole medesima (art 155 primo comma cod civ), e, pertanto, non subiscono interferenze decisive dalla statuizione circa l'addebitabilita della separazione, che sia fondata su fatti e comportamenti inerenti ai soli rapporti interconiugali.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/1978, n. 4488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4488 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 1978 |
Testo completo
I provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati dal giudice della separazione personale con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole medesima (art 155 primo comma cod civ), e, pertanto, non subiscono interferenze decisive dalla statuizione circa l'addebitabilita della separazione, che sia fondata su fatti e comportamenti inerenti ai soli rapporti interconiugali.*