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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/08/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta d:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 433 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Salvatore Mancuso;
appellante
CONTRO
( ) nato a [...] il [...]; CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
( ) nato a [...] il [...]; (C.F. CodiceFiscale_3 CP_3
), nata a [...] il [...]; (C.F. C.F._4 CP_4
) nata a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marzia C.F._5
Bencivinni; appellati
Nonché
, nato a [...] l'[...], C.F. ,; Controparte_5 C.F._6
, nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_6 C.F._7
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_7 C.F._8
, nato a [...] il [...], C.F. CP_8 C.F._9
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_9 C.F._10
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_10 C.F._11
, nato a [...] il [...] C.F. ; Controparte_11 C.F._12
, nata a [...] il [...] C.F. ; CP_12 C.F._13 appellati contumaci Oggetto: usucapione
Conclusioni: per gli appellanti: “Nel merito per i motivi esposti in citazione, voglia accogliere il proposto appello e riformare la sentenza di primo grado n.847/2021 emessa dal Tribunale di Termini
Imerese in data 31 luglio 2021 e pubblicata in data 2 agosto 2021; Voglia dichiarare che il Sig
, n.q. di erede, è subentrato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1146 comma 1 c.c., Parte_1 nel possesso esercitato dal Sig. sul fabbricato e sul terreno identificati Parte_2 all'Ufficio Catasto Terreni del Comune di Termini Imerese con il foglio 3, particella 784; -Voglia ritenere e dichiarare che il Sig. , n.q. di erede del Sig. , ha maturato, in Parte_1 Pt_2 relazione al terreno ed al fabbricato in esso realizzato di cui in premessa, il possesso continuo, pacifico ed ininterrotto ultraventennale;
-Dichiarare che ai sensi dell'art. 1158 c.c. acquisita per usucapione dall'attore la proprietà del terreno e del fabbricato annesso individuati con la particella
784 del foglio 3 del Catasto Fabbricati del Comune di Termini Imerese;
-Ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di Palermo di trascrivere l'acquisto della proprietà del terreno e del fabbricato annesso menzionati in favore dell'attore per avvenuta usucapione;
- Parte_1
Con salvezza di spese, competenze e contributo unificato di entrambi i gradi del giudizio e refusione al signor delle spese di lite di primo grado dallo stesso già integralmente versate ai signori Pt_1
CP_1
Per gli appellati: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello 1. In via principale rigettare il ricorso in appello e tutti i gravami proposti dall'odierno appellante, poiché infondato in fatto ed in diritto per
i motivi tutti esposti;
2. Per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio..”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza nr. 847/2021, pubblicata in data 2 agosto 2021, il Tribunale di Termini
Imerese, definitivamente pronunciando, rigettò la domanda con cui , assumendo Parte_1 di essere erede universale di e, dunque, comproprietario di un terreno in Parte_2
Termini Imerese con annesso fabbricato per la quota di 1500/6570, aveva proposto domanda di usucapione nei confronti dei titolari della restante quota di 5070/6570 relativamente alla propria porzione per come materializzata.
Nella contumacia di tutti i convenuti, ad eccezione dei germani – che avevano eccepito che il CP_1 loro dante causa e loro stessi avevano posto in essere numerosi atti interruttivi della prescrizione - il
Tribunale di Termini Imerese, dopo avere accertato la titolarità del bene in capo all'attore per la quota di 1500/6570, rigettò la domanda ritenendo non raggiunta la prova dell'incompatibilità del godimento da parte del con quello degli altri comproprietari. Pt_1
2.Avverso tale sentenza, ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato il 24\25 febbraio 2022 , sulla scorta di unico e articolato motivo di impugnazione.
3.Si sono costituiti, con comparsa depositata il 31 ottobre 2022, CP_1 CP_2
e che hanno resistito al gravame di cui hanno chiesto il
[...] CP_3 CP_4 rigetto.Gli altri appellati sono, invece, rimasti contumaci.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 28 marzo 2025 – sostituita dal deposito di note scritte – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con il gravame contesta Pt_1 anzitutto il fatto, sostenuto nella sentenza gravata, di non avere provato il suo possesso esclusivo diretto ad escludere chiunque (e quindi anche i comproprietari) dal godimento di quella porzione del lotto indiviso.
Deduce che il suo possesso era inconciliabile col possesso degli altri comproprietari perché, già prima di lui, il suo dante causa ( ) aveva delimitato, con una recinzione, tale porzione di Pt_2 terreno ed installato un cancello di cui soltanto prima e lui stesso dopo avevano posseduto le Pt_2 chiavi.
Tale circostanza sarebbe stata ampiamente dimostrata dalla produzione di una consulenza di parte asseverata da giuramento;
del contratto d'appalto con cui aveva incaricato una impresa Pt_2 di costruire un fabbricato (peraltro delimitato da una recinzione con cancello chiuso); dalla concessione edilizia in sanatoria dell'edificio con tutti i relativi pagamenti;
dalla richiesta di frazionamento catastale del 2002 a firma a seguito della quale la porzione era stata identificata Pt_2 catastalmente con una particella autonoma rispetto alla restante parte del lotto indiviso.
In definitiva il possesso di tale area perdurerebbe – a suo dire - del 1991 prima da parte del suo dante causa e poi, senza soluzione di continuità, da lui stesso ex art. 1146 comma 1 c.c., fino ad oggi, senza essere mai stato contestato da nessuno, tanto che di tutti i convenuti solo i (che non CP_1 erano suoi parenti) si erano costituiti.
A sostegno invoca ancora un precedente di legittimità (n. 9359/2021) in tema di tolleranza da parte dei comproprietari che, ai sensi dell'art. 1144 c.c., fa sì che atti compiuti con l'altrui tolleranza non possano servire da fondamento nell'acquisto del possesso.
Conclude che sussistono tutti i requisiti dell'usucapione e chiede, ai fini istruttori, prova testimoniale.
Chiede dichiararsi acquisita per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà del terreno e del fabbricato annesso (individuati con la particella 784 del foglio 3 del Catasto Fabbricati del
Comune di Termini Imerese).
6. I hanno replicato che fin dagli 2000 ad oggi erano soliti recarsi su detto fondo/lotto CP_1 di cui sono proprietari, per l'esercizio di attività agricole (pascolo).
A sostegno della propria tesi deducono che il loro padre e dante causa, , aveva CP_13 delimitato il proprio fondo con una piccola recinzione metallica, al fine di garantirsi un pacifico godimento del bene in questione per la sua quota, ed aveva altresì consentito pacificamente a proprietario del lotto contiguo, in forza di un accordo verbale, una 'servitù Controparte_10 prediale' ex art. 1027 c.c., concessa gratuitamente che è stata ed è ad oggi esercitata continuativamente, in modo indisturbato, pacifico e pubblico.
Il che – a loro dire - smentirebbe il possesso pacifico del terreno da parte del Pt_1
Aggiungono che del proprio diritto reale di godimento si avrebbe evidenza finanche documentale, in occasione del frazionamento catastale della particella 488, foglio 3 del catasto
Fabbricati del Comune di Termini Imerese, che aveva dato origine a due distinte particelle n. 783 e n. 784, sulle quali non è mai stato esercitato alcun possesso né rivendicato alcun diritto da soggetti diversi da loro.
7. L'appello non è fondato.
Risulta dalla documentazione in atti che il dante causa dell'appellante, Parte_2
, acquistò, con atto di compravendita del 5.8.1991 da la quota indivisa pari
[...] Persona_1
a mq. 1500/6570 del terreno così individuato: “una quota indivisa pari a millecinquecento/seimilacinquecentosettantesimi (1500/6570) dello spezzone di terreno sito in
Termini Imerese contrada Danigarci esteso nell'intero are sessantacinque e centiare settanta (are
65,70) confinante nell'intero con con , con strada interpoderale e con la Persona_2 Per_3
; riportato in catasto per l'intero alla partita 24145 foglio 3 particella 488 uliveto Controparte_14 di 3° are 65,70…”.
Di tale quota indivisa l'appellante ha invocato l'acquisto per usucapione nei confronti dei comproprietari della residua quota indivisa.
Questa la pretesa, mette conto premettere che "è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus
- dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire” (Cass. civ. n. 4931/2022).
Sul punto, la S.C. ha ulteriormente precisato che “il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per
l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che -per loro stessa natura- sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde;
tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo” (Cass. n. 1796 del 20 gennaio 2022).
Ed ancora, vertendosi in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione e, se già possiede "animo proprio" e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente il fatto che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (Sez. 2 - , Ordinanza n. 6452 del 11/03/2025;
Cass. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24781 del 19/10/2017).
Come elementi a sostegno della propria domanda adduce: a) la recinzione dell'area Pt_1
e la detenzione esclusiva delle chiavi del canvello, b) la costruzione del fabbricato e c) la relativa richiesta di sanatoria.
Si tratta di elementi, in parte non dimostrati, che si rivelano del tutto inidonei a dimostrare l'invocata usucapione.
Anzitutto si rileva che essendo gran parte dei convenuti, oggi appellati, rimasti contumaci non
è possibile invocare il principio di non contestazione che, come è noto, opera solo nei confronti delle parti costituite.
Ciò posto, che l'appellante e il suo dante causa abbiano vietato l'uso del fabbricato in questione agli altri comunisti è circostanza non dimostrata e non dimostrabile nemmeno con le prove orali, non ammesse in primo grado e reiterate con il gravame (cfr. pag. 18 dell'appello).
Ed ancora che la chiave del cancello che si apre sulla recinzione sia stata nel possesso esclusivo dell'appellante e del suo dante causa è circostanza non provata e non oggetto del capitolato della prova orale articolata.
Lo stesso dicasi per la circostanza – invero decisiva – su chi abbia recintato il fondo e, in particolare, la porzione di cui l'appellante invoca l'usucapione.
Priva di prova - e di richieste volte a dimostrarla – è che anche gli altri comproprietari abbiano recintato le rispettive porzioni (pag. 8 atto di appello).
Quanto alla costruzione del fabbricato, l'appellate ha, in effetti, prodotto una rudimentale scrittura privata, eccessivamente stringata, da cui risulta che fu l' a commettere la realizzazione Pt_2 di un fabbricato ma si tratta di uno scarno incarico, del tutto generico e privo di riferimenti alcuni alle caratteristiche dell'opera da compiere.
Non è di utilità, poi, l'allegazione della pratica di sanatoria del fabbricato da parte del posto che si tratta di una incombenza meramente amministrativa e, oltre tutto, nemmeno Pt_1 andata a buon fine posto che il Comune l'ha sospesa proprio per la mancanza del titolo di proprietà in capo all'istante.
Lo stesso dicasi per la pratica di frazionamento del lotto presentata nel 2002 (da cui hanno avuto origine le particelle 783, di mq. 5070 e 784 di mq. 1500). in cui sono stati indicati tutti i comproprietari e alcuna utilità può avere al fine di dimostrare l'esclusività del possesso.
Non è privo di utilità aggiungere che dalla stessa consulenza di parte prodotta dall'appellante risulta che il fabbricato si trova allo stato grezzo (con la sola struttura intelaiata e tompagnatura esterna) circostanza, quest'ultima, che stride con l'uso ordinario del bene.
Conclusivamente va certamente escluso che l'appellante abbia dimostrato il possesso esclusivo del bene di cui ha invocato l'usucapione.
L'appello è, dunque, infondato e va rigettato.
Secondo il principio della soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , Controparte_5 [...]
, , , , CP_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
e , così provvede: CP_11 CP_12 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza nr. 847 resa in data 2 agosto Parte_1
2021 dal Tribunale di Termini Imerese, che, per l'effetto, integralmente conferma;
condanna l'appellante a rifondere agli appellati costituiti le spese di lite di questo grado, liquidate nella complessiva somma di € 3966,00 oltre accessori come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 25 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta d:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 433 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Salvatore Mancuso;
appellante
CONTRO
( ) nato a [...] il [...]; CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
( ) nato a [...] il [...]; (C.F. CodiceFiscale_3 CP_3
), nata a [...] il [...]; (C.F. C.F._4 CP_4
) nata a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marzia C.F._5
Bencivinni; appellati
Nonché
, nato a [...] l'[...], C.F. ,; Controparte_5 C.F._6
, nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_6 C.F._7
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_7 C.F._8
, nato a [...] il [...], C.F. CP_8 C.F._9
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_9 C.F._10
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_10 C.F._11
, nato a [...] il [...] C.F. ; Controparte_11 C.F._12
, nata a [...] il [...] C.F. ; CP_12 C.F._13 appellati contumaci Oggetto: usucapione
Conclusioni: per gli appellanti: “Nel merito per i motivi esposti in citazione, voglia accogliere il proposto appello e riformare la sentenza di primo grado n.847/2021 emessa dal Tribunale di Termini
Imerese in data 31 luglio 2021 e pubblicata in data 2 agosto 2021; Voglia dichiarare che il Sig
, n.q. di erede, è subentrato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1146 comma 1 c.c., Parte_1 nel possesso esercitato dal Sig. sul fabbricato e sul terreno identificati Parte_2 all'Ufficio Catasto Terreni del Comune di Termini Imerese con il foglio 3, particella 784; -Voglia ritenere e dichiarare che il Sig. , n.q. di erede del Sig. , ha maturato, in Parte_1 Pt_2 relazione al terreno ed al fabbricato in esso realizzato di cui in premessa, il possesso continuo, pacifico ed ininterrotto ultraventennale;
-Dichiarare che ai sensi dell'art. 1158 c.c. acquisita per usucapione dall'attore la proprietà del terreno e del fabbricato annesso individuati con la particella
784 del foglio 3 del Catasto Fabbricati del Comune di Termini Imerese;
-Ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di Palermo di trascrivere l'acquisto della proprietà del terreno e del fabbricato annesso menzionati in favore dell'attore per avvenuta usucapione;
- Parte_1
Con salvezza di spese, competenze e contributo unificato di entrambi i gradi del giudizio e refusione al signor delle spese di lite di primo grado dallo stesso già integralmente versate ai signori Pt_1
CP_1
Per gli appellati: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello 1. In via principale rigettare il ricorso in appello e tutti i gravami proposti dall'odierno appellante, poiché infondato in fatto ed in diritto per
i motivi tutti esposti;
2. Per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio..”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza nr. 847/2021, pubblicata in data 2 agosto 2021, il Tribunale di Termini
Imerese, definitivamente pronunciando, rigettò la domanda con cui , assumendo Parte_1 di essere erede universale di e, dunque, comproprietario di un terreno in Parte_2
Termini Imerese con annesso fabbricato per la quota di 1500/6570, aveva proposto domanda di usucapione nei confronti dei titolari della restante quota di 5070/6570 relativamente alla propria porzione per come materializzata.
Nella contumacia di tutti i convenuti, ad eccezione dei germani – che avevano eccepito che il CP_1 loro dante causa e loro stessi avevano posto in essere numerosi atti interruttivi della prescrizione - il
Tribunale di Termini Imerese, dopo avere accertato la titolarità del bene in capo all'attore per la quota di 1500/6570, rigettò la domanda ritenendo non raggiunta la prova dell'incompatibilità del godimento da parte del con quello degli altri comproprietari. Pt_1
2.Avverso tale sentenza, ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato il 24\25 febbraio 2022 , sulla scorta di unico e articolato motivo di impugnazione.
3.Si sono costituiti, con comparsa depositata il 31 ottobre 2022, CP_1 CP_2
e che hanno resistito al gravame di cui hanno chiesto il
[...] CP_3 CP_4 rigetto.Gli altri appellati sono, invece, rimasti contumaci.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 28 marzo 2025 – sostituita dal deposito di note scritte – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con il gravame contesta Pt_1 anzitutto il fatto, sostenuto nella sentenza gravata, di non avere provato il suo possesso esclusivo diretto ad escludere chiunque (e quindi anche i comproprietari) dal godimento di quella porzione del lotto indiviso.
Deduce che il suo possesso era inconciliabile col possesso degli altri comproprietari perché, già prima di lui, il suo dante causa ( ) aveva delimitato, con una recinzione, tale porzione di Pt_2 terreno ed installato un cancello di cui soltanto prima e lui stesso dopo avevano posseduto le Pt_2 chiavi.
Tale circostanza sarebbe stata ampiamente dimostrata dalla produzione di una consulenza di parte asseverata da giuramento;
del contratto d'appalto con cui aveva incaricato una impresa Pt_2 di costruire un fabbricato (peraltro delimitato da una recinzione con cancello chiuso); dalla concessione edilizia in sanatoria dell'edificio con tutti i relativi pagamenti;
dalla richiesta di frazionamento catastale del 2002 a firma a seguito della quale la porzione era stata identificata Pt_2 catastalmente con una particella autonoma rispetto alla restante parte del lotto indiviso.
In definitiva il possesso di tale area perdurerebbe – a suo dire - del 1991 prima da parte del suo dante causa e poi, senza soluzione di continuità, da lui stesso ex art. 1146 comma 1 c.c., fino ad oggi, senza essere mai stato contestato da nessuno, tanto che di tutti i convenuti solo i (che non CP_1 erano suoi parenti) si erano costituiti.
A sostegno invoca ancora un precedente di legittimità (n. 9359/2021) in tema di tolleranza da parte dei comproprietari che, ai sensi dell'art. 1144 c.c., fa sì che atti compiuti con l'altrui tolleranza non possano servire da fondamento nell'acquisto del possesso.
Conclude che sussistono tutti i requisiti dell'usucapione e chiede, ai fini istruttori, prova testimoniale.
Chiede dichiararsi acquisita per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà del terreno e del fabbricato annesso (individuati con la particella 784 del foglio 3 del Catasto Fabbricati del
Comune di Termini Imerese).
6. I hanno replicato che fin dagli 2000 ad oggi erano soliti recarsi su detto fondo/lotto CP_1 di cui sono proprietari, per l'esercizio di attività agricole (pascolo).
A sostegno della propria tesi deducono che il loro padre e dante causa, , aveva CP_13 delimitato il proprio fondo con una piccola recinzione metallica, al fine di garantirsi un pacifico godimento del bene in questione per la sua quota, ed aveva altresì consentito pacificamente a proprietario del lotto contiguo, in forza di un accordo verbale, una 'servitù Controparte_10 prediale' ex art. 1027 c.c., concessa gratuitamente che è stata ed è ad oggi esercitata continuativamente, in modo indisturbato, pacifico e pubblico.
Il che – a loro dire - smentirebbe il possesso pacifico del terreno da parte del Pt_1
Aggiungono che del proprio diritto reale di godimento si avrebbe evidenza finanche documentale, in occasione del frazionamento catastale della particella 488, foglio 3 del catasto
Fabbricati del Comune di Termini Imerese, che aveva dato origine a due distinte particelle n. 783 e n. 784, sulle quali non è mai stato esercitato alcun possesso né rivendicato alcun diritto da soggetti diversi da loro.
7. L'appello non è fondato.
Risulta dalla documentazione in atti che il dante causa dell'appellante, Parte_2
, acquistò, con atto di compravendita del 5.8.1991 da la quota indivisa pari
[...] Persona_1
a mq. 1500/6570 del terreno così individuato: “una quota indivisa pari a millecinquecento/seimilacinquecentosettantesimi (1500/6570) dello spezzone di terreno sito in
Termini Imerese contrada Danigarci esteso nell'intero are sessantacinque e centiare settanta (are
65,70) confinante nell'intero con con , con strada interpoderale e con la Persona_2 Per_3
; riportato in catasto per l'intero alla partita 24145 foglio 3 particella 488 uliveto Controparte_14 di 3° are 65,70…”.
Di tale quota indivisa l'appellante ha invocato l'acquisto per usucapione nei confronti dei comproprietari della residua quota indivisa.
Questa la pretesa, mette conto premettere che "è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus
- dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire” (Cass. civ. n. 4931/2022).
Sul punto, la S.C. ha ulteriormente precisato che “il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per
l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che -per loro stessa natura- sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde;
tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo” (Cass. n. 1796 del 20 gennaio 2022).
Ed ancora, vertendosi in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione e, se già possiede "animo proprio" e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente il fatto che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (Sez. 2 - , Ordinanza n. 6452 del 11/03/2025;
Cass. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24781 del 19/10/2017).
Come elementi a sostegno della propria domanda adduce: a) la recinzione dell'area Pt_1
e la detenzione esclusiva delle chiavi del canvello, b) la costruzione del fabbricato e c) la relativa richiesta di sanatoria.
Si tratta di elementi, in parte non dimostrati, che si rivelano del tutto inidonei a dimostrare l'invocata usucapione.
Anzitutto si rileva che essendo gran parte dei convenuti, oggi appellati, rimasti contumaci non
è possibile invocare il principio di non contestazione che, come è noto, opera solo nei confronti delle parti costituite.
Ciò posto, che l'appellante e il suo dante causa abbiano vietato l'uso del fabbricato in questione agli altri comunisti è circostanza non dimostrata e non dimostrabile nemmeno con le prove orali, non ammesse in primo grado e reiterate con il gravame (cfr. pag. 18 dell'appello).
Ed ancora che la chiave del cancello che si apre sulla recinzione sia stata nel possesso esclusivo dell'appellante e del suo dante causa è circostanza non provata e non oggetto del capitolato della prova orale articolata.
Lo stesso dicasi per la circostanza – invero decisiva – su chi abbia recintato il fondo e, in particolare, la porzione di cui l'appellante invoca l'usucapione.
Priva di prova - e di richieste volte a dimostrarla – è che anche gli altri comproprietari abbiano recintato le rispettive porzioni (pag. 8 atto di appello).
Quanto alla costruzione del fabbricato, l'appellate ha, in effetti, prodotto una rudimentale scrittura privata, eccessivamente stringata, da cui risulta che fu l' a commettere la realizzazione Pt_2 di un fabbricato ma si tratta di uno scarno incarico, del tutto generico e privo di riferimenti alcuni alle caratteristiche dell'opera da compiere.
Non è di utilità, poi, l'allegazione della pratica di sanatoria del fabbricato da parte del posto che si tratta di una incombenza meramente amministrativa e, oltre tutto, nemmeno Pt_1 andata a buon fine posto che il Comune l'ha sospesa proprio per la mancanza del titolo di proprietà in capo all'istante.
Lo stesso dicasi per la pratica di frazionamento del lotto presentata nel 2002 (da cui hanno avuto origine le particelle 783, di mq. 5070 e 784 di mq. 1500). in cui sono stati indicati tutti i comproprietari e alcuna utilità può avere al fine di dimostrare l'esclusività del possesso.
Non è privo di utilità aggiungere che dalla stessa consulenza di parte prodotta dall'appellante risulta che il fabbricato si trova allo stato grezzo (con la sola struttura intelaiata e tompagnatura esterna) circostanza, quest'ultima, che stride con l'uso ordinario del bene.
Conclusivamente va certamente escluso che l'appellante abbia dimostrato il possesso esclusivo del bene di cui ha invocato l'usucapione.
L'appello è, dunque, infondato e va rigettato.
Secondo il principio della soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , Controparte_5 [...]
, , , , CP_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
e , così provvede: CP_11 CP_12 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza nr. 847 resa in data 2 agosto Parte_1
2021 dal Tribunale di Termini Imerese, che, per l'effetto, integralmente conferma;
condanna l'appellante a rifondere agli appellati costituiti le spese di lite di questo grado, liquidate nella complessiva somma di € 3966,00 oltre accessori come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 25 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo