CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/05/2023, n. 11320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11320 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6325/2018 R.G. proposto da: HA NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO, 45, presso lo studio dell’avvocato MATTEO LUIGI ([...]), rappresentata e difesa dall'avvocato DO NO ([...]) -ricorrente- contro CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Roma, Largo di Torre Argentina n. 11, presso lo studio dell’Avv. DARIO RT ([...]), che la rappresenta e difende anche Civile Sent. Sez. 1 Num. 11320 Anno 2023 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: NAZZICONE LOREDANA Data pubblicazione: 02/05/2023 2 di 11 disgiuntamente con l’avv. STEFANO MOLZA ([...]), in forza di procura speciale in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale- e TA IO IO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 47/2017 depositata il 11/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 20 maggio 2011 il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia, respinta l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla banca, condannò la SA di risparmio di Bologna s.p.a. al pagamento in favore di PA Chiaraluce, quale erede di IN De IA, della somma di € 361.519,83, oltre accessori, corrispondente al rimborso del certificato di deposito al portatore sottoscritto il 20 novembre 1998; dichiarò inammissibile la domanda volta alla liquidazione della polizza assicurativa Unit Linked e respinse quella volta al rimborso delle somme portate da assegni bancari, incassati successivamente al venir meno del traente;
compensò, infine, le spese nella misura di un quarto, ponendo il residuo a carico della banca. Proposto appello principale dalla banca ed incidentale dall’erede dell’originario attore, la Corte d’appello di Ancona con sentenza dell’11 gennaio 2017, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato la SA di Risparmio di Bologna s.p.a. al pagamento della ulteriore somma di € 10.329,14, oltre accessori, quale importo risultante dalla liquidazione della polizza assicurativa. 3 di 11 Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: a) è infondata l’eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Bologna, sollevata dalla banca, posto che la causa attiene a obbligazioni di pagamento di somma di denaro da eseguirsi al domicilio del creditore al tempo della scadenza, ai sensi dell’art. 1182, comma 3, c.c., onde rileva il domicilio dell’avente causa, dunque Senigallia è il forum destinatae solutionis;
inoltre, la designazione, ad opera delle parti, di un foro territoriale non attribuisce ad esso natura esclusiva, in mancanza di una tale intenzione da esse manifestata in modo inequivoco ed espresso;
b) è ammissibile la domanda di pagamento della somma di € 361.519,83, sebbene formulata dall’attore solo all’udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto l’eccezione al riguardo è stata tardivamente sollevata dalla banca in grado di appello;
in ogni caso, non si tratta di una domanda nuova, in quanto l’attore ha soltanto ridimensionato la domanda originaria di maggiore entità; nel merito, la banca non ha provato di avere restituito il predetto importo del certificato di deposito al portatore, meritando quindi conferma la sentenza di primo grado, anche quanto agli accessori del credito;
c) la domanda di condanna della banca alla liquidazione della polizza assicurativa è ammissibile, non costituendo domanda nuova, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, avendo l’attore, con l’atto di citazione, chiesto la condanna al pagamento di tutte le somme che ad ogni titolo la banca dovesse al de cuius;
d) infine, ha affermato che «La Corte condivide ogni altra statuizione della gravata sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia». Avverso questa sentenza è proposto ricorso per cassazione dall’erede del soccombente, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la SA di Risparmio di Bologna s.p.a., proponendo ricorso incidentale, affidato a tre motivi, cui la 4 di 11 ricorrente resiste con controricorso, mentre l’altro intimato non ha svolto difese. Depositata dalla SA di Risparmio di Bologna s.p.a. la memoria, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., la causa è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 32872 del 2022, sulla questione dell’individuazione del giudice territorialmente competente. Il Procuratore generale ha chiesto accogliersi il ricorso principale e respingersi l’incidentale. La controricorrente ha depositato anche la memoria di cui all’art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con l’unico motivo del ricorso principale, la ricorrente deduce la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., avendo essa esposto una motivazione meramente apparente con riguardo ai motivi dell’appello incidentale (enumerati come 4b, 4c, 4d e 4e), per i quali la corte si è limitata a dichiarare di condividere la decisione del primo giudice. Si trattava di censure avverso le statuizioni di primo grado, aventi ad oggetto: 4b) la ritenuta infondatezza della domanda di condanna svolta nei confronti della banca e di RI RO LE per il rimborso degli importi indicati in due assegni tratti sul conto corrente acceso dal de cuius e negoziati dopo il decesso di questi, per la quale il tribunale aveva ritenuto che nessun inadempimento potesse rimproverarsi alla banca e che gli assegni fossero stati regolarmente sottoscritti dal titolare del conto;
4c) il solo parziale ristoro delle spese del giudizio di primo grado, che, a séguito dell’accoglimento dell’appello incidentale, sarebbero risultate alla fine dovute per intero a proprio favore;
4d) il mancato accoglimento delle istanze di prova per testi ed interrogatorio formale anche sui capitoli non ammessi, nonché di un’istanza di esibizione al terzo, che l’appellante aveva reiterato «per scrupolo di 5 di 11 difesa»; 4e) l’omessa pronuncia sulla domanda di rimborso delle imposte che gli eredi avevano versato all’erario, sulla base della dichiarazione del credito non integralmente onorata dalla banca. 2.1. – Con il primo motivo del ricorso incidentale, la banca deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto competente il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia, in applicazione del criterio del forum destinatae solutionis riferito all’attore PA Chiaraluce e non già a IN De IA, originario titolare del rapporto obbligatorio. Invece, il foro di Bologna è competente, in quanto foro convenzionale concordato nel contratto di conto corrente, nonché foro generale della persona giuridica convenuta ex art. 19 c.p.c. e forum contractus ex art. 20 c.p.c., essendo stato ivi concluso il contratto di conto corrente e gli altri negozi ed essendo questo il luogo di esecuzione dei medesimi contratti. Rileva la ricorrente come la corte territoriale abbia, dapprima, rilevato che il domicilio del creditore al tempo della scadenza coincide con quello del decesso del de cuius e dei prelievi eseguiti sul conto corrente, che è Bologna;
ma ha poi incomprensibilmente considerato la residenza dell’avente causa. Mentre non si è mai dubitato della incompetenza del Tribunale di Ancona, nella specie, secondo il foro generale (avendo la convenuta la sede legale a Bologna) ed il forum contractus (essendo stati ivi stipulati tutti i contratti), quanto al foro dell’adempimento la sentenza impugnata ha ritenuto competente quel giudice: sebbene, per il disposto dell’art. 1182, comma terzo, c.c., rilevi il domicilio del creditore al tempo della scadenza, ossia il luogo del venir meno del de cuius, per i rapporti di conto corrente e il dossier titoli;
mentre, per i certificati di deposito, le scadenze sono avvenute tutte in data ancora anteriore a quel momento, con la conseguente individuazione del luogo di residenza del titolare. In 6 di 11 nessun modo, dunque, avrebbe potuto a tal fine darsi rilievo alla residenza dell’avente causa, erede del de cuius. 2.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2729 c.c. e 112, 115, 116, 183 e 189 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso tra le parti, per aver la sentenza impugnata, dapprima, disatteso l’eccezione di inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della somma corrispondente al valore del certificato di deposito al portatore accolta in primo grado, benché proposta solamente in sede di precisazione delle conclusioni, e, poi, ritenuto non esservi prova della restituzione del relativo importo, contrariamente alla documentazione in atti. Ma la domanda introduttiva era stata riferita a ben determinati rapporti giuridici, individuati mediante i documenti al momento prodotti, a nulla rilevando la generica formula conclusiva della condanna a “tutto quanto dovuto”. In particolare, il certificato di deposito al portatore per originarie L. 700.000.000, sottoscritto il 20.11.1998 e scadente il 20.2.1999, era stato acquisito solo dal c.t.u. in primo grado, il quale, peraltro, aveva chiarito come esso fosse stato incassato e poi reinvestito in un nuovo certificato, sempre a tre mesi, a sua volta rimborsato. Trattandosi di diritto eterodeterminato, l’introduzione della domanda solo all’udienza di precisazione delle conclusioni (e neppure nella memoria ex art. 183 c.p.c., mai depositata dall’attore) la rende inammissibile, come era rilevabile d’ufficio. Una volta introdotta inammissibilmente la nuova domanda nel processo, la banca, costituendosi nel giudizio di appello, aveva comunque depositato un documento proveniente dall’Archivio unico antiriciclaggio – documento indispensabile per la decisione – da cui emergeva l’estinzione del certificato stesso, circostanza del resto già ricostruita dal c.t.u., e come alla banca non era stato possibile 7 di 11 provare altrimenti a mezzo della ricevuta di rimborso, per fatti risalenti oltre il decennio di necessaria conservazione dei documenti stessi. 2.3. – Con il terzo motivo, deduce la violazione degli artt. 112, 115, 116, 183 e 189 c.p.c., per avere la Corte di appello accolto la domanda di rimborso dell’importo della polizza assicurativa, ritenuta tardiva e, dunque, inammissibile dal Tribunale, benché anch’essa proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado: domanda che non avrebbe potuto, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, essere ricompresa nella generica domanda di condanna della banca a pagare «tutte le somme che a vario titolo la banca doveva» al dante causa. 3. – Il primo motivo del ricorso incidentale, prioritario secondo l’ordine delle questioni (art. 276, secondo comma, c.p.c.), è fondato. La sentenza impugnata ha violato le regole sulla competenza, in quanto, sulla premessa dell’applicabilità dell’art. 1182, terzo comma, c.c., ha poi concluso, in contrasto con le risultanze non controverse del giudizio, trattarsi di Senigallia, invece che di Bologna, che era invece il domicilio dell’originario correntista. Occorre ricordare che, ai fini dell’individuazione della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., il forum destinatae solutionis dell’obbligazione di pagamento di una somma di denaro, che sia liquida ed esigibile, si identifica, ai sensi dell’art. 1182, terzo comma, c.c., con il domicilio del creditore. È nota la pronuncia delle Sezioni unite, secondo cui le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore, a norma dell’art. 1182, terzo comma, c.c. sono – agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o 8 di 11 indichi criteri determinativi non discrezionali (Cass., sez. un., 13 settembre 2016, n. 17989). Tale dictum è ben chiarito in motivazione: «Liquidità, come si è visto, significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale. L’ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorché questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata (…). Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto: questo è ciò che si intende affermare, nella giurisprudenza di questa Corte, allorché si ammette una liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche. Se, infatti, il risultato dell’applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o giudiziale)». Il principio è stato in séguito più volte ribadito (fra le tante, Cass. 20 marzo 2019, n. 7722), sebbene in senso parzialmente diverso si siano espresse per vero successive decisioni delle sezioni semplici (cfr. Cass. 12 dicembre 2019, n. 32692; Cass. 17 maggio 2011, n. 10837; Cass. 21 maggio 2010, n. 12455). Si deve altresì ricordare il principio consolidato, secondo cui, per il combinato disposto degli art. 20 c.p.c. e 1182 c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza (cfr. Cass. 10 novembre 2021, n. 33087; Cass. 14 febbraio 2005, n. 2891). 9 di 11 Orbene, nella specie non è questione se si debba applicare il terzo, oppure il quarto comma dell’art. 1182 c.c., in quanto tutte le parti ed i giudici di merito della controversia hanno qualificato le obbligazioni dedotte in giudizio come di natura portable, né alcuno fa questioni al riguardo, restando dunque ferma l’applicazione del comma terzo di tale disposizione. Le effettive risultanze processuali, tuttavia, come già rilevato, indicavano, ad opera di tutte le parti in modo incontrastato, la residenza del de cuius e dunque l’apertura della successione a Bologna. Invero, si tratta di credito – quello del saldo del conto corrente – scaduto prima della morte del De IA;
ed anche le voci relative al dedotto illegittimo pagamento degli assegni dopo la morte del correntista non identificano crediti a sé stanti, dato che il diritto che si fa valere è sempre il diritto al saldo del conto, da calcolare senza detrarre dall’attivo tali pagamenti illegittimamente eseguiti dalla banca. La banca aveva, a tal riguardo, dedotto – come emerge dal ricorso, che riporta le precedenti difese, in ossequio al principio di autosufficienza – le circostanze, da un lato, dei rapporti di conto corrente e di deposito titoli, intrattenuti presso la filiale di Bologna;
dall’altro lato, l’avvenuta scadenza dei certificati di deposito da tempi ancora anteriori al venir meno del cliente bancario. Tali criteri inducevano ad individuare la competenza a favore del Tribunale di Bologna, dovendo quindi concludersi per la fondatezza del motivo. 4. – Il motivo del ricorso principale e i due ulteriori motivi del ricorso incidentale sono assorbiti in senso improprio, in quanto la decisione sul predetto motivo esclude la possibilità di provvedere sugli altri. 5. – In ragione di quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere cassata. 10 di 11 Alla cassazione della sentenza impugnata non può far seguito il rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona, ma occorrerà la riassunzione del giudizio, ad opera della parte interessata, ai sensi dell’art. 50 c.p.c.: ed invero, allorché sia il giudice di primo, che quello di secondo grado abbiano erroneamente ritenuto sussistere la propria competenza per territorio, della quale invece erano privi, alla cassazione della sentenza d’appello segue l’indicazione, da parte della Corte di legittimità, del giudice competente in primo grado, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., dinanzi al quale sarà onere della parte più diligente riassumere il giudizio, ai sensi dell’art. 50 c.p.c. (Cass. 11 novembre 2020, n. 25440; Cass. 19 marzo 2019, n. 7674, in motiv.; Cass. 26 settembre 2018, n. 22810; Cass. 12 novembre 2010, n. 22958; Cass. 4 luglio 2003, n. 10566). Va, invero, condiviso l’argomento (cfr. Cass. 7 maggio 2020, n. 8646, non massimata, fra le altre), secondo cui, nel caso in cui il giudice di appello decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere, perché incompetente, eserciterebbe un potere che il primo giudice stesso non aveva, con conseguente venir meno del doppio grado senza un chiaro, ancorché eventualmente implicito, dettato legislativo a tal fine. Pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 382, comma 2, c.p.c., la sentenza impugnata va cassata e va dichiarata la competenza in primo grado del Tribunale di Bologna. 6. – In considerazione della soccombenza reciproca sulle varie questioni, si compensano tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio (art. 395, comma 2, c.p.c.), comprese quelle della consulenza tecnica di ufficio (cfr. Cass. 4 luglio 2003, n. 10566).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarati assorbiti gli altri ed il ricorso principale;
cassa la sentenza 11 di 11 impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Bologna;
compensa fra le parti per intero le spese di tutti i gradi del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo
compensò, infine, le spese nella misura di un quarto, ponendo il residuo a carico della banca. Proposto appello principale dalla banca ed incidentale dall’erede dell’originario attore, la Corte d’appello di Ancona con sentenza dell’11 gennaio 2017, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato la SA di Risparmio di Bologna s.p.a. al pagamento della ulteriore somma di € 10.329,14, oltre accessori, quale importo risultante dalla liquidazione della polizza assicurativa. 3 di 11 Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: a) è infondata l’eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Bologna, sollevata dalla banca, posto che la causa attiene a obbligazioni di pagamento di somma di denaro da eseguirsi al domicilio del creditore al tempo della scadenza, ai sensi dell’art. 1182, comma 3, c.c., onde rileva il domicilio dell’avente causa, dunque Senigallia è il forum destinatae solutionis;
inoltre, la designazione, ad opera delle parti, di un foro territoriale non attribuisce ad esso natura esclusiva, in mancanza di una tale intenzione da esse manifestata in modo inequivoco ed espresso;
b) è ammissibile la domanda di pagamento della somma di € 361.519,83, sebbene formulata dall’attore solo all’udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto l’eccezione al riguardo è stata tardivamente sollevata dalla banca in grado di appello;
in ogni caso, non si tratta di una domanda nuova, in quanto l’attore ha soltanto ridimensionato la domanda originaria di maggiore entità; nel merito, la banca non ha provato di avere restituito il predetto importo del certificato di deposito al portatore, meritando quindi conferma la sentenza di primo grado, anche quanto agli accessori del credito;
c) la domanda di condanna della banca alla liquidazione della polizza assicurativa è ammissibile, non costituendo domanda nuova, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, avendo l’attore, con l’atto di citazione, chiesto la condanna al pagamento di tutte le somme che ad ogni titolo la banca dovesse al de cuius;
d) infine, ha affermato che «La Corte condivide ogni altra statuizione della gravata sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia». Avverso questa sentenza è proposto ricorso per cassazione dall’erede del soccombente, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la SA di Risparmio di Bologna s.p.a., proponendo ricorso incidentale, affidato a tre motivi, cui la 4 di 11 ricorrente resiste con controricorso, mentre l’altro intimato non ha svolto difese. Depositata dalla SA di Risparmio di Bologna s.p.a. la memoria, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., la causa è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 32872 del 2022, sulla questione dell’individuazione del giudice territorialmente competente. Il Procuratore generale ha chiesto accogliersi il ricorso principale e respingersi l’incidentale. La controricorrente ha depositato anche la memoria di cui all’art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con l’unico motivo del ricorso principale, la ricorrente deduce la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., avendo essa esposto una motivazione meramente apparente con riguardo ai motivi dell’appello incidentale (enumerati come 4b, 4c, 4d e 4e), per i quali la corte si è limitata a dichiarare di condividere la decisione del primo giudice. Si trattava di censure avverso le statuizioni di primo grado, aventi ad oggetto: 4b) la ritenuta infondatezza della domanda di condanna svolta nei confronti della banca e di RI RO LE per il rimborso degli importi indicati in due assegni tratti sul conto corrente acceso dal de cuius e negoziati dopo il decesso di questi, per la quale il tribunale aveva ritenuto che nessun inadempimento potesse rimproverarsi alla banca e che gli assegni fossero stati regolarmente sottoscritti dal titolare del conto;
4c) il solo parziale ristoro delle spese del giudizio di primo grado, che, a séguito dell’accoglimento dell’appello incidentale, sarebbero risultate alla fine dovute per intero a proprio favore;
4d) il mancato accoglimento delle istanze di prova per testi ed interrogatorio formale anche sui capitoli non ammessi, nonché di un’istanza di esibizione al terzo, che l’appellante aveva reiterato «per scrupolo di 5 di 11 difesa»; 4e) l’omessa pronuncia sulla domanda di rimborso delle imposte che gli eredi avevano versato all’erario, sulla base della dichiarazione del credito non integralmente onorata dalla banca. 2.1. – Con il primo motivo del ricorso incidentale, la banca deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto competente il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia, in applicazione del criterio del forum destinatae solutionis riferito all’attore PA Chiaraluce e non già a IN De IA, originario titolare del rapporto obbligatorio. Invece, il foro di Bologna è competente, in quanto foro convenzionale concordato nel contratto di conto corrente, nonché foro generale della persona giuridica convenuta ex art. 19 c.p.c. e forum contractus ex art. 20 c.p.c., essendo stato ivi concluso il contratto di conto corrente e gli altri negozi ed essendo questo il luogo di esecuzione dei medesimi contratti. Rileva la ricorrente come la corte territoriale abbia, dapprima, rilevato che il domicilio del creditore al tempo della scadenza coincide con quello del decesso del de cuius e dei prelievi eseguiti sul conto corrente, che è Bologna;
ma ha poi incomprensibilmente considerato la residenza dell’avente causa. Mentre non si è mai dubitato della incompetenza del Tribunale di Ancona, nella specie, secondo il foro generale (avendo la convenuta la sede legale a Bologna) ed il forum contractus (essendo stati ivi stipulati tutti i contratti), quanto al foro dell’adempimento la sentenza impugnata ha ritenuto competente quel giudice: sebbene, per il disposto dell’art. 1182, comma terzo, c.c., rilevi il domicilio del creditore al tempo della scadenza, ossia il luogo del venir meno del de cuius, per i rapporti di conto corrente e il dossier titoli;
mentre, per i certificati di deposito, le scadenze sono avvenute tutte in data ancora anteriore a quel momento, con la conseguente individuazione del luogo di residenza del titolare. In 6 di 11 nessun modo, dunque, avrebbe potuto a tal fine darsi rilievo alla residenza dell’avente causa, erede del de cuius. 2.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2729 c.c. e 112, 115, 116, 183 e 189 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso tra le parti, per aver la sentenza impugnata, dapprima, disatteso l’eccezione di inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della somma corrispondente al valore del certificato di deposito al portatore accolta in primo grado, benché proposta solamente in sede di precisazione delle conclusioni, e, poi, ritenuto non esservi prova della restituzione del relativo importo, contrariamente alla documentazione in atti. Ma la domanda introduttiva era stata riferita a ben determinati rapporti giuridici, individuati mediante i documenti al momento prodotti, a nulla rilevando la generica formula conclusiva della condanna a “tutto quanto dovuto”. In particolare, il certificato di deposito al portatore per originarie L. 700.000.000, sottoscritto il 20.11.1998 e scadente il 20.2.1999, era stato acquisito solo dal c.t.u. in primo grado, il quale, peraltro, aveva chiarito come esso fosse stato incassato e poi reinvestito in un nuovo certificato, sempre a tre mesi, a sua volta rimborsato. Trattandosi di diritto eterodeterminato, l’introduzione della domanda solo all’udienza di precisazione delle conclusioni (e neppure nella memoria ex art. 183 c.p.c., mai depositata dall’attore) la rende inammissibile, come era rilevabile d’ufficio. Una volta introdotta inammissibilmente la nuova domanda nel processo, la banca, costituendosi nel giudizio di appello, aveva comunque depositato un documento proveniente dall’Archivio unico antiriciclaggio – documento indispensabile per la decisione – da cui emergeva l’estinzione del certificato stesso, circostanza del resto già ricostruita dal c.t.u., e come alla banca non era stato possibile 7 di 11 provare altrimenti a mezzo della ricevuta di rimborso, per fatti risalenti oltre il decennio di necessaria conservazione dei documenti stessi. 2.3. – Con il terzo motivo, deduce la violazione degli artt. 112, 115, 116, 183 e 189 c.p.c., per avere la Corte di appello accolto la domanda di rimborso dell’importo della polizza assicurativa, ritenuta tardiva e, dunque, inammissibile dal Tribunale, benché anch’essa proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado: domanda che non avrebbe potuto, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, essere ricompresa nella generica domanda di condanna della banca a pagare «tutte le somme che a vario titolo la banca doveva» al dante causa. 3. – Il primo motivo del ricorso incidentale, prioritario secondo l’ordine delle questioni (art. 276, secondo comma, c.p.c.), è fondato. La sentenza impugnata ha violato le regole sulla competenza, in quanto, sulla premessa dell’applicabilità dell’art. 1182, terzo comma, c.c., ha poi concluso, in contrasto con le risultanze non controverse del giudizio, trattarsi di Senigallia, invece che di Bologna, che era invece il domicilio dell’originario correntista. Occorre ricordare che, ai fini dell’individuazione della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., il forum destinatae solutionis dell’obbligazione di pagamento di una somma di denaro, che sia liquida ed esigibile, si identifica, ai sensi dell’art. 1182, terzo comma, c.c., con il domicilio del creditore. È nota la pronuncia delle Sezioni unite, secondo cui le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore, a norma dell’art. 1182, terzo comma, c.c. sono – agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o 8 di 11 indichi criteri determinativi non discrezionali (Cass., sez. un., 13 settembre 2016, n. 17989). Tale dictum è ben chiarito in motivazione: «Liquidità, come si è visto, significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale. L’ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorché questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata (…). Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto: questo è ciò che si intende affermare, nella giurisprudenza di questa Corte, allorché si ammette una liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche. Se, infatti, il risultato dell’applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o giudiziale)». Il principio è stato in séguito più volte ribadito (fra le tante, Cass. 20 marzo 2019, n. 7722), sebbene in senso parzialmente diverso si siano espresse per vero successive decisioni delle sezioni semplici (cfr. Cass. 12 dicembre 2019, n. 32692; Cass. 17 maggio 2011, n. 10837; Cass. 21 maggio 2010, n. 12455). Si deve altresì ricordare il principio consolidato, secondo cui, per il combinato disposto degli art. 20 c.p.c. e 1182 c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza (cfr. Cass. 10 novembre 2021, n. 33087; Cass. 14 febbraio 2005, n. 2891). 9 di 11 Orbene, nella specie non è questione se si debba applicare il terzo, oppure il quarto comma dell’art. 1182 c.c., in quanto tutte le parti ed i giudici di merito della controversia hanno qualificato le obbligazioni dedotte in giudizio come di natura portable, né alcuno fa questioni al riguardo, restando dunque ferma l’applicazione del comma terzo di tale disposizione. Le effettive risultanze processuali, tuttavia, come già rilevato, indicavano, ad opera di tutte le parti in modo incontrastato, la residenza del de cuius e dunque l’apertura della successione a Bologna. Invero, si tratta di credito – quello del saldo del conto corrente – scaduto prima della morte del De IA;
ed anche le voci relative al dedotto illegittimo pagamento degli assegni dopo la morte del correntista non identificano crediti a sé stanti, dato che il diritto che si fa valere è sempre il diritto al saldo del conto, da calcolare senza detrarre dall’attivo tali pagamenti illegittimamente eseguiti dalla banca. La banca aveva, a tal riguardo, dedotto – come emerge dal ricorso, che riporta le precedenti difese, in ossequio al principio di autosufficienza – le circostanze, da un lato, dei rapporti di conto corrente e di deposito titoli, intrattenuti presso la filiale di Bologna;
dall’altro lato, l’avvenuta scadenza dei certificati di deposito da tempi ancora anteriori al venir meno del cliente bancario. Tali criteri inducevano ad individuare la competenza a favore del Tribunale di Bologna, dovendo quindi concludersi per la fondatezza del motivo. 4. – Il motivo del ricorso principale e i due ulteriori motivi del ricorso incidentale sono assorbiti in senso improprio, in quanto la decisione sul predetto motivo esclude la possibilità di provvedere sugli altri. 5. – In ragione di quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere cassata. 10 di 11 Alla cassazione della sentenza impugnata non può far seguito il rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona, ma occorrerà la riassunzione del giudizio, ad opera della parte interessata, ai sensi dell’art. 50 c.p.c.: ed invero, allorché sia il giudice di primo, che quello di secondo grado abbiano erroneamente ritenuto sussistere la propria competenza per territorio, della quale invece erano privi, alla cassazione della sentenza d’appello segue l’indicazione, da parte della Corte di legittimità, del giudice competente in primo grado, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., dinanzi al quale sarà onere della parte più diligente riassumere il giudizio, ai sensi dell’art. 50 c.p.c. (Cass. 11 novembre 2020, n. 25440; Cass. 19 marzo 2019, n. 7674, in motiv.; Cass. 26 settembre 2018, n. 22810; Cass. 12 novembre 2010, n. 22958; Cass. 4 luglio 2003, n. 10566). Va, invero, condiviso l’argomento (cfr. Cass. 7 maggio 2020, n. 8646, non massimata, fra le altre), secondo cui, nel caso in cui il giudice di appello decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere, perché incompetente, eserciterebbe un potere che il primo giudice stesso non aveva, con conseguente venir meno del doppio grado senza un chiaro, ancorché eventualmente implicito, dettato legislativo a tal fine. Pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 382, comma 2, c.p.c., la sentenza impugnata va cassata e va dichiarata la competenza in primo grado del Tribunale di Bologna. 6. – In considerazione della soccombenza reciproca sulle varie questioni, si compensano tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio (art. 395, comma 2, c.p.c.), comprese quelle della consulenza tecnica di ufficio (cfr. Cass. 4 luglio 2003, n. 10566).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarati assorbiti gli altri ed il ricorso principale;
cassa la sentenza 11 di 11 impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Bologna;
compensa fra le parti per intero le spese di tutti i gradi del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo