TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/11/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1295/2024 promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 CodiceFiscale_1 Stefano Ciappini ( e Matteo Urbinati Email_1 ( ed elettivamente domiciliato presso lo Email_2 studio dell'avv. Stefano Ciappini in Via Perleoni n.8 (fax: ) P.IVA_1
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1 Sede di Rimini, in persona del
[...] Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Massimo DI GILIO, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Rimini, alla Via Melozzo Da Forlì n. 1/D.
- RESISTENTE -
Oggetto: malattia professionale
Conclusioni delle parti:
A) Il procuratore della parte ricorrente: si riporta al ricorso introduttivo
B) I procuratori delle parti resistenti: si riportano alle rispettive memorie di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso conveniva in giudizio l' , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro-tempore, chiedendo l'accertamento di postumi invalidanti biologici permanenti relativi a malattia professionale (lombosciatalgia in portatore di discopatie lombari con ernia in L4-L5 e coesistenti discopatie cervicali) non riconosciuta e indennizzata dall'Istituto.
Con memoria si costituiva in giudizio l' , riportandosi agli accertamenti CP_1 medici eseguiti in via amministrativa e chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante acquisizione di prove orali e documentali e CTU medico-legale la causa veniva discussa e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, veniva decisa.
All'esito della istruttoria svolta la domanda è risultata fondata .
In particolare nell'atto introduttivo del giudizio l'anamnesi lavorativa del ricorrente è correttamente descritta nei seguenti termini : “ … Il ricorrente lavora dal 1994 come titolare dell'omonima impresa artigiana edile (senza dipendenti) specializzata nelle costruzioni in cartongesso. La giornata lavorativa ha una durata media di 8/9 ore ed inizia alle ore 7.00 quando il ricorrente si reca in magazzino per caricare sul camion n°20/30 lastre di cartongesso delle dimensione di 120 cm x 200 cm (del peso di circa 30 kg.), le strutture metalliche della lunghezza di 3/4 metri, n°3/4 sacchi di stucco del peso di 10 kg. ciascuno. L'attività di approvvigionamento e carico delle predette merci viene effettuata manualmente dal ricorrente. Arrivato sul cantiere, tutta l'attrezzatura deve essere scaricata e portata fino al piano di competenza. Ovviamente anche in questa fase il trasporto del materiale avviene manualmente e senza poter utilizzare ascensori e/o montacarichi vista la lunghezza delle lastre di cartongesso. Terminato la fase preparatoria, inizia la fase dell'innalzamento delle pareti e dei controsoffitti. La fase di costruzione prevede la movimentazione continua dei pannelli di cartongesso che, nel caso dei controsoffitti, devono essere sostenuti e mantenuti in altezza fino a quando non sono fissati saldamente alla struttura. E' frequente, infatti, che il ricorrente debba utilizzare la testa come punto di appoggio per i pannelli durante la fase di fissaggio degli stessi alle strutture metalliche (soprattutto negli spazi più piccoli dove non è possibile utilizzare gli elevatori a manovella). Le lavorazioni quotidiane prevedono l'utilizzo costante di strumenti quali: trapani a percussione ed avvitatori a batteria per fissare i pannelli, flessibili per il taglio delle armature in ferro oltre che di martello, mazzetta e scalpello e martello pneumatico. Capita frequentemente, infatti, di dover svolgere attività di assistenza agli elettricisti ed idraulici di cantiere occupandosi anche della creazione di tracce a parete utilizzando quest'ultimi attrezzi. Terminata la creazione delle pareti o dei controsoffitti si passa alla fase successiva della
“rasatura finale” nella quale si provvede a coprire e rasare tutte le “fughe” tra una tavola di cartongesso e l'altra utilizzando spatola e “raschino”. Tale attività sollecita principalmente spalle e braccia, vista la ripetitività dei movimenti (soprattutto quando le superfici da rasare sono i
contro
-soffitti). L'attività appena descritta, quindi, è caratterizzata dalla movimentazione continua di carichi importanti e dall'assunzione di posture incongrue che gravano in maniera evidente su spalle braccia e schiena del ricorrente…” .
Il teste e collega di lavoro della parte ricorrente a nome Persona_1 ha integralmente confermato in aula le circostanze in fatto di cui al ricorso relative alle modalità con le quali la parte ricorrente espletava le suddette attività lavorative con la seguente deposizione testimoniale :
, sentito sulle circostanze di cui al ricorso : “ 1. Vero che Persona_1 parte ricorrente lavora dal 1994 come titolare dell'omonima impresa artigiana edile (senza dipendenti) specializzata nelle costruzioni in cartongesso? : Confermo la circostanza . ADR: Io sono a conoscenza del fatto perché io e lui collaboriamo insieme sui medesimi cantieri . Io ho una mia partita IVA .
2. Vero che la giornata lavorativa ha una durata media di 8/9 ore ? : Confermo la circostanza .
3. Vero che il ricorrente si reca in magazzino tutte le mattine per caricare sul camion n°20/30 lastre di cartongesso delle dimensioni di 120 cm x 200 cm (del peso di circa 30 kg.), le strutture metalliche della lunghezza di 3 - 4 metri e n°3/4 sacchi di stucco del peso di 10 kg. ciascuno? : Confermo la circostanza .
4. Vero che l'attività di approvvigionamento e carico delle merci viene effettuata manualmente dal ricorrente ogni giorno? : Confermo la circostanza . ADR: Io vedo il ricorrente quasi tutti i giorni . In un anno io lavoro insieme al ricorrente per otto-nove mesi circa .
5. Vero che parte ricorrente si occupa di scaricare tutta l'attrezzatura una volta arrivata sul cantiere di pertinenza? : Confermo la circostanza .
6. Vero che parte ricorrente è costretta a trasportare manualmente il materiale ai vari piani senza poter utilizzare ascensori e/o montacarichi vista la lunghezza delle lastre di cartongesso? : Confermo la circostanza .
7. Vero che parte ricorrente movimenta continuamente pannelli di cartongesso che, nel caso dei controsoffitti, devono essere sostenuti e mantenuti in altezza fino a quando non vengono fissati saldamente alla struttura? : Confermo la circostanza .
8. Vero che è frequente che parte ricorrente debba utilizzare la testa come punto di appoggio per i pannelli durante la fase di fissaggio degli stessi alle strutture metalliche? : Confermo la circostanza : capita spesso .
9. Vero che parte ricorrente utilizza quotidianamente trapani a percussione ed avvitatori a batteria per fissare i pannelli, flessibili per il taglio delle armature in ferro oltre a martello, mazzetta e scalpello e martello pneumatico? : Confermo la circostanza . 10. Vero che parte ricorrente, spesso, deve svolgere attività di assistenza e supporto ad elettricisti ed idraulici di cantiere occupandosi della creazione di tracce a parete utilizzando mazzetta e scalpello o martello pneumatico? : Confermo la circostanza . 11. Vero che parte ricorrente, una volta installate le pareti o i controsoffitti, deve effettuare la
“rasatura finale” con la quale provvede a coprire e rasare tutte le “fughe” tra una tavola di cartongesso e l'altra utilizzando spatola e “raschino”? : Confermo la circostanza …” .
Sotto altro profilo la CTU medico-legale espletata , non sottoposta a specifiche censure , in seguito alla visita e sulla base di approfondito esame dei documenti in atti , ha accertato che è affetto da patologie – lombosciatalgia in Parte_1 portatore di discopatie lombari con ernia in L4-L5 e coesistenti discopatie cervicali − con una componente del danno riconducibile eziologicamente al lavoro svolto nella misura complessiva del 6 % , danno biologico permanente quest'ultimo che riunificato con il quadro invalidante derivante dalla patologia già riconosciuta alla spalla destra (6%) è valutabile complessivamente nella misura del 12% (dodici per cento) del totale con decorrenza dalla domanda amministrativa .
Il CTU ha poi efficacemente contrastato le osservazioni critiche del CTP dell' con le seguenti condivisibili argomentazioni : “…In riferimento a CP_1 queste osservazioni, non posso che rifarmi a quanto già esposto nelle considerazioni medico legali, nelle quali: si era esplicitamente riportata la sussistenza di una "componente tecnopatica" nel quadro patologico complessivo;
e ritengo che questa "componente tecnopatica" nel corso della vita lavorativa del sig. sia stata non occasionale ma abituale e sistematica nella sua attività, Pt_1 intrinseca alle sue mansioni;
si era riportata la diagnosi della prima certificazione medica di malattia professionale (n. 519313790, severa lombosciatalgia cronica con deficit di motilità del rachide lombo-sacrale in paziente con patologia discale multipla di L4-L5 e L5-S1); appare chiaro che il quadro pluridiscopatico è evoluto successivamente complicandosi con l'ernia nello spa-zio L4-L5. Il richiamo alla norma di legge, dovuto nell'attività medico legale, non può però che tenere conto delle voci presenti nelle tabelle (già sopra citate); e ovviamente tali voci non riportano espressamente ogni patologia né accertano il grado di menomazione anatomo-funzionale presente in ogni singolo caso, ma costituiscono il riferimento per la valutazione medico legale del singolo caso in esame…”.
Poiché le conclusioni della CTU risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie. L' va, pertanto, condannato al pagamento del relativo indennizzo in CP_1 capitale corrispondente alla misura del grado accertato pari al 12 % con decorrenza dalla domanda amministrativa , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese di lite cedono la soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato in data 13\11\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' , in persona del legale CP_1 rappresentante:
1) Accertato che è affetto da una patologia – lombosciatalgia in Parte_1 portatore di discopatie lombari con ernia in L4-L5 e coesistenti discopatie cervicali − contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni svolte e che dalla stessa derivano postumi permanenti, condanna l' al pagamento del CP_1 relativo indennizzo in capitale corrispondente alla misura del grado accertato pari al 6 % in riferimento alle tabelle proposte dal D. Lvo 38/2000 , danno biologico permanente quest'ultimo che riunificato con il quadro invalidante derivante dalla patologia già riconosciuta alla spalla destra (6%) è valutabile complessivamente nella misura del 12 % (dodici per cento) con decorrenza dalla domanda amministrativa , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente, che si liquidano ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 in complessivi € 3.500,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie e IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3) Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese di CTU. CP_1 Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 27\11\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'