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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/11/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 618/2023 R.G. promossa da (già Parte 2 in Parte 1
persona del Legale Rappresentante pro tempore sig. (rappr. e dif. dall'avv. M. Parte 3
Gianneri)
contro
CP 1 (rappr. e dif. dagli avv. M. Galeano), avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Osserva
Con ricorso depositato in data 06.03.2023 la società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000873604 (notificata in data 06.02.2023) con la quale l'CP_1 ha ingiunto alla ' il pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di sanzione Parte 2
ex art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla 1. n. 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 8/2016, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all' annualità 2016 e basata sull' accertamento n.
CP 1.6500.21/02/2018.0030269 del 9.3.2018, eccependo, tra l'altro, l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 1. 689/1989.
Si è costituito in giudizio l'CP_1, il quale ha contestato le eccezioni e deduzioni avversarie,
chiedendone il rigetto e ha, altresì, rideterminato la sanzione ai sensi del d.l. 48/2023, nella misura di € 456,00.
***
L'eccezione di decadenza ex art. 14 1. 689/1981 è fondata.
Il combinato disposto dei commi 2 e 6, che prevede l'estinzione della sanzione ove, in caso di mancata contestazione immediata, gli estremi della violazione non siano notificati all'interessato entro novanta giorni (centocinquanta se residente all'estero), deve ritenersi applicabile anche al procedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Ciò in quanto il d.lgs. 8/2016, che depenalizzando l'illecito ha introdotto la sanzione amministrativa in esame, richiama espressamente alcune disposizioni della l. 689/1989, tra cui l'art. 14, “in quanto applicabili" (art. 6); e prevede che, per i fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore per i quali il procedimento penale non si sia concluso con sentenza o decreto irrevocabili, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti all'autorità amministrativa la quale “notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti" (art. 9).
Non vi è quindi alcuna deroga alla previsione dell'estinzione della sanzione, ma solo a quella relativa alla durata ed alla decorrenza del termine alla cui scadenza l'estinzione consegue.
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 14 1. 689/1981 è quindi applicabile agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, essendo l'estinzione ivi prevista compatibile con il decorso dei termini per la notifica della violazione previsti dalla disciplina transitoria. Del resto, se così non fosse, la previsione di tali termini sarebbe del tutto inutile, perché la loro violazione sarebbe priva di conseguenze.
Tale ricostruzione non è smentita da C. 7042/2008 spesso richiamata dall'CP_1 nel presente contenzioso seriale, la quale conferma in realtà la tesi dell'applicabilità dell'art. 14 1. 689/1981, giacché la Corte espressamente qualifica come decadenziale il termine previsto dalla normativa speciale (art. 4 1. 898/1986) nonostante questa taccia sul punto, senza che possa darsi rilievo decisivo alla presenza in essa (a differenza che nel d.lgs. 8/2016) dell'espressa clausola di deroga all'art. 14 1. 689/1981, questa esplicitando il rapporto di specialità comunque esistente tra le disposizioni.
Pertanto, ritenuta l'applicabilità dell'art. 14 u.c. 1. 689/1981 agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 in caso di notifica degli estremi della violazione oltre il termine di novanta giorni (trecentosettanta se il destinatario è residente all'estero) dalla trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria, a maggior ragione la medesima conclusione deve valere per gli illeciti commessi successivamente, per i quali non vi è alcuna disciplina speciale rispetto a quella dettata dall'art. 14.
In senso contrario non vale la previsione dell'art. 2 co. 1 bis secondo periodo d.l. 438/1983, che esclude la sanzione in caso di versamento effettuato entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione": tale disposizione infatti prevede un meccanismo di estinzione della sanzione che si pone a valle della notifica degli estremi della violazione, ed è quindi compatibile col regime decadenziale dell'art. 14 (in generale, sull'applicabilità dell'art. 14, cfr. App. Milano 504/2024 e 1053/2024 App. Torino 89/2023 App.
Catania 1010/2024).
Ciò posto, dato che l'illecito consiste nell'omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in misura non superiore ad € 10.000,00 nell'anno solare (indipendentemente dal fatto che l'omissione possa riguardare contributi relativi ad altre annualità) esso può concretizzarsi solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto in ciascun anno solare (ossia il 16 dicembre: cfr. artt. 17 e 18 del d.lgs. 241/97, circolari CP_1 n. 79/98 e 259/98), o, se successiva, alla scadenza del termine per l'invio delle denunce relative allo stesso periodo (ossia l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento: cfr. art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003) perché in tale momento si cristallizzano le trattenute denunciate e i versamenti effettuati e quindi l'eventuale differenza (inferiore ad € 10.000, altrimenti si avrà illecito penale).
L'ultimo versamento nell'anno solare va effettuato il 16 dicembre, con la precisazione che se si tratta di lavoratori dipendenti, esso riguarderà i contributi trattenuti sulla retribuzione di novembre dello stesso anno (artt. 17 e 18 del dlgs. 241/97, circolari CP 1 n. 79/98 e 259/98); mentre se si tratta di lavoratori agricoli, riguarderà i contributi trattenuti sulle retribuzioni relative al secondo trimestre dell'anno in corso (artt. 6, comma 14, del d.l. n. 536/1987, 2 d.lgs. n. 422/1998, 17 e 18
d.lgs. 241/1997).
La denuncia delle trattenute va invece effettuata in ogni caso entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003).
Pertanto, se si tratta di lavoratori dipendenti, nel qual caso il termine per la denuncia è successivo a quello per il versamento, l'illecito è integrato il 31 dicembre dell'anno in cui si sarebbero dovuti effettuare i versamenti;
mentre se si tratta di lavoratori agricoli, lo stesso è integrato il 16 dicembre del medesimo anno, dato che il termine per il versamento è successivo a quello della denuncia.
In entrambi i casi, per quanto detto, devono considerarsi commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 (6.2.2016) le omissioni di versamenti da effettuarsi negli anni sino al 2015; e commessi dopo quelle relative ai versamenti da effettuarsi negli anni dal 2016 in poi.
Nel caso di specie, si tratta di illeciti successivi (anno 2016). In tal caso, deve ritenersi che il termine di cui all'art. 14 u.c. 1. 689/1981 decorra dal momento stesso della commissione dell'illecito dato che, essendo le denunce e i versamenti indirizzati all' CP_1, questo ha immediatamente la possibilità di riscontrare la violazione tramite la semplice sottrazione dei due dati e l'individuazione dei soggetti responsabili.
È pur vero che in astratto il termine decorre dal compimento delle attività necessarie all'accertamento e che il giudice "deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità" (cfr. C. 20977/2024, C. 8326/2018, C. 16642/2005), il che presuppone che l'Amministrazione stessa indichi precisamente in cosa sia consistita l'attività istruttoria compiuta;
tuttavia, nel caso di specie da un lato la natura omissiva propria della violazione la rende immediatamente percepibile all' CP_2, in tutti i suoi elementi costitutivi, già nel momento sopra individuato (in cui l'CP_1 ha contezza delle retribuzioni denunciate e degli importi versati) e dall'altro a fronte di ciò l'CP 1 si è limitato a dedurre la complessità degli accertamenti da compiere anche in base alla disciplina applicabile, senza tuttavia indicare quali siano gli atti accertativi concretamente effettuati e quando siano stati effettuati, in tal modo non consentendo di individuare un dies a quo del termine in esame diverso dalla scadenza dell'ultimo termine di versamento o di denuncia.
Tutto ciò posto, rilevato che le omissioni riguardano versamenti da effettuare nell'anno 2016 con riferimento a lavoratori dipendenti e quindi il termine in esame decorreva dal 31.12.2016 (e scadeva il 31.3.2017) mentre l'accertamento risale al giorno 9.03.2018, l'accertamento deve considerarsi tardivo e quindi la sanzione estinta.
L'opposizione va quindi accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avuto riguardo all'attività processuale in concreto svolta, alla serialità della causa ed al valore della stessa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così decide:
- Dichiara la nullità dell'ingiunzione opposta;
- Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.043,00 di cui € 43,00 per esborsi e €
1.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Ragusa, 12 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 618/2023 R.G. promossa da (già Parte 2 in Parte 1
persona del Legale Rappresentante pro tempore sig. (rappr. e dif. dall'avv. M. Parte 3
Gianneri)
contro
CP 1 (rappr. e dif. dagli avv. M. Galeano), avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Osserva
Con ricorso depositato in data 06.03.2023 la società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000873604 (notificata in data 06.02.2023) con la quale l'CP_1 ha ingiunto alla ' il pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di sanzione Parte 2
ex art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla 1. n. 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 8/2016, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all' annualità 2016 e basata sull' accertamento n.
CP 1.6500.21/02/2018.0030269 del 9.3.2018, eccependo, tra l'altro, l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 1. 689/1989.
Si è costituito in giudizio l'CP_1, il quale ha contestato le eccezioni e deduzioni avversarie,
chiedendone il rigetto e ha, altresì, rideterminato la sanzione ai sensi del d.l. 48/2023, nella misura di € 456,00.
***
L'eccezione di decadenza ex art. 14 1. 689/1981 è fondata.
Il combinato disposto dei commi 2 e 6, che prevede l'estinzione della sanzione ove, in caso di mancata contestazione immediata, gli estremi della violazione non siano notificati all'interessato entro novanta giorni (centocinquanta se residente all'estero), deve ritenersi applicabile anche al procedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Ciò in quanto il d.lgs. 8/2016, che depenalizzando l'illecito ha introdotto la sanzione amministrativa in esame, richiama espressamente alcune disposizioni della l. 689/1989, tra cui l'art. 14, “in quanto applicabili" (art. 6); e prevede che, per i fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore per i quali il procedimento penale non si sia concluso con sentenza o decreto irrevocabili, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti all'autorità amministrativa la quale “notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti" (art. 9).
Non vi è quindi alcuna deroga alla previsione dell'estinzione della sanzione, ma solo a quella relativa alla durata ed alla decorrenza del termine alla cui scadenza l'estinzione consegue.
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 14 1. 689/1981 è quindi applicabile agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, essendo l'estinzione ivi prevista compatibile con il decorso dei termini per la notifica della violazione previsti dalla disciplina transitoria. Del resto, se così non fosse, la previsione di tali termini sarebbe del tutto inutile, perché la loro violazione sarebbe priva di conseguenze.
Tale ricostruzione non è smentita da C. 7042/2008 spesso richiamata dall'CP_1 nel presente contenzioso seriale, la quale conferma in realtà la tesi dell'applicabilità dell'art. 14 1. 689/1981, giacché la Corte espressamente qualifica come decadenziale il termine previsto dalla normativa speciale (art. 4 1. 898/1986) nonostante questa taccia sul punto, senza che possa darsi rilievo decisivo alla presenza in essa (a differenza che nel d.lgs. 8/2016) dell'espressa clausola di deroga all'art. 14 1. 689/1981, questa esplicitando il rapporto di specialità comunque esistente tra le disposizioni.
Pertanto, ritenuta l'applicabilità dell'art. 14 u.c. 1. 689/1981 agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 in caso di notifica degli estremi della violazione oltre il termine di novanta giorni (trecentosettanta se il destinatario è residente all'estero) dalla trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria, a maggior ragione la medesima conclusione deve valere per gli illeciti commessi successivamente, per i quali non vi è alcuna disciplina speciale rispetto a quella dettata dall'art. 14.
In senso contrario non vale la previsione dell'art. 2 co. 1 bis secondo periodo d.l. 438/1983, che esclude la sanzione in caso di versamento effettuato entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione": tale disposizione infatti prevede un meccanismo di estinzione della sanzione che si pone a valle della notifica degli estremi della violazione, ed è quindi compatibile col regime decadenziale dell'art. 14 (in generale, sull'applicabilità dell'art. 14, cfr. App. Milano 504/2024 e 1053/2024 App. Torino 89/2023 App.
Catania 1010/2024).
Ciò posto, dato che l'illecito consiste nell'omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in misura non superiore ad € 10.000,00 nell'anno solare (indipendentemente dal fatto che l'omissione possa riguardare contributi relativi ad altre annualità) esso può concretizzarsi solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto in ciascun anno solare (ossia il 16 dicembre: cfr. artt. 17 e 18 del d.lgs. 241/97, circolari CP_1 n. 79/98 e 259/98), o, se successiva, alla scadenza del termine per l'invio delle denunce relative allo stesso periodo (ossia l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento: cfr. art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003) perché in tale momento si cristallizzano le trattenute denunciate e i versamenti effettuati e quindi l'eventuale differenza (inferiore ad € 10.000, altrimenti si avrà illecito penale).
L'ultimo versamento nell'anno solare va effettuato il 16 dicembre, con la precisazione che se si tratta di lavoratori dipendenti, esso riguarderà i contributi trattenuti sulla retribuzione di novembre dello stesso anno (artt. 17 e 18 del dlgs. 241/97, circolari CP 1 n. 79/98 e 259/98); mentre se si tratta di lavoratori agricoli, riguarderà i contributi trattenuti sulle retribuzioni relative al secondo trimestre dell'anno in corso (artt. 6, comma 14, del d.l. n. 536/1987, 2 d.lgs. n. 422/1998, 17 e 18
d.lgs. 241/1997).
La denuncia delle trattenute va invece effettuata in ogni caso entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003).
Pertanto, se si tratta di lavoratori dipendenti, nel qual caso il termine per la denuncia è successivo a quello per il versamento, l'illecito è integrato il 31 dicembre dell'anno in cui si sarebbero dovuti effettuare i versamenti;
mentre se si tratta di lavoratori agricoli, lo stesso è integrato il 16 dicembre del medesimo anno, dato che il termine per il versamento è successivo a quello della denuncia.
In entrambi i casi, per quanto detto, devono considerarsi commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 (6.2.2016) le omissioni di versamenti da effettuarsi negli anni sino al 2015; e commessi dopo quelle relative ai versamenti da effettuarsi negli anni dal 2016 in poi.
Nel caso di specie, si tratta di illeciti successivi (anno 2016). In tal caso, deve ritenersi che il termine di cui all'art. 14 u.c. 1. 689/1981 decorra dal momento stesso della commissione dell'illecito dato che, essendo le denunce e i versamenti indirizzati all' CP_1, questo ha immediatamente la possibilità di riscontrare la violazione tramite la semplice sottrazione dei due dati e l'individuazione dei soggetti responsabili.
È pur vero che in astratto il termine decorre dal compimento delle attività necessarie all'accertamento e che il giudice "deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità" (cfr. C. 20977/2024, C. 8326/2018, C. 16642/2005), il che presuppone che l'Amministrazione stessa indichi precisamente in cosa sia consistita l'attività istruttoria compiuta;
tuttavia, nel caso di specie da un lato la natura omissiva propria della violazione la rende immediatamente percepibile all' CP_2, in tutti i suoi elementi costitutivi, già nel momento sopra individuato (in cui l'CP_1 ha contezza delle retribuzioni denunciate e degli importi versati) e dall'altro a fronte di ciò l'CP 1 si è limitato a dedurre la complessità degli accertamenti da compiere anche in base alla disciplina applicabile, senza tuttavia indicare quali siano gli atti accertativi concretamente effettuati e quando siano stati effettuati, in tal modo non consentendo di individuare un dies a quo del termine in esame diverso dalla scadenza dell'ultimo termine di versamento o di denuncia.
Tutto ciò posto, rilevato che le omissioni riguardano versamenti da effettuare nell'anno 2016 con riferimento a lavoratori dipendenti e quindi il termine in esame decorreva dal 31.12.2016 (e scadeva il 31.3.2017) mentre l'accertamento risale al giorno 9.03.2018, l'accertamento deve considerarsi tardivo e quindi la sanzione estinta.
L'opposizione va quindi accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avuto riguardo all'attività processuale in concreto svolta, alla serialità della causa ed al valore della stessa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così decide:
- Dichiara la nullità dell'ingiunzione opposta;
- Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.043,00 di cui € 43,00 per esborsi e €
1.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Ragusa, 12 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano