Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/04/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6716/2024
NEPUBBLICA ITALIA
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile
nel giudizio promosso da
Parte 1 Parte_3 Parte 2
Parte 7 Parte 5 Parte_6 Parte 4
con l'avvocato Gabriele Galassi e Valentina Felici Parte 8
[...] '
ricorrenti nei confronti di
Controparte 1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di [...]
Per 1 nato a [...] il [...], e trasferitasi nel corso della vita in Guatemala, e hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: "Gli odierni istanti sono discendenti diretti della sig.ra Persona 1 nata a [...] il [...] (doc. 1 Certificato di nascita
- iscrizione stato civile) - figlia di Persona 2 e Controparte 2 - emigrata in Guatemala ed ivi deceduta il 05/06/1960, registrata nel certificato di morte come Persona 3 Persona 4
ovvero come si esporrà, immediatamente, di seguito, uno dei nomi con i quali la sig.ra.
[...] Persona 1 era anche identificata in Guatemala (doc. 2). 2) La sig.ra Persona 1 non
...
ha mai perso la cittadinanza italiana, come comprovato da certificato negativo di naturalizzazione
(doc. 3); 3) La stessa Persona 1 contraeva matrimonio in Guatemala il 07/05/1904 con il sig.
Persona 1 e del sig. (docc. 4 e 1); 4) Dall'unione della sig.raPersona 5 Per_5
Persona 6 (doc.
[...] nasceva in Guatemala il 22/07/1909 la figlia
5), la cui madre, nella documentazione di nascita (doc. 5) viene identificata come Parte_9
[...] ovvero, per quanto sopra illustrato, uno dei nomi con i quali la sig.ra. Persona 1
ere conosciuta in Guatemala (doc. 2 e 3). La sig.ra contraeva Persona 6
matrimonio in Guatemala il 10/08/1934 con il sig. Persona_7 (doc. 5 nascita e matrimonio). La sig.ra. Persona_6 sarebbe poi deceduta, in Guatemala, in data 16/11/1990, come da certificato di morte nel quale viene registrata anche con il nome del marito, e in cui appaiono il nome della madre e del padre (doc. 6). 5) Dall'unione della sig.ra [...]
la figlia
- 1 ricorrente (doc. 7), la quale contraeva matrimonio in Parte 1
Guatemala il 13/05/1961 con il sig. (doc. 8); 6) Dall'unione della sig.raPersona_8
Parte 1 con il sig. Persona 8 nascevano in Guatemala i figli: - Parte 2 il 24/02/1966 (doc. 9) - 2 ricorrente, - Parte 3 il 23/09/1967 (doc. 10) – 3 ricorrente;
7) Quanto alla linea di discendenza del sig. Parte 2
[...] si precisa quanto segue. Dall'unione dei sigg.ri Parte 2 e
Persona 9 nascevano in Guatemala i figli: il Parte 4
Parte 203/03/1990 (doc. 11) 4 ricorrente, che veniva riconosciuto dal padre,
[...]_innanzi agli Uffici dello Stato Civile guatemalteco in data 16/3/1990 (doc. 11). Il sig. [...] contraeva poi matrimonio in Guatemala, l'8/9/2018, con la sig.ra |___[...] Parte 4
(doc. 12), dalla quale poi avrebbe divorziato in data 27/07/2021 (doc. 13); - Parte 10
il 30/04/1992 (doc. 14) - 5 ricorrente che veniva riconosciuto dal padre, Parte 5
innanzi agli Uffici dello Stato Civile guatemalteco in data 29/05/1992 Parte_2
(doc. 14). 8) Quanto alla linea di discendenza del sig. si precisa quanto Parte_3
segue. Il sig. Parte 3 contraeva matrimonio in Guatemala il 04/07/1992 con la sig.ra
(doc. 15), dalla quale avrebbe divorziato in data 03/05/2023 (doc. Persona 10 Parte 316). 9) Dall'unione dei predetti sigg.ri e Persona 10
il 18/11/1996 (doc. 17) - 6 ricorrente;
- [...] nascevano in Guatemala i figli: - Parte_6
Parte 7 il 02/01/1999 (doc. 18) – 7 ricorrente;
- Parte_8 il 05/02/2003 Pt 7
(doc. 19) 8 ricorrente". Il Controparte_1 si è rimesso alla decisione del giudice.
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
- lo Statuto Albertino non recava una definizione di "regnicolo";
- l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»>;
- la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 1. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983, n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87); la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[1]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), 1. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre
-
o di madre cittadini >>.
3. Nel caso di specie è provato che Persona 1 nato a [...] il [...] (doc. 1 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza guatemalteca per naturalizzazione (doc. 2 fasc. ric.).
La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice.
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per questi motivi
1. Dichiara che Parte 1 Parte_2 Parte 3
[...] Parte_4 Pt 5 Parte_5 Parte 6 Parte 7 sono cittadini italiani.
[...] e Parte 8
e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere 2. Ordina al Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 10.4.2025
Il giudice
Christian Colombo