Ordinanza cautelare 18 gennaio 2024
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00670/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02292/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2292 del 2023, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Fontanazza e Francesco Paolo Mingrino, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Comune di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Valeria Scarlata, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento emesso dal Dirigente Area 2 (Tecnica e di programmazione urbanistica) dello stesso Comune in data 31-08-2023 -OMISSIS-), pubblicato all’Albo nella stessa data, ma notificato in data 5-09-2023 al solo-OMISSIS-, con il quale:
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in oggetto con cui si “ordina ed ingiunge (ad entrambi ricorrenti) di rimuovere la tettoia abusivamente realizzata ed ubicata al foglio-OMISSIS- e ripristinare l’originario stato dei luoghi, previa comunicazione a questo Ente dell’inizio dei lavori e delle modalità di smaltimento inerti e del materiale di risulta, il tutto entro il termine perentorio di giorni 90 a decorrere dalla data di notifica della presente ai sensi dell’art. 31, comma 3 del D.P.R. 380/01, come recepito dalla L.R. n.16/2016 e ss.mm.ii.”.
Parte ricorrente evidenzia di avere, per tale manufatto, presentato – in data 20 dicembre 2019 – al Comune di Enna una comunicazione CILA (comunicazione inizio lavori asseverata), preceduta dalla SC (segnalazione certificata inizio attività), corredata dalla dovuta documentazione (registrata a prot.-OMISSIS-), nella quale si dichiarava che, nell’immobile di proprietà comune, in corrispondenza della detta area cortilizia, sarebbe stata collocata una tettoia in legno, come da relazione tecnica redatta dall’Arch. -OMISSIS-, allegata.
Trascorsi quasi quattro anni il Comune in data 31-8-2023, ha emesso il provvedimento impugnato, che è così motivato: “ -con CILA prot.-OMISSIS- del 20-12-2019 la ditta-OMISSIS- -OMISSIS-depositava il progetto per la realizzazione di una tettoia ubicata nella porzione di terreno di proprietà-OMISSIS-–-OMISSIS- censito in catasto al foglio-OMISSIS-, da autorizzare ai sensi dell’art. 20 ,comma 3 della L.R. 4/2003; -il sito e le opere in questione ricadono all’interno del programma costruttivo “Coop. Halley Vulcano” approvato con variante al piano regolatore generale del Comune di Enna con delibera consiliare n. 72 del 14-12-2006;
- il predetto programma costruttivo è stato altresì approvato dallo Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente con decreto del dirigente generale del dipartimento urbanistica n.-OMISSIS- del 20 aprile 2007, pubblicato in G.U.R.S. n. 24 del 26-5-2007;
-i parametri urbanistici del programma costruttivo sono i seguenti:
*indice di fabbricabilità fondiaria: 2,58 mc./mq
*superficie fondiaria singolo lotto:246,5 mq
*volumetria realizzabile singolo lotto:636,77 mc
*distanza dai fabbricati: 10 ml
*distacco dai confini: 5 ml
*distacco dai confini: 5 ml
*altezza massima:7,50 ml
*rapporto di copertura: 0,37 mq/mq
Visto il progetto allegato alla CILA prot. N.-OMISSIS- del 20-12-2019 dal quale si rileva che la tettoia occupa una superficie di mq. 35,42 e risulta addossata rispetto a tutti e tre i confini della proprietà-OMISSIS- –-OMISSIS- rispetto alle particelle -OMISSIS-di altra proprietà;
Visto il programma costruttivo approvato con DDG n.-OMISSIS- del 10-4-2007;
Visto il verbale di sopralluogo prot. N. -OMISSIS- del 20-12-2022;
Visto il verbale di sopralluogo prot. N-OMISSIS- del 26-05-2023; Accertato che la tettoia:
-è costituita da struttura lignea, copertura in tegole e manufatti edilizi in muratura (comignoli e basi pilastri) tali che la rimozione della stessa non può avvenire senza la demolizione di questi elementi murari e quindi nel complesso, non ha le caratteristiche della facile rimozione così come previsto dall’art. 20 della L.R. 4/2003;
-è ubicata a ridosso dei confini del lotto con altre proprietà e quindi in violazione del parametro urbanistico del programma costruttivo che prevede il distacco dai confini di 5 metri; °-occupa una superficie coperta di circa 35 mq. che sommata a quella dell’immobile principale determina un nuovo rapporto di copertura di circa 0,51 mq/mq e quindi in violazione del rapporto di copertura pari a 0,37 ma/mq; Preso atto che la tettoia in oggetto non rientra nel campo di applicazione dell’art. 20 della L.R. 4/2003, è collocata in una ZTO diversa da quella specificata nella CILA prot. N.-OMISSIS- ed è in contrasto con lo strumento urbanistico vigente all’atto della realizzazione ed allo stato attuale ”.
Avverso tale provvedimento parte ricorrente ha interposto il presente gravame articolando i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 21- bis della legge 241/1990, giacché il provvedimento impugnato non risulta esser stato né comunicato, né notificato alla comproprietaria della unità immobiliare,-OMISSIS- -OMISSIS- (destinataria pur essa del medesimo), come prescritto dall’art. 21 bis della legge 241/1990;
2) Violazione degli artt. 19, 20 e 21 della legge 241/1990, così come modificati dal d.l. n. 133/2014, dalla legge 124/2015 e dal d.lgs. n. 126/2016, poiché il Comune nulla ha rilevato nel termine dei 30 (o 60) giorni dalla presentazione della CILA, previsti dalla norma;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003, stante la natura precaria del manufatto e che la detta disposizione esclude che tali manufatti possano considerarsi aumento di superficie utile o di volume o modifica della sagoma della costruzione, il che comporta la impossibilità di considerarne il risultato anche ai fini delle distanze dai confini, data la indifferenza del manufatto realizzato al parametro ed al programma citati; identiche conclusioni sono predicabili con riferimento alla superficie occupata.
4) Violazione sempre dell’art. 19 della legge 240/1991 e difetto di motivazione, non avendo l’amministrazione intimata dettato prescrizioni per conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente.
Il Comune di Enna si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica indicata in epigrafe – in vista della quale le parti hanno depositato memorie – la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il primo motivo di ricorso è infondato poiché l’eventuale omissione della notifica dell’ordinanza di demolizione nei confronti di uno dei comproprietari ex art. 21- bis della l. n. 241 del 1990 incide solo sull’efficacia nei confronti di quest’ultimo e sull’eventuale decorrenza dei termini d’impugnazione (che nel caso in esame non è in contestazione), ma non già sulla legittimità del provvedimento adottato.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso occorre evidenziare che nel caso in esame il provvedimento impugnato è atto plurimotivato, fondandosi su concorrenti elementi, ciascuno dei quali contribuisce a supportarlo sul piano motivazionale.
Deve essere al riguardo richiamata la costante giurisprudenza amministrativa, secondo la quale “ per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento ”, sicché “ il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 novembre 2025, n. 8924 e i precedenti ivi citati).
Ciò premesso – a prescindere dal dibattito giurisprudenziale esistente in subiecta materia in ordine all’applicazione alla CILA delle preclusioni all’esercizio dell’autotutela esecutiva e decisoria di cui all’art. 19, commi 3, 4, 6- bis e 6- ter della l. n. 241 del 1990 predicabili per la SC e la DIA, di cui, per parte della giurisprudenza, condivide l’intima natura (Cons. Stato, sez. II, 24 aprile 2023, n. 4110) e dei profili del ricorso afferenti a tale aspetto – nella CILA presentata al Comune nel 2019 l’intervento in esame è stato qualificato nella categoria delle “opere interne per la chiusura di verande e balconi con strutture precarie ai sensi dell’art.20 comma 3 L.R. n.4/2003” e descritto nei seguenti termini “struttura precaria in legno lamellare collocata all’interno della corte del fabbricato”
A fronte di tale comunicazione, invero, la struttura realizzata, così come emergente dal verbale di sopralluogo non solo differisce dalla descrizione stante la copertura in tegole e l’esistenza di manufatti edilizi in muratura (comignoli e basi pilastri) che escludono la precarietà del manufatto, ma altresì non è collocato a copertura di spazi interni (cortili, chiostrine e simili), ma è esterno al fabbricato principale e addossato al muro perimetrale.
E invero, la pronuncia del C.g.a. n. 275/2020 – citata dal ricorrente – pur ribadendo che l’esistenza di sistemi di ancoraggio non impedisce di qualificare come precarie le opere di cui all’art. 20, comma 1, della l.reg. Siciliana n. 4/2003, chiarisce che esulano dall’ambito di operatività della deroga introdotta dalla predetta norma speciale le strutture in muratura o in laterizi (o comunque ancorate definitivamente mediante l’uso di leganti cementizi o derivati) e quelle non smontabili e non rimovibili se non mediante attività demolitoria a carattere distruttivo (conforme: C.g.a., sez. riun., 3 settembre 2015, n. 771) così non rispettando il parametro di cui al comma 4 del citato art. 20 (secondo cui “ Ai fini dell’applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione ”).
Inoltre, per il citato art. 20, comma 2 non sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie; laddove invece l’opera di che trattasi “non è destinata alla copertura di una terrazza o di uno spazio interno (ossia racchiuso e delimitato dalla struttura relativa) al fabbricato già esistente, ma deborda dal suo perimetro esterno – nel caso di specie costituendo addirittura un corpo separato – così incidendo anche sul rispetto delle distanze dal confine (C.g.a., sez. giur., sent. n. 394/2025).
Conclusivamente, anche in considerazione della strutturale difformità dell’opera realizzata rispetto a quanto dichiarato in CILA, il manufatto realizzato costituisce un intervento edilizio totalmente sine titulo .
Tali considerazioni consentono di assorbire tutti gli ulteriori doglianze sollevate con il terzo motivo poiché – anche ove accolte – sarebbero sostanzialmente irrilevanti non incidendo sugli effetti del provvedimento impugnato.
Anche l’ultimo motivo di ricorso è infondato poiché, alla luce di quanto fin qui esposto, anche ove si ritenesse ammissibile l’applicazione dell’art. 19, comma 3, della l. n. 241 del 1990 alla CILA, la fattispecie in esame esula dall’ambito applicativo della citata disposizione.
Nel caso di specie, infatti, si verte in ipotesi di totale difformità dell’opera realizzata rispetto a quanto comunicato al Comune e non già nell’ambito di un intervento eseguito conformemente alla comunicazione presentata, rispetto al quale l’Amministrazione avrebbe potuto eventualmente esercitare i poteri inibitori o repressivi nei termini e secondo le modalità previste dalla norma richiamata.
La radicale divergenza tra quanto dichiarato e quanto concretamente realizzato determina, pertanto, l’inapplicabilità del regime proprio della CILA e giustifica l’esercizio dei poteri sanzionatori da parte dell’Ente, trattandosi di intervento sostanzialmente privo del necessario titolo edilizio.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune intimato che si liquidano in euro 1.500,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ZI MA AV, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | ZI MA AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.