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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/10/2025, n. 3480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3480 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g.n°1511 /2021 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, ha pronunziato ai sensi degli artt. 127 ter e 190 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1511/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto: lesione personale
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Mugnano di Parte_1 C.F._1
Napoli (NA) alla Via G. Brodolini n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Biagio Di Stazio (C.F.
[...]
) e NT NT (C.F. ) dai quali è rappresentato e difeso, C.F._2 CodiceFiscale_3 unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
(P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Mazzocchi n. 109, presso lo studio dell'Avv. Maria Carmela Fratta ( C.F. ) dal quale è rappresentata e C.F._4 difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE'
, residente in [...] Controparte_2
CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 R.g.n°1511 /2021 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Come da atti e da verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e innanzi al Tribunale di Napoli Nord al fine di ottenere il Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni per le lesioni subite in qualità di conducente del motoveicolo SYM 200 targato
DD34142, di proprietà di in occasione del sinistro stradale prospettato essersi CP_3 verificatosi in data 22/06/2019 alle ore 02.00 circa, in Napoli alla Via Nuova San Rocco all'altezza del civico n. 54.
L'attore evidenziava che il sinistro sarebbe stato causato per esclusiva responsabilità del veicolo modello Renault Clio Tg. CV033DF di proprietà di , condotto Controparte_2 nell'occasione da il quale, nel percorrere a forte velocità Via Nuova San Rocco Controparte_4 in direzione Capodimonte, in fase di sorpasso ad un altro veicolo, aveva invaso la corsia opposta occupata da , che procedeva a velocità moderata tenendo la destra, impattandolo Parte_1 frontalmente. Per effetto dell'urto frontale l'odierno attore riferiva di essere stato sbalzato e proiettato contro il parabrezza del veicolo investitore e quindi respinto a terra sul manto stradale a diversi metri dal punto di impatto tra veicolo e motoveicolo, riportando così gravissime lesioni personali che avevano richiesto l'intervento del 118 ed il successivo trasporto presso il P.S. dell'Ospedale
Cardarelli di Napoli ove gli era stata fornita la seguente diagnosi: “policontuso – escoriazioni del corpo ed al volto (ove gli venivano applicati 4 punti di sutura) avulsione traumatica di elementi dentali – trauma toracico con pnx – trauma addominale – frattura limitante somatica sup. D6 e D7
– edema contusivo D4, D5, D6 e D7”. Sul luogo del sinistro era sopraggiunta, altresì, la Polizia
Municipale di Napoli, la quale aveva effettuato i rilievi e redatto rapporto di incidente Stradale.
A seguito del sinistro gli erano residuati postumi permanenti quantificati con perizia medica di parte in 25% danno biologico, ITT di 30 giorni, ITP al 75% di 30 giorni ITP al 50% di 360 giorni e ITP al 25% di 30 giorni, per complessivi euro 115.791,92 (€.146.424,00 di danno non patrimoniale, oltre €.760,92 per spese mediche sostenute ed euro 4.000,00 per spese mediche future, detratto l'acconto ricevuto di €. 35.393,00).
A seguito dell'invio della richiesta risarcitoria alla convenuta compagnia di assicurazione, essa aveva nominato medico legale di propria fiducia al fine di sottoporre a perizia il danneggiato, versandogli poi a titolo risarcitorio la somma di €.36.393,00 (comprensiva di spese legali determinate in €.1.000,00) che, tuttavia, egli aveva trattenuto a titolo di acconto.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di esso convenuto , nella qualità Controparte_2 di proprietario del veicolo modello Renault Clio Tg. CV033DF, nella provocazione del sinistro
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stradale del 22/06/2019 in Napoli e delle conseguenti lesioni riportare dall'attore; B) per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro e/o secondo le loro rispettive qualità e responsabilità a risarcire in favore di esso la somma complessiva di € 115.791,92 (€ 151.184,92 Parte_1 meno €. 35.393,00, somma percepita dall'attore da essa al netto di €. 1.000,00 di Controparte_1 spese legali ed accetta dallo stesso come acconto sul maggiore importo dovuto), ovvero a quella minore o maggiore somma a determinarsi sulla base della espletanda istruttoria e del potere discrezionale dell'On.le Tribunale adito, oltre interessi legali a decorrere dalla data dell'evento alla proposizione della domanda ed oltre interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. a decorrere dalla domanda giudiziale sino al soddisfo. C) Condannare i convenuti, in solido tra loro e/o secondo le rispettive qualità e responsabilità al pagamento delle spese processuali, comprese CPA, IVA e spese generali come per legge, in attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari;
D) Emettere ogni altro provvedimento del caso”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 19 maggio 2021, si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in via pregiudiziale l'improponibilità della Controparte_1 domanda ex adverso formulata per il mancato rispetto delle condizioni di procedibilità stabilite dagli artt. 142, 145 e 148 D.lgs. n. 209/2005; nel merito l'infondatezza della domanda attorea, evidenziando in particolare il mancato raggiungimento della prova circa l'accadimento, eccependo in via subordinata il concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054 c.c. e art. 1227 co. 2 c.c., infine contestava il quantum della pretesa attorea, ritenendo congruo quanto già versato in favore del danneggiato in fase stragiudiziale.
Così concludeva: “Voglia dichiarare improcedibile, inammissibile, improponibile ovvero rigettare la domanda attrice, siccome infondata in diritto ed in fatto, con vittoria di spese e competenze di lite. In subordine, voglia ridurre gli importi eventualmente a liquidarsi all'istante, in ragione dell'elevato suo grado di responsabilità nella produzione del sinistro.”
Sebbene ritualmente citato in giudizio, restava contumace . Controparte_2
Eseguita l'istruttoria, all'udienza del 20.05.2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190
c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , non costituitosi Controparte_2 nel presente giudizio nonostante la notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti.
Va, inoltre, dato atto della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa che si desume dalla documentazione in atti.
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Va, infine, dichiarata la procedibilità della domanda, avendo parte attrice dimostrato di aver ottemperato all'invio di messe in mora ed invito a negoziazione assistita (depositate in atti), in conformità al combinato disposto degli artt. 145 e 148 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nei confronti della convenuta compagnia di assicurazioni.
Tanto premesso, venendo al merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che, complessivamente considerato, consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico per cui è causa.
Sul piano dei rilievi probatori, la ricostruzione dell'accadimento dannoso effettuata nella domanda è stata confermata dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, i quali hanno descritto con sufficiente precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali era avvenuto l'incidente stradale de quo.
In particolare, quanto alla dinamica dell'evento dannoso, il teste escusso, Tes_1
, da ritenersi attendibile per avere reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate e coerenti
[...]
e per assistito visivamente ai fatti di causa, ha confermato il verificarsi del sinistro secondo le modalità prospettate da parte attrice nell'atto di citazione. Invero, il teste ha dichiarato di aver assistito il sinistro che ebbe a verificarsi intorno alle ore 2 di notte nei pressi di casa propria alla via Nuova San
Rocco n. 54 allorquando un'autovettura, nell'effettuare una manovra di sorpasso, aveva invaso la carreggiata percorsa nell'opposta direzione di marcia dal motoveicolo condotto dall'attore, impattandolo frontalmente: “ricordo che una vettura utilitaria, di colore nero, ma di cui non ricordo il modello né la marca che proveniva da Mugnano ed andava verso il (l'ex deposito dei Per_1 pullman) e Capodimonte, nel superare una vettura che la precedeva, invase l'opposta corsia di marcia dove si trovava il motorino che procedeva a circa 40 km/h. La macchina investitrice andava
a forte velocità. Io mi trovavo a circa un paio di metri di distanza ed avevo la visuale libera;
… omissis…l'impatto è stato frontale, il conducente del motorino andò prima ad impattare contro il parabrezza della macchina per poi cadere all'indietro. Cadendo il casco si tolse… omissis….Fui il primo ad avvicinarmi e mi resi conto che il ragazzo, di cui ho saputo poi il nome che è era Pt_1 privo di conoscenza tanto che pensai che fosse morto. Perdeva sangue dalla testa, dal naso ed aveva il piede destro “sotto”, in una posizione strana, il ginocchio era al contrario” (cfr. verbale udienza del 23.5.2023).
Il predetto teste ha dunque confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione dell'incidente dedotto in citazione ed il verificarsi del trauma subito dall'attore a causa della colpevole condotta di guida tenuta dall'autovettura Renault Clio Tg. CV033DF di proprietà di
, condotta da . Controparte_2 Controparte_4
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La dinamica del sinistro è stata confermata anche dall'altro teste , il Testimone_2 quale ha dichiarato che “l'incidente è avvenuto proprio davanti al mio palazzo alla via Nuova San
Rocco n.54; era sabato sera e non ricordo il giorno con precisione;
era di notte, intorno alle ore due;
(…) il sinistro ha visto coinvolto un ragazzo che era alla guida di un motorino chiaro che Pt_1 stava andando verso via Capodimonte e fu preso in pieno da una macchina scura, una Clio, con un impatto frontale, la quale era in direzione opposta al motorino” (cfr. verbale udienza del 14.03.2023).
Il teste , sebbene non abbia indicato correttamente l'anno in cui è avvenuto il sinistro, è Tes_2 riuscito comunque a fornire una descrizione sufficientemente dettagliata degli accadimenti ed in particolare della dinamica del sinistro, pur a distanza di quattro anni dal suo verificarsi, per cui quanto dichiarato può essere tenuto in considerazione nella decisione. Pertanto, con riguardo al profilo dell'attendibilità del testimone, considerate le complessive emergenze processuali, esso possa essere considerato tale.
Deve rilevarsi come costituisca orientamento consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass.
Civ. 7763/2010; Cass. Civ., 7623/2016) che la verifica in ordine all'attendibilità dei testimoni costituisce una valutazione discrezionale che il giudice compie sulla base di elementi di natura oggettiva (la precisione e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e soggettiva (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un certo esito della lite), e che anche soltanto uno di tali elementi
è idoneo a sostenere la motivazione di inattendibilità dei testi escussi.
La ricostruzione fornita dai testi escussi peraltro è corroborata dalle risultanze documentali. Non senza rilievo, infatti, la circostanza che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia
Municipale di Napoli che redigeva rapporto di incidente stradale, nonché raccoglieva le dichiarazioni spontanee di , conducente del veicolo Renault Clio Tg. CV033DF, il quale Controparte_4 confermava la dinamica attorea dichiarando che “alla guida dell'auto Renault Clio, da solo in auto, percorrevo via nuova s. Rocco con direzione capodimonte. Davanti a me c'era un'altra autovettura, un suv che alle ore 2:00 ho superato iniziando una manovra di sorpasso. Portandomi sulla corsia opposta del senso di marcia che percorrevo, notando giungere un autoveicolo che proveniva di fronte. Tentavo di rientrare nella corsia del mio senso di marcia non riuscendoci immediatamente perchè il suv accelerava non consentendomi portarmi davanti ad esso. Ad un certo punto sentivo un forte rumore ed uno schianto sulla mia auto. Mi rendevo conto che un motorino veniva a schiantarsi sul cofano anteriore e quindi sul parabrezza.” (cfr. doc. 5 prod. attore).
Le dichiarazioni testimoniali relative alla riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate da alla caduta al suolo determinata dall'impatto con Parte_1
l'autoveicolo investitore risultano poi corroborate dalla documentazione medica depositata nel
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fascicolo attoreo. Infatti, risulta versata in atti la cartella clinica contente anche il verbale di pronto soccorso da cui emerge che l'accesso al P.S. di avvenne nell'immediatezza Parte_1 dell'evento e a seguito di un sinistro stradale.
Orbene, la presunzione normativa di partecipazione concorsuale di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nella produzione del sinistro risulta qui smentita e superata dalle risultanze dell'esame dei testi i quali, con dichiarazione chiara, coerente e priva di contraddizioni hanno confermato la prospettazione attorea ed hanno rappresentato l'assenza di compartecipazione del conducente del motociclo nella produzione dell'evento di danno.
Quanto precede – e l'assenza di prova contraria di cui era onerata la convenuta - consente di ritenere superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c., essendo emerso che l'attore non poteva evitare il danno il quale, quindi, deve attribuirsi alla responsabilità esclusiva del conducente della Renault Clio Tg. CV033DF.
Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti e dalla
Consulenza Tecnica d'Ufficio medico - legale espletata in corso di causa a firma del dott.
[...]
– le quali, essendo logicamente ed esaustivamente argomentate, sono pienamente Persona_2 condivise e fatte proprie dallo scrivente giudicante -, risulta come, a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite l'attore abbia riportato lesioni personali consistenti in “esiti algico Parte_1 disfunzionali di fratture limitanti somatiche superiori di D4 -D5 -D6 -D7 , esiti algico disfunzionali di trama toracico, esiti di trauma facciale con lesione elementi dentari.”, che incidono sull'integrità psico-fisica comprensiva dell'aspetto dinamico-relazionale, nella misura del 17%, ritenuti compatibili con l'evento descritto in atti, riconoscendo 17% di danno biologico, 6 giorni di Invalidità
Temporanea Totale al 100%, 30 giorni di Invalidità Temporanea Parziale al 50% e 40 giorni di
Invalidità Temporanea Parziale al 25%.
Ciò posto, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette
“micropermanenti”, trattandosi di lesioni cd. “macropermanenti” ai sensi dell'art. 138 cod. ass.ni, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano nella loro più recente formulazione del 2024. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di chiarire che “La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408).
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E ciò in quanto “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c. c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di
Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale — e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c. c. — salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.” (cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408). Va detto che le Tabelle già nella versione
2021, seguendo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, hanno modificato il nome tradizionale del danno non patrimoniale: il danno biologico, ossia il danno alla salute (la lesione al fisico), è diventato “danno dinamico-relazionale” e il danno morale (ossia il patimento) è diventato “danno da sofferenza soggettiva interiore”. Inoltre, il danno biologico e danno morale sono stati indicati in valori separati in quanto le tabelle contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25164/2020) che ha espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori. Ciò rileva nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), dovendo procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale. Le nuove tabelle, quindi, hanno recepito il recente orientamento della Cassazione che ha affermato l'erroneità dell'indicazione di un valore monetario complessivo, dato dalla sommatoria delle due poste di danno. Non si trascuri che, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, potenzialmente ed ai sensi dell'art. 2059 c. c. in relazione all'art. 185 c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, come visto, risultava in un recente passato già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS. UU. 11 novembre
2008, n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), sono state elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale
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conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi liquidati a titolo di cosiddetto danno biologico “standard” e di cosiddetto danno morale.
Orbene, premesso quanto precede, valutati i postumi permanenti nella misura del 17%, questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (20 anni circa), ritiene di determinare il quantum debeatur, all'attualità, per il danno non patrimoniale residuato all'istante, nella somma di complessivi
€.53.093,00 per danno biologico/dinamico - relazionale.
A tale somma devono aggiungersi €. 3.565,00 a titolo di danno biologico temporaneo di cui: €. 2.645,00 per invalidità temporanea totale, €. 690,00, €. 1.725,00 per invalidità temporanea al 50% ed €. 1.150,00 per invalidità temporanea al 25%. Il tutto, per un importo complessivo pari ad
€. 56.658,00, a titolo di danno non patrimoniale, all'attualità.
Le tabelle di cui si tratta, anche nella recente formulazione, lasciano salva la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali. Il suddetto criterio di liquidazione del cosiddetto danno non patrimoniale, utilizzato dalle tabelle di liquidazione applicate nella presente sede, in quanto valevole a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite dall'attore, risulta, del resto, perfettamente in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale. Giova, infatti, rammentare come le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nelle ampiamente note sentenze dell'11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975 abbiano affermato, al riguardo, principi che non possono essere elusi in questa sede. In particolare, per quanto qui interessa, si legge nella motivazione delle suddette decisioni: “Viene in primo luogo in considerazione nell'ipotesi in cui illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
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Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa l'applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Con espresso riguardo alla fattispecie in esame, non risulta tuttavia essere stato concretamente dedotto alcuno specifico elemento idoneo alla personalizzazione della liquidazione del danno.
Sul punto anche il teste escusso ha reso dichiarazioni del tutto Testimone_3 generiche (cfr. verbale del 14.03.2023), prive di concretezza ed idoneità a suffragare la prospettata possibilità di laurearsi in tempi più brevi, ovvero al danno conseguente alla mancata partecipazione all'Erasmus ed all'impossibilità di effettuare comunque l'esperienza di studi all'estero in un altro periodo e, quindi, a meglio circostanziare la lamentata perdita di una irripetibile occasione favorevole di progressione nella carriera universitaria.
Vanno, invece, liquidate le spese mediche per complessivi €. 5.860,92 così come riconosciute dal CTU, di cui €. 5100,00 per spese dentarie attuali e future ed €. 760,92 per spese sanitarie sostenute.
All'importo complessivo di €. 62.518,92 va detratto l'acconto già incassato da
[...]
pari ad €.35.393,00, corrisposto da in via stragiudiziale. Parte_1 Controparte_1
Pertanto, va liquidata in favore di la somma di €. 27.125,92, come Parte_1 sopra determinata.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno
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condannare in via solidale i convenuti al pagamento in favore degli attori degli interessi al tasso legale, previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso (22/06/2019) sull'importo devalutato - in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data suddetta del 22/06/2019, quale momento in cui l'illecito si è prodotto - dell'ammontare sopra riconosciuto a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in
Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
In conclusione, la domanda risarcitoria proposta da deve trovare Parte_1 accoglimento, considerato che dall'esame complessivo del materiale probatorio è emerso che l'evento dannoso è stato determinato in via esclusiva dalla condotta colposa del conducente del veicolo
Renault Clio.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri ed i valori minimi di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012
n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione compreso tra “euro 26.000,01 ed euro 52.000,00” tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
10 R.g.n°1511 /2021 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Alle spese liquidate vanno detratti gli onorari già versati dalla convenuta
[...] in sede stragiudiziale pari ad €. 1.000,00 lordi. Controparte_1
Quanto alle spese di CTU, per il medesimo principio di soccombenza, le stesse si pongono definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) ACCOGLIE la domanda attorea proposta da;
Parte_1
2) NN in via solidale e , in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di della Parte_1 somma complessiva di €. 27.125,92, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
3) NN in via solidale , in persona del legale Controparte_5 Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di delle spese del giudizio che si Parte_1 liquidano in €. 2.809,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, ed euro 786,00 per spese, con attribuzione ai difensori Avv. NT NT e
Avv. Biagio Di Stazio dichiaratisi antistatari;
5) PONE definitivamente le spese di C.T.U. a carico in via solidale di e Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 11/10/2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
11
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, ha pronunziato ai sensi degli artt. 127 ter e 190 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1511/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto: lesione personale
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Mugnano di Parte_1 C.F._1
Napoli (NA) alla Via G. Brodolini n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Biagio Di Stazio (C.F.
[...]
) e NT NT (C.F. ) dai quali è rappresentato e difeso, C.F._2 CodiceFiscale_3 unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
(P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Mazzocchi n. 109, presso lo studio dell'Avv. Maria Carmela Fratta ( C.F. ) dal quale è rappresentata e C.F._4 difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE'
, residente in [...] Controparte_2
CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 R.g.n°1511 /2021 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Come da atti e da verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e innanzi al Tribunale di Napoli Nord al fine di ottenere il Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni per le lesioni subite in qualità di conducente del motoveicolo SYM 200 targato
DD34142, di proprietà di in occasione del sinistro stradale prospettato essersi CP_3 verificatosi in data 22/06/2019 alle ore 02.00 circa, in Napoli alla Via Nuova San Rocco all'altezza del civico n. 54.
L'attore evidenziava che il sinistro sarebbe stato causato per esclusiva responsabilità del veicolo modello Renault Clio Tg. CV033DF di proprietà di , condotto Controparte_2 nell'occasione da il quale, nel percorrere a forte velocità Via Nuova San Rocco Controparte_4 in direzione Capodimonte, in fase di sorpasso ad un altro veicolo, aveva invaso la corsia opposta occupata da , che procedeva a velocità moderata tenendo la destra, impattandolo Parte_1 frontalmente. Per effetto dell'urto frontale l'odierno attore riferiva di essere stato sbalzato e proiettato contro il parabrezza del veicolo investitore e quindi respinto a terra sul manto stradale a diversi metri dal punto di impatto tra veicolo e motoveicolo, riportando così gravissime lesioni personali che avevano richiesto l'intervento del 118 ed il successivo trasporto presso il P.S. dell'Ospedale
Cardarelli di Napoli ove gli era stata fornita la seguente diagnosi: “policontuso – escoriazioni del corpo ed al volto (ove gli venivano applicati 4 punti di sutura) avulsione traumatica di elementi dentali – trauma toracico con pnx – trauma addominale – frattura limitante somatica sup. D6 e D7
– edema contusivo D4, D5, D6 e D7”. Sul luogo del sinistro era sopraggiunta, altresì, la Polizia
Municipale di Napoli, la quale aveva effettuato i rilievi e redatto rapporto di incidente Stradale.
A seguito del sinistro gli erano residuati postumi permanenti quantificati con perizia medica di parte in 25% danno biologico, ITT di 30 giorni, ITP al 75% di 30 giorni ITP al 50% di 360 giorni e ITP al 25% di 30 giorni, per complessivi euro 115.791,92 (€.146.424,00 di danno non patrimoniale, oltre €.760,92 per spese mediche sostenute ed euro 4.000,00 per spese mediche future, detratto l'acconto ricevuto di €. 35.393,00).
A seguito dell'invio della richiesta risarcitoria alla convenuta compagnia di assicurazione, essa aveva nominato medico legale di propria fiducia al fine di sottoporre a perizia il danneggiato, versandogli poi a titolo risarcitorio la somma di €.36.393,00 (comprensiva di spese legali determinate in €.1.000,00) che, tuttavia, egli aveva trattenuto a titolo di acconto.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di esso convenuto , nella qualità Controparte_2 di proprietario del veicolo modello Renault Clio Tg. CV033DF, nella provocazione del sinistro
2 R.g.n°1511 /2021 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
stradale del 22/06/2019 in Napoli e delle conseguenti lesioni riportare dall'attore; B) per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro e/o secondo le loro rispettive qualità e responsabilità a risarcire in favore di esso la somma complessiva di € 115.791,92 (€ 151.184,92 Parte_1 meno €. 35.393,00, somma percepita dall'attore da essa al netto di €. 1.000,00 di Controparte_1 spese legali ed accetta dallo stesso come acconto sul maggiore importo dovuto), ovvero a quella minore o maggiore somma a determinarsi sulla base della espletanda istruttoria e del potere discrezionale dell'On.le Tribunale adito, oltre interessi legali a decorrere dalla data dell'evento alla proposizione della domanda ed oltre interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. a decorrere dalla domanda giudiziale sino al soddisfo. C) Condannare i convenuti, in solido tra loro e/o secondo le rispettive qualità e responsabilità al pagamento delle spese processuali, comprese CPA, IVA e spese generali come per legge, in attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari;
D) Emettere ogni altro provvedimento del caso”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 19 maggio 2021, si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in via pregiudiziale l'improponibilità della Controparte_1 domanda ex adverso formulata per il mancato rispetto delle condizioni di procedibilità stabilite dagli artt. 142, 145 e 148 D.lgs. n. 209/2005; nel merito l'infondatezza della domanda attorea, evidenziando in particolare il mancato raggiungimento della prova circa l'accadimento, eccependo in via subordinata il concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054 c.c. e art. 1227 co. 2 c.c., infine contestava il quantum della pretesa attorea, ritenendo congruo quanto già versato in favore del danneggiato in fase stragiudiziale.
Così concludeva: “Voglia dichiarare improcedibile, inammissibile, improponibile ovvero rigettare la domanda attrice, siccome infondata in diritto ed in fatto, con vittoria di spese e competenze di lite. In subordine, voglia ridurre gli importi eventualmente a liquidarsi all'istante, in ragione dell'elevato suo grado di responsabilità nella produzione del sinistro.”
Sebbene ritualmente citato in giudizio, restava contumace . Controparte_2
Eseguita l'istruttoria, all'udienza del 20.05.2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190
c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , non costituitosi Controparte_2 nel presente giudizio nonostante la notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti.
Va, inoltre, dato atto della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa che si desume dalla documentazione in atti.
3 R.g.n°1511 /2021 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Va, infine, dichiarata la procedibilità della domanda, avendo parte attrice dimostrato di aver ottemperato all'invio di messe in mora ed invito a negoziazione assistita (depositate in atti), in conformità al combinato disposto degli artt. 145 e 148 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nei confronti della convenuta compagnia di assicurazioni.
Tanto premesso, venendo al merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che, complessivamente considerato, consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico per cui è causa.
Sul piano dei rilievi probatori, la ricostruzione dell'accadimento dannoso effettuata nella domanda è stata confermata dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, i quali hanno descritto con sufficiente precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali era avvenuto l'incidente stradale de quo.
In particolare, quanto alla dinamica dell'evento dannoso, il teste escusso, Tes_1
, da ritenersi attendibile per avere reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate e coerenti
[...]
e per assistito visivamente ai fatti di causa, ha confermato il verificarsi del sinistro secondo le modalità prospettate da parte attrice nell'atto di citazione. Invero, il teste ha dichiarato di aver assistito il sinistro che ebbe a verificarsi intorno alle ore 2 di notte nei pressi di casa propria alla via Nuova San
Rocco n. 54 allorquando un'autovettura, nell'effettuare una manovra di sorpasso, aveva invaso la carreggiata percorsa nell'opposta direzione di marcia dal motoveicolo condotto dall'attore, impattandolo frontalmente: “ricordo che una vettura utilitaria, di colore nero, ma di cui non ricordo il modello né la marca che proveniva da Mugnano ed andava verso il (l'ex deposito dei Per_1 pullman) e Capodimonte, nel superare una vettura che la precedeva, invase l'opposta corsia di marcia dove si trovava il motorino che procedeva a circa 40 km/h. La macchina investitrice andava
a forte velocità. Io mi trovavo a circa un paio di metri di distanza ed avevo la visuale libera;
… omissis…l'impatto è stato frontale, il conducente del motorino andò prima ad impattare contro il parabrezza della macchina per poi cadere all'indietro. Cadendo il casco si tolse… omissis….Fui il primo ad avvicinarmi e mi resi conto che il ragazzo, di cui ho saputo poi il nome che è era Pt_1 privo di conoscenza tanto che pensai che fosse morto. Perdeva sangue dalla testa, dal naso ed aveva il piede destro “sotto”, in una posizione strana, il ginocchio era al contrario” (cfr. verbale udienza del 23.5.2023).
Il predetto teste ha dunque confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione dell'incidente dedotto in citazione ed il verificarsi del trauma subito dall'attore a causa della colpevole condotta di guida tenuta dall'autovettura Renault Clio Tg. CV033DF di proprietà di
, condotta da . Controparte_2 Controparte_4
4 R.g.n°1511 /2021 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
La dinamica del sinistro è stata confermata anche dall'altro teste , il Testimone_2 quale ha dichiarato che “l'incidente è avvenuto proprio davanti al mio palazzo alla via Nuova San
Rocco n.54; era sabato sera e non ricordo il giorno con precisione;
era di notte, intorno alle ore due;
(…) il sinistro ha visto coinvolto un ragazzo che era alla guida di un motorino chiaro che Pt_1 stava andando verso via Capodimonte e fu preso in pieno da una macchina scura, una Clio, con un impatto frontale, la quale era in direzione opposta al motorino” (cfr. verbale udienza del 14.03.2023).
Il teste , sebbene non abbia indicato correttamente l'anno in cui è avvenuto il sinistro, è Tes_2 riuscito comunque a fornire una descrizione sufficientemente dettagliata degli accadimenti ed in particolare della dinamica del sinistro, pur a distanza di quattro anni dal suo verificarsi, per cui quanto dichiarato può essere tenuto in considerazione nella decisione. Pertanto, con riguardo al profilo dell'attendibilità del testimone, considerate le complessive emergenze processuali, esso possa essere considerato tale.
Deve rilevarsi come costituisca orientamento consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass.
Civ. 7763/2010; Cass. Civ., 7623/2016) che la verifica in ordine all'attendibilità dei testimoni costituisce una valutazione discrezionale che il giudice compie sulla base di elementi di natura oggettiva (la precisione e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e soggettiva (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un certo esito della lite), e che anche soltanto uno di tali elementi
è idoneo a sostenere la motivazione di inattendibilità dei testi escussi.
La ricostruzione fornita dai testi escussi peraltro è corroborata dalle risultanze documentali. Non senza rilievo, infatti, la circostanza che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia
Municipale di Napoli che redigeva rapporto di incidente stradale, nonché raccoglieva le dichiarazioni spontanee di , conducente del veicolo Renault Clio Tg. CV033DF, il quale Controparte_4 confermava la dinamica attorea dichiarando che “alla guida dell'auto Renault Clio, da solo in auto, percorrevo via nuova s. Rocco con direzione capodimonte. Davanti a me c'era un'altra autovettura, un suv che alle ore 2:00 ho superato iniziando una manovra di sorpasso. Portandomi sulla corsia opposta del senso di marcia che percorrevo, notando giungere un autoveicolo che proveniva di fronte. Tentavo di rientrare nella corsia del mio senso di marcia non riuscendoci immediatamente perchè il suv accelerava non consentendomi portarmi davanti ad esso. Ad un certo punto sentivo un forte rumore ed uno schianto sulla mia auto. Mi rendevo conto che un motorino veniva a schiantarsi sul cofano anteriore e quindi sul parabrezza.” (cfr. doc. 5 prod. attore).
Le dichiarazioni testimoniali relative alla riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate da alla caduta al suolo determinata dall'impatto con Parte_1
l'autoveicolo investitore risultano poi corroborate dalla documentazione medica depositata nel
5 R.g.n°1511 /2021 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
fascicolo attoreo. Infatti, risulta versata in atti la cartella clinica contente anche il verbale di pronto soccorso da cui emerge che l'accesso al P.S. di avvenne nell'immediatezza Parte_1 dell'evento e a seguito di un sinistro stradale.
Orbene, la presunzione normativa di partecipazione concorsuale di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nella produzione del sinistro risulta qui smentita e superata dalle risultanze dell'esame dei testi i quali, con dichiarazione chiara, coerente e priva di contraddizioni hanno confermato la prospettazione attorea ed hanno rappresentato l'assenza di compartecipazione del conducente del motociclo nella produzione dell'evento di danno.
Quanto precede – e l'assenza di prova contraria di cui era onerata la convenuta - consente di ritenere superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c., essendo emerso che l'attore non poteva evitare il danno il quale, quindi, deve attribuirsi alla responsabilità esclusiva del conducente della Renault Clio Tg. CV033DF.
Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti e dalla
Consulenza Tecnica d'Ufficio medico - legale espletata in corso di causa a firma del dott.
[...]
– le quali, essendo logicamente ed esaustivamente argomentate, sono pienamente Persona_2 condivise e fatte proprie dallo scrivente giudicante -, risulta come, a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite l'attore abbia riportato lesioni personali consistenti in “esiti algico Parte_1 disfunzionali di fratture limitanti somatiche superiori di D4 -D5 -D6 -D7 , esiti algico disfunzionali di trama toracico, esiti di trauma facciale con lesione elementi dentari.”, che incidono sull'integrità psico-fisica comprensiva dell'aspetto dinamico-relazionale, nella misura del 17%, ritenuti compatibili con l'evento descritto in atti, riconoscendo 17% di danno biologico, 6 giorni di Invalidità
Temporanea Totale al 100%, 30 giorni di Invalidità Temporanea Parziale al 50% e 40 giorni di
Invalidità Temporanea Parziale al 25%.
Ciò posto, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette
“micropermanenti”, trattandosi di lesioni cd. “macropermanenti” ai sensi dell'art. 138 cod. ass.ni, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano nella loro più recente formulazione del 2024. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di chiarire che “La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408).
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
E ciò in quanto “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c. c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di
Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale — e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c. c. — salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.” (cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408). Va detto che le Tabelle già nella versione
2021, seguendo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, hanno modificato il nome tradizionale del danno non patrimoniale: il danno biologico, ossia il danno alla salute (la lesione al fisico), è diventato “danno dinamico-relazionale” e il danno morale (ossia il patimento) è diventato “danno da sofferenza soggettiva interiore”. Inoltre, il danno biologico e danno morale sono stati indicati in valori separati in quanto le tabelle contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25164/2020) che ha espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori. Ciò rileva nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), dovendo procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale. Le nuove tabelle, quindi, hanno recepito il recente orientamento della Cassazione che ha affermato l'erroneità dell'indicazione di un valore monetario complessivo, dato dalla sommatoria delle due poste di danno. Non si trascuri che, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, potenzialmente ed ai sensi dell'art. 2059 c. c. in relazione all'art. 185 c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, come visto, risultava in un recente passato già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS. UU. 11 novembre
2008, n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), sono state elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi liquidati a titolo di cosiddetto danno biologico “standard” e di cosiddetto danno morale.
Orbene, premesso quanto precede, valutati i postumi permanenti nella misura del 17%, questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (20 anni circa), ritiene di determinare il quantum debeatur, all'attualità, per il danno non patrimoniale residuato all'istante, nella somma di complessivi
€.53.093,00 per danno biologico/dinamico - relazionale.
A tale somma devono aggiungersi €. 3.565,00 a titolo di danno biologico temporaneo di cui: €. 2.645,00 per invalidità temporanea totale, €. 690,00, €. 1.725,00 per invalidità temporanea al 50% ed €. 1.150,00 per invalidità temporanea al 25%. Il tutto, per un importo complessivo pari ad
€. 56.658,00, a titolo di danno non patrimoniale, all'attualità.
Le tabelle di cui si tratta, anche nella recente formulazione, lasciano salva la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali. Il suddetto criterio di liquidazione del cosiddetto danno non patrimoniale, utilizzato dalle tabelle di liquidazione applicate nella presente sede, in quanto valevole a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite dall'attore, risulta, del resto, perfettamente in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale. Giova, infatti, rammentare come le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nelle ampiamente note sentenze dell'11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975 abbiano affermato, al riguardo, principi che non possono essere elusi in questa sede. In particolare, per quanto qui interessa, si legge nella motivazione delle suddette decisioni: “Viene in primo luogo in considerazione nell'ipotesi in cui illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa l'applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Con espresso riguardo alla fattispecie in esame, non risulta tuttavia essere stato concretamente dedotto alcuno specifico elemento idoneo alla personalizzazione della liquidazione del danno.
Sul punto anche il teste escusso ha reso dichiarazioni del tutto Testimone_3 generiche (cfr. verbale del 14.03.2023), prive di concretezza ed idoneità a suffragare la prospettata possibilità di laurearsi in tempi più brevi, ovvero al danno conseguente alla mancata partecipazione all'Erasmus ed all'impossibilità di effettuare comunque l'esperienza di studi all'estero in un altro periodo e, quindi, a meglio circostanziare la lamentata perdita di una irripetibile occasione favorevole di progressione nella carriera universitaria.
Vanno, invece, liquidate le spese mediche per complessivi €. 5.860,92 così come riconosciute dal CTU, di cui €. 5100,00 per spese dentarie attuali e future ed €. 760,92 per spese sanitarie sostenute.
All'importo complessivo di €. 62.518,92 va detratto l'acconto già incassato da
[...]
pari ad €.35.393,00, corrisposto da in via stragiudiziale. Parte_1 Controparte_1
Pertanto, va liquidata in favore di la somma di €. 27.125,92, come Parte_1 sopra determinata.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
condannare in via solidale i convenuti al pagamento in favore degli attori degli interessi al tasso legale, previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso (22/06/2019) sull'importo devalutato - in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data suddetta del 22/06/2019, quale momento in cui l'illecito si è prodotto - dell'ammontare sopra riconosciuto a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in
Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
In conclusione, la domanda risarcitoria proposta da deve trovare Parte_1 accoglimento, considerato che dall'esame complessivo del materiale probatorio è emerso che l'evento dannoso è stato determinato in via esclusiva dalla condotta colposa del conducente del veicolo
Renault Clio.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri ed i valori minimi di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012
n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione compreso tra “euro 26.000,01 ed euro 52.000,00” tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
10 R.g.n°1511 /2021 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Alle spese liquidate vanno detratti gli onorari già versati dalla convenuta
[...] in sede stragiudiziale pari ad €. 1.000,00 lordi. Controparte_1
Quanto alle spese di CTU, per il medesimo principio di soccombenza, le stesse si pongono definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) ACCOGLIE la domanda attorea proposta da;
Parte_1
2) NN in via solidale e , in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di della Parte_1 somma complessiva di €. 27.125,92, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
3) NN in via solidale , in persona del legale Controparte_5 Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di delle spese del giudizio che si Parte_1 liquidano in €. 2.809,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, ed euro 786,00 per spese, con attribuzione ai difensori Avv. NT NT e
Avv. Biagio Di Stazio dichiaratisi antistatari;
5) PONE definitivamente le spese di C.T.U. a carico in via solidale di e Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 11/10/2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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