Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.9399.2022 R.A.C.L., promossa da:
Marco Ranzi
con il proc. avv. Tartaglia dom.
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
avvocatura di Stato
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale, in data 7.9.22, chiedendo accertarsi il proprio diritto allo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, a causa della dipendenza da causa di servizio della infermità allegata in ricorso in quanto riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione ex art.1, co.564, l.23.12.05 n. 266 ed artt.1 e 6 dPR 7.7.06 ed alla conseguente liquidazione della speciale elargizione (a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo) oltre accessori in ragione di euro 2000,00 per ogni punto di invalidità riscontrata nel rispetto del DPR 181.2009 oltre alla liquidazione dello speciale assegno vitalizio ed inoltre dell'assegno vitalizio ex art.2 l.23.11.1998 n.407 oltre a perequazione automatica ed al riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico ex l.206.2004 (artt.2, 3,6,7,8,9) con condanna dell'amministrazione resistente al pagamento di quanto dovuto e con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
Libano, in Irak ed in Afghanistan, costretto a dormire in strutture fatiscenti, dove circolavano scarafaggi e blatte, dormendo in sacchi a pelo o su brandine o mere tavole di legno , esposto alle temperature elevate e senza aria condizionata, circolando su strade non asfaltate tanto da respirare le polveri sollevate, non essendo stato fornito di mascherina;
come sia stato costretto a nutrirsi di cibi locali ed a bere a volte anche acqua del posto oppure proveniente dall'Italia ma contenuta in bottiglie esposte ai raggi solari;
come abbia dovuto usare bagni chimici che generavano cattivi odori;
come sia stato esposto alle onde elettromagnetiche dei meccanismi di protezione installati sui veicoli utilizzati per la circolazione;
di avere operato anche per il brillantamento di ordigni non esplosi;
di avere coperto turni di lavoro prolungati e stressanti;
come le sia stato diagnosticato 5.9.13 un duplice carcinoma papilifero variante follicolare rispettivamente al lobo dx ed a quello sinistro e di avere invano richiesto il riconoscimento della causa di servizio ed in data 28.3.14 il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere.
Fissata l'udienza di discussione, si sono costituiti tempestivamente
-in data 30.5.23 il difesa eccependo la prescrizione e comunque l'infondatezza Controparte_1 della pretesa non ravvisandosi particolari condizioni necessarie alla operatività dell'art.1, comma 564 della l.266 del 2005;
-in data 12.6.23 il , eccependo il difetto di giurisdizione Controparte_2 del giudice adito, la prescrizione dei crediti azionati e l'infondatezza della domanda.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova.
Ritenuta la giurisdizione e la competenza del giudice adito [ Cass., Sez. U. 27/03/2017, n. 7761]
e premesso che deve predicarsi la qualifica di vittima del dovere in termini di status [Cass.
30.5.22 n.17440] cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge [Cass.
4.5.23 n.1661] e considerato che le prestazioni previdenziali ed assistenziali non liquidate si prescrivono in dieci anni, mentre i singoli ratei della prestazione già liquidata si prescrivono in cinque anni [Cass. 2278/2010] considerato che la prescrizione breve è volta a sanzionare il creditore che trascuri di far valere prestazioni periodiche già riconosciute e determinate, o determinabili, nel loro ammontare, mentre il diritto alla liquidazione della prestazione si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, in quanto assoggettato ad un lungo e complesso procedimento valutativo della sussistenza dei presupposti da parte dell'ente pubblico , si deve osservare quanto segue.
In relazione alla rilevanza della valutazione in merito alla sussistenza della causa di servizio, vale ricordare quanto segue. “la categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui alla L. n. 266 del
2005, art. 1, comma 564, non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purchè realizzate in condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (Cass. n. 24592 del 2018; n. 9322 del 2018);
26. le Sezioni Unite della S.C., (n. 23300 del 2016; n. 8982 del 2018; n. 16451 del 2020), nell'affermare la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda dei benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, hanno sottolineato che "il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui a quella L., art. 1, comma 563, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c., e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale";
27. riguardo alle connessioni tra infermità da causa di servizio e status di vittima del dovere, si è chiarito che "affinchè possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicchè è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito" (Cass. n. 21969 del 2017; n. 24592 del 2018; n. 13367 del 2020);
28. quanto detto conduce ad escludere, nella fattispecie in esame, l'esistenza di un nesso di pregiudizialità logico giuridica, necessario ai fini della sospensione facoltativa del giudizio, tra la questione devoluta al giudice amministrativo, di riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio, e la domanda oggetto di accertamento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere;
quest'ultima, infatti, è ancorata a elementi costitutivi diversi dalla prima in quanto rappresentati dalla "causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative" e presuppone l'accertamento di infermità derivanti non dall'ordinario svolgimento dei compiti di istituto bensì dall'esistenza di condizioni ambientali e operative particolari, cioè eccedenti, in ragione del più elevato fattore di rischio, le ordinarie modalità di esecuzione dell'attività;
29. con la conseguenza che l'accertamento dell'infermità come derivante da causa di servizio non è sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e, analogamente, il mancato riconoscimento della causa di servizio non può di per sè determinare l'insussistenza dei requisiti per i benefici, di natura assistenziale, di cui alla L. n. 266 del 2005” [Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., (ud. 20/10/2020) 16-12-2020, n.
28696]. Si tratta, a questo punto, di fissare la bussola normativa secondo cui orientare la definizione del giudizio.
Recita l'art. 1 commi 562-565 l. 23/12/05 n. 266 :
«562 Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e
564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti».
Con il d.p.r. 07/07/06, n. 243, è stato pertanto approvato il «Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità
e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» il cui art. 1 comma 1 stabilisce:
«Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206».
E l'art. 2 comma 2 stabilisce: «In attuazione di quanto disposto dalla legge n. 266 del 2005 e fino a nuova autorizzazione di spesa, con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all'estero dal 1° gennaio 2003, in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonché dei rispettivi familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono corrisposte secondo i termini e le modalità di cui agli articoli 3 e 4».
Il suddetto dPR 243.2006 ha precisato che si intendono
-per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente ( art. 1 lettera b); in proposito, si è ritenuto [C.d.S. 4/5/2010- 1/6/2010] la necessità di attribuire al termine
“missione” il significato di “attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate”, in quanto il termine missione “ non può che riferirsi a un'ampia gamma di ipotesi di impiego che hanno riguardo a tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari, nell'area tecnico – operativa come in quella tecnico – industriale entro e fuori i confini nazionali. Ciò anche in considerazione del termine missione fornito dal …regolamento n. 243 …ove precisa che, indipendentemente dagli scopi della missione (operativi, addestrativi o logistici), il requisito richiesto è quello dell'autorizzazione dell'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente …tale innegabile ampia accezione utilizzata dalle norme citate induce a ritenere che, ai fini del riconoscimento dell'equiparazione alle vittime del dovere, debbano essere qualificate come missioni le stesse attività istituzionali proprie del personale militare…”
-per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto ( art. 1 lettera c;
-le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante ( art. 6 comma 3).
Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito
[Cass. civ. Sez. Unite, 21-09-2017, n. 21969 ].
E così il militare di leva è vittima del dovere qualora deceduto in conseguenza di un sinistro verificatosi durante una missione ordinata dai superiori gerarchici per finalità promozionali d'istituto, in presenza di condizioni straordinarie tali da aggravare il normale rischio connesso al trasferimento, determinate dall'utilizzo di un mezzo di trasporto in pessime condizioni di manutenzione a dispetto delle avverse condizioni metereologiche. Di talché è vittima del dovere il militare deceduto durante il tragitto per partecipare ad una manifestazione sportiva di propaganda della vita militare, a causa di un sinistro provocato dall'usura degli pneumatici del mezzo sul quale viaggiava e della non adeguata manutenzione del medesimo [Cass. civ. Sez.
Unite, 22-06-2017, n. 15484].
Semmai, la Suprema Corte ha pure ritenuto che “al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all' art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari” [Cass. civ. Sez. Unite, 04-05-2017, n.
10791].
Ciò detto, si deve osservare come, a supporto dei propri assunti, parte ricorrente ha articolato prova per testi tesa a provare :
-la partecipazione a missioni di pace in Afghanistan dal 3.5.04 al.31.10.2004 (dove avrebbe prestato servizio senza mascherine, guanti ed occhiali, quale addetto anche alla bonifica dei terreni da ordigni non esplosi e relativo brillantamento, muovendosi per strade sterrate polverose e sabbiose su mezzi scoperti quali i VM90T attrezzati da mezzi di disturbo elettronico;
alloggiando in strutture precarie, infestate da scarafaggi e blatte e prive di aria condizionata e riscaldamento ed utilizzando brandine se non tavole di legno;
coprendo turni prolungati stressanti, costretto a bere acqua ed assumere cibo del luogo;
bere acqua contenuta in bottiglie esposte al sole) e per 6 mesi in Libano nel 2007 (dove, privo di mascherine, guanti ed occhiali, era stato costretto a percorrere strade polverose e sterrate, dormire in brandine con sacco a pelo;
utilizzare bagni chimici;
bere acqua del luogo, bere acqua contenuta in bottiglie esposte al sole) ed inoltre in Iraq dal 14.4.05\8.9.05 (dove, senza mascherine e guanti, doveva percorrere strade sterrate con mezzi scoperti dotati di sistemi di disturbo elettronico, con turni stressanti, alloggiando in strutture esposte alle tempeste di sabbia ed infestate da scarafaggi e blatte, adoperando acqua e cibo del luogo o bevendo da bottiglie di plastica esposte al sole).
Rilevato che oggetto di causa sono lo status ed i connessi benefici ex art.1 comma 564 l.
23/12/05 n. 266 e non ex dlgs 66.2010 (art.1878) ed il Tu n.90.2010 (artt.1078 e 1079) per quanto concerna l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico
[Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 11/10/2023) 01-02-2024, n. 2996; non risultando del resto neppure offerto elementi per ritenere detta esposizione], valga quanto segue.
Parte ricorrente ha prodotto copia di un rapporto informativo in cui, genericamente in riferimento alle attività svolte in patria ed all'estero, si riferisce come il ricorrente sia stato in contatto con componenti di elicottero asbesto e parti in fibra di carbonio, alla emissione di onde elettromagnetiche derivanti dall'utilizzo di apparati radio di bordo, a forze agenti e sollecitazioni proprie del volo, a condizioni ambientali precarie, in contesti climatici avversi, ad alte temperature in territori estremamente polverosi, atterrando spesso in luoghi dove in passato, presumibilmente, sono state utilizzate armi convenzionali e non. Detto rapporto tuttavia non offre alcuna indicazione puntuale in ordine alle coordinate cronologiche e spaziali ed il quomodo di esposizione del ricorrente a condizioni patogene rilevanti nell'economia del presente giudizio.
Ebbene la rappresentazione delle circostanze dedotte in ricorso non valgono a delineare particolari condizioni ambientali od operative, ovvero circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto tali da costituire la causa ovvero la concausa efficiente e determinante ( art. 6 comma 3) la patologia sofferta.
Semmai, premesso che parte ricorrente soffre di carcinoma papillife, si deve osservare come delle particolari condizioni ambientali ed operative allegate e supra richiamate solo una può in astratto assumere rilievo ovvero l'esposizione, se in concreto pregiudizievole, a radiazioni derivanti dai meccanismi di protezione installati sui veicoli presenti nelle colonne in cui era il veicolo a bordo del quale aveva circolato il ricorrente, ma che nella fattispecie, non risultando documentata una anomala intensità di dette onde elettromagnetiche e semmai, alla luce della deposizione testimoniale, smentita una capacità patogena, non delinea una circostanza straordinaria o l'esposizione a rischi maggiori rispetto alle condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
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Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Lecce, 19/02/2025
Lorenzo Bellanova