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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/11/2025, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2702/2024
N. R.G. 2702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2702 2024 e promossa da nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
e nato a [...] il [...] c.f. C.F._1 Parte_2
C.F._2
Rappresentati e difesi dagli avv.ti LUCA BONFANTE e MARCO SEGALLA per mandato in atti attrice
contro
: nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1
C.F._3 rappresentata e difesa dagli avv.ti LIANA BRACCIALI, ALBERTO CASALINI e MARIO
VA ER per mandato in atti convenuta
1 CONCLUSIONI PER GLI ATTORI: accertarsi che le operazioni bancarie meglio indicate nella narrativa di citazione configurano donazioni dirette in favore della donataria/convenuta e, conseguentemente, dichiararne la nullità per Controparte_1 difetto di forma ex art. 782 c.c.; accertato e dichiarato altresì il diritto degli attori, quali eredi legittimi del Sig. di concorrere unitamente alla convenuta Sig.ra Persona_1
alla divisione dell'asse ereditario per la quota di 1/3 ciascuno Controparte_1 condannare la convenuta, previa collazione da parte della stessa delle somme di cui alle predette operazioni bancarie, pari complessivamente ad € 130.000,00, a corrispondere agli attori la somma di € 43.333,33 ciascuno, o quella somma anche diversa che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, o quella somma anche diversa che risulterà di giustizia in corso di causa.
Sempre nel merito: rigettarsi tutte le domande svolte dalla convenuta
[...]
nei confronti degli attori in quanto infondate in fatto e in diritto ordinandosi alla CP_1 convenuta , per le ragioni meglio indicate nella superiore narrativa, di Controparte_1 rendere il conto relativamente al conto deposito n. 0002∕017∕7024 cointestato alla stessa e al
Sig. di cui si dà atto al punto 13 della comparsa di costituzione e risposta. Persona_1
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA: NEL MERITO
- in via principale: accertatane l'assoluta infondatezza sia in fatto che in diritto, rigettare ogni domanda svolta dagli attori nei confronti della convenuta;
- in via riconvenzionale: (i) accertato che ha sostenuto integralmente le Controparte_1 passività dell'eredità, come specificamente indicate in narrativa, condannare ciascuno degli attori signori e , quali coeredi del padre e Parte_1 Parte_2 Persona_1 come tali tenuti ad assolvere, per la quota di 1/3 ciascuno, i debiti e le passività ereditarie, a pagare alla convenuta, che li ha integralmente sostenuti, l'importo di Euro 2.039,46 ciascuno, o comunque quella minor somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi moratori ex art. 1284, quarto comma, c.c. a far tempo dalla data della domanda;
(ii) accertato che gli attori hanno agito in giudizio con temerarietà nella consapevolezza dell'inesistenza del diritto fatto valere in giudizio o, comunque, senza la normale prudenza,
2 condannarli ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in solido tra loro, a corrispondere all'attrice la somma che il Tribunale riterrà di determinare, in via equitativa, all'esito del giudizio;
- in ogni caso: integrale rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, maggiorati del 30% ex art. 4, comma 1° bis, D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 per gli atti che sono e che saranno redatti e depositati con «tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando essi consentano la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto», oltre che con applicazione della maggiorazione per c.d. «soccombenza qualificata» ex art. 4, ottavo comma, D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge.
IN VIA (SUBORDINATA) ISTRUTTORIA
A modifica dell'ordinanza istruttoria 29.10.2014, che ha escluso i capitoli di prova formulati da parte convenuta 'in quanto generici o dal provarsi con prova scritta' ammettere la prova per testimoni, con i testimoni già indicati sig.ri e , Testimone_1 Tes_2 entrambi residenti in [...] , nonché per interrogatorio formale di convenuti sulle circostanze capitolate, con i n.ri da 1 a 11, nella seconda memoria autorizzata ex art. 171 ter cpc;
Confermarsi il rigetto di ogni avversa istanza istruttoria e con abilitazione alla richiesta prova contraria nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale ex adverso richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sigg.ri e hanno convenuto in giudizio la sig.ra Parte_1 Parte_2 [...] deducendo: CP_1
- di essere figli di nati dal matrimonio del padre con la sig.ra Persona_1 [...]
CP_2
- che successivamente al divorzio dalla sig.ra il padre ha sposato la sig.ra CP_2 [...]
CP_1
- che il padre è deceduto il 19.8.2018 senza lasciare testamento e dalle ricerche eseguite dagli attori era risultato che il padre era intestatario del conto corrente 183011003645-56, di esclusiva proprietà del padre, ad eccezione delle somme relative alla pensione della convenuta;
3 - che da tale conto erano stati effettuati quattro bonifici per complessivi € 130.000 a favore della convenuta . Controparte_1
Tanto premesso gli attori hanno eccepito che tali bonifici costituiscono donazioni effettuate dal padre a favore della moglie nulle per difetto di forma e la cui provvista deve dunque considerarsi mai uscita dalla sfera giuridica del donante. Previa collazione di tali somme da parte della donataria convenuta, ne hanno chiesto la restituzione in pari misura alla rispettiva quota ereditaria.
La convenuta nel costituirsi in giudizio, ha contestato che le somme accreditate sul CP_1 conto corrente 181011003645-56 fossero di “esclusiva proprietà del defunto ad eccezione di quelle relative alla pensione della convenuta” rappresentando che:
- il sig. aveva cessato l'attività lavorativa nel 1986 e iniziato a percepire la Persona_1 pensione nel febbraio del 1999,
- la sig.ra aveva cessato la propria attività lavorativa nel 1989 ed immediatamente CP_1 aveva iniziato a percepire la pensione ricevendo anche la somma di £ 75.000.000 a titolo di liquidazione;
- la sig.ra aveva anche ricevuto una cospicua eredità in denaro da una zia;
CP_1
Per_
- in data 13.12.2008 aveva sposato il sig. ma già nell'anno 2007, in data antecedente al matrimonio, era esclusiva titolare di investimenti bancari in giacenza presso NC di Roma e
Banco Popolare di Verona;
- nel 2010 la convenuta disponeva nel suo deposito titoli di titolo per un controvalore di €
161.875,53;
- il conto corrente 3645-56 cointestato ai due coniugi era stato accesso nel maggio del 2011 con la funzione di accreditare le due pensioni, addebitare utenze e spese comuni;
- a partire dal 2011 il conto corrente 3645-56 aveva avuto anche la funzione di conto di appoggio delle operazioni del dossier titoli di esclusiva proprietà della sig.ra CP_1
- tra i coniugi era stato accesso un conto deposito cointestato ove era stata depositata in data
27.5.2014 la somma di € 60.000 proveniente dal rimborso delle obbligazioni TO di esclusiva spettanza della sig.ra CP_1
- che la sig.ra ha integralmente sostenuto i costi per la sepoltura del marito e CP_1 soddisfatto alcune passività del defunto verso l'INPS.
4 Tanto premesso ha dedotto che i quattro bonifici a favore di Controparte_1 costituiscono trasferimenti di liquidità affluite sul conto cointestato tra i coniugi per effetto di quattro rimborsi di fondi/titoli di appartenenza della sola sig.ra che la stessa ha CP_1 deciso di disinvestire in più riprese tra il 2016 e il 2017 per preservare i propri esclusivi risparmi dalle oscillazioni di borsa ed ha quindi concluso per il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, per la condanna dei convenuti al pagamento per la quota di 1/3 ciascun dei debiti ereditari quantificati in € 2.039,46 ciascuno.
Con provvedimento del 30.10.2024 sono state rigettate le prove per testi formulate dalle parti, ammesso l'interrogatorio formale della convenuta e ordinato agli istituti bancari
[...]
, , TO , Controparte_3 CP_4
BancoBPM l'esibizione della documentazione contrattuale e degli estratti conto dei relativi conto correnti e deposito titoli.
Acquisita la documentazione e rigettata l'istanza di integrazione dell'ordine di esibizione anche a Banco di Roma, la causa è stata posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
* * * * * *
Domanda di accertamento delle nullità per difetto di forma di donazioni eseguite dal de cuius
Gli attori in qualità di eredi di hanno agito giudizialmente per la declaratoria Persona_1 di nullità - e per la conseguente restituzione di quanto gli sarebbe spettato in applicazione delle norme in tema di successione legittima – di quattro bonifici per complessivi € 130.000 Per_ effettuati dal conto cointestato tra il sig. e la moglie a favore della cointestataria CP_1
CP_1
L'assunto su cui si fonda la domanda di nullità è che i bonifici impugnati abbiano in realtà realizzato donazioni dirette nulle per difetto di forma secondo quanto chiarito dalla Corte di
Cassazione a Sezioni unite con la sentenza 18725/17 e che pertanto tali somme devono ritenersi mai uscite dalla sfera giuridica del donante con conseguente diritto degli eredi legittimi, previa collazione di tali somme da parte della convenuta, di pretenderne la restituzione in misura pari alla rispettiva quota ereditaria.
Ciò premesso come chiarito dalla Corte di Cassazione la donazione è il contratto con cui per spirito di liberalità una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo
5 diritto: elementi costitutivi di essa sono quindi l'arricchimento del terzo con correlativo depauperamento del donante e lo spirito di liberalità, il cd. animus donandi, che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario e che va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica e morale.
Posta tale premessa, è evidente che "l'esistenza nel patrimonio del donante del bene che questi intende donare rappresenta elemento costitutivo del contratto, e la consustanzialità di tale appartenenza alla donazione è delineata in modo chiaro ed efficace dalla citata disposizione attraverso il riferimento all'oggetto della disposizione, individuato in un diritto del donante, (un suo diritto)", (così Cass. SS.UU. 5068/2016 cit.).
Nel caso in esame gli attori non hanno fornito alcun elemento probatorio, nemmeno di natura presuntiva, a sostegno dell'allegazione che le somme del conto corrente n.
183011003645-56 fossero di esclusiva proprietà del de cuius e che pertanto i bonifici eseguiti dal conto corrente cointestato possano qualificarsi come donazioni dirette di beni del de cuius.
Per il vero che le somme del conto corrente cointestato non fossero tutte di esclusiva pertinenza del de cuius è riconosciuto dagli stessi sigg.ri nel momento in cui hanno Pt_3 riferito che su tale conto era quantomeno accreditata la pensione della convenuta.
La domanda di accertamento della nullità per mancanza di forma deve quindi essere rigettata, non risultando in alcun modo che il de cuius abbia disposto di beni propri a favore della moglie.
Per quanto concerne la diversa prospettazione avanzata solo in comparsa conclusionale
(ancora nella prima memoria 171 ter n. 1 c.p.c. si ribadiva che “tutti gli investimenti intestati alla Sig.ra cui fa riferimento controparte nel proprio scritto difensivo Controparte_1
(cfr. doc. 5, 6 e 7 avversari) sono costituiti da provvista proveniente in via esclusiva e di proprietà del solo Sig. (titolare di una attività imprenditoriale in Legnago), Persona_1 collocandosi gli stessi in epoca successiva all'inizio della loro convivenza more uxorio e osservandosi altresì come controparte non produca alcun documento relativo alla genesi di tali investimenti”), si tratta di un'allegazione tardiva, nemmeno coerente con le conclusioni adottate e comunque infondata.
6 Nel conto corrente bancario intestato a più persone i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dell'art. 1298 c.c., comma 2, in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
ne consegue che, ove, ad esempio, il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. Peraltro, pur ove si dica insuperata la presunzione di parità delle parti, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr. Cass. Sez. 2, 04/01/2018, n. 77; Cass. Sez. 2, 02/12/2013, n. 26991; Cass. Sez.
2, 19/02/2009, n. 4066; Cass. Sez. 1, 01/02/2000).
Nel caso in esame dalla documentazione bancaria depositata dalle parti ed acquisita ex art. 210 c.p.c. risulta che a far data da agosto 2011 gli accrediti sul conto TO cointestato a e , provengono da rimborso prestito obbligazionario del Controparte_1 Persona_1 conto deposito titoli intestato alla sola sig.ra CP_1
Tale documentazione consente di ritenere superata la presunzione di presunzione di contitolarità in parti uguali delle somme depositate sul conto, tanto più che nulla è stato allegato e provato in merito all'attività imprenditoriale del de cuius, alle sue consistenze Per_ patrimoniali e replicato in merito alla allegazione documentata che il sig. ha cessato l'attività lavorativa nel 1986, ha iniziato a percepire la pensione nel febbraio del 1999 ed è stato a carico della moglie dal 2000 al 2018 (cfr. al riguardo doc. 3 di parte convenuta).
In ogni caso, assorbente è il rilievo che non si può parlare di donazione diretta di un conto corrente cointestato nell'ambito del quale i due intestatari possono operare, dovendosi semmai ricondurre la fattispecie nell'alveo della donazione indiretta. Si tratta all'evidenza di domanda del tutto diversa e per la quale non è stata in alcun modo nemmeno fornita la prova dell'esistenza dell'"animus donandi".
Domanda riconvenzionale di pagamento dei debiti ereditari
La convenuta ha chiesto in via riconvenzionale la condanna degli attori al rimborso CP_1 pro quota di spese ereditarie costituite dalle spese per il funerale e dal debito previdenziale
7 del de cuius nei confronti dell'INPS, richiamando a tal fine l'art. 752 c.c. e deducendo di aver integralmente anticipato dette somme.
La domanda della convenuta nei termini di seguiti esposti.
La convenuta ha provato in giudizio di avere ricevuto una comunicazione, quale erede di con la quale INPS ha chiesto il rimborso della maggiorazione sociale Persona_1 erroneamente accreditata a con richiesta di pagamento del debito. Persona_1
Segnatamente con lettera del 30.8.2018 INPS comunica :“ … per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2013 sulla pensione cat. VOCOM n. 36501566 del signor , Persona_1 eliminata per decesso del titolare, è stata corrisposta la somma di € 1.617,84 non spettante per i seguenti motivi … l'Istituto deve procedere al recupero della predetta somma rivolgendosi anche agli eredi”.
Del tutto evidente che si tratta di un somma indebitamente percepita dal de cuius quando era in vita e dunque un debito del de cuius che, come tale, ricade in proporzione delle quote ereditarie sugli eredi.
Avendo la convenuta saldato integralmente il debito del de cuius , è fondata la richiesta di rimborso pro quota da parte dei coeredi.
Per quanto concerne le spese funerarie si tratta anch'esso di debito cui concorrono gli eredi pro quota. E' ben vero che la fattura 113 del 2018 della impresa AN s.a.s. di € 2.807 è intestata a ma la convenuta ha provato in giudizio di aver effettuato un bonifico Tes_2 alla moglie dell'intestatario pro provvedere al relativo pagamento. Non provato è il pagamento di somme ulteriori rispetto all'importo di € 2.807 alla impresa AN e il relativo capitolo di prova risulta sul punto del tutto generico.
Tanto premesso e devono essere condannati a versare Parte_1 Parte_2 alla convenuta la somma di € 1.474,94 ciascuno oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo il valore della causa con applicazione dei paramenti medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minima per la fase istruttoria con aumento del 10% ex art. 4 comma 1 bis dm
55/2014.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, nel giudizio n. 2702/2024, promosso da ,
Parte_1 rigetta le domande promosse da e;
Parte_1 Parte_2 condanna e a versare all'attrice la somma di € 1.474,94
Parte_1 Parte_2 ciascuno oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo;
condanna e alla rifusione delle spese di lite liquidate in €
Parte_1 Parte_2
12.394,80 oltre rimborso forfetario IVA e cpa.
Verona, 24/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
9
N. R.G. 2702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2702 2024 e promossa da nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
e nato a [...] il [...] c.f. C.F._1 Parte_2
C.F._2
Rappresentati e difesi dagli avv.ti LUCA BONFANTE e MARCO SEGALLA per mandato in atti attrice
contro
: nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1
C.F._3 rappresentata e difesa dagli avv.ti LIANA BRACCIALI, ALBERTO CASALINI e MARIO
VA ER per mandato in atti convenuta
1 CONCLUSIONI PER GLI ATTORI: accertarsi che le operazioni bancarie meglio indicate nella narrativa di citazione configurano donazioni dirette in favore della donataria/convenuta e, conseguentemente, dichiararne la nullità per Controparte_1 difetto di forma ex art. 782 c.c.; accertato e dichiarato altresì il diritto degli attori, quali eredi legittimi del Sig. di concorrere unitamente alla convenuta Sig.ra Persona_1
alla divisione dell'asse ereditario per la quota di 1/3 ciascuno Controparte_1 condannare la convenuta, previa collazione da parte della stessa delle somme di cui alle predette operazioni bancarie, pari complessivamente ad € 130.000,00, a corrispondere agli attori la somma di € 43.333,33 ciascuno, o quella somma anche diversa che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, o quella somma anche diversa che risulterà di giustizia in corso di causa.
Sempre nel merito: rigettarsi tutte le domande svolte dalla convenuta
[...]
nei confronti degli attori in quanto infondate in fatto e in diritto ordinandosi alla CP_1 convenuta , per le ragioni meglio indicate nella superiore narrativa, di Controparte_1 rendere il conto relativamente al conto deposito n. 0002∕017∕7024 cointestato alla stessa e al
Sig. di cui si dà atto al punto 13 della comparsa di costituzione e risposta. Persona_1
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA: NEL MERITO
- in via principale: accertatane l'assoluta infondatezza sia in fatto che in diritto, rigettare ogni domanda svolta dagli attori nei confronti della convenuta;
- in via riconvenzionale: (i) accertato che ha sostenuto integralmente le Controparte_1 passività dell'eredità, come specificamente indicate in narrativa, condannare ciascuno degli attori signori e , quali coeredi del padre e Parte_1 Parte_2 Persona_1 come tali tenuti ad assolvere, per la quota di 1/3 ciascuno, i debiti e le passività ereditarie, a pagare alla convenuta, che li ha integralmente sostenuti, l'importo di Euro 2.039,46 ciascuno, o comunque quella minor somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi moratori ex art. 1284, quarto comma, c.c. a far tempo dalla data della domanda;
(ii) accertato che gli attori hanno agito in giudizio con temerarietà nella consapevolezza dell'inesistenza del diritto fatto valere in giudizio o, comunque, senza la normale prudenza,
2 condannarli ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in solido tra loro, a corrispondere all'attrice la somma che il Tribunale riterrà di determinare, in via equitativa, all'esito del giudizio;
- in ogni caso: integrale rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, maggiorati del 30% ex art. 4, comma 1° bis, D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 per gli atti che sono e che saranno redatti e depositati con «tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando essi consentano la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto», oltre che con applicazione della maggiorazione per c.d. «soccombenza qualificata» ex art. 4, ottavo comma, D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge.
IN VIA (SUBORDINATA) ISTRUTTORIA
A modifica dell'ordinanza istruttoria 29.10.2014, che ha escluso i capitoli di prova formulati da parte convenuta 'in quanto generici o dal provarsi con prova scritta' ammettere la prova per testimoni, con i testimoni già indicati sig.ri e , Testimone_1 Tes_2 entrambi residenti in [...] , nonché per interrogatorio formale di convenuti sulle circostanze capitolate, con i n.ri da 1 a 11, nella seconda memoria autorizzata ex art. 171 ter cpc;
Confermarsi il rigetto di ogni avversa istanza istruttoria e con abilitazione alla richiesta prova contraria nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale ex adverso richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sigg.ri e hanno convenuto in giudizio la sig.ra Parte_1 Parte_2 [...] deducendo: CP_1
- di essere figli di nati dal matrimonio del padre con la sig.ra Persona_1 [...]
CP_2
- che successivamente al divorzio dalla sig.ra il padre ha sposato la sig.ra CP_2 [...]
CP_1
- che il padre è deceduto il 19.8.2018 senza lasciare testamento e dalle ricerche eseguite dagli attori era risultato che il padre era intestatario del conto corrente 183011003645-56, di esclusiva proprietà del padre, ad eccezione delle somme relative alla pensione della convenuta;
3 - che da tale conto erano stati effettuati quattro bonifici per complessivi € 130.000 a favore della convenuta . Controparte_1
Tanto premesso gli attori hanno eccepito che tali bonifici costituiscono donazioni effettuate dal padre a favore della moglie nulle per difetto di forma e la cui provvista deve dunque considerarsi mai uscita dalla sfera giuridica del donante. Previa collazione di tali somme da parte della donataria convenuta, ne hanno chiesto la restituzione in pari misura alla rispettiva quota ereditaria.
La convenuta nel costituirsi in giudizio, ha contestato che le somme accreditate sul CP_1 conto corrente 181011003645-56 fossero di “esclusiva proprietà del defunto ad eccezione di quelle relative alla pensione della convenuta” rappresentando che:
- il sig. aveva cessato l'attività lavorativa nel 1986 e iniziato a percepire la Persona_1 pensione nel febbraio del 1999,
- la sig.ra aveva cessato la propria attività lavorativa nel 1989 ed immediatamente CP_1 aveva iniziato a percepire la pensione ricevendo anche la somma di £ 75.000.000 a titolo di liquidazione;
- la sig.ra aveva anche ricevuto una cospicua eredità in denaro da una zia;
CP_1
Per_
- in data 13.12.2008 aveva sposato il sig. ma già nell'anno 2007, in data antecedente al matrimonio, era esclusiva titolare di investimenti bancari in giacenza presso NC di Roma e
Banco Popolare di Verona;
- nel 2010 la convenuta disponeva nel suo deposito titoli di titolo per un controvalore di €
161.875,53;
- il conto corrente 3645-56 cointestato ai due coniugi era stato accesso nel maggio del 2011 con la funzione di accreditare le due pensioni, addebitare utenze e spese comuni;
- a partire dal 2011 il conto corrente 3645-56 aveva avuto anche la funzione di conto di appoggio delle operazioni del dossier titoli di esclusiva proprietà della sig.ra CP_1
- tra i coniugi era stato accesso un conto deposito cointestato ove era stata depositata in data
27.5.2014 la somma di € 60.000 proveniente dal rimborso delle obbligazioni TO di esclusiva spettanza della sig.ra CP_1
- che la sig.ra ha integralmente sostenuto i costi per la sepoltura del marito e CP_1 soddisfatto alcune passività del defunto verso l'INPS.
4 Tanto premesso ha dedotto che i quattro bonifici a favore di Controparte_1 costituiscono trasferimenti di liquidità affluite sul conto cointestato tra i coniugi per effetto di quattro rimborsi di fondi/titoli di appartenenza della sola sig.ra che la stessa ha CP_1 deciso di disinvestire in più riprese tra il 2016 e il 2017 per preservare i propri esclusivi risparmi dalle oscillazioni di borsa ed ha quindi concluso per il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, per la condanna dei convenuti al pagamento per la quota di 1/3 ciascun dei debiti ereditari quantificati in € 2.039,46 ciascuno.
Con provvedimento del 30.10.2024 sono state rigettate le prove per testi formulate dalle parti, ammesso l'interrogatorio formale della convenuta e ordinato agli istituti bancari
[...]
, , TO , Controparte_3 CP_4
BancoBPM l'esibizione della documentazione contrattuale e degli estratti conto dei relativi conto correnti e deposito titoli.
Acquisita la documentazione e rigettata l'istanza di integrazione dell'ordine di esibizione anche a Banco di Roma, la causa è stata posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
* * * * * *
Domanda di accertamento delle nullità per difetto di forma di donazioni eseguite dal de cuius
Gli attori in qualità di eredi di hanno agito giudizialmente per la declaratoria Persona_1 di nullità - e per la conseguente restituzione di quanto gli sarebbe spettato in applicazione delle norme in tema di successione legittima – di quattro bonifici per complessivi € 130.000 Per_ effettuati dal conto cointestato tra il sig. e la moglie a favore della cointestataria CP_1
CP_1
L'assunto su cui si fonda la domanda di nullità è che i bonifici impugnati abbiano in realtà realizzato donazioni dirette nulle per difetto di forma secondo quanto chiarito dalla Corte di
Cassazione a Sezioni unite con la sentenza 18725/17 e che pertanto tali somme devono ritenersi mai uscite dalla sfera giuridica del donante con conseguente diritto degli eredi legittimi, previa collazione di tali somme da parte della convenuta, di pretenderne la restituzione in misura pari alla rispettiva quota ereditaria.
Ciò premesso come chiarito dalla Corte di Cassazione la donazione è il contratto con cui per spirito di liberalità una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo
5 diritto: elementi costitutivi di essa sono quindi l'arricchimento del terzo con correlativo depauperamento del donante e lo spirito di liberalità, il cd. animus donandi, che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario e che va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica e morale.
Posta tale premessa, è evidente che "l'esistenza nel patrimonio del donante del bene che questi intende donare rappresenta elemento costitutivo del contratto, e la consustanzialità di tale appartenenza alla donazione è delineata in modo chiaro ed efficace dalla citata disposizione attraverso il riferimento all'oggetto della disposizione, individuato in un diritto del donante, (un suo diritto)", (così Cass. SS.UU. 5068/2016 cit.).
Nel caso in esame gli attori non hanno fornito alcun elemento probatorio, nemmeno di natura presuntiva, a sostegno dell'allegazione che le somme del conto corrente n.
183011003645-56 fossero di esclusiva proprietà del de cuius e che pertanto i bonifici eseguiti dal conto corrente cointestato possano qualificarsi come donazioni dirette di beni del de cuius.
Per il vero che le somme del conto corrente cointestato non fossero tutte di esclusiva pertinenza del de cuius è riconosciuto dagli stessi sigg.ri nel momento in cui hanno Pt_3 riferito che su tale conto era quantomeno accreditata la pensione della convenuta.
La domanda di accertamento della nullità per mancanza di forma deve quindi essere rigettata, non risultando in alcun modo che il de cuius abbia disposto di beni propri a favore della moglie.
Per quanto concerne la diversa prospettazione avanzata solo in comparsa conclusionale
(ancora nella prima memoria 171 ter n. 1 c.p.c. si ribadiva che “tutti gli investimenti intestati alla Sig.ra cui fa riferimento controparte nel proprio scritto difensivo Controparte_1
(cfr. doc. 5, 6 e 7 avversari) sono costituiti da provvista proveniente in via esclusiva e di proprietà del solo Sig. (titolare di una attività imprenditoriale in Legnago), Persona_1 collocandosi gli stessi in epoca successiva all'inizio della loro convivenza more uxorio e osservandosi altresì come controparte non produca alcun documento relativo alla genesi di tali investimenti”), si tratta di un'allegazione tardiva, nemmeno coerente con le conclusioni adottate e comunque infondata.
6 Nel conto corrente bancario intestato a più persone i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dell'art. 1298 c.c., comma 2, in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
ne consegue che, ove, ad esempio, il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. Peraltro, pur ove si dica insuperata la presunzione di parità delle parti, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr. Cass. Sez. 2, 04/01/2018, n. 77; Cass. Sez. 2, 02/12/2013, n. 26991; Cass. Sez.
2, 19/02/2009, n. 4066; Cass. Sez. 1, 01/02/2000).
Nel caso in esame dalla documentazione bancaria depositata dalle parti ed acquisita ex art. 210 c.p.c. risulta che a far data da agosto 2011 gli accrediti sul conto TO cointestato a e , provengono da rimborso prestito obbligazionario del Controparte_1 Persona_1 conto deposito titoli intestato alla sola sig.ra CP_1
Tale documentazione consente di ritenere superata la presunzione di presunzione di contitolarità in parti uguali delle somme depositate sul conto, tanto più che nulla è stato allegato e provato in merito all'attività imprenditoriale del de cuius, alle sue consistenze Per_ patrimoniali e replicato in merito alla allegazione documentata che il sig. ha cessato l'attività lavorativa nel 1986, ha iniziato a percepire la pensione nel febbraio del 1999 ed è stato a carico della moglie dal 2000 al 2018 (cfr. al riguardo doc. 3 di parte convenuta).
In ogni caso, assorbente è il rilievo che non si può parlare di donazione diretta di un conto corrente cointestato nell'ambito del quale i due intestatari possono operare, dovendosi semmai ricondurre la fattispecie nell'alveo della donazione indiretta. Si tratta all'evidenza di domanda del tutto diversa e per la quale non è stata in alcun modo nemmeno fornita la prova dell'esistenza dell'"animus donandi".
Domanda riconvenzionale di pagamento dei debiti ereditari
La convenuta ha chiesto in via riconvenzionale la condanna degli attori al rimborso CP_1 pro quota di spese ereditarie costituite dalle spese per il funerale e dal debito previdenziale
7 del de cuius nei confronti dell'INPS, richiamando a tal fine l'art. 752 c.c. e deducendo di aver integralmente anticipato dette somme.
La domanda della convenuta nei termini di seguiti esposti.
La convenuta ha provato in giudizio di avere ricevuto una comunicazione, quale erede di con la quale INPS ha chiesto il rimborso della maggiorazione sociale Persona_1 erroneamente accreditata a con richiesta di pagamento del debito. Persona_1
Segnatamente con lettera del 30.8.2018 INPS comunica :“ … per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2013 sulla pensione cat. VOCOM n. 36501566 del signor , Persona_1 eliminata per decesso del titolare, è stata corrisposta la somma di € 1.617,84 non spettante per i seguenti motivi … l'Istituto deve procedere al recupero della predetta somma rivolgendosi anche agli eredi”.
Del tutto evidente che si tratta di un somma indebitamente percepita dal de cuius quando era in vita e dunque un debito del de cuius che, come tale, ricade in proporzione delle quote ereditarie sugli eredi.
Avendo la convenuta saldato integralmente il debito del de cuius , è fondata la richiesta di rimborso pro quota da parte dei coeredi.
Per quanto concerne le spese funerarie si tratta anch'esso di debito cui concorrono gli eredi pro quota. E' ben vero che la fattura 113 del 2018 della impresa AN s.a.s. di € 2.807 è intestata a ma la convenuta ha provato in giudizio di aver effettuato un bonifico Tes_2 alla moglie dell'intestatario pro provvedere al relativo pagamento. Non provato è il pagamento di somme ulteriori rispetto all'importo di € 2.807 alla impresa AN e il relativo capitolo di prova risulta sul punto del tutto generico.
Tanto premesso e devono essere condannati a versare Parte_1 Parte_2 alla convenuta la somma di € 1.474,94 ciascuno oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo il valore della causa con applicazione dei paramenti medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minima per la fase istruttoria con aumento del 10% ex art. 4 comma 1 bis dm
55/2014.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, nel giudizio n. 2702/2024, promosso da ,
Parte_1 rigetta le domande promosse da e;
Parte_1 Parte_2 condanna e a versare all'attrice la somma di € 1.474,94
Parte_1 Parte_2 ciascuno oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo;
condanna e alla rifusione delle spese di lite liquidate in €
Parte_1 Parte_2
12.394,80 oltre rimborso forfetario IVA e cpa.
Verona, 24/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
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