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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del lavoro all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5543/2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Foglia e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Franca De Simone e con la stessa Controparte_1 elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Marinuzzi e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
ALTRO RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.10.2020, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della signora presso il pubblico esercizio di sua Controparte_1
proprietà denominato “Ristorante Antica Torre” ed ubicato in Pontelatone (CE) alla via
Madonna delle Grazie, 15, svolgendo le mansioni di lavapiatti, aiuto cuoca ed aiuto cucina;
specificava che, durante il suddetto periodo di lavoro, sarebbe stata formalmente assunta in forza di fittizi contratti di tirocinio formativo “utilizzati come schema per occultare
l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato ed utilizzati in assoluto spregio della normativa in materia al solo fino di giustificare la presenza dell'istante nei locali dell'azienda in caso di controlli ispettivi” (cfr. ricorso).
A sostegno della propria domanda, deduceva di essere stata inserita fin dal primo giorno di lavoro nell'organizzazione aziendale, senza ricevere alcuna formazione né assistenza di un tutor, svolgendo la propria prestazione lavorativa dal martedì alla domenica per l'intero periodo dedotto e specificando che la prestazione lavorativa sarebbe sempre stata svolta rispettando i seguenti orari di lavoro: dal martedì al sabato dalle 17,30 alla chiusura del ristorante (sempre dopo le ore 24,00), mentre la domenica dalle ore 10,00 del mattino fino ad oltre le ore 24,00. Assumeva, quindi, di aver lavorato mediamente circa 47 ore di lavoro settimanali, precisando che il giorno di riposo cadeva di lunedì ed in corrispondenza della chiusura settimanale del ristorante.
Affermava, inoltre, di aver percepito una retribuzione calcolata sulla base di una paga giornaliera di euro 25,00 per ogni giornata lavorata dal martedì al venerdì ed euro 40,00 per le giornate lavorate di sabato e di domenica, per un totale percepito mensile di circa euro
720,00 netti, precisando che la retribuzione veniva versata sempre in contanti.
L'istante lamentava, tuttavia, di non aver mai ricevuto i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati, né tantomeno di permessi e ferie e relative indennità nonché il TFR maturato all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Assumeva, in ogni caso, che, dalla prima giornata di lavoro e, per l'intera durata del rapporto, sarebbe stata inserita nell'organizzazione aziendale sotto la direzione ed il controllo della signora , la quale, nelle sue funzioni di cuoca del ristorante, Controparte_1 le avrebbe impartito tutte le disposizioni durante la giornata lavorativa, le avrebbe imposto gli orari di lavoro da rispettare ed avrebbe provveduto al pagamento della retribuzione, esercitando, altresì, nei confronti della ricorrente, il potere disciplinare datoriale. Dedotto lo svolgimento di mansioni di lavapiatti ed aiuto cucina, la ricorrente, pertanto, rivendicava nei confronti della convenuta “l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo dedotto nel capo n.1 con inquadramento nel livello 7° del CCNL Turismo Pubblici
Esercizi, con consequenziale riconoscimento del relativo trattamento economico e normativo e del trattamento previdenziale e contributivo omesso dal datore di lavoro” nonché, “in ragione della effettiva quantità di lavoro prestato e del livello di inquadramento rivendicato” […] “in via differenziale sul percepito, un credito retributivo lordo pari a € 22.058,18 di cui € 1.431,53 a titolo di
TFR come analiticamente indicato nell'allegato conteggio” (cfr. ricorso).
Chiedeva, pertanto, di “
1. in via principale, accertare e dichiarare che tra le parti si è costituito un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in ricorso e che le mansioni svolte dalla sig.ra sono riconducibili all'inquadramento nel 7° livello delle declaratorie professionali Parte_1 del ccnl Turismo Pubblici Esercizi ciò sin dalla assunzione del 1.5.2017 e per l'intero periodo di lavoro ovvero per il periodo che si riterrà di giustizia e, nel contempo, accertare e dichiarare il correlato diritto al trattamento normo-economico previsto dalle tabelle retributive allegate al contratto collettivo per il medesimo 7° livello;
2. in via principale, previo accertamento della effettiva quantità di prestazione di lavoro resa dalla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro dal 1.5.2017 al 31.8.2018, dichiarare il diritto della ricorrente alle differenze retributive con condanna della società resistente al pagamento della somma complessiva di € 22.058,18 di cui € 1.431,53 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi, come specificato nell'allegato conteggio analitico da considerarsi parte integrante del presente ricorso ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in sede istruttoria anche a mezzo CTU;
3. sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla contribuzione previdenziale sulle somme già percepite e su quelle rivendicate in via differenziale, come specificato nei conteggi allegati ovvero su quelle che saranno accertate in corso di causa, condannando la società resistente al versamento dei contributi previdenziali presso l' ”, CP_2
con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la signora , che Controparte_1
eccepiva l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
In particolare, parte resistente negava la ricostruzione offerta dalla ricorrente, assumendo, in particolare, che tra la ricorrente e la resistente non si sarebbe mai instaurato un rapporto di lavoro subordinato, assumendo che la avrebbe solamente svolto il tirocinio presso Pt_1 la resistente, “quale soggetto ospitante, per l'inserimento nel mondo del lavoro, come da regolare convenzione per l'attivazione di tirocini formativi in Regione Campania. Il periodo di tirocinio è durato 12 mesi, un primo periodo dal 07/10/2017 al 06/04/18 e il secondo periodo dal 18/04/2018 al
17/10/18, si badi convenzione di tirocini regolarmente firmati per ben due volte dalla ricorrente” (cfr. memoria di costituzione e risposta); inoltre, dichiarava di disconoscere tutta la documentazione depositata dalla parte ricorrente in quanto consistente in copie non autenticate “stante la loro apocrifia ai sensi dell'art. 2719 c.c.”, contestando, in ogni caso, i conteggi allegati.
In data 03.01.2024, si costituiva tardivamente l' in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, a fronte di un generico disconoscimento ed in assenza di specifiche contestazioni, va disattesa l'eccezione spiegata dalla parte resistente in ordine al carattere apocrifo delle copie fotografiche di scrittura prodotte in giudizio dalla parte ricorrente.
Al riguardo, va richiamato l'art. 214 c.p.c., a mente del quale “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”.
Orbene, in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 214 c.c., di disconoscere
“espressamente” la scrittura privata implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della provenienza del documento. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato.
Ebbene, nel caso de quo, detto onere di disconoscimento non risulta minimamente soddisfatto, con la conseguenza che l'eccezione è priva di rilevanza.
Tanto premesso, il ricorso è soltanto parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che seguono.
Orbene, le richieste della ricorrente si fondano sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la resistente, nella qualità di lavapiatti, aiuto cuoca ed aiuto cucina presso il ristorante “Antica Torre”, sito in Pontelatone (CE) alla via Madonna delle Grazie, 15, nei termini descritti in ricorso e per il periodo in esso indicato.
Tuttavia, a fronte della deduzione attorea secondo cui il rapporto tra le parti si sarebbe svolto con le caratteristiche di un lavoro subordinato, avendo la ricorrente lavorato presso il ristorante di proprietà della resistente come lavapiatti, aiuto cuoco ed aiuto cucina, la difesa della convenuta si è limitata unicamente ad eccepire la qualifica di tirocinante e a produrre i relativi progetti formativi.
Quanto alle risultanze documentali, risultano, infatti, versati in atti due progetti formativi di tirocinio, entrambi accompagnati dalle relative comunicazioni , attestanti la CP_3 sussistenza tra le parti di due rapporti di tirocinio, nello specifico risalenti ai periodi che vanno dal 07.10.2017 al 06.04.2018 e dal 18.04.2018 al 17.10.2018 (cfr. produzione di parte resistente).
Al riguardo, occorre riportare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale la sussistenza di un rapporto di tirocinio deve essere provata da colui che l'allega (cfr.
Cass. 2 dicembre 1991, n. 12911; 12 maggio 1993, n. 5399; 28 gennaio 1995, n. 1052; 14 marzo
2001, n. 3696) talché incombe al datore di lavoro, che opponga che il rapporto sia inquadrabile nello schema dell'apprendistato, l'onere di provare la loro esecuzione in concreto con le caratteristiche proprie del tirocinio e, in particolare, l'elemento dell'insegnamento tecnico-professionale che gli apprendisti hanno diritto di ricevere (Cass.
14 marzo 1973, n. 996; 9 aprile 1986, n. 2487; 29 aprile 1981, n. 2640; 6 settembre 1988, n. 5057;
2 dicembre 1991, n. 12991; 2 maggio 1993 n. 5399; 28 gennaio 1995, n. 1052).
Nel caso in esame, tuttavia, pur essendo stati prodotti i due progetti formativi di tirocinio sottoscritti dalla ricorrente e dalla resistente, sulla base dell'insegnamento della Suprema
Corte sopra riportato, non ha provato – come era suo onere – di aver impartito un tirocinio formativo alla lavoratrice sin dall'inizio del suo rapporto di lavoro.
Infatti, l'esame delle dichiarazioni testimoniali dimostra che la ricorrente ha sempre svolto le mansioni dedotte in ricorso.
Decisive, al riguardo, appaiono le dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente, sig.
[...]
– della cui attendibilità non è dato dubitare, stante il tenore delle stesse – il quale, CP_4
escusso all'udienza del 10.10.2023, per quanto qui rileva ha dichiarato: “ADR: “Non sono parente della signora conosco quest'ultima perché ho lavorato come pizzaiolo dal Controparte_1
2016 al 2019 alle sue dipendenze presso il ristorante “Antica Torre” in Pontelatone (CE)”; ADR:
“Conosco la ricorrente perché anche lei ha lavorato presso suddetto ristorante ma specifico che la stessa ha iniziato qualche mese dopo di me a lavorare presso il locale della signora Ricordo CP_1 che la signora lavorava in sala come cameriera. Io mi recavo al ristorante per preparare Pt_1
l'impasto della pizza verso le 15,00 per poi ritornare alle 17,30-18,00 ed iniziare il turno di lavoro.
Ricordo che la ricorrente svolgeva il proprio servizio insieme alla signora e che la stessa iniziava Pt_2 verso le 17,30-18,00, anche perché le persone cominciavano a recarsi nel locale verso le 19-19,30.
Ricordo che il flusso di gente era esiguo in settimana, anche perché d'inverno a Pontelatone faceva freddo e c'era nebbia. Per questo, spesso terminavamo il servizio anche presto, anche alle 22,30. Così era spesso anche d'estate. Nel fine settimana, invece, si lavorava di più e si terminava intorno alle
0,30. Ricordo che, in settimana, siccome il lavoro non era tanto, a volte la signora mi aiutava Pt_1
Testim in pizzeria. Voglio specificare che in cucina, invece, c'era la signora;
“Ricordo che CP_1 in cucina c'era solamente la signora perché il carico di lavoro era esiguo”; A domanda CP_1 dell'avv. Foglia: “No, di sabato a pranzo il locale non era aperto. A volte il ristorante era aperto la domenica a pranzo, ma giusto se c'era qualche prenotazione per battesimi, compleanni etc.; ricordo che si trattava di aperture eccezionali, perché si trattava degli esordi dell'attività della signora
ADR: “Posso riferire che in sala c'erano solo la signora e la signora CP_1 Parte_1
A domanda dell'avv. Foglia: “Credo che avevo un contratto come pizzaiolo ma non ricordo Pt_2 bene anche perché dopo il Covid il mio ricordo è vago” A domanda dell'avv. De Simone: “Sono stato sempre pagato regolarmente;
anzi, talvolta, su mia richiesta mi hanno anche anticipato una parte della retribuzione”.
Ai fini dell'attendibilità, vanno, in ogni caso, valutate con particolare rigore le dichiarazioni rese dalla teste di parte ricorrente , escussa all'udienza del 15.11.2022, in Testimone_2
considerazione dell'interesse della stessa, ai fatti di causa, rilevato che la teste risulta essere stata, a sua volta, ricorrente in un giudizio contro la resistente.
Ciononostante, le sue dichiarazioni – comunque attentamente valutate e riscontrate – trovano corrispondenza e riscontro nella testimonianza del teste e, unitamente CP_4
considerate, inducono a ritenere che tra la ricorrente e la resistente sussistesse un rapporto di lavoro subordinato.
Viceversa, del tutto ininfluenti ai fini della decisione appaiono le dichiarazioni testimoniali rese dalla teste , escussa all'udienza del 01.04.2025, la quale si è limitata a Testimone_2
riferire di aver lavorato presso il locale della resistente, prestando un aiuto a titolo di amicizia, in un'unica occasione – senza neppure indicare il periodo – nonché, in modo del tutto generico, di aver frequentato il ristorante nelle vesti di cliente, omettendo, anche in tal caso, di specificare in quale periodo.
Con riferimento alle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste di parte resistente _3
, escussa all'udienza del 15.11.2022, va evidenziato che la stessa ha fornito dichiarazioni
[...]
valutative, riportando elementi di cui la stessa non aveva né poteva avere una conoscenza chiara e diretta, avendo la stessa riferito valutazioni di tipo giuridico in ordine all'inquadramento della ricorrente (“ADR: “ricordo che la ricorrente svolgeva le mansioni di cameriera in qualità di tirocinante” ADR: “Ho detto in qualità di tirocinante perché lo sapevo, oltre che essendomi stato riferito dalla ricorrente”); per tale ragione, considerando altresì la frequenza giornaliera con cui la teste riferisce di aver frequentato il locale, la testimonianza, oltre che estremamente generica, appare poco credibile.
Tra le parti in causa, pertanto, deve ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato limitatamente al periodo dal 07.10.2017 al 17.10.2018 (date, rispettivamente, di inizio del primo rapporto di tirocinio e di fine del secondo, come emergenti dalla documentazione in atti).
Accertata l'esistenza del rapporto, occorre ora indagare l'orario di lavoro espletato e l'inquadramento della lavoratrice.
Sul punto, appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, alla luce dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di lavoro posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU
761/2002; Cass. 535/2003). Quanto al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi tale, ed idonea quindi ad evitare ricadute pregiudizievoli per la parte, assume rilievo determinante la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., a norma del quale –e va sottolineata la sostanziale e significativa differenza di formulazione rispetto all'art. 167 c.p.c. avente ad oggetto la comparsa di riposta - “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”: consegue che essa non può essere generica, ovvero non può concretizzarsi in formule di stile, né in asserzioni meramente negative, ma deve viceversa essere puntuale, circostanziata e dettagliata (cfr. Cass. SU
11353/2004), comprensiva, quindi, di tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta a fondamento della domanda.
La coerente applicazione dei menzionati principi al caso di specie non consente, tuttavia, di affermare quanto segue.
In merito all'inquadramento, la ricorrente ha rivendica l'inquadramento secondo il livello
7° del CCNL Turismo Pubblici Esercizi;
ebbene, tale domanda merita accoglimento, trovando la stessa supporto nella espletata prova orale, all'esito della quale risulta confermato lo svolgimento, da parte della lavoratrice, di mansioni pienamente riconducibili a tale livello (“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè: - personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni (compresi gli interni di cucina bar e ristoranti) […]”, cfr. CCNL contenuto nella produzione di parte ricorrente).
Tuttavia, le dichiarazioni rese nell'ambito dell'istruttoria espletata, non consentono di ritenere raggiunta la prova circa il diritto della ricorrente a percepire ulteriori somme.
Nella specie, tenuto conto delle testimonianze raccolte, anche piuttosto generiche sul punto, non può ritenersi raggiunta alcuna prova in ordine agli orari ed alle modalità di lavoro osservate.
Deve ritenersi, dunque, che parte ricorrente non abbia offerto prova di aver svolto ore lavorative in eccedenza rispetto all'ordinario orario settimanale;
di conseguenza, la domanda finalizzata alla condanna delle parta convenuta al pagamento dell'indennità a titolo di lavoro straordinario non può essere accolta. Parimenti, va rigettata la domanda, avente a oggetto la indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e del mancato godimento delle ferie;
le risultanze istruttorie sul punto risultano, infatti, del tutto carenti e, dunque, insufficienti.
Infine, va altresì disattesa la domanda volta al riconoscimento della quattordicesima mensilità, trattandosi di uno degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva, del cui recepimento nella regolamentazione del rapporto tra le parti non è stata raggiunta la prova.
Residua, dunque, la valutazione della domanda avente ad oggetto le spettanze funzionalmente connesse al rapporto di lavoro quali il TFR e la tredicesima mensilità, nonché la differenza tra le somme corrisposte a titolo di tirocinio e quelle dovute in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fino al 17.10.2018.
Orbene, una volta provato (o pacifico tra le parti) la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, spetta a parte convenuta, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire piena dimostrazione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Infatti, in ordine alla distribuzione degli oneri probatori nell'ipotesi in cui una parte lamenta l'omesso adempimento di un'obbligazione contrattuale, quale quella retributiva - si rammenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte a far data dalle SS.UU. n. 13533 del 2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (cfr. ex ceteris n. Cass. 3373/2010).
Del pari, deve dirsi in relazione al TFR in quanto, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni spettantigli ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio, a ben vedere, vale sia per la retribuzione mensile, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico, costituendo, in buona sostanza, una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Nel caso di specie, in assenza di alcun riscontro probatorio da parte della datrice di lavoro, la resistente va condannata al pagamento di tali voci.
Venendo alla quantificazione degli importi dovuti, prendendo come punto di riferimento i conteggi formulati da parte ricorrente in quanto corrispondenti alle tabelle parametriche di cui al CCNL di categoria applicato al rapporto e versato in atti dalla ricorrente – solo genericamente contestati dalla resistente – decurtati delle spettanze non dovute come poc'anzi indicate e calcolati anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c. e rapportati al periodo di lavoro accertato, ovvero dal 07.10.2017 al 17.10.2018, spettano alla ricorrente complessivi euro
8.925,05 (di cui euro 1.198,03 a titolo di TFR, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c.).
Sulle predette somme maturano rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo ex art. 429 c.p.c.
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, sono compensate tra le parti nella misura della metà; per la restante parte, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Esse sono, tuttavia, compensate nei confronti dell' CP_2
essendo quest'ultimo l'ente destinatario dei contributi da versare in favore della lavoratrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, accerta l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e nel periodo dal 07.10.2017 Parte_1 Controparte_1
al 17.10.2018 con inquadramento nel livello 7° del CCNL di categoria;
b) condanna la resistente al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
8.925,05 (di cui euro 1.198,03 a titolo di TFR, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c.), oltre interessi e rivalutazione, come in parte motiva;
c) condanna , al versamento all' dei contributi in favore di Controparte_1 CP_2 [...]
per il periodo di lavoro dal 07.10.2017 al 17.10.2018, tenuto conto del livello di Parte_1
inquadramento della ricorrente secondo il livello 7° del CCNL di categoria;
d) rigetta per la parte restante il ricorso;
e) compensa le spese per metà;
f) condanna, per la restante parte, parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1500,00, oltre spese, e IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo Foglia, dichiaratosi anticipatario;
g) dichiara compensate le spese processuali nei confronti dell' CP_2
S. Maria C.V., 21.05.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del lavoro all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5543/2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Foglia e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Franca De Simone e con la stessa Controparte_1 elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Marinuzzi e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
ALTRO RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.10.2020, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della signora presso il pubblico esercizio di sua Controparte_1
proprietà denominato “Ristorante Antica Torre” ed ubicato in Pontelatone (CE) alla via
Madonna delle Grazie, 15, svolgendo le mansioni di lavapiatti, aiuto cuoca ed aiuto cucina;
specificava che, durante il suddetto periodo di lavoro, sarebbe stata formalmente assunta in forza di fittizi contratti di tirocinio formativo “utilizzati come schema per occultare
l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato ed utilizzati in assoluto spregio della normativa in materia al solo fino di giustificare la presenza dell'istante nei locali dell'azienda in caso di controlli ispettivi” (cfr. ricorso).
A sostegno della propria domanda, deduceva di essere stata inserita fin dal primo giorno di lavoro nell'organizzazione aziendale, senza ricevere alcuna formazione né assistenza di un tutor, svolgendo la propria prestazione lavorativa dal martedì alla domenica per l'intero periodo dedotto e specificando che la prestazione lavorativa sarebbe sempre stata svolta rispettando i seguenti orari di lavoro: dal martedì al sabato dalle 17,30 alla chiusura del ristorante (sempre dopo le ore 24,00), mentre la domenica dalle ore 10,00 del mattino fino ad oltre le ore 24,00. Assumeva, quindi, di aver lavorato mediamente circa 47 ore di lavoro settimanali, precisando che il giorno di riposo cadeva di lunedì ed in corrispondenza della chiusura settimanale del ristorante.
Affermava, inoltre, di aver percepito una retribuzione calcolata sulla base di una paga giornaliera di euro 25,00 per ogni giornata lavorata dal martedì al venerdì ed euro 40,00 per le giornate lavorate di sabato e di domenica, per un totale percepito mensile di circa euro
720,00 netti, precisando che la retribuzione veniva versata sempre in contanti.
L'istante lamentava, tuttavia, di non aver mai ricevuto i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati, né tantomeno di permessi e ferie e relative indennità nonché il TFR maturato all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Assumeva, in ogni caso, che, dalla prima giornata di lavoro e, per l'intera durata del rapporto, sarebbe stata inserita nell'organizzazione aziendale sotto la direzione ed il controllo della signora , la quale, nelle sue funzioni di cuoca del ristorante, Controparte_1 le avrebbe impartito tutte le disposizioni durante la giornata lavorativa, le avrebbe imposto gli orari di lavoro da rispettare ed avrebbe provveduto al pagamento della retribuzione, esercitando, altresì, nei confronti della ricorrente, il potere disciplinare datoriale. Dedotto lo svolgimento di mansioni di lavapiatti ed aiuto cucina, la ricorrente, pertanto, rivendicava nei confronti della convenuta “l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo dedotto nel capo n.1 con inquadramento nel livello 7° del CCNL Turismo Pubblici
Esercizi, con consequenziale riconoscimento del relativo trattamento economico e normativo e del trattamento previdenziale e contributivo omesso dal datore di lavoro” nonché, “in ragione della effettiva quantità di lavoro prestato e del livello di inquadramento rivendicato” […] “in via differenziale sul percepito, un credito retributivo lordo pari a € 22.058,18 di cui € 1.431,53 a titolo di
TFR come analiticamente indicato nell'allegato conteggio” (cfr. ricorso).
Chiedeva, pertanto, di “
1. in via principale, accertare e dichiarare che tra le parti si è costituito un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in ricorso e che le mansioni svolte dalla sig.ra sono riconducibili all'inquadramento nel 7° livello delle declaratorie professionali Parte_1 del ccnl Turismo Pubblici Esercizi ciò sin dalla assunzione del 1.5.2017 e per l'intero periodo di lavoro ovvero per il periodo che si riterrà di giustizia e, nel contempo, accertare e dichiarare il correlato diritto al trattamento normo-economico previsto dalle tabelle retributive allegate al contratto collettivo per il medesimo 7° livello;
2. in via principale, previo accertamento della effettiva quantità di prestazione di lavoro resa dalla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro dal 1.5.2017 al 31.8.2018, dichiarare il diritto della ricorrente alle differenze retributive con condanna della società resistente al pagamento della somma complessiva di € 22.058,18 di cui € 1.431,53 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi, come specificato nell'allegato conteggio analitico da considerarsi parte integrante del presente ricorso ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in sede istruttoria anche a mezzo CTU;
3. sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla contribuzione previdenziale sulle somme già percepite e su quelle rivendicate in via differenziale, come specificato nei conteggi allegati ovvero su quelle che saranno accertate in corso di causa, condannando la società resistente al versamento dei contributi previdenziali presso l' ”, CP_2
con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la signora , che Controparte_1
eccepiva l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
In particolare, parte resistente negava la ricostruzione offerta dalla ricorrente, assumendo, in particolare, che tra la ricorrente e la resistente non si sarebbe mai instaurato un rapporto di lavoro subordinato, assumendo che la avrebbe solamente svolto il tirocinio presso Pt_1 la resistente, “quale soggetto ospitante, per l'inserimento nel mondo del lavoro, come da regolare convenzione per l'attivazione di tirocini formativi in Regione Campania. Il periodo di tirocinio è durato 12 mesi, un primo periodo dal 07/10/2017 al 06/04/18 e il secondo periodo dal 18/04/2018 al
17/10/18, si badi convenzione di tirocini regolarmente firmati per ben due volte dalla ricorrente” (cfr. memoria di costituzione e risposta); inoltre, dichiarava di disconoscere tutta la documentazione depositata dalla parte ricorrente in quanto consistente in copie non autenticate “stante la loro apocrifia ai sensi dell'art. 2719 c.c.”, contestando, in ogni caso, i conteggi allegati.
In data 03.01.2024, si costituiva tardivamente l' in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, a fronte di un generico disconoscimento ed in assenza di specifiche contestazioni, va disattesa l'eccezione spiegata dalla parte resistente in ordine al carattere apocrifo delle copie fotografiche di scrittura prodotte in giudizio dalla parte ricorrente.
Al riguardo, va richiamato l'art. 214 c.p.c., a mente del quale “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”.
Orbene, in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 214 c.c., di disconoscere
“espressamente” la scrittura privata implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della provenienza del documento. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato.
Ebbene, nel caso de quo, detto onere di disconoscimento non risulta minimamente soddisfatto, con la conseguenza che l'eccezione è priva di rilevanza.
Tanto premesso, il ricorso è soltanto parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che seguono.
Orbene, le richieste della ricorrente si fondano sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la resistente, nella qualità di lavapiatti, aiuto cuoca ed aiuto cucina presso il ristorante “Antica Torre”, sito in Pontelatone (CE) alla via Madonna delle Grazie, 15, nei termini descritti in ricorso e per il periodo in esso indicato.
Tuttavia, a fronte della deduzione attorea secondo cui il rapporto tra le parti si sarebbe svolto con le caratteristiche di un lavoro subordinato, avendo la ricorrente lavorato presso il ristorante di proprietà della resistente come lavapiatti, aiuto cuoco ed aiuto cucina, la difesa della convenuta si è limitata unicamente ad eccepire la qualifica di tirocinante e a produrre i relativi progetti formativi.
Quanto alle risultanze documentali, risultano, infatti, versati in atti due progetti formativi di tirocinio, entrambi accompagnati dalle relative comunicazioni , attestanti la CP_3 sussistenza tra le parti di due rapporti di tirocinio, nello specifico risalenti ai periodi che vanno dal 07.10.2017 al 06.04.2018 e dal 18.04.2018 al 17.10.2018 (cfr. produzione di parte resistente).
Al riguardo, occorre riportare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale la sussistenza di un rapporto di tirocinio deve essere provata da colui che l'allega (cfr.
Cass. 2 dicembre 1991, n. 12911; 12 maggio 1993, n. 5399; 28 gennaio 1995, n. 1052; 14 marzo
2001, n. 3696) talché incombe al datore di lavoro, che opponga che il rapporto sia inquadrabile nello schema dell'apprendistato, l'onere di provare la loro esecuzione in concreto con le caratteristiche proprie del tirocinio e, in particolare, l'elemento dell'insegnamento tecnico-professionale che gli apprendisti hanno diritto di ricevere (Cass.
14 marzo 1973, n. 996; 9 aprile 1986, n. 2487; 29 aprile 1981, n. 2640; 6 settembre 1988, n. 5057;
2 dicembre 1991, n. 12991; 2 maggio 1993 n. 5399; 28 gennaio 1995, n. 1052).
Nel caso in esame, tuttavia, pur essendo stati prodotti i due progetti formativi di tirocinio sottoscritti dalla ricorrente e dalla resistente, sulla base dell'insegnamento della Suprema
Corte sopra riportato, non ha provato – come era suo onere – di aver impartito un tirocinio formativo alla lavoratrice sin dall'inizio del suo rapporto di lavoro.
Infatti, l'esame delle dichiarazioni testimoniali dimostra che la ricorrente ha sempre svolto le mansioni dedotte in ricorso.
Decisive, al riguardo, appaiono le dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente, sig.
[...]
– della cui attendibilità non è dato dubitare, stante il tenore delle stesse – il quale, CP_4
escusso all'udienza del 10.10.2023, per quanto qui rileva ha dichiarato: “ADR: “Non sono parente della signora conosco quest'ultima perché ho lavorato come pizzaiolo dal Controparte_1
2016 al 2019 alle sue dipendenze presso il ristorante “Antica Torre” in Pontelatone (CE)”; ADR:
“Conosco la ricorrente perché anche lei ha lavorato presso suddetto ristorante ma specifico che la stessa ha iniziato qualche mese dopo di me a lavorare presso il locale della signora Ricordo CP_1 che la signora lavorava in sala come cameriera. Io mi recavo al ristorante per preparare Pt_1
l'impasto della pizza verso le 15,00 per poi ritornare alle 17,30-18,00 ed iniziare il turno di lavoro.
Ricordo che la ricorrente svolgeva il proprio servizio insieme alla signora e che la stessa iniziava Pt_2 verso le 17,30-18,00, anche perché le persone cominciavano a recarsi nel locale verso le 19-19,30.
Ricordo che il flusso di gente era esiguo in settimana, anche perché d'inverno a Pontelatone faceva freddo e c'era nebbia. Per questo, spesso terminavamo il servizio anche presto, anche alle 22,30. Così era spesso anche d'estate. Nel fine settimana, invece, si lavorava di più e si terminava intorno alle
0,30. Ricordo che, in settimana, siccome il lavoro non era tanto, a volte la signora mi aiutava Pt_1
Testim in pizzeria. Voglio specificare che in cucina, invece, c'era la signora;
“Ricordo che CP_1 in cucina c'era solamente la signora perché il carico di lavoro era esiguo”; A domanda CP_1 dell'avv. Foglia: “No, di sabato a pranzo il locale non era aperto. A volte il ristorante era aperto la domenica a pranzo, ma giusto se c'era qualche prenotazione per battesimi, compleanni etc.; ricordo che si trattava di aperture eccezionali, perché si trattava degli esordi dell'attività della signora
ADR: “Posso riferire che in sala c'erano solo la signora e la signora CP_1 Parte_1
A domanda dell'avv. Foglia: “Credo che avevo un contratto come pizzaiolo ma non ricordo Pt_2 bene anche perché dopo il Covid il mio ricordo è vago” A domanda dell'avv. De Simone: “Sono stato sempre pagato regolarmente;
anzi, talvolta, su mia richiesta mi hanno anche anticipato una parte della retribuzione”.
Ai fini dell'attendibilità, vanno, in ogni caso, valutate con particolare rigore le dichiarazioni rese dalla teste di parte ricorrente , escussa all'udienza del 15.11.2022, in Testimone_2
considerazione dell'interesse della stessa, ai fatti di causa, rilevato che la teste risulta essere stata, a sua volta, ricorrente in un giudizio contro la resistente.
Ciononostante, le sue dichiarazioni – comunque attentamente valutate e riscontrate – trovano corrispondenza e riscontro nella testimonianza del teste e, unitamente CP_4
considerate, inducono a ritenere che tra la ricorrente e la resistente sussistesse un rapporto di lavoro subordinato.
Viceversa, del tutto ininfluenti ai fini della decisione appaiono le dichiarazioni testimoniali rese dalla teste , escussa all'udienza del 01.04.2025, la quale si è limitata a Testimone_2
riferire di aver lavorato presso il locale della resistente, prestando un aiuto a titolo di amicizia, in un'unica occasione – senza neppure indicare il periodo – nonché, in modo del tutto generico, di aver frequentato il ristorante nelle vesti di cliente, omettendo, anche in tal caso, di specificare in quale periodo.
Con riferimento alle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste di parte resistente _3
, escussa all'udienza del 15.11.2022, va evidenziato che la stessa ha fornito dichiarazioni
[...]
valutative, riportando elementi di cui la stessa non aveva né poteva avere una conoscenza chiara e diretta, avendo la stessa riferito valutazioni di tipo giuridico in ordine all'inquadramento della ricorrente (“ADR: “ricordo che la ricorrente svolgeva le mansioni di cameriera in qualità di tirocinante” ADR: “Ho detto in qualità di tirocinante perché lo sapevo, oltre che essendomi stato riferito dalla ricorrente”); per tale ragione, considerando altresì la frequenza giornaliera con cui la teste riferisce di aver frequentato il locale, la testimonianza, oltre che estremamente generica, appare poco credibile.
Tra le parti in causa, pertanto, deve ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato limitatamente al periodo dal 07.10.2017 al 17.10.2018 (date, rispettivamente, di inizio del primo rapporto di tirocinio e di fine del secondo, come emergenti dalla documentazione in atti).
Accertata l'esistenza del rapporto, occorre ora indagare l'orario di lavoro espletato e l'inquadramento della lavoratrice.
Sul punto, appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, alla luce dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di lavoro posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU
761/2002; Cass. 535/2003). Quanto al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi tale, ed idonea quindi ad evitare ricadute pregiudizievoli per la parte, assume rilievo determinante la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., a norma del quale –e va sottolineata la sostanziale e significativa differenza di formulazione rispetto all'art. 167 c.p.c. avente ad oggetto la comparsa di riposta - “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”: consegue che essa non può essere generica, ovvero non può concretizzarsi in formule di stile, né in asserzioni meramente negative, ma deve viceversa essere puntuale, circostanziata e dettagliata (cfr. Cass. SU
11353/2004), comprensiva, quindi, di tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta a fondamento della domanda.
La coerente applicazione dei menzionati principi al caso di specie non consente, tuttavia, di affermare quanto segue.
In merito all'inquadramento, la ricorrente ha rivendica l'inquadramento secondo il livello
7° del CCNL Turismo Pubblici Esercizi;
ebbene, tale domanda merita accoglimento, trovando la stessa supporto nella espletata prova orale, all'esito della quale risulta confermato lo svolgimento, da parte della lavoratrice, di mansioni pienamente riconducibili a tale livello (“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè: - personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni (compresi gli interni di cucina bar e ristoranti) […]”, cfr. CCNL contenuto nella produzione di parte ricorrente).
Tuttavia, le dichiarazioni rese nell'ambito dell'istruttoria espletata, non consentono di ritenere raggiunta la prova circa il diritto della ricorrente a percepire ulteriori somme.
Nella specie, tenuto conto delle testimonianze raccolte, anche piuttosto generiche sul punto, non può ritenersi raggiunta alcuna prova in ordine agli orari ed alle modalità di lavoro osservate.
Deve ritenersi, dunque, che parte ricorrente non abbia offerto prova di aver svolto ore lavorative in eccedenza rispetto all'ordinario orario settimanale;
di conseguenza, la domanda finalizzata alla condanna delle parta convenuta al pagamento dell'indennità a titolo di lavoro straordinario non può essere accolta. Parimenti, va rigettata la domanda, avente a oggetto la indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e del mancato godimento delle ferie;
le risultanze istruttorie sul punto risultano, infatti, del tutto carenti e, dunque, insufficienti.
Infine, va altresì disattesa la domanda volta al riconoscimento della quattordicesima mensilità, trattandosi di uno degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva, del cui recepimento nella regolamentazione del rapporto tra le parti non è stata raggiunta la prova.
Residua, dunque, la valutazione della domanda avente ad oggetto le spettanze funzionalmente connesse al rapporto di lavoro quali il TFR e la tredicesima mensilità, nonché la differenza tra le somme corrisposte a titolo di tirocinio e quelle dovute in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fino al 17.10.2018.
Orbene, una volta provato (o pacifico tra le parti) la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, spetta a parte convenuta, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire piena dimostrazione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Infatti, in ordine alla distribuzione degli oneri probatori nell'ipotesi in cui una parte lamenta l'omesso adempimento di un'obbligazione contrattuale, quale quella retributiva - si rammenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte a far data dalle SS.UU. n. 13533 del 2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (cfr. ex ceteris n. Cass. 3373/2010).
Del pari, deve dirsi in relazione al TFR in quanto, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni spettantigli ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio, a ben vedere, vale sia per la retribuzione mensile, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico, costituendo, in buona sostanza, una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Nel caso di specie, in assenza di alcun riscontro probatorio da parte della datrice di lavoro, la resistente va condannata al pagamento di tali voci.
Venendo alla quantificazione degli importi dovuti, prendendo come punto di riferimento i conteggi formulati da parte ricorrente in quanto corrispondenti alle tabelle parametriche di cui al CCNL di categoria applicato al rapporto e versato in atti dalla ricorrente – solo genericamente contestati dalla resistente – decurtati delle spettanze non dovute come poc'anzi indicate e calcolati anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c. e rapportati al periodo di lavoro accertato, ovvero dal 07.10.2017 al 17.10.2018, spettano alla ricorrente complessivi euro
8.925,05 (di cui euro 1.198,03 a titolo di TFR, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c.).
Sulle predette somme maturano rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo ex art. 429 c.p.c.
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, sono compensate tra le parti nella misura della metà; per la restante parte, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Esse sono, tuttavia, compensate nei confronti dell' CP_2
essendo quest'ultimo l'ente destinatario dei contributi da versare in favore della lavoratrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, accerta l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e nel periodo dal 07.10.2017 Parte_1 Controparte_1
al 17.10.2018 con inquadramento nel livello 7° del CCNL di categoria;
b) condanna la resistente al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
8.925,05 (di cui euro 1.198,03 a titolo di TFR, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c.), oltre interessi e rivalutazione, come in parte motiva;
c) condanna , al versamento all' dei contributi in favore di Controparte_1 CP_2 [...]
per il periodo di lavoro dal 07.10.2017 al 17.10.2018, tenuto conto del livello di Parte_1
inquadramento della ricorrente secondo il livello 7° del CCNL di categoria;
d) rigetta per la parte restante il ricorso;
e) compensa le spese per metà;
f) condanna, per la restante parte, parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1500,00, oltre spese, e IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo Foglia, dichiaratosi anticipatario;
g) dichiara compensate le spese processuali nei confronti dell' CP_2
S. Maria C.V., 21.05.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico