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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
Il Tribunale di PATTI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 808/2024 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Tortorici, via Roma n. 130, presso lo studio dell'avv. Lorena Montagno, che la rappresenta e difende, ricorrente, contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 in Cefalù, via Giuseppe Vazzana n. 1, presso lo studio dell'avv. Patrizia Faraci, che la rappresenta e difende, resistente, E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti;
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione;
CONCLUSIONI: i procuratori hanno concluso come da verbale del 20 marzo 2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15 luglio 2024, ha premesso Parte_1 che: giusto decreto di omologa di separazione consensuale n. 4570/2023, emesso dal Tribunale di Patti in data 12 giugno 2023, si era separata da
, prevedendo inter alia l'affido condiviso dei figli e CP_1 Per_1
, con collocazione prevalente presso di lei alla quale era stata Per_2 assegnata la casa coniugale alle condizioni regolamentate nell'accordo di separazione, con diritto di visita del padre e l'obbligo del resistente di versare un assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, oltre suddivisione delle spese straordinarie nella quota del 50% ciascuno;
a causa di una variazione della qualifica lavorativa, le condizioni economiche della ricorrente avevano subito un decremento;
il padre non rispettava le tempistiche per l'esercizio del diritto di visita;
erano cambiate le esigenze dei figli vicini all'età adolescenziale o adulta.
Ciò premesso, ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1 di separazione, prevedendo l'assegnazione delle pertinenze della casa coniugale;
l'aumento dell'assegno di mantenimento ad euro 750,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e suddivisione delle spese straordinarie nella quota del 50% ciascuno;
con vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11 novembre
2024, si è costituito in giudizio che, contestando quanto CP_1 dedotto ed eccepito dalla ricorrente, ha chiesto il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, di ridurre l'assegno di mantenimento ad euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, e ridurre la quota di suddivisione delle spese straordinarie al 30%, con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese e compensi di causa.
Con provvedimento del 13 dicembre 2024, il Giudice Delegato ha formulato una proposta conciliativa prevedendo la rideterminazione dell'assegno di mantenimento dei minori, posto a carico del resistente ed in favore della ricorrente, nella misura di complessivi euro 650,00 mensili, a decorrere dalla data del deposito della sentenza di modifica, da adeguarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie da concordare preventivamente, come individuate dalle linee guida del CNF del
29.11.2017, con compensazione delle spese del giudizio.
Con note depositate in data 19 marzo 2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa e rinunciato alle domande residue del giudizio. All'udienza del 20 marzo 2025, il Giudice Delegato ha assunto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
In forza dell'accordo raggiunto dalle parti, va disposta la modifica delle condizioni di separazione prevedendo che il resistente versi la somma complessiva mensile di euro 650,00, oltre rivalutazione ISTAT, in favore della ricorrente a titolo di assegno di mantenimento per i figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordare preventivamente, come individuate dalle linee guida del CNF del 29.11.2017, con decorrenza dalla data di deposito del presente provvedimento;
per il resto, va confermata ogni altra statuizione del decreto di omologa n. 4570 del 2023 del Tribunale di
Patti, non oggetto di modifica. L'accordo raggiunto dalle parti non risulta contrastante con norme imperative o con norme di ordine pubblico né appare contrario agli interessi dei minori. Peraltro, atteso l'accordo raggiunto e la questione meramente economica della vicenda, appare superfluo l'ascolto dei minori. Con riferimento alle altre domande svolte dalle parti, alla luce delle reciproche rinunce alle domande residue formulate dalle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio, alla luce dell'accordo raggiunto tra le parti, anche sul punto, vanno integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 808/2024 R.G.A.C., così provvede:
- dispone la modifica delle condizioni di separazione secondo le condizioni indicate nella proposta conciliativa del 13 dicembre 2024 e trascritte in parte motiva;
conferma per il resto il decreto di omologa n. 4570 emesso dal Tribunale di Patti in data 12 giugno 2023;
- dichiara la cessata materia del contendere con riferimento ad ogni altra domanda rinunciata;
- compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Patti nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
Il giudice rel. Il presidente
Serena Andaloro Mario Samperi