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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/08/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2732/2013 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2732/2013 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura in calce dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Carmine NATALE, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Pierluigi
LAPOLLA;
ATTORE
E società a responsabilità limitata con socio unico, e per essa, Controparte_1 nella sua qualità di mandataria e procuratrice, giusta procura speciale rilasciata con atto pubblico in data 11/12//2020, rogato dal Notaio Dott. , con studio in Persona_1
Lissone – rep. 1267, racc. 962 - registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Monza e Brianza in data 14/12/2020, la in persona del Dott. Controparte_2 CP_3
, nella qualità di procuratore speciale e rappresentante della medesima, rapp.ta e
[...] difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione della medesima mandataria e procuratrice, dall'Avv. Matteo RIGNANESE, del Foro di Foggia, senza elezione di domicilio nel circondario;
CONVENUTA avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione immobiliare
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, la Parte_1
S.R.L. Controparte_1
1 N. 2732/2013 R.G.A.C.
La convenuta, mediante la procuratrice si era Controparte_4 costituita nella procedura di esecuzione immobiliare n. 63/2004 R.G. promossa CP_5 originariamente dalla (5) S.R.L., tramite la Controparte_6 mandataria avverso lo stesso Parte_2 [...]
Parte_1
L'esecutante, nell'avviso ex art. 603 c.p.c. e nell'atto di precetto, notificati al
[...]
, affermava che l' aveva concluso un Pt_1 Parte_3 contratto di mutuo fondiario, il 17 Dicembre 1990, con e CP_7 CP_8
o
[...] Persona_2
e o concedevano CP_7 Controparte_8 Persona_2 all' ipoteca sul proprio bene, oggetto di comunione tra Parte_3 loro, in Lavello, alla Via Giannone, n. 3, 1° piano, censito nel NCEU al fol. 47, p.lla 1041, sub.
10.
L'8 Aprile 2004, il bene veniva alienato al . Parte_1
L' aveva ceduto i crediti in sofferenza, sorti da Parte_3 contratti di mutuo fondiario, alla MO LE DEAN IT BANK LIMITED, attraverso cessione in blocco, pubblicata nella G.U. del 18 Agosto 2000.
La MO LE DEAN IT BANK LIMITED, a propria volta, cedeva quei crediti all' (5) mediante cessione in Controparte_6 _1 blocco, oggetto di pubblicazione nella G.U. del 19 Agosto 2000.
Nella pendenza della procedura esecutiva, interveniva nella procedura medesima la mediante la Controparte_1 Controparte_4
l' (5) S.R.L. aveva ceduto alla stessa Controparte_6 in blocco, come da avviso pubblicato nella G.U. del 22 Controparte_1
Dicembre 2006, tra gli altri, il credito de quibus agitur.
L'attore, invocando la previgente disciplina sul credito fondiario edilizio, ritenuta da lui applicabile alla fattispecie, sollevava le seguenti censure:
2 N. 2732/2013 R.G.A.C.
Le conclusioni rassegnate, infine, erano queste:
2. Resisteva la dapprima costituitasi mediante la Controparte_1
e, successivamente, attraverso la Controparte_9 [...] ambo società mandatarie e procuratrici. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attore non ha inteso chiamare in causa l'originario creditore procedente, sicché non è possibile pronunziare rispetto pure alla posizione di esso, come, invece, si legge, pur se mediante espressioni parentetiche, nelle conclusioni.
2. La sentenza n. 160/2009, resa dal Tribunale di Melfi tra l' Controparte_6
(5) (che partecipava al giudizio mediante la mandataria e procuratrice
[...] _1
, dante causa della Parte_2 [...]
e passata in giudicato (com'è pacifico), accertava che _1 Parte_1 la medesima (5) fosse titolare del credito: Controparte_6 _1
e la questione, sia sotto il profilo giuridico, sia sotto quello del fatto (e, in particolare, della chiara prova della cessione anche di questo credito alla poi, _10 cfr. l'avviso nella G.U., pag. 6, lett. 'a'), nel presente giudizio, Controparte_1 non presente differenze.
Si aggiunga, in proposito, che l'applicabilità alla cessione in blocco ex lege 130/1999
(ipotesi del caso di specie), e, dunque, dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, T.U.B., richiamati dall'art. 4 della citata l. 130/1999, con esclusione della disciplina del R.D. 646/1905, invece invocato dall'attore, può desumersi dalle riflessioni della giurisprudenza di legittimità (si legga, in particolare, mutatis mutandis, la motivazione di Cass. civ., Sez. III, sent. 6.11.2023, n. 30738).
La prima delle censure, sollevate dall'opponente, in conclusione, non può essere reputata fondata.
3. La seconda è che mancherebbe un titolo esecutivo, contro ma Parte_1 essa viene proposta come strettamente conseguenziale alla precedente: sicché neppure rispetto ad essa può riconoscersi fondata la tesi dell'attore.
3 N. 2732/2013 R.G.A.C.
4. Ultima questione è che, non essendo stato notificato l'acquisto del alla Parte_1 parte creditrice, l'esecuzione, ai sensi dell'art. 20, R.D. 646/1905 (applicabile in ragione della preesistenza del contratto all'abrogazione di quel provvedimento normativo), non poteva che essere rivolta contro gli originari debitori.
In realtà, la norma menzionata esprime il principio dell'indifferenza del destinatario di una serie di atti, qualificati «atti giudiziali»: «In mancanza di tale notificazione gli atti giudiziali, compresi quelli di rinnovazione di ipoteche, di interruzione della prescrizione di esse, di sequestro,
d'ingiunzione del pagamento, d'immissione dell'Istituto in possesso, di subastazione e di aggiudicazione, possono essere diretti contro il debitore inscritto».
L'opponente non considera, in proposito, che lo stesso concetto di indifferenza, fondato sull'adozione, da parte del Legislatore, del verbo 'potere', e la ratio, di agevolazione del creditore e non certo di sottrazione del terzo acquirente all'esposizione all'esecuzione coattiva
(insita, come germe, nell'ipoteca, da cui era gravato, all'acquisto, il bene nella cui proprietà egli sottentra), implicano che quegli atti possano essere diretti tanto contro il debitore mutuatario, quanto contro il terzo acquirente, secondo la scelta del mutuante (e cfr., del resto,
Cass. civ., Sez. III, ord. 28.8.2019, n. 21752, secondo cui l'art. 20, R.D. 646/1905, costituisce
«espressione del principio della c.d. indifferenza del trasferimento dell'immobile gravato da ipoteca per mutuo fondiario, in base al quale, in ipotesi di mancanza della notificazione del subentro dei successori
a titolo universale o particolare e degli aventi causa, gli atti giudiziari -compresi quelli di rinnovazione di ipoteche e di interruzione della prescrizione di esse- possono essere diretti contro il debitore iscritto ( anche qualora il fondo -per morte o per vendita o per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, sia nel frattempo passato nelle mani di uno o più eredi, ovvero di aventi causa o terzi); in tal caso il privilegio riconosciuto al creditore fondiario risultando integrato dalla possibilità di promuovere l'azione esecutiva individuale direttamente nei confronti del debitore, rivolgendo a quest'ultimo gli atti relativi, anche quando il bene sia stato venduto a terzi ( v. Cass., 7/7/2016, n. 13941;
Cass., 7/7/2016, n. 13940 ).»: neretto apposto dallo scrivente;
la massima di Cass. civ., Sez. III, sent. 4.8.2021, n. 22211, apparirebbe, in proposito, ancor più chiara: «In tema di esecuzione immobiliare avviata dal creditore fondiario, ove operi il c.d. principio di indifferenza di cui all'art. 20 del
R.D. n. 646 del 1905 (applicabile "ratione temporis" e secondo cui, in caso di alienazione del bene a terzi, il creditore può notificare il precetto e l'atto di pignoramento, indifferentemente, al mutuatario o al terzo acquirente, qualora l'alienazione non gli sia stata notificata) e lo stesso creditore abbia agito esecutivamente nei confronti del terzo acquirente, anziché insinuarsi al passivo del fallimento del debitore originario (frattanto dichiarato fallito), la notifica dell'atto di pignoramento vale ad un tempo quale atto interruttivo della prescrizione del credito, nonché della garanzia ipotecaria, costituendo atto di esercizio di entrambe le posizioni soggettive, come tale idoneo a determinare l'effetto interruttivo di cui all'art.
2880 c.c.» - ancora con neretto apposto dallo scrivente - : ma occorre precisare come nella motivazione non sia presente quell'espressione, almeno testualmente).
Cade, in conclusione, altresì la terza ragione di opposizione.
5. Le spese di lite seguiranno la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
4 N. 2732/2013 R.G.A.C.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2732/2013 R.G.A.C., promossa da
[...] contro la società a responsabilità Parte_1 Controparte_1 limitata con socio unico, per la quale si costituiva, nella sua qualità di mandataria e procuratrice, la in persona del Dott. , Controparte_2 Controparte_3 procuratore speciale e rappresentante della medesima, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta la domanda;
2. condanna a rifondere alla come Parte_1 Controparte_1 costituitasi mediante la propria mandataria e procuratrice, la Controparte_2 le spese di lite, liquidate in euro 6.500,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 1° Agosto 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
5
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2732/2013 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura in calce dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Carmine NATALE, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Pierluigi
LAPOLLA;
ATTORE
E società a responsabilità limitata con socio unico, e per essa, Controparte_1 nella sua qualità di mandataria e procuratrice, giusta procura speciale rilasciata con atto pubblico in data 11/12//2020, rogato dal Notaio Dott. , con studio in Persona_1
Lissone – rep. 1267, racc. 962 - registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Monza e Brianza in data 14/12/2020, la in persona del Dott. Controparte_2 CP_3
, nella qualità di procuratore speciale e rappresentante della medesima, rapp.ta e
[...] difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione della medesima mandataria e procuratrice, dall'Avv. Matteo RIGNANESE, del Foro di Foggia, senza elezione di domicilio nel circondario;
CONVENUTA avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione immobiliare
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, la Parte_1
S.R.L. Controparte_1
1 N. 2732/2013 R.G.A.C.
La convenuta, mediante la procuratrice si era Controparte_4 costituita nella procedura di esecuzione immobiliare n. 63/2004 R.G. promossa CP_5 originariamente dalla (5) S.R.L., tramite la Controparte_6 mandataria avverso lo stesso Parte_2 [...]
Parte_1
L'esecutante, nell'avviso ex art. 603 c.p.c. e nell'atto di precetto, notificati al
[...]
, affermava che l' aveva concluso un Pt_1 Parte_3 contratto di mutuo fondiario, il 17 Dicembre 1990, con e CP_7 CP_8
o
[...] Persona_2
e o concedevano CP_7 Controparte_8 Persona_2 all' ipoteca sul proprio bene, oggetto di comunione tra Parte_3 loro, in Lavello, alla Via Giannone, n. 3, 1° piano, censito nel NCEU al fol. 47, p.lla 1041, sub.
10.
L'8 Aprile 2004, il bene veniva alienato al . Parte_1
L' aveva ceduto i crediti in sofferenza, sorti da Parte_3 contratti di mutuo fondiario, alla MO LE DEAN IT BANK LIMITED, attraverso cessione in blocco, pubblicata nella G.U. del 18 Agosto 2000.
La MO LE DEAN IT BANK LIMITED, a propria volta, cedeva quei crediti all' (5) mediante cessione in Controparte_6 _1 blocco, oggetto di pubblicazione nella G.U. del 19 Agosto 2000.
Nella pendenza della procedura esecutiva, interveniva nella procedura medesima la mediante la Controparte_1 Controparte_4
l' (5) S.R.L. aveva ceduto alla stessa Controparte_6 in blocco, come da avviso pubblicato nella G.U. del 22 Controparte_1
Dicembre 2006, tra gli altri, il credito de quibus agitur.
L'attore, invocando la previgente disciplina sul credito fondiario edilizio, ritenuta da lui applicabile alla fattispecie, sollevava le seguenti censure:
2 N. 2732/2013 R.G.A.C.
Le conclusioni rassegnate, infine, erano queste:
2. Resisteva la dapprima costituitasi mediante la Controparte_1
e, successivamente, attraverso la Controparte_9 [...] ambo società mandatarie e procuratrici. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attore non ha inteso chiamare in causa l'originario creditore procedente, sicché non è possibile pronunziare rispetto pure alla posizione di esso, come, invece, si legge, pur se mediante espressioni parentetiche, nelle conclusioni.
2. La sentenza n. 160/2009, resa dal Tribunale di Melfi tra l' Controparte_6
(5) (che partecipava al giudizio mediante la mandataria e procuratrice
[...] _1
, dante causa della Parte_2 [...]
e passata in giudicato (com'è pacifico), accertava che _1 Parte_1 la medesima (5) fosse titolare del credito: Controparte_6 _1
e la questione, sia sotto il profilo giuridico, sia sotto quello del fatto (e, in particolare, della chiara prova della cessione anche di questo credito alla poi, _10 cfr. l'avviso nella G.U., pag. 6, lett. 'a'), nel presente giudizio, Controparte_1 non presente differenze.
Si aggiunga, in proposito, che l'applicabilità alla cessione in blocco ex lege 130/1999
(ipotesi del caso di specie), e, dunque, dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, T.U.B., richiamati dall'art. 4 della citata l. 130/1999, con esclusione della disciplina del R.D. 646/1905, invece invocato dall'attore, può desumersi dalle riflessioni della giurisprudenza di legittimità (si legga, in particolare, mutatis mutandis, la motivazione di Cass. civ., Sez. III, sent. 6.11.2023, n. 30738).
La prima delle censure, sollevate dall'opponente, in conclusione, non può essere reputata fondata.
3. La seconda è che mancherebbe un titolo esecutivo, contro ma Parte_1 essa viene proposta come strettamente conseguenziale alla precedente: sicché neppure rispetto ad essa può riconoscersi fondata la tesi dell'attore.
3 N. 2732/2013 R.G.A.C.
4. Ultima questione è che, non essendo stato notificato l'acquisto del alla Parte_1 parte creditrice, l'esecuzione, ai sensi dell'art. 20, R.D. 646/1905 (applicabile in ragione della preesistenza del contratto all'abrogazione di quel provvedimento normativo), non poteva che essere rivolta contro gli originari debitori.
In realtà, la norma menzionata esprime il principio dell'indifferenza del destinatario di una serie di atti, qualificati «atti giudiziali»: «In mancanza di tale notificazione gli atti giudiziali, compresi quelli di rinnovazione di ipoteche, di interruzione della prescrizione di esse, di sequestro,
d'ingiunzione del pagamento, d'immissione dell'Istituto in possesso, di subastazione e di aggiudicazione, possono essere diretti contro il debitore inscritto».
L'opponente non considera, in proposito, che lo stesso concetto di indifferenza, fondato sull'adozione, da parte del Legislatore, del verbo 'potere', e la ratio, di agevolazione del creditore e non certo di sottrazione del terzo acquirente all'esposizione all'esecuzione coattiva
(insita, come germe, nell'ipoteca, da cui era gravato, all'acquisto, il bene nella cui proprietà egli sottentra), implicano che quegli atti possano essere diretti tanto contro il debitore mutuatario, quanto contro il terzo acquirente, secondo la scelta del mutuante (e cfr., del resto,
Cass. civ., Sez. III, ord. 28.8.2019, n. 21752, secondo cui l'art. 20, R.D. 646/1905, costituisce
«espressione del principio della c.d. indifferenza del trasferimento dell'immobile gravato da ipoteca per mutuo fondiario, in base al quale, in ipotesi di mancanza della notificazione del subentro dei successori
a titolo universale o particolare e degli aventi causa, gli atti giudiziari -compresi quelli di rinnovazione di ipoteche e di interruzione della prescrizione di esse- possono essere diretti contro il debitore iscritto ( anche qualora il fondo -per morte o per vendita o per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, sia nel frattempo passato nelle mani di uno o più eredi, ovvero di aventi causa o terzi); in tal caso il privilegio riconosciuto al creditore fondiario risultando integrato dalla possibilità di promuovere l'azione esecutiva individuale direttamente nei confronti del debitore, rivolgendo a quest'ultimo gli atti relativi, anche quando il bene sia stato venduto a terzi ( v. Cass., 7/7/2016, n. 13941;
Cass., 7/7/2016, n. 13940 ).»: neretto apposto dallo scrivente;
la massima di Cass. civ., Sez. III, sent. 4.8.2021, n. 22211, apparirebbe, in proposito, ancor più chiara: «In tema di esecuzione immobiliare avviata dal creditore fondiario, ove operi il c.d. principio di indifferenza di cui all'art. 20 del
R.D. n. 646 del 1905 (applicabile "ratione temporis" e secondo cui, in caso di alienazione del bene a terzi, il creditore può notificare il precetto e l'atto di pignoramento, indifferentemente, al mutuatario o al terzo acquirente, qualora l'alienazione non gli sia stata notificata) e lo stesso creditore abbia agito esecutivamente nei confronti del terzo acquirente, anziché insinuarsi al passivo del fallimento del debitore originario (frattanto dichiarato fallito), la notifica dell'atto di pignoramento vale ad un tempo quale atto interruttivo della prescrizione del credito, nonché della garanzia ipotecaria, costituendo atto di esercizio di entrambe le posizioni soggettive, come tale idoneo a determinare l'effetto interruttivo di cui all'art.
2880 c.c.» - ancora con neretto apposto dallo scrivente - : ma occorre precisare come nella motivazione non sia presente quell'espressione, almeno testualmente).
Cade, in conclusione, altresì la terza ragione di opposizione.
5. Le spese di lite seguiranno la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
4 N. 2732/2013 R.G.A.C.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2732/2013 R.G.A.C., promossa da
[...] contro la società a responsabilità Parte_1 Controparte_1 limitata con socio unico, per la quale si costituiva, nella sua qualità di mandataria e procuratrice, la in persona del Dott. , Controparte_2 Controparte_3 procuratore speciale e rappresentante della medesima, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta la domanda;
2. condanna a rifondere alla come Parte_1 Controparte_1 costituitasi mediante la propria mandataria e procuratrice, la Controparte_2 le spese di lite, liquidate in euro 6.500,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 1° Agosto 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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